Conservazione scritture contabili art. 22 DPR 600/1973: termini
Come tenere e per quanto conservare le scritture contabili ex art. 22 DPR 600/1973: termine fino alla definizione degli accertamenti e archiviazione digitale
29/05/2026
5 min lettura
Modalità di tenuta e termine di conservazione delle scritture contabili obbligatorie, dal codice civile alla definizione degli accertamenti del periodo d'imposta.
In sintesi
L'art. 22 del DPR 29 settembre 1973 n. 600 disciplina tenuta e conservazione delle scritture contabili: queste vanno tenute a norma dell'art. 2219 del codice civile e conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta, anche oltre il termine ordinario dell'art. 2220 c.c. La norma rinvia al codice civile per le formalità di tenuta e amplia in chiave tributaria l'orizzonte temporale dell'obbligo di conservazione. Riguarda lo stesso obbligo anche gli originali e le copie di lettere, telegrammi e fatture ricevute ed emesse.
Quando si applica
- A tutte le scritture contabili obbligatorie indicate negli articoli precedenti del DPR 600/1973, in particolare quelle delle imprese commerciali, delle società e degli enti equiparati (art. 22, comma 1, DPR 600/1973).
- Restano ferme le regole del codice civile per il libro giornale e il libro degli inventari, e quelle delle leggi speciali per i libri e registri da esse prescritti (art. 22, comma 1, DPR 600/1973).
- Sono escluse dall'obbligo di numerazione progressiva con le modalità dell'art. 2219 c.c. le scritture ausiliarie di cui alle lettere c) e d) del primo comma dell'art. 14 DPR 600/1973 (art. 22, comma 1, DPR 600/1973).
- All'obbligo di conservazione sono soggette anche le scritture obbligatorie ai sensi di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali (art. 22, comma 1, DPR 600/1973).
- L'obbligo si estende agli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e alle copie delle lettere, dei telegrammi spediti e delle fatture emesse, da conservare ordinatamente per ciascun affare (art. 22, comma 1, DPR 600/1973).
Come si applica nella pratica
L'art. 22, comma 1, DPR 600/1973 opera su tre piani: le formalità di tenuta, i tempi di registrazione e la durata della conservazione.
Sul piano della tenuta, le scritture (salve le ausiliarie escluse) vanno tenute a norma dell'art. 2219 del codice civile, ossia secondo le norme di un'ordinata contabilità, senza spazi in bianco, interlinee o trasporti in margine, e numerate progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo.
Sul piano dei tempi di registrazione, la norma fissa un termine massimo per le annotazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino.
Sul piano della conservazione, il termine non è fisso ma ancorato alla definizione degli accertamenti del periodo d'imposta corrispondente.
| Profilo | Regola ex art. 22, comma 1, DPR 600/1973 |
|---|---|
| Modalità di tenuta | A norma dell'art. 2219 c.c., numerazione progressiva di ogni pagina, esente da bollo |
| Termine di registrazione (scritture cronologiche e ausiliarie di magazzino) | Non oltre sessanta giorni |
| Termine di conservazione | Fino alla definizione degli accertamenti del periodo d'imposta, anche oltre l'art. 2220 c.c. |
| Supporti meccanografici/elettronici | Conservati finché i dati non sono stampati sui libri e registri previsti |
| Lettere, telegrammi, fatture (ricevuti/emessi) | Stesso termine, conservazione ordinata per ciascun affare |
La conservazione può avvenire anche su supporti meccanografici, elettronici e similari, che vanno mantenuti fino a quando i dati contabili in essi contenuti non siano stati stampati sui libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L'art. 22, comma 1, DPR 600/1973 fa inoltre salvo il disposto dell'art. 2457 del codice civile e prevede che l'autorità adita in sede contenziosa possa limitare l'obbligo di conservazione alle sole scritture rilevanti per la risoluzione della controversia in corso. In sede di verifica o accesso, le scritture conservate devono poter essere esibite agli organi di controllo: il sistema di archiviazione, cartaceo o digitale, deve quindi garantire reperibilità e ordine. La definizione delle modalità semplificate per la tenuta del registro dei beni ammortizzabili e del registro riepilogativo di magazzino è rimessa a decreti del Ministro per le finanze.
