Salta al contenuto
IVAUltimo aggiornamento: 31/05/2026

Solidarietà nel pagamento IVA del cessionario: art. 60-bis

Art. 60-bis DPR 633/1972: solidarietà del cessionario per l'IVA non versata su cessioni sotto valore normale, prova liberatoria e responsabilità sugli immobili

Ultimo aggiornamento

31/05/2026

Tempo di lettura

4 min lettura

Scarica PDF

In sintesi

L'art. 60-bis del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 stabilisce la solidarietà del cessionario nel pagamento dell'IVA non versata dal cedente: in caso di mancato versamento dell'imposta su cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale di beni individuati con decreto ministeriale, il cessionario soggetto passivo è obbligato in solido al pagamento (comma 2). Il cessionario può liberarsi dimostrando documentalmente che il prezzo inferiore dipende da eventi oggettivamente rilevabili o da specifiche disposizioni di legge e non è connesso al mancato pagamento dell'imposta (comma 3). Per gli immobili, il comma 3-bis estende la responsabilità solidale anche al cessionario non soggetto IVA sulla differenza di corrispettivo.

Quando si applica

La norma è uno strumento antifrode mirato a contrastare le catene di cessioni a prezzi anomalmente bassi seguite dall'omesso versamento dell'imposta a monte. I presupposti sono:

  • Beni "a rischio" — il comma 1 demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta degli organi di controllo e sulla base di analisi dei fenomeni di frode, l'individuazione dei beni per i quali operano le disposizioni dei commi 2 e 3.
  • Prezzo inferiore al valore normale — la cessione deve essere stata effettuata a un corrispettivo sotto il valore normale.
  • Mancato versamento del cedente — l'imposta relativa a quella cessione non è stata versata dal cedente.
  • Cessionario soggetto passivo — la solidarietà del comma 2 colpisce il cessionario che agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni.

Per gli immobili (comma 3-bis) il perimetro è diverso e più ampio: rileva lo scostamento tra corrispettivo dichiarato nell'atto/fattura e corrispettivo effettivo, e la responsabilità raggiunge anche il cessionario che non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni.

Come si applica nella pratica

La solidarietà del comma 2 non è automatica: opera solo per i beni individuati con il decreto del comma 1, a fronte di prezzo sotto il valore normale e omesso versamento del cedente. Il cessionario chiamato in solido dispone della prova liberatoria del comma 3: deve dimostrare documentalmente che il prezzo inferiore è giustificato da eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili (es. saldi, invenduto, deperibilità) o da specifiche disposizioni di legge, e comunque non è connesso al mancato pagamento dell'imposta da parte del cedente.

ProfiloComma 2 (beni a rischio)Comma 3-bis (immobili)
OggettoBeni individuati con DM (c. 1)Cessioni di immobili
Anomalia rilevantePrezzo inferiore al valore normaleCorrispettivo effettivo ≠ dichiarato
Soggetto responsabileCessionario soggetto IVAAnche cessionario non soggetto IVA
Base della pretesaImposta non versata sulla cessioneImposta sulla differenza + sanzione
Difesa / regolarizzazioneProva liberatoria documentale (c. 3)Versamento entro 60 giorni dalla stipula

Per gli immobili il comma 3-bis introduce un meccanismo di regolarizzazione: il cessionario non soggetto IVA può sanare la violazione versando la maggiore imposta dovuta sulla differenza entro sessanta giorni dalla stipula dell'atto; entro lo stesso termine presenta all'ufficio competente copia dell'attestazione del pagamento e delle fatture oggetto di regolarizzazione. La responsabilità riguarda l'imposta sulla differenza tra corrispettivo effettivo e corrispettivo indicato, oltre alla relativa sanzione.

Esempi pratici

Esempio 1 — Cessione sotto valore normale e prova liberatoria

Un'azienda acquista beni rientranti nel decreto a 60.000,00 € quando il valore normale è 90.000,00 €; il cedente non versa l'IVA. Il cessionario è chiamato in solido. Per liberarsi documenta che il prezzo ridotto deriva dalla liquidazione di stock invenduto del fornitore, evento oggettivamente rilevabile non connesso all'omesso versamento (comma 3).

Esempio 2 — Mancata prova: solidarietà confermata

Stessa fattispecie, ma il cessionario non riesce a giustificare lo scostamento dal valore normale. La prova liberatoria del comma 3 non è soddisfatta: resta obbligato in solido con il cedente al pagamento dell'imposta non versata sulla cessione (comma 2).

Esempio 3 — Immobile con corrispettivo sottodichiarato

In un atto di compravendita immobiliare il corrispettivo indicato è 200.000,00 € mentre quello effettivo è 250.000,00 €. Il cessionario, anche se privato non soggetto IVA, è responsabile in solido per l'imposta sulla differenza di 50.000,00 € e per la sanzione. Può regolarizzare versando la maggiore imposta entro sessanta giorni dalla stipula e presentando all'ufficio attestazione di pagamento e fatture (comma 3-bis).

Errori comuni e come evitarli

  • Ritenere la solidarietà generalizzata: il comma 2 opera solo per i beni individuati con il decreto del comma 1 e a fronte di prezzo sotto il valore normale; non si applica a qualunque cessione.
  • Non documentare lo sconto: la prova liberatoria del comma 3 richiede documentazione oggettiva delle ragioni del prezzo ridotto; affidarsi a spiegazioni verbali espone il cessionario.
  • Confondere comma 2 e comma 3-bis: il primo riguarda beni a rischio e cessionari soggetti IVA, il secondo gli immobili e anche i privati, con base di pretesa diversa (differenza di corrispettivo + sanzione).
  • Perdere il termine di regolarizzazione immobili: il versamento della maggiore imposta va effettuato entro sessanta giorni dalla stipula, con invio della documentazione all'ufficio entro lo stesso termine.
  • Trascurare il valore normale: nelle operazioni su beni "sensibili" conviene monitorare lo scostamento dal valore normale, perché è il presupposto che attiva la solidarietà.

Riferimenti normativi

  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 60-bis, comma 1 — Individuazione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dei beni cui si applicano i commi 2 e 3.
  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 60-bis, comma 2 — Obbligo solidale del cessionario soggetto IVA per l'imposta non versata su cessioni a prezzi inferiori al valore normale.
  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 60-bis, comma 3 — Prova liberatoria documentale del cessionario.
  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 60-bis, comma 3-bis — Responsabilità solidale sulle cessioni di immobili e regolarizzazione entro 60 giorni dalla stipula.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-31.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 31/05/2026.