Solidarietà nel pagamento IVA del cessionario: art. 60-bis
Art. 60-bis DPR 633/1972: solidarietà del cessionario per l'IVA non versata su cessioni sotto valore normale, prova liberatoria e responsabilità sugli immobili
31/05/2026
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In sintesi
L'art. 60-bis del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 stabilisce la solidarietà del cessionario nel pagamento dell'IVA non versata dal cedente: in caso di mancato versamento dell'imposta su cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale di beni individuati con decreto ministeriale, il cessionario soggetto passivo è obbligato in solido al pagamento (comma 2). Il cessionario può liberarsi dimostrando documentalmente che il prezzo inferiore dipende da eventi oggettivamente rilevabili o da specifiche disposizioni di legge e non è connesso al mancato pagamento dell'imposta (comma 3). Per gli immobili, il comma 3-bis estende la responsabilità solidale anche al cessionario non soggetto IVA sulla differenza di corrispettivo.
Quando si applica
La norma è uno strumento antifrode mirato a contrastare le catene di cessioni a prezzi anomalmente bassi seguite dall'omesso versamento dell'imposta a monte. I presupposti sono:
- Beni "a rischio" — il comma 1 demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta degli organi di controllo e sulla base di analisi dei fenomeni di frode, l'individuazione dei beni per i quali operano le disposizioni dei commi 2 e 3.
- Prezzo inferiore al valore normale — la cessione deve essere stata effettuata a un corrispettivo sotto il valore normale.
- Mancato versamento del cedente — l'imposta relativa a quella cessione non è stata versata dal cedente.
- Cessionario soggetto passivo — la solidarietà del comma 2 colpisce il cessionario che agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni.
Per gli immobili (comma 3-bis) il perimetro è diverso e più ampio: rileva lo scostamento tra corrispettivo dichiarato nell'atto/fattura e corrispettivo effettivo, e la responsabilità raggiunge anche il cessionario che non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni.
Come si applica nella pratica
La solidarietà del comma 2 non è automatica: opera solo per i beni individuati con il decreto del comma 1, a fronte di prezzo sotto il valore normale e omesso versamento del cedente. Il cessionario chiamato in solido dispone della prova liberatoria del comma 3: deve dimostrare documentalmente che il prezzo inferiore è giustificato da eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili (es. saldi, invenduto, deperibilità) o da specifiche disposizioni di legge, e comunque non è connesso al mancato pagamento dell'imposta da parte del cedente.
| Profilo | Comma 2 (beni a rischio) | Comma 3-bis (immobili) |
|---|---|---|
| Oggetto | Beni individuati con DM (c. 1) | Cessioni di immobili |
| Anomalia rilevante | Prezzo inferiore al valore normale | Corrispettivo effettivo ≠ dichiarato |
| Soggetto responsabile | Cessionario soggetto IVA | Anche cessionario non soggetto IVA |
| Base della pretesa | Imposta non versata sulla cessione | Imposta sulla differenza + sanzione |
| Difesa / regolarizzazione | Prova liberatoria documentale (c. 3) | Versamento entro 60 giorni dalla stipula |
Per gli immobili il comma 3-bis introduce un meccanismo di regolarizzazione: il cessionario non soggetto IVA può sanare la violazione versando la maggiore imposta dovuta sulla differenza entro sessanta giorni dalla stipula dell'atto; entro lo stesso termine presenta all'ufficio competente copia dell'attestazione del pagamento e delle fatture oggetto di regolarizzazione. La responsabilità riguarda l'imposta sulla differenza tra corrispettivo effettivo e corrispettivo indicato, oltre alla relativa sanzione.
Esempi pratici
Esempio 1 — Cessione sotto valore normale e prova liberatoria
Un'azienda acquista beni rientranti nel decreto a 60.000,00 € quando il valore normale è 90.000,00 €; il cedente non versa l'IVA. Il cessionario è chiamato in solido. Per liberarsi documenta che il prezzo ridotto deriva dalla liquidazione di stock invenduto del fornitore, evento oggettivamente rilevabile non connesso all'omesso versamento (comma 3).
Esempio 2 — Mancata prova: solidarietà confermata
Stessa fattispecie, ma il cessionario non riesce a giustificare lo scostamento dal valore normale. La prova liberatoria del comma 3 non è soddisfatta: resta obbligato in solido con il cedente al pagamento dell'imposta non versata sulla cessione (comma 2).
Esempio 3 — Immobile con corrispettivo sottodichiarato
In un atto di compravendita immobiliare il corrispettivo indicato è 200.000,00 € mentre quello effettivo è 250.000,00 €. Il cessionario, anche se privato non soggetto IVA, è responsabile in solido per l'imposta sulla differenza di 50.000,00 € e per la sanzione. Può regolarizzare versando la maggiore imposta entro sessanta giorni dalla stipula e presentando all'ufficio attestazione di pagamento e fatture (comma 3-bis).
Errori comuni e come evitarli
- Ritenere la solidarietà generalizzata: il comma 2 opera solo per i beni individuati con il decreto del comma 1 e a fronte di prezzo sotto il valore normale; non si applica a qualunque cessione.
- Non documentare lo sconto: la prova liberatoria del comma 3 richiede documentazione oggettiva delle ragioni del prezzo ridotto; affidarsi a spiegazioni verbali espone il cessionario.
- Confondere comma 2 e comma 3-bis: il primo riguarda beni a rischio e cessionari soggetti IVA, il secondo gli immobili e anche i privati, con base di pretesa diversa (differenza di corrispettivo + sanzione).
- Perdere il termine di regolarizzazione immobili: il versamento della maggiore imposta va effettuato entro sessanta giorni dalla stipula, con invio della documentazione all'ufficio entro lo stesso termine.
- Trascurare il valore normale: nelle operazioni su beni "sensibili" conviene monitorare lo scostamento dal valore normale, perché è il presupposto che attiva la solidarietà.
Riferimenti normativi
- D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 60-bis, comma 1 — Individuazione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dei beni cui si applicano i commi 2 e 3.
- D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 60-bis, comma 2 — Obbligo solidale del cessionario soggetto IVA per l'imposta non versata su cessioni a prezzi inferiori al valore normale.
- D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 60-bis, comma 3 — Prova liberatoria documentale del cessionario.
- D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 60-bis, comma 3-bis — Responsabilità solidale sulle cessioni di immobili e regolarizzazione entro 60 giorni dalla stipula.
Risorse correlate
- Base imponibile IVA (art. 13)
- Reverse charge: debitore dell'imposta (art. 17)
- Liquidazioni e versamenti periodici IVA (art. 27)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-31.
Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 31/05/2026.