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ContabilitàUltimo aggiornamento: 05/09/2026

Scritture contabili obbligatorie: libri, bollo e conservazione

Libro giornale e libro degli inventari nel codice civile: chi deve tenerli, quanto bollo si paga sul giornale informatico e per quanti anni si conservano

Ultimo aggiornamento

05/09/2026

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In sintesi

L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari, più le altre scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa, e conservare ordinatamente per ciascun affare lettere, telegrammi e fatture ricevute e spedite (art. 2214, commi 1-2, del codice civile). Il paragrafo non si applica ai piccoli imprenditori (art. 2214, comma 3). Giornale e inventari vanno numerati progressivamente ma non sono soggetti a bollatura né a vidimazione (art. 2215, comma 2), possono essere tenuti con strumenti informatici (art. 2215-bis) e vanno conservati per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione (art. 2220, comma 1) — termine che la normativa tributaria estende fino alla definizione degli accertamenti.

I due libri obbligatori, chi li tiene e come si tengono

L'obbligo grava sull'imprenditore commerciale non piccolo. Sono piccoli imprenditori, ed escono quindi dal perimetro, i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e chi esercita un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia (art. 2083).

Il libro giornale indica giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa (art. 2216): è il registro cronologico dei fatti di gestione. Il libro degli inventari si redige all'inizio dell'attività e poi ogni anno e contiene l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa, e anche di quelle dell'imprenditore estranee alla medesima (art. 2217, comma 1) — una previsione che per l'imprenditore individuale non ha equivalenti nella contabilità delle società. L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, che deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite, applicando in quanto compatibili i criteri di valutazione dei bilanci delle società per azioni (art. 2217, comma 2); va sottoscritto dall'imprenditore entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette (art. 2217, comma 3).

Sul come tenerli, il codice chiede tre cose e ne esclude una:

  • numerazione progressiva in ogni pagina prima dell'uso (art. 2215, comma 1);
  • nessuna bollatura e nessuna vidimazione per giornale e inventari; la bollatura degli altri libri resta una facoltà dell'imprenditore (artt. 2215, comma 2, e 2218);
  • ordinata contabilità, senza spazi in bianco, interlinee o trasporti in margine, senza abrasioni e con le cancellazioni eseguite in modo che le parole cancellate restino leggibili (art. 2219);
  • tenuta informatica ammessa per libri, repertori, scritture e documentazione (art. 2215-bis, comma 1). In questo caso gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione si assolvono apponendo, almeno una volta all'anno, la marcatura temporale e la firma digitale dell'imprenditore o di un suo delegato (art. 2215-bis, comma 3); se per un anno non ci sono state registrazioni, marcatura e firma si appongono alla prima registrazione successiva e da lì decorre il nuovo periodo annuale (comma 4).

Sul piano fiscale le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino vanno eseguite non oltre sessanta giorni, e i libri vanno tenuti a norma dell'art. 2219 del codice civile e numerati progressivamente in ogni pagina in esenzione dall'imposta di bollo, ferme le regole civilistiche per giornale e inventari (art. 22, comma 1, del d.P.R. 600/1973): il dettaglio degli obblighi tributari sta nella scheda sulla tenuta e conservazione delle scritture contabili e in quella sulle scritture contabili delle imprese.

L'imposta di bollo sul libro giornale tenuto con strumenti informatici

L'esenzione dal bollo dell'art. 22 del d.P.R. 600/1973 riguarda i registri istituiti dalla normativa tributaria, non i libri civilistici: i libri di cui all'art. 2214, primo comma, del codice civile sono infatti elencati fra gli atti soggetti a imposta di bollo, per ogni cento pagine o frazione di cento pagine (art. 16, numero 1, lettera a, della Tariffa parte prima allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642). L'Agenzia delle Entrate quantifica la misura in 16,00 € per scaglione (risposta a interpello n. 346 del 2021); la nota 2-bis allo stesso articolo della Tariffa dispone una maggiorazione quando i libri sono tenuti da soggetti diversi da quelli che assolvono in modo forfettario la tassa di concessione governativa per la bollatura e la numerazione, e l'Agenzia indica l'importo maggiorato in 32,00 €.

Quando il libro giornale è tenuto in modalità informatica cambia l'unità di misura: l'imposta è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse (art. 6, comma 3, del d.m. 17 giugno 2014), si versa in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio (art. 6, comma 2) con modello F24 e codice tributo 2501. Per «registrazione» si intende ogni singola operazione rilevata in partita doppia, a prescindere dalle righe di dettaglio interessate (risoluzione n. 161/E del 9 luglio 2007, richiamata nella risposta a interpello n. 144/2026).

