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IVAUltimo aggiornamento: 06/09/2026Verificato su Normattiva il 06/09/2026

Prestazioni di servizi IVA: quando anche il gratuito è imponibile

Il perimetro delle obbligazioni di fare, non fare e permettere, le operazioni che la norma tiene fuori e la soglia di 50 euro sull'uso gratuito

Ultimo aggiornamento

06/09/2026

Verificato su Normattiva

06/09/2026

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In sintesi

Una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA è ogni prestazione verso corrispettivo che nasce da un'obbligazione di fare, di non fare o di permettere, quale ne sia la fonte, e in particolare dai contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione e deposito (art. 3, c. 1, DPR 26 ottobre 1972, n. 633). La definizione è residuale rispetto alla cessione di beni e volutamente larga, ma non illimitata: il quarto comma sottrae al tributo un elenco chiuso di operazioni, e il terzo comma stabilisce che anche il servizio reso gratuitamente diventa imponibile sopra 50,00 € di valore, a condizione che l'imposta sugli acquisti collegati sia detraibile.

Obbligazioni di fare, non fare e permettere: un perimetro volutamente largo

Il criterio del primo comma non è il tipo di contratto ma il contenuto dell'obbligazione: qualunque impegno economico che non si traduca nel trasferimento di un bene rientra nella nozione. L'elencazione dei contratti tipici serve a fissare i casi più frequenti, non a chiudere il perimetro, ed è la ragione per cui vi rientrano anche prestazioni atipiche, purché rese verso corrispettivo.

Il secondo comma aggiunge cinque famiglie che valgono come servizio quando c'è un corrispettivo: le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili; le cessioni, concessioni e licenze su diritti d'autore, invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule, marchi e insegne; i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le negoziazioni di crediti, cambiali o assegni; le somministrazioni di alimenti e bevande; le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto. Chi deposita denaro presso una banca non pone in essere un prestito in questo senso, perché la norma esclude espressamente dai prestiti i depositi presso aziende e istituti di credito o presso amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente.

La qualificazione decide poi le regole a valle: dal momento di effettuazione, che per i servizi segue il pagamento e non la consegna, alla territorialità, che per i servizi generici guarda al committente.

Diritti d'autore, prestiti obbligazionari, mediazioni: ciò che la norma tiene fuori

Il quarto comma elenca le operazioni che prestazioni di servizi non sono, e l'elenco non si estende per analogia. La logica ricorrente è che l'operazione già rileva altrove nell'ordinamento tributario, oppure che il legislatore ha voluto proteggere una categoria di autori dall'imposta.

VocePrestazione di servizi (primo e secondo comma)Fuori dalla nozione (quarto comma)
Proprietà intellettualeCessioni, concessioni e licenze su diritti d'autore, invenzioni industriali, modelli, marchi e insegne rese da chi autore non èCessioni di diritti d'autore effettuate dall'autore, dagli eredi o dai legatari, salvo le opere usate a fini di pubblicità commerciale (lett. a)
Operazioni finanziariePrestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, negoziazione di crediti, cambiali e assegniPrestiti obbligazionari (lett. b); depositi di denaro presso banche e amministrazioni statali, esclusi già dal secondo comma
IntermediazioneMandato, spedizione, agenzia, mediazione e deposito verso corrispettivo, compreso il mandato senza rappresentanzaMandato e mediazione relativi ai diritti d'autore esclusi e ai prestiti obbligazionari (lett. e ed f)
Cessione di contrattiCessioni di contratti di ogni tipo e oggetto rese verso corrispettivoCessioni dei contratti già esclusi dalle lettere a), b) e c) del terzo comma dell'art. 2 (lett. c)
Uso personale o gratuitoOperazioni di valore superiore a 50,00 €, se l'imposta sugli acquisti collegati è detraibileMense aziendali, trasporto, prestazioni didattiche, educative, ricreative, di assistenza sociale e sanitaria al personale dipendente
Servizio imponibile o operazione fuori campo: le coppie che si somiglianoFonte: Elaborazione SamBooks su art. 3, c. 1, 2, 3 e 4, DPR 633/1972, testo vigente al 6 settembre 2026Scarica i dati in CSV

Una fattispecie merita attenzione perché genera contenzioso: le cessioni di diritti d'autore restano fuori solo se effettuate dall'autore stesso o dai suoi eredi o legatari, e l'esclusione cade per le opere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale. La stessa cessione posta in essere da un soggetto diverso dall'autore ricade invece fra le operazioni assimilate del secondo comma ed è imponibile.

