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IVAUltimo aggiornamento: 04/09/2026

Registrazione acquisti IVA: termini per non perdere la detrazione

Annotazione prima della liquidazione e comunque entro la dichiarazione annuale dell'anno di ricezione, l'eccezione di fine anno e cosa resta se si è tardi

Ultimo aggiornamento

04/09/2026

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In sintesi

L'annotazione della fattura di acquisto nel registro non è un adempimento formale che segue la detrazione: ne è il presupposto. L'art. 25, comma 1, del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 impone di annotare fatture e bollette doganali «anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno». Chi lascia scadere quel termine senza aver registrato perde la detrazione in modo definitivo — e non la recupera con una dichiarazione integrativa, come l'Agenzia delle entrate ha chiarito nella risposta a interpello n. 115 del 2025. La registrazione fatta ma non seguita dalla detrazione, invece, si può ancora sanare.

Cosa si annota, e con quali dati

Vanno annotate in un apposito registro «le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17» (art. 25, comma 1, DPR 633/1972): il rinvio all'art. 17, secondo comma, porta dentro il registro anche le autofatture e le fatture integrate nelle operazioni con inversione contabile, che vanno annotate nel registro degli acquisti oltre che in quello delle fatture emesse.

Dalla registrazione devono risultare quattro elementi, indicati dalla stessa norma: la data della fattura o della bolletta; la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente o prestatore, ovvero nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti; l'ammontare imponibile; l'ammontare dell'imposta, distinto secondo l'aliquota. Per le fatture relative alle operazioni dell'art. 21, commi 6 e 6-bis, del decreto IVA — quelle emesse senza addebito d'imposta — al posto dell'ammontare dell'imposta si indicano il titolo di inapplicabilità e, se del caso, la norma che lo prevede.

Il registro degli acquisti è simmetrico a quello delle fatture emesse, ma con una differenza di fondo: là il termine protegge l'Erario, qui protegge il contribuente. Chi non annota non danneggia il Fisco, danneggia sé stesso.

I due termini che non coincidono

Il diritto alla detrazione «sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto» (art. 19, comma 1, DPR 633/1972). L'art. 25 aggancia a quel diritto un obbligo di annotazione con un termine proprio, ancorato non all'anno di effettuazione dell'operazione ma all'anno di ricezione della fattura. Le due date normalmente coincidono, ma non a cavallo d'anno: è lì che la scheda va letta con attenzione.

Nella risposta a interpello n. 115 del 2025 l'Agenzia richiama la circolare 17 gennaio 2018 n. 1/E, secondo cui il termine per l'esercizio della detrazione decorre dal momento in cui si verifica la doppia condizione dell'esigibilità dell'imposta (presupposto sostanziale) e del possesso di una valida fattura (presupposto formale). Da quel momento la detrazione si opera «previa registrazione della fattura secondo le modalità previste dall'art. 25, primo comma».