Alfa S.r.l. assolve in modo forfettario la tassa annuale di concessione governativa, tiene il libro giornale con strumenti informatici e nell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2025 rileva 6.200 operazioni in partita doppia. Gli scaglioni sono tre: due pieni da 2.500 registrazioni e una frazione da 1.200.

Scaglione di registrazioniImposta di bollo
Primo scaglione pieno: registrazioni da 1 a 2.50016,00 €
Secondo scaglione pieno: registrazioni da 2.501 a 5.00016,00 €
Frazione finale: 1.200 registrazioni da 5.001 a 6.20016,00 €
Imposta dovuta per l'esercizio, F24 codice tributo 2501, entro 120 giorni dalla chiusura48,00 €
Bollo sul libro giornale informatico con 6.200 registrazioni in un esercizioFonte: Elaborazione SamBooks su art. 6, comma 3, d.m. 17 giugno 2014 e risposte a interpello AdE n. 346/2021 e n. 144/2026Scarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

L'imposta di 48,00 € va versata entro il 30 aprile 2026, cioè entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Se lo stesso libro fosse tenuto da un soggetto che non assolve in modo forfettario la tassa di concessione governativa, i tre scaglioni costerebbero 32,00 € ciascuno, cioè 96,00 €.

Il punto che l'Agenzia ha chiarito con la risposta a interpello n. 144 del 2026 riguarda il conteggio fra un esercizio e l'altro: il computo delle 2.500 registrazioni è autonomo per ogni periodo d'imposta e si interrompe alla chiusura dell'esercizio. Non si cumulano quindi le registrazioni residue dell'anno precedente, e un esercizio con poche centinaia di registrazioni sconta comunque l'imposta, perché l'espressione «o frazioni di esse» attribuisce autonoma rilevanza anche a un numero di registrazioni inferiore alla soglia. Un'impresa con 1.500 registrazioni nel primo anno e 800 nel secondo paga 16,00 € per ciascuno dei due esercizi, non un unico scaglione a cavallo dei due.

Dieci anni civilistici contro il termine fiscale: quanto si conserva davvero

Il codice civile fissa un termine chiuso: le scritture si conservano per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione, e per lo stesso periodo si conservano fatture, lettere e telegrammi ricevuti e le copie di quelli spediti (art. 2220, commi 1-2). La conservazione è ammessa sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, purché queste corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con i mezzi messi a disposizione da chi utilizza i supporti (art. 2220, comma 3).

La normativa tributaria costruisce invece un termine aperto: le scritture contabili obbligatorie ai sensi del d.P.R. 600/1973, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali si conservano fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta, anche oltre il termine stabilito dall'art. 2220 del codice civile (art. 22, comma 1, del d.P.R. 600/1973). È la ragione per cui distruggere i registri al decimo anno può essere corretto sul piano civilistico e sbagliato su quello fiscale.

VoceCodice civile (art. 2220)Normativa tributaria (art. 22 d.P.R. 600/1973)
Durata dell'obbligoDieci anni dalla data dell'ultima registrazioneFino a quando non siano definiti gli accertamenti del corrispondente periodo d'imposta, anche oltre il termine dell'art. 2220 del codice civile
Cosa rientra nell'obbligoScritture contabili, fatture, lettere e telegrammi ricevuti e copie di quelli spediti (commi 1 e 2)Le scritture obbligatorie per il decreto, per altre leggi tributarie, per il codice civile o per leggi speciali, oltre a corrispondenza e fatture per ciascun affare
Supporto ammessoRegistrazioni su supporti di immagini, purché corrispondenti ai documenti e rese leggibili in ogni momento (comma 3)Supporti meccanografici, elettronici e similari, da conservare finché i dati contabili non siano stati stampati sui libri e registri di legge
Possibilità di ridurre il perimetroNessuna riduzione prevista dal codice civileL'autorità adita in sede contenziosa può limitare l'obbligo alle scritture rilevanti per la risoluzione della controversia in corso
Conservazione delle scritture: termine civilistico e termine tributarioFonte: Elaborazione SamBooks su art. 2220 del codice civile e art. 22, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600Scarica i dati in CSV

Il valore probatorio dei libri contabili

Le scritture contabili non servono solo all'imprenditore e al fisco: il codice le usa come mezzo di prova, con due regole di segno opposto.

I libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore, e chi vuole trarne vantaggio non può scinderne il contenuto: non è ammesso estrarre le annotazioni favorevoli ignorando quelle sfavorevoli (art. 2709). In senso inverso, i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa (art. 2710). Letto insieme all'art. 2215, comma 2 — che esclude giornale e inventari da bollatura e vidimazione — il riferimento sembra svuotare la norma proprio per i due libri obbligatori. Non è così, e il coordinamento sta nella storia della disposizione.

