Cessioni intracomunitarie: le condizioni della non imponibilità
Numero identificativo ed elenco come condizioni sostanziali, la prova del trasporto secondo la circolare 12/E e i novanta giorni della resa franco fabbrica
05/09/2026
8 min lettura
In sintesi
Una cessione a titolo oneroso di beni trasportati o spediti in un altro Stato membro, verso un cessionario soggetto d'imposta, è non imponibile ai sensi dell'art. 41, comma 1, lettera a), del DL 30 agosto 1993 n. 331. La non imponibilità però non discende dal solo trasporto: il comma 2-ter la subordina a due condizioni ulteriori — il cessionario deve aver comunicato il numero di identificazione attribuitogli da un altro Stato membro e il cedente deve aver compilato l'elenco riepilogativo dell'art. 50, comma 6, o averne giustificato la mancata o incompleta compilazione. Se il trasporto è curato dall'acquirente e i beni non arrivano entro novanta giorni dalla consegna, l'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 471/1997 apre una finestra di trenta giorni per regolarizzare senza sanzione.
Le due condizioni del comma 2-ter: senza di queste la non imponibilità cade
Il comma 2-ter va letto insieme all'art. 138 della direttiva 2006/112/CE come modificato dalla direttiva UE 2018/1910: la risposta a interpello n. 230 del 2023 li richiama insieme come il «nuovo articolato normativo unionale e interno». L'effetto è che due adempimenti a lungo trattati come formali — il numero identificativo comunicato dal cessionario e l'elenco riepilogativo — sono oggi condizioni della non imponibilità stessa, non obblighi sanzionabili a parte.
Sulla prima condizione la risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 230 del 2023 è esplicita: la comunicazione da parte del cessionario del numero identificativo IVA iscritto nell'archivio VIES «assume [...] valenza sostanziale, alla luce del nuovo articolato normativo unionale e interno», e questo «ai fini dell'applicazione del regime di non imponibilità». Non è quindi un controllo di diligenza commerciale: è un elemento costitutivo dell'operazione, e va documentato con la data in cui è stato eseguito.
Sulla seconda la norma è più generosa di quanto si creda: il comma 2-ter salva la non imponibilità anche quando l'elenco è stato compilato in modo incompleto o non è stato compilato affatto, purché il cedente «abbia debitamente giustificato» la lacuna. La giustificazione va costruita, non improvvisata a controllo iniziato. Sul piano sanzionatorio resta separatamente dovuta la sanzione da 500 € a 1.000 € per ciascun elenco omesso, incompleto, inesatto o irregolare, ridotta alla metà se l'elenco è presentato entro trenta giorni dalla richiesta dell'ufficio, e non applicabile se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta (art. 11, comma 4, D.Lgs. 471/1997). Gli elenchi si presentano in via telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (art. 50, commi 6 e 6-bis, DL 331/1993); la periodicità e i modelli sono rimessi a decreto ministeriale e a provvedimento direttoriale, quindi la soglia che fa scattare la presentazione mensile va letta sui provvedimenti vigenti, non sulla norma primaria. Sulle annotazioni nei registri si veda la scheda sulla registrazione delle operazioni intracomunitarie.
Chi resta fuori dal regime, per espressa previsione di legge
Il comma 2-bis elenca quattro fattispecie che non costituiscono cessioni intracomunitarie anche quando la merce attraversa un confine interno all'Unione: le cessioni di gas mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o una rete connessa, le cessioni di energia elettrica, le cessioni di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento e — è il caso che interessa più da vicino le piccole imprese — le cessioni effettuate dai soggetti che applicano il regime di franchigia agli effetti dell'IVA. Chi opera in franchigia non emette quindi una fattura non imponibile ex art. 41: applica le regole del proprio regime.
In direzione opposta, il comma 2 assimila alle cessioni intracomunitarie due ipotesi che a prima vista non lo sarebbero: le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi, che restano assimilate «anche se non effettuate nell'esercizio di imprese, arti e professioni e anche se l'acquirente non è soggetto passivo d'imposta», e l'invio di beni in altro Stato membro a cura del soggetto passivo in base a un titolo diverso da quelli del comma 3 — il classico trasferimento a sé stessi verso un proprio deposito estero. Il comma 4 aggiunge un effetto che si dimentica facilmente: le cessioni dei commi 1 e 2 sono computabili nella determinazione della percentuale e dei limiti dell'art. 8, secondo comma, del DPR 633/1972, cioè concorrono a formare lo status di esportatore abituale e il plafond.
La prova del trasporto: quando opera la presunzione europea e quando no
La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12/E del 2020 ricostruisce il quadro dopo l'introduzione dell'art. 45-bis del regolamento UE di esecuzione n. 282/2011, applicabile dal 1° gennaio 2020. La presunzione non è un elenco di documenti da allegare: è una regola sull'onere della prova che opera solo se il corredo documentale ha esattamente le caratteristiche previste, e in particolare se i documenti provengono da due parti indipendenti fra loro, dal venditore e dall'acquirente.
- Domanda: Chi cura il trasporto o la spedizione dei beni?
- il cedente, o un terzo per suo conto → Il cedente possiede almeno due documenti non contraddittori, rilasciati da parti indipendenti fra loro, dal venditore e dall'acquirente?
