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ContabilitàUltimo aggiornamento: 29/05/2026

Scritture contabili obbligatorie artt. 2214-2220 c.c.

Libro giornale e libro degli inventari secondo il codice civile: soggetti obbligati, modalità di tenuta, contenuto e conservazione decennale

Ultimo aggiornamento

29/05/2026

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In sintesi

Gli artt. 2214-2220 del codice civile impongono all'imprenditore che esercita un'attività commerciale di tenere il libro giornale e il libro degli inventari, oltre alle altre scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa, e di conservare ordinatamente la corrispondenza e le fatture ricevute e spedite. Le scritture vanno tenute secondo le norme di un'ordinata contabilità e conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione. Sono obblighi civilistici, distinti ma in larga parte coincidenti con quelli fiscali.

Quando si applica

L'obbligo grava sull'imprenditore che esercita un'attività commerciale (art. 2214, comma 1). Sono espressamente esclusi i piccoli imprenditori: l'art. 2214 dispone che «le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori», categoria definita dall'art. 2083 c.c. (coltivatori diretti, artigiani, piccoli commercianti e chi esercita attività organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari).

Le scritture civilistiche operano in parallelo a quelle fiscali: gli obblighi tributari sulla contabilità (art. 14 e segg. del d.P.R. 600/1973) si innestano su questa base, con regole proprie. Gli ulteriori registri (IVA, beni ammortizzabili, magazzino) discendono dalla normativa fiscale e settoriale, non direttamente dagli artt. 2214-2220.

Come si applica nella pratica

Il libro giornale (art. 2216) deve indicare «giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa»: è un registro cronologico che rappresenta la sequenza temporale dei fatti di gestione.

Il libro degli inventari (art. 2217) si redige all'inizio dell'attività e poi ogni anno; contiene l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività dell'impresa, nonché di quelle dell'imprenditore estranee alla medesima. L'inventario «si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite», che deve dimostrare con evidenza e verità utili e perdite; nelle valutazioni si seguono i criteri dei bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili. Va sottoscritto entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette.

Le modalità di tenuta sono fissate dagli artt. 2215 e 2219. I libri vanno numerati progressivamente prima dell'uso; il libro giornale e il libro degli inventari non sono soggetti a bollatura né a vidimazione, mentre la bollatura degli altri libri resta facoltativa (art. 2218). Le scritture vanno tenute secondo le norme di un'ordinata contabilità, senza spazi in bianco, interlinee o trasporti in margine; non sono ammesse abrasioni e le cancellazioni devono restare leggibili.

La conservazione è disciplinata dall'art. 2220: scritture, fatture e corrispondenza ricevuta e spedita vanno conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione, anche su supporti di immagini (forma digitale), purché le registrazioni corrispondano ai documenti e siano rese leggibili in ogni momento.

Libro / adempimentoRegola e funzioneRiferimento
Libro giornaleRegistrazione cronologica, giorno per giorno, delle operazioni d'impresaArtt. 2214, 2216
Libro degli inventariValutazione di attività e passività; si chiude con bilancio e conto profitti e perditeArtt. 2214, 2217
Corrispondenza e fattureConservazione ordinata per ciascun affareArtt. 2214, 2220
NumerazioneProgressiva, prima dell'usoArt. 2215
Bollatura / vidimazione giornale e inventariNon dovuta (facoltativa per gli altri libri)Artt. 2215, 2218
Ordinata contabilitàSenza spazi in bianco, interlinee, trasporti in margineArt. 2219
ConservazioneDieci anni dall'ultima registrazione, anche su supporti di immaginiArt. 2220

Esempi pratici

Esempio 1 — S.r.l. commerciale in contabilità ordinaria

Una S.r.l. con ricavi annui di 850.000,00 € tiene il libro giornale registrando giorno per giorno fatture attive, fatture passive, incassi e pagamenti. Al 31 dicembre redige l'inventario, lo chiude con il bilancio e con il conto economico e lo sottoscrive entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. I libri sono numerati progressivamente, senza bollatura.

Esempio 2 — Ditta individuale commerciale

Un commerciante all'ingrosso, imprenditore commerciale non piccolo, con magazzino valutato 120.000,00 € e crediti verso clienti per 45.000,00 €, riporta nel libro degli inventari la valutazione di tutte le attività e passività. Trattandosi di persona fisica, indica anche quelle personali estranee all'impresa, come richiesto dall'art. 2217.

Esempio 3 — Conservazione digitale e controllo

A fronte di una verifica fiscale un'impresa esibisce le scritture, conservate in forma elettronica, di un esercizio chiuso sei anni prima. Poiché l'art. 2220 fissa il termine in dieci anni dall'ultima registrazione e ammette i supporti di immagini, la documentazione (1.480 fatture per 2.310.000,00 €) viene resa leggibile senza contestazioni.

Errori comuni e come evitarli

  • Errore: ritenere che libro giornale e libro degli inventari vadano bollati o vidimati. L'art. 2215 li esclude espressamente: è dovuta solo la numerazione progressiva.
  • Errore: distruggere le scritture allo scadere del termine fiscale di accertamento. Il termine civilistico dell'art. 2220 è di dieci anni dall'ultima registrazione ed è autonomo rispetto a quelli tributari.
  • Errore: omettere nel libro degli inventari le attività e passività personali dell'imprenditore individuale, che l'art. 2217 richiede espressamente per la persona fisica.
  • Errore: lasciare spazi in bianco, interlinee o cancellature non leggibili. L'art. 2219 impone un'ordinata contabilità e correzioni che mantengano leggibile il testo cancellato.
  • Errore: chiudere l'inventario senza bilancio e conto dei profitti e delle perdite, in violazione dell'art. 2217.
  • Errore: confondere obblighi civilistici e fiscali. Gli artt. 2214-2220 fissano la base civilistica; le scritture richieste dal d.P.R. 600/1973 sono ulteriori e seguono regole proprie.

Riferimenti normativi

  • Art. 2214 c.c. — Libri obbligatori e altre scritture contabili; esonero del piccolo imprenditore.
  • Art. 2215 c.c. — Modalità di tenuta: numerazione progressiva, niente bollatura né vidimazione per giornale e inventari.
  • Art. 2216 c.c. — Contenuto del libro giornale (operazioni giorno per giorno).
  • Art. 2217 c.c. — Redazione dell'inventario; chiusura con bilancio e conto profitti e perdite; sottoscrizione entro tre mesi.
  • Art. 2218 c.c. — Bollatura facoltativa degli altri libri.
  • Art. 2219 c.c. — Ordinata contabilità, senza spazi in bianco, interlinee, trasporti in margine.
  • Art. 2220 c.c. — Conservazione decennale dall'ultima registrazione, ammessa anche su supporti di immagini.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-29.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 29/05/2026.