Le «forme di legge» dell'art. 2710 sono quelle prescritte nel momento in cui il libro è tenuto, e dal 25 ottobre 2001 quelle forme sono cambiate: l'art. 8 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, rubricato «Soppressione dell'obbligo di numerazione e bollatura di alcuni libri contabili obbligatori», ha sostituito l'art. 2215 introducendo il comma oggi vigente. Per il libro giornale e per il libro degli inventari le forme di legge sono quindi la numerazione progressiva prima dell'uso e la regolare tenuta secondo l'art. 2219. Leggere l'art. 2710 come tuttora condizionato alla bollatura materiale significherebbe togliere efficacia probatoria proprio ai due libri che il codice rende obbligatori, attribuendo a una legge di semplificazione un effetto che la sua stessa rubrica esclude.

Il codice lo conferma per la via informatica: l'art. 2215-bis, comma 5, riconosce ai libri, ai repertori e alle scritture tenuti con strumenti informatici l'efficacia probatoria degli articoli 2709 e 2710 pur in assenza di qualsiasi bollo fisico, perché numerazione e vidimazione si assolvono con la marcatura temporale e la firma digitale annuali (comma 3). Se l'art. 2710 pretendesse ancora il bollo, quel rinvio non avrebbe oggetto. Restano invece pienamente operativi i due presupposti che la norma chiede davvero — la regolare tenuta e l'inerenza del rapporto all'esercizio dell'impresa — e resta la differenza di forza fra i due articoli: il 2710 dice «possono fare prova», e la valutazione è quindi rimessa al giudice, mentre la prova contro l'imprenditore dell'art. 2709 opera a prescindere da ogni regolarità formale. In concreto: un libro giornale tenuto male non smette di poter essere usato contro chi lo ha tenuto, ma perde la possibilità di essere usato a suo favore.

La tenuta informatica non degrada il valore probatorio: i libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici secondo l'art. 2215-bis hanno la stessa efficacia probatoria degli articoli 2709 e 2710 (art. 2215-bis, comma 5). Per i libri e i registri obbligatori per disposizione tributaria, il termine annuale di marcatura e firma dell'art. 2215-bis, comma 3, opera invece secondo le norme sulla conservazione digitale contenute in quelle stesse disposizioni (comma 6). Chi esercita arti e professioni segue un impianto diverso, descritto nella scheda sulle scritture contabili di arti e professioni.

Riferimenti normativi

  • Codice civile, art. 2083 — definizione di piccolo imprenditore.
  • Codice civile, art. 2214, commi 1-3 — libro giornale, libro degli inventari, altre scritture e conservazione della corrispondenza; esonero dei piccoli imprenditori.
  • Codice civile, art. 2215, commi 1-2 — numerazione progressiva prima dell'uso; giornale e inventari non soggetti a bollatura né a vidimazione.
  • Codice civile, art. 2215-bis, commi 1, 3, 5 e 6 — tenuta con strumenti informatici, marcatura temporale e firma digitale annuali, efficacia probatoria, rinvio alle norme tributarie sulla conservazione digitale.
  • Codice civile, artt. 2216 e 2217 — contenuto del libro giornale; redazione, chiusura e sottoscrizione dell'inventario.
  • Codice civile, artt. 2218 e 2219 — bollatura facoltativa degli altri libri; norme di un'ordinata contabilità.
  • Codice civile, art. 2220, commi 1-3 — conservazione decennale dall'ultima registrazione, anche su supporti di immagini.
  • Codice civile, artt. 2709 e 2710 — efficacia probatoria contro l'imprenditore e fra imprenditori.
  • Legge 18 ottobre 2001, n. 383, art. 8 — «Soppressione dell'obbligo di numerazione e bollatura di alcuni libri contabili obbligatori»: sostituzione dell'art. 2215 del codice civile, in vigore dal 25 ottobre 2001.
  • D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 22, comma 1 — tenuta a norma dell'art. 2219 c.c., registrazioni entro sessanta giorni, conservazione fino alla definizione degli accertamenti.
  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, Tariffa parte prima, art. 16, numero 1, lettera a) e nota 2-bis — imposta di bollo sui libri di cui all'art. 2214, primo comma, del codice civile e maggiorazione per chi non assolve in modo forfettario la tassa di concessione governativa.
  • Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 346 del 17 maggio 2021 — misura di 16,00 € per scaglione e rinvio all'art. 6 del d.m. 17 giugno 2014 per i libri tenuti in modalità informatica.
  • Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 144 del 2026 — computo autonomo per ciascun periodo d'imposta delle 2.500 registrazioni; versamento con F24, codice tributo 2501, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 5 settembre 2026.

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