1Momento di esigibilità dell'impostaNasce il diritto alla detrazioneArt. 19, comma 1, DPR 633/1972: il dirittosorge quando l'imposta diviene esigibile.2Ricezione di una fattura validaSi completa il presupposto formale eil termine inizia a decorrereRisposta AdE n. 115/2025, che richiama lacircolare 17 gennaio 2018 n. 1/E: servonoinsieme l'esigibilità dell'imposta e ilpossesso di una fattura conforme all'art.21 del decreto IVA.3Prima della liquidazione periodica in cuisi detraeAnnotazione nel registro degliacquistiArt. 25, comma 1, DPR 633/1972: senzaannotazione la detrazione non si esercita.4Entro il 15 del mese successivoall'operazioneFinestra per far rientrare la fatturanella liquidazione del mesedell'operazioneArt. 1, comma 1, DPR 100/1998, conl'eccezione espressa per i documentirelativi a operazioni effettuate nell'annoprecedente.5Entro la dichiarazione annuale dell'anno diricezioneTermine ultimo di annotazione e diesercizio della detrazione, conriferimento al medesimo annoArt. 25, comma 1, e art. 19, comma 1, DPR633/1972. Superato questo termine senzaannotazione la detrazione è persa.6Entro il 31 dicembre del quinto annosuccessivoDichiarazione integrativa a favore, masolo se la fattura era stata ricevutae registrataArt. 8, comma 6-bis, DPR 322/1998 neitermini dell'art. 57 DPR 633/1972; preclusain caso di omessa registrazione (rispostaAdE n. 115/2025).
  1. Momento di esigibilità dell'imposta: Nasce il diritto alla detrazione — Art. 19, comma 1, DPR 633/1972: il diritto sorge quando l'imposta diviene esigibile.
  2. Ricezione di una fattura valida: Si completa il presupposto formale e il termine inizia a decorrere — Risposta AdE n. 115/2025, che richiama la circolare 17 gennaio 2018 n. 1/E: servono insieme l'esigibilità dell'imposta e il possesso di una fattura conforme all'art. 21 del decreto IVA.
  3. Prima della liquidazione periodica in cui si detrae: Annotazione nel registro degli acquisti — Art. 25, comma 1, DPR 633/1972: senza annotazione la detrazione non si esercita.
  4. Entro il 15 del mese successivo all'operazione: Finestra per far rientrare la fattura nella liquidazione del mese dell'operazione — Art. 1, comma 1, DPR 100/1998, con l'eccezione espressa per i documenti relativi a operazioni effettuate nell'anno precedente.
  5. Entro la dichiarazione annuale dell'anno di ricezione: Termine ultimo di annotazione e di esercizio della detrazione, con riferimento al medesimo anno — Art. 25, comma 1, e art. 19, comma 1, DPR 633/1972. Superato questo termine senza annotazione la detrazione è persa.
  6. Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo: Dichiarazione integrativa a favore, ma solo se la fattura era stata ricevuta e registrata — Art. 8, comma 6-bis, DPR 322/1998 nei termini dell'art. 57 DPR 633/1972; preclusa in caso di omessa registrazione (risposta AdE n. 115/2025).
Dalla fattura alla detrazione: i termini che si susseguonoFonte: Elaborazione SamBooks su artt. 19, 25 e 57 DPR 633/1972, art. 1 DPR 100/1998, art. 8 DPR 322/1998 e risposta AdE n. 115/2025Scarica i dati in CSV

La regola del 15 del mese successivo, e l'eccezione di fine anno

L'art. 1, comma 1, del DPR 23 marzo 1998 n. 100 consente di far entrare nella liquidazione del mese l'imposta relativa ai documenti di acquisto «ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione». La stessa disposizione, però, chiude subito la porta a fine anno: «fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente».

Tradotto: una fattura per un'operazione di novembre, ricevuta e annotata entro il 15 dicembre, entra nella liquidazione di novembre; una fattura per un'operazione di dicembre, ricevuta e annotata entro il 15 gennaio, non entra nella liquidazione di dicembre e va detratta in quella di gennaio. La differenza si vede sul saldo da versare.

Voce della liquidazioneIVA
IVA a debito sulle fatture emesse di dicembre4.400,00 €
IVA detraibile - fattura del 4 dicembre, ricevuta e annotata l'11 dicembre-1.100,00 €
IVA della fattura del 28 dicembre, ricevuta il 9 gennaio e annotata entro il 15 gennaio: esclusa perche' relativa a operazione dell'anno precedente-880,00 €
IVA da versare entro il 16 gennaio3.300,00 €
Liquidazione IVA di dicembre: quale fattura di acquisto entra e quale noFonte: Elaborazione SamBooks su art. 1, comma 1, DPR 100/1998 e art. 25 DPR 633/1972Scarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

Nella liquidazione di dicembre l'IVA a debito sulle fatture emesse è di 4.400,00 €; è detraibile l'imposta di 1.100,00 € della fattura del 4 dicembre, ricevuta e annotata l'11 dicembre. Non è invece detraibile l'imposta di 880,00 € della fattura del 28 dicembre, ricevuta il 9 gennaio: pur essendo stata annotata entro il 15 gennaio, riguarda un'operazione dell'anno precedente. Il versamento del 16 gennaio è quindi di 3.300,00 € e non di 2.420,00 €: 880,00 € di differenza di cassa che si recuperano nella liquidazione di gennaio, non prima.

