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IVAUltimo aggiornamento: 28/05/2026

Regime IVA agricoltura art. 34 DPR 633/72: detrazione forfettaria

Regime speciale IVA dei produttori agricoli ex art. 34 DPR 633/72: percentuali di compensazione, regime di esonero e conferimenti a cooperative

Ultimo aggiornamento

28/05/2026

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In sintesi

L'art. 34 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 disciplina il regime speciale IVA per i produttori agricoli. Per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici elencati nella prima parte della tabella A) allegata al decreto, la detrazione dell'IVA sugli acquisti non è analitica (art. 19) ma forfettizzata applicando all'imponibile delle vendite le percentuali di compensazione stabilite per gruppi di prodotti con decreto ministeriale. L'IVA sulle vendite si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, mentre la detrazione spettante è pari alle percentuali di compensazione: la differenza tra le due misure costituisce, di fatto, il beneficio (o l'onere) del regime. È previsto un regime di esonero per i piccoli produttori con volume d'affari annuo non superiore a 7.000,00 € (comma 6) e la possibilità di optare per il regime ordinario (comma 11).

Quando si applica

Il regime speciale si applica ai produttori agricoli (comma 2):

  • soggetti che esercitano le attività agricole dell'art. 2135 del codice civile (coltivazione, allevamento, attività connesse), nonché pesca in acque dolci, piscicoltura, mitilicoltura, ostricoltura, allevamento di rane e molluschi;
  • organismi agricoli di intervento e soggetti che cedono prodotti in applicazione dei regolamenti UE di mercato;
  • cooperative e loro consorzi, associazioni e unioni che cedono beni prodotti prevalentemente dai soci, anche previa manipolazione o trasformazione.

Il regime riguarda le cessioni dei prodotti della tabella A), parte prima (comma 1). Per le operazioni diverse svolte nella stessa impresa (comma 5) si applica il regime ordinario, con registrazione e detrazione distinte.

Come si applica nella pratica

Detrazione forfettaria e percentuali di compensazione (comma 1)

L'IVA sulle vendite è addebitata con le aliquote ordinarie dei prodotti, ma la detrazione spettante al produttore è calcolata applicando all'imponibile le percentuali di compensazione (fissate per gruppi di prodotti). Il produttore versa quindi la differenza tra l'IVA addebitata e la detrazione forfettaria, senza dover documentare l'IVA effettivamente assolta sugli acquisti.

Limite alla detrazione forfettaria (comma 4)

La detrazione forfettaria non compete per le cessioni di prodotti il cui acquisto derivi da atto non assoggettato a imposta, sempre che il cedente/donante/conferente sia in regime ordinario.

Operazioni diverse (comma 5)

Se l'impresa effettua anche operazioni diverse da quelle agricole, queste vanno registrate distintamente; su di esse la detrazione è analitica (sull'IVA degli acquisti specificamente utilizzati).

Regime di esonero per i piccoli produttori (comma 6)

I produttori agricoli con volume d'affari dell'anno precedente non superiore a 7.000,00 €, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli, sono esonerati dal versamento dell'IVA e da tutti gli obblighi documentali e contabili (compresa la dichiarazione annuale), fermo l'obbligo di numerare e conservare le fatture. In tal caso è il cessionario (se soggetto IVA) a emettere fattura (autofattura) applicando le percentuali di compensazione. Il regime di esonero cessa dall'anno successivo a quello di superamento della soglia.

Conferimenti a cooperative (commi 7 e 8)

I passaggi di prodotti dai soci alle cooperative o ai consorzi per la vendita si considerano effettuati all'atto del versamento del prezzo ai produttori; la fattura può essere emessa dall'ente per conto del socio.

Opzione per il regime ordinario (comma 11)

Il produttore può optare per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari (detrazione analitica), dandone comunicazione secondo le regole del DPR 442/1997; l'opzione è vincolante per il periodo minimo previsto.

Esempi pratici

Esempio 1 — Azienda vinicola in regime speciale

Un'azienda agricola cede vino (aliquota 22%) per un imponibile di 100.000,00 € in un anno; la percentuale di compensazione applicabile è il 12,3%.

  • IVA addebitata ai clienti: 22% di 100.000,00 = 22.000,00 €.
  • Detrazione forfettaria: 12,3% di 100.000,00 = 12.300,00 €.
  • IVA da versare: 22.000,00 − 12.300,00 = 9.700,00 €, senza necessità di documentare l'IVA sugli acquisti.

Esempio 2 — Piccolo produttore in regime di esonero

Un coltivatore diretto realizza un volume d'affari annuo di 5.000,00 €, interamente da cessioni di ortaggi.

  • Volume d'affari inferiore a 7.000,00 € e oltre due terzi da prodotti agricoli → regime di esonero (comma 6).
  • Il produttore non versa l'IVA né presenta la dichiarazione annuale; conserva solo le fatture.
  • I clienti soggetti IVA emettono autofattura applicando le percentuali di compensazione e ne consegnano copia al produttore.

Esempio 3 — Conferimento di prodotti a una cooperativa

Un socio conferisce uva alla cooperativa di cui fa parte, per la vinificazione e vendita collettiva.

  • Il passaggio si considera effettuato all'atto del versamento del prezzo al socio (comma 7).
  • La cooperativa può emettere la fattura per conto del socio, consegnandogliene un esemplare.

Errori comuni e come evitarli

  • Confondere aliquota IVA e percentuale di compensazione: l'IVA si addebita con l'aliquota propria del prodotto, ma la detrazione spetta nella misura delle percentuali di compensazione; il divario determina il risultato del regime.
  • Applicare il regime speciale alle operazioni diverse: le vendite non agricole vanno registrate distintamente e seguono il regime ordinario con detrazione analitica (comma 5).
  • Superare la soglia di esonero senza adeguarsi: oltre 7.000,00 € di volume d'affari (o oltre un terzo da operazioni non agricole) il regime di esonero cessa dall'anno successivo; vanno ripristinati gli obblighi ordinari del regime speciale.
  • Trascurare l'autofattura del cessionario nel regime di esonero: per gli acquisti dal produttore esonerato è il cessionario soggetto IVA a dover emettere fattura con le percentuali di compensazione (comma 6).
  • Detrarre forfettariamente su acquisti da atti non assoggettati: la detrazione forfettaria non compete in tali casi (comma 4).
  • Non valutare la convenienza dell'opzione per il regime ordinario: per le aziende con elevati acquisti di beni strumentali, l'opzione per il regime ordinario (comma 11) può risultare più vantaggiosa della detrazione forfettaria.

Riferimenti normativi

  • Art. 34, DPR 26 ottobre 1972, n. 633 — regime speciale IVA per i produttori agricoli: detrazione forfettaria, percentuali di compensazione, regime di esonero, conferimenti, opzione ordinaria
  • Art. 34, comma 1, DPR 633/1972 — forfettizzazione della detrazione con le percentuali di compensazione sui prodotti della tabella A), parte prima
  • Art. 34, comma 6, DPR 633/1972 — regime di esonero per i produttori con volume d'affari fino a 7.000,00 €
  • Art. 34, comma 11, DPR 633/1972 — opzione per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari
  • Art. 2135 del codice civile — definizione di imprenditore agricolo (comma 2)
  • Tabella A), parte prima, allegata al DPR 633/1972 — elenco dei prodotti agricoli e ittici ammessi al regime speciale
  • D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442 — disciplina delle opzioni e delle revoche in materia di IVA e imposte dirette

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-28.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 28/05/2026.