Il perimetro largo del primo comma sopravvive anche quando l'operazione non ha la forma di un contratto di servizi. Nella risposta a interpello n. 575 del 10 dicembre 2020 l'Agenzia delle entrate ha respinto la tesi del contribuente, che riteneva fuori campo alcune somme pagate a un consorzio per la mancanza di un nesso sinallagmatico, e ha qualificato quelle somme come corrispettivo da assoggettare a imposta con aliquota ordinaria: fra le parti, ha osservato, esistevano «reciproci interessi convergenti». Chi conta di escludere un pagamento dal campo IVA argomentando l'assenza di sinallagma parte quindi da una posizione che l'amministrazione legge in modo restrittivo.

Sopra 50 euro il servizio gratuito diventa imponibile, e solo se l'IVA a monte era detraibile

Il terzo comma tratta come prestazione onerosa anche il servizio reso per l'uso personale o familiare dell'imprenditore o del professionista, o a titolo gratuito per finalità estranee all'attività, ma pone due condizioni cumulative: il valore dell'operazione deve superare 50,00 € e l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla sua esecuzione dev'essere detraibile. Restano comunque escluse le somministrazioni nelle mense aziendali, le prestazioni di trasporto, didattiche, educative, ricreative, di assistenza sociale e sanitaria a favore del personale dipendente, e le divulgazioni pubblicitarie a beneficio di enti non lucrativi e del Terzo settore. La base imponibile di queste prestazioni è costituita dalle spese sostenute dal soggetto passivo per eseguirle (art. 13, c. 2, lett. c, DPR 633/1972).

Uno studio di consulenza mette a disposizione di un dipendente, per uso personale, una piattaforma software acquistata con imposta interamente detratta: le spese sostenute per il servizio sono 80,00 €, quindi sopra soglia, e l'IVA dovuta è 17,60 €. Un secondo servizio dello stesso tipo, di 45,00 €, resta fuori campo perché non supera i 50,00 €. Un terzo, di 300,00 €, resta fuori campo per la ragione opposta: l'imposta sugli acquisti collegati non era detraibile.

Servizio reso a titolo gratuitoIVA dovuta
Spese sostenute 80,00 €, imposta sugli acquisti collegati detratta: imponibile al 22%17,60 €
Spese sostenute 45,00 €: non supera la soglia di 50,00 €, fuori campo0,00 €
Spese sostenute 300,00 €, imposta sugli acquisti collegati non detraibile: fuori campo0,00 €
Auto aziendale in uso gratuito al dipendente, detrazione già limitata dall'art. 19-bis1: fuori campo0,00 €
Imposta dovuta sui quattro servizi resi gratuitamente17,60 €
Quattro servizi gratuiti a confronto: quale porta imposta e quale noFonte: Elaborazione SamBooks su art. 3, c. 3, e art. 13, c. 2, lett. c), DPR 633/1972, aliquota ordinaria 22%Scarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

Il quarto caso della tabella, l'auto aziendale lasciata in uso gratuito al dipendente, resta fuori campo per una ragione diversa ancora, che la sezione seguente spiega. Il mese chiude quindi a 17,60 € di imposta.