Registrare tardi, o non registrare affatto: cosa si recupera

Le due situazioni si somigliano ma hanno esiti opposti, e la risposta a interpello n. 115 del 2025 le distingue con nettezza.

Se la fattura è stata ricevuta e registrata nei termini ma la detrazione non è stata esercitata per mero errore, l'imposta si recupera con la dichiarazione integrativa a favore prevista dall'art. 8, comma 6-bis, del DPR 22 luglio 1998 n. 322, presentabile entro i termini dell'art. 57 del decreto IVA, cioè entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Se invece la fattura non è stata annotata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dell'anno di ricezione, l'Agenzia conclude che il contribuente ha rinunciato definitivamente al diritto: «in tale circostanza resta preclusa la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa ai sensi e per gli effetti del citato articolo dall'articolo 8, comma 6-bis, in quanto in tale comportamento non sono ravvisabili gli estremi dell'errore rilevante ed essenziale». L'obbligo di registrazione resta comunque dovuto, e la sua violazione è punita ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471: quando non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo la sanzione va da 250,00 € a 2.000,00 €, ravvedibile secondo l'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472.

  • Domanda: La fattura è stata annotata nel registro entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dell'anno di ricezione?
    • no, non registrata nei termini → Detrazione persa in via definitiva: l'integrativa è preclusa; resta dovuta la sanzione per omessa registrazione, ravvedibile
    • sì, registrata nei termini → La detrazione è stata esercitata nella dichiarazione annuale di quell'anno?
  • Domanda: La detrazione è stata esercitata nella dichiarazione annuale di quell'anno?
    • sì → Detrazione già esercitata nei termini: nessun adempimento ulteriore
    • no, per mero errore → Recupero con dichiarazione integrativa a favore (art. 8, comma 6-bis, DPR 322/1998) entro i termini dell'art. 57 del decreto IVA
  • Esito: Detrazione già esercitata nei termini: nessun adempimento ulteriore
  • Esito: Recupero con dichiarazione integrativa a favore (art. 8, comma 6-bis, DPR 322/1998) entro i termini dell'art. 57 del decreto IVA
  • Esito: Detrazione persa in via definitiva: l'integrativa è preclusa; resta dovuta la sanzione per omessa registrazione, ravvedibile
Detrazione non esercitata: quando si recupera e quando è persaFonte: Elaborazione SamBooks sulla risposta AdE n. 115/2025 e sugli artt. 19 e 25 DPR 633/1972

La conseguenza pratica è una sola, e vale la pena scriverla per esteso: la chiusura del registro acquisti dell'anno va fatta prima del termine di presentazione della dichiarazione annuale, non dopo, perché dopo non esiste rimedio. Una fattura dimenticata vale, in perdita secca, l'intera IVA che portava.

Riferimenti normativi

  • Art. 25, comma 1, DPR 26 ottobre 1972 n. 633 — registrazione degli acquisti: documenti da annotare, termini e dati obbligatori.
  • Art. 19, comma 1, DPR 26 ottobre 1972 n. 633 — nascita ed esercizio del diritto alla detrazione.
  • Art. 17, comma 2, DPR 26 ottobre 1972 n. 633 — obblighi assolti dal cessionario o committente (autofattura e integrazione).
  • Art. 21, comma 6, DPR 26 ottobre 1972 n. 633 — fatture emesse senza addebito d'imposta e titolo di inapplicabilità.
  • Art. 57, comma 1, DPR 26 ottobre 1972 n. 633 — termine di decadenza per l'accertamento, richiamato per l'integrativa a favore.
  • Art. 1, comma 1, DPR 23 marzo 1998 n. 100 — liquidazione periodica e detrazione dei documenti ricevuti entro il 15 del mese successivo, con l'eccezione per le operazioni dell'anno precedente.
  • Art. 8, comma 6-bis, DPR 22 luglio 1998 n. 322 — dichiarazione integrativa IVA a favore.
  • Art. 6, comma 1, D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 — sanzione per violazione degli obblighi di documentazione e registrazione.
  • Art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 — ravvedimento operoso.
  • Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 115 del 2025 — esercizio del diritto a detrazione IVA e omessa registrazione delle fatture di acquisto.

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 4 settembre 2026.

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