Esempi pratici
Esempio 1 — Annotazione nelle scritture cronologiche entro il termine
Una S.r.l. riceve una fattura di acquisto datata 10/03/2026 per 4.880,00 €. Le registrazioni nelle scritture cronologiche, ai sensi dell'art. 22, comma 1, DPR 600/1973, devono essere eseguite non oltre sessanta giorni: l'annotazione contabile va quindi effettuata entro tale termine, mantenendo l'esenzione dall'imposta di bollo sulla numerazione progressiva delle pagine.
Esempio 2 — Conservazione legata alla definizione dell'accertamento
Una PMI chiude l'esercizio 2026 e archivia libro giornale, libro inventari e registri IVA. Il termine ordinario dell'art. 2220 c.c. è di dieci anni, ma l'art. 22, comma 1, DPR 600/1973 impone di conservare le scritture fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi a quel periodo d'imposta, anche oltre quel termine. Se per il 2026 risulta pendente un accertamento, la documentazione va mantenuta finché l'attività di controllo non sia conclusa.
Esempio 3 — Conservazione digitale dei supporti e delle fatture
Una società tiene la contabilità su gestionale e conserva fatture emesse e ricevute in formato digitale. Finché i dati contabili presenti sui supporti elettronici non siano stati stampati sui libri e registri previsti, l'art. 22, comma 1, DPR 600/1973 obbliga a conservare gli stessi supporti. Le copie delle fatture emesse e gli originali di quelle ricevute, insieme a lettere e telegrammi, vanno tenuti ordinatamente per ciascun affare, pronti per l'esibizione in caso di verifica.
Errori comuni e come evitarli
- Considerare i dieci anni dell'art. 2220 c.c. come termine massimo di conservazione: l'art. 22, comma 1, DPR 600/1973 prevede espressamente la conservazione anche oltre quel termine, fino alla definizione degli accertamenti del periodo d'imposta. Distruggere i documenti al decimo anno con un controllo ancora pendente espone a contestazioni.
- Ritenere assolto l'obbligo con la sola conservazione digitale dei supporti: i supporti meccanografici ed elettronici vanno conservati finché i dati non sono stampati sui libri e registri previsti; verificare quale obbligo di stampa o di archiviazione sostitutiva regolare il dato contabile.
- Trascurare il termine di registrazione: le annotazioni nelle scritture cronologiche e nelle ausiliarie di magazzino vanno eseguite non oltre sessanta giorni; ritardare le registrazioni espone a irregolarità della contabilità.
- Non conservare lettere, telegrammi e fatture insieme alle scritture: l'obbligo si estende a originali e copie della corrispondenza commerciale e delle fatture, da tenere ordinatamente per ciascun affare; archiviarli alla rinfusa o non conservarli viola l'art. 22, comma 1, DPR 600/1973.
- Dimenticare la numerazione e l'esenzione da bollo: le scritture vanno numerate progressivamente in ogni pagina a norma dell'art. 2219 c.c., in esenzione dall'imposta di bollo; ignorare la formalità rende irregolare la tenuta.
- Non garantire la reperibilità in sede di verifica: un archivio disordinato compromette l'esibizione richiesta dagli organi di controllo; impostare un sistema che assicuri ordine e immediato reperimento.
Riferimenti normativi
- Art. 22, comma 1, DPR 29 settembre 1973 n. 600 (Tenuta e conservazione delle scritture contabili)
- Art. 14 DPR 29 settembre 1973 n. 600 (Scritture contabili delle imprese commerciali, delle società e degli enti equiparati), richiamato dall'art. 22
- Artt. 2219, 2220 e 2457 del codice civile, richiamati dall'art. 22 DPR 600/1973
Risorse correlate
- Scritture contabili obbligatorie del codice civile (artt. 2214-2220)
- Imprese minori e contabilità semplificata art. 66 TUIR
- Registrazione delle fatture emesse IVA art. 23 DPR 633/1972
- Registrazione degli acquisti IVA art. 25 DPR 633/1972
- Fattura elettronica TD01 art. 21 DPR 633/1972
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 29 maggio 2026.
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