Auto e cellulare dati in uso: perché a valle non si paga una seconda volta

L'ultimo periodo dell'articolo disattiva la regola dell'imponibilità per due categorie di beni sui quali la detrazione a monte è già stata compressa. Non si applica quindi al caso dell'uso personale o familiare dell'imprenditore, né alla messa a disposizione gratuita ai dipendenti, di veicoli stradali a motore per il cui acquisto, locazione anche finanziaria o noleggio la detrazione è stata operata nella percentuale della lettera c) del comma 1 dell'art. 19-bis1, e di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre con le relative prestazioni di gestione, quando la detrazione è stata computata in misura non superiore all'utilizzo per fini estranei all'attività.

Il meccanismo è coerente: se lo Stato ha già rinunciato a una parte della detrazione a monte, tassare a valle l'uso privato produrrebbe una doppia imposizione sullo stesso consumo. La verifica da fare, prima di assoggettare a imposta un fringe benefit, riguarda quindi la percentuale con cui la detrazione è stata operata all'acquisto, non la natura del beneficio riconosciuto al dipendente.

Dal 1° gennaio 2027 l'articolo qui descritto non è più in vigore: il D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10 lo abroga e riporta la nozione di prestazione di servizi nel testo unico IVA.

Le domande di chi ci arriva

Se faccio usare l'auto aziendale a un mio dipendente, devo considerare l'IVA come prestazione di servizi?

No, se all'acquisto o al noleggio la detrazione è stata operata nella percentuale limitata della lettera c) del comma 1 dell'art. 19-bis1 DPR 633/1972: l'ultimo periodo dell'art. 3 esclude espressamente questa ipotesi. La messa a disposizione gratuita non genera quindi imposta a valle, perché la compressione è già avvenuta a monte.

Le cessioni di diritti d'autore fatte dagli autori sono sempre considerate prestazioni di servizi?

No: la lettera a) del quarto comma le tiene fuori dal campo IVA quando sono effettuate dall'autore o dai suoi eredi e legatari. L'esclusione non vale però per le opere di cui ai numeri 5) e 6) dell'art. 2 della legge 22 aprile 1941 n. 633 né per le opere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale, che tornano imponibili.

Come devo considerare ai fini IVA le prestazioni tra mandante e mandatario senza rappresentanza?

Come prestazioni di servizi a tutti gli effetti: la norma dispone che le prestazioni rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza si considerano tali anche nel rapporto interno fra mandante e mandatario. Il passaggio interno va quindi documentato e non può essere trattato come un mero ribaltamento di costi fuori campo.

Il noleggio di beni o la concessione di licenze software sono considerate prestazioni di servizi?

Sì, entrambi. Il secondo comma assimila a prestazione di servizi le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili, e le cessioni, concessioni e licenze relative a diritti d'autore, invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule, marchi e insegne, quando sono effettuate verso corrispettivo.

Riferimenti normativi

  • Art. 3, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 — prestazioni di servizi: nozione del primo comma, operazioni assimilate del secondo comma, uso personale o gratuito e relativa soglia nel terzo comma, esclusioni del quarto comma. Testo in vigore dal 13 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026.
  • Art. 2, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 — cessioni di beni, richiamato dall'art. 3 per le esclusioni delle lettere c) e d) e per i passaggi del commissionario.
  • Art. 13, c. 2, lett. c), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 — base imponibile delle prestazioni gratuite del terzo comma dell'art. 3: le spese sostenute per eseguirle.
  • Art. 19-bis1, c. 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 — limiti oggettivi alla detrazione, fra cui la percentuale sui veicoli stradali a motore richiamata dall'ultimo periodo dell'art. 3.
  • Art. 6, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 — effettuazione delle operazioni, che per le prestazioni di servizi segue il pagamento del corrispettivo.
  • Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 575 del 10 dicembre 2020 — somme qualificate come corrispettivo di prestazioni di servizi in presenza di reciproci interessi convergenti fra le parti.
  • D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 — testo unico IVA, che dal 1° gennaio 2027 sostituisce l'art. 3 D.P.R. 633/1972. Richiamato per estremi: non è fra le fonti collegate a questa scheda.

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 6 settembre 2026.

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