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ContabilitàUltimo aggiornamento: 01/06/2026

Documentazione informatica delle scritture art. 2215-bis c.c.

L'art. 2215-bis del codice civile consente di tenere libri e scritture con strumenti informatici, con marcatura temporale e firma digitale almeno annuali

Ultimo aggiornamento

01/06/2026

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3 min lettura

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In sintesi

L'art. 2215-bis del codice civile consente di formare e tenere con strumenti informatici i libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per legge o regolamento, o richiesta dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa. Le registrazioni devono essere consultabili in ogni momento e costituiscono informazione primaria e originale da cui trarre riproduzioni e copie. Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione sono assolti, in caso di tenuta informatica, mediante l'apposizione — almeno una volta all'anno — della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di un suo delegato. Se per un anno non sono state eseguite registrazioni, firma e marcatura vanno apposte all'atto di una nuova registrazione. I libri e le scritture così tenuti hanno l'efficacia probatoria degli artt. 2709 e 2710 c.c.

Quando si applica

L'art. 2215-bis si applica alla tenuta digitale di:

  • libri e scritture contabili obbligatori (libro giornale, libro inventari, ecc.);
  • libri sociali e repertori;
  • ogni documentazione la cui tenuta è obbligatoria o richiesta dalla natura/dimensione dell'impresa.

Per i libri e registri obbligatori a fini tributari il termine per gli adempimenti opera secondo le specifiche norme di conservazione digitale di natura tributaria.

Come si applica nella pratica

Numerazione e vidimazione "digitali"

In luogo della numerazione e bollatura cartacea (art. 2215), la tenuta informatica assolve gli obblighi mediante marcatura temporale e firma digitale apposte almeno una volta all'anno. La cadenza annuale sostituisce le formalità tradizionali e "cristallizza" le registrazioni del periodo.

Anno senza registrazioni

Se per un intero anno non sono state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione; da quel momento decorre il nuovo periodo annuale.

Consultabilità ed efficacia probatoria

Le registrazioni devono essere consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria e originale. I libri e le scritture tenuti secondo l'art. 2215-bis hanno la stessa efficacia probatoria dei libri cartacei (artt. 2709 e 2710 c.c.).

Il termine tributario

Per i libri e registri obbligatori per disposizione tributaria, il termine annuale opera secondo le norme tributarie di conservazione digitale: il versante civilistico e quello fiscale vanno coordinati.

Esempi pratici

Esempio 1 — Libro giornale digitale

Un'impresa tiene il libro giornale in formato elettronico. Entro l'anno appone marcatura temporale e firma digitale sulle registrazioni del periodo, assolvendo gli obblighi di numerazione e vidimazione (art. 2215-bis).

Esempio 2 — Anno senza registrazioni

Un registro tenuto digitalmente non riceve registrazioni per un intero anno. Firma e marcatura vengono apposte alla prima nuova registrazione successiva, da cui decorre il nuovo periodo annuale (art. 2215-bis).

Esempio 3 — Registri fiscali

Per i registri obbligatori a fini tributari, l'impresa applica i termini di conservazione digitale tributari richiamati dall'art. 2215-bis, coordinandoli con la cadenza annuale civilistica.

Errori comuni e come evitarli

  • Omettere la marcatura temporale e la firma digitale annuali: sono l'equivalente digitale di numerazione e bollatura (art. 2215-bis).
  • Ritenere i documenti informatici privi di valore probatorio: hanno l'efficacia degli artt. 2709 e 2710 c.c.
  • Non apporre firma e marca alla ripresa dopo un anno senza registrazioni: l'adempimento va eseguito alla nuova registrazione.
  • Confondere il termine civilistico con quello tributario: per i registri fiscali valgono le norme tributarie di conservazione digitale.
  • Non garantire la consultabilità delle registrazioni: devono essere accessibili in ogni momento.

Riferimenti normativi

  • Art. 2215-bis del codice civile — tenuta dei libri e delle scritture con strumenti informatici
  • Art. 2215 del codice civile — numerazione e bollatura dei libri (modalità tradizionale)
  • Art. 2214 del codice civile — scritture contabili obbligatorie
  • Artt. 2709 e 2710 del codice civile — efficacia probatoria delle scritture contabili

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Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-06-02.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 01/06/2026.