- l'acquirente, o un terzo per suo conto → L'acquirente ha rilasciato la dichiarazione scritta con i dati richiesti dall'art. 45-bis, e il cedente ha i documenti che l'accompagnano?
- Domanda: Il cedente possiede almeno due documenti non contraddittori, rilasciati da parti indipendenti fra loro, dal venditore e dall'acquirente?
- sì → Opera la presunzione relativa: i beni si considerano trasportati nell'altro Stato membro, salvo prova contraria dell'ufficio
- no, o trasporto senza spedizionieri né vettori → La presunzione non opera: la prova si costruisce con un insieme di documenti valutato caso per caso dall'amministrazione (circolare AdE n. 12/E del 2020)
- Domanda: L'acquirente ha rilasciato la dichiarazione scritta con i dati richiesti dall'art. 45-bis, e il cedente ha i documenti che l'accompagnano?
- sì → Opera la presunzione relativa: i beni si considerano trasportati nell'altro Stato membro, salvo prova contraria dell'ufficio
- no → La presunzione non opera: la prova si costruisce con un insieme di documenti valutato caso per caso dall'amministrazione (circolare AdE n. 12/E del 2020)
- Esito: Opera la presunzione relativa: i beni si considerano trasportati nell'altro Stato membro, salvo prova contraria dell'ufficio
- Esito: La presunzione non opera: la prova si costruisce con un insieme di documenti valutato caso per caso dall'amministrazione (circolare AdE n. 12/E del 2020)
Due precisazioni della circolare valgono più di ogni elenco. La prima: la presunzione è esclusa quando il trasporto è eseguito dal cedente o dal cessionario senza l'intervento di altri soggetti, ad esempio uno spedizioniere o un trasportatore, perché in quel caso i documenti indipendenti non esistono; e non sono considerate indipendenti due parti che appartengano al medesimo soggetto giuridico — casa madre e stabile organizzazione — o che siano legate da vincoli familiari, gestionali, associativi, proprietari, finanziari o giuridici, comprese le società legate da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. La seconda: quando la presunzione non opera, la prova non è preclusa, ma torna a costruirsi come prima, con un insieme di documenti valutato caso per caso dall'amministrazione — la circolare richiama la prassi anteriore, che chiede di conservare insieme le fatture di vendita, la documentazione bancaria degli incassi, i contratti e gli stessi elenchi Intrastat.
Anche quando la presunzione opera, l'ufficio può superarla: la circolare cita il riscontro dei beni ancora giacenti nel magazzino del venditore e l'incidente che ha distrutto la merce durante il trasporto.
Resa franco fabbrica: novanta giorni, e trenta per rimediare
Il caso più frequente nei controlli è la vendita con ritiro a cura del cliente. L'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 471/1997 lo disciplina in modo puntuale: chi effettua cessioni senza addebito d'imposta ai sensi dell'art. 41, comma 1, lettera a), quando il bene è trasportato in altro Stato membro dal cessionario o da terzi per suo conto e il bene non risulta pervenuto in quello Stato entro novanta giorni dalla consegna, è punito con la sanzione amministrativa del cinquanta per cento del tributo. La sanzione «non si applica se, nei trenta giorni successivi, viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell'imposta».
Il conto su una fornitura da 80.000 € con IVA al 22% chiarisce la posta in gioco. Se entro i trenta giorni successivi ai novanta la fattura viene regolarizzata e l'imposta versata, l'esborso si ferma ai 17.600 € di IVA; se il termine passa, alla stessa imposta si somma la sanzione del cinquanta per cento, cioè 8.800 €, per un totale di 26.400 €.
| Voce | Importo |
|---|---|
| Imponibile fatturato senza addebito d'imposta (art. 41, c. 1, lett. a) | 80.000,00 € |
| IVA al 22% da versare regolarizzando la fattura nei trenta giorni successivi ai novanta | 17.600,00 € |
| Sanzione del 50% del tributo se la regolarizzazione non avviene (art. 7, c. 1) | 8.800,00 € |
| Imposta e sanzione a carico del cedente se i trenta giorni scadono | 26.400,00 € |
| Esborso massimo del cedente | 26.400,00 € |
La finestra dei trenta giorni è quindi il vero adempimento da presidiare: si apre al novantesimo giorno dalla consegna, non dalla fattura, ed è la ragione per cui la data di consegna va tracciata anche quando il trasporto non è a carico del cedente. Sul regime sanzionatorio applicabile alle cessioni intracomunitarie senza trasporto effettivo l'Agenzia delle Entrate è tornata con la risposta a interpello n. 236 del 2024; il quadro delle violazioni sul plafond e sulle dichiarazioni d'intento è nella scheda dedicata all'art. 7 del D.Lgs. 471/1997.
Triangolazione nazionale: la prima cessione esce senza imposta
Quando un'impresa italiana acquista da un fornitore italiano e fa consegnare la merce direttamente al proprio cliente in un altro Stato membro, le cessioni sono due ma le fatture non imponibili sono due, non una. La seconda è la cessione intracomunitaria ex art. 41; la prima, quella interna fra i due soggetti italiani, è non imponibile ai sensi dell'art. 58, comma 1, del DL 331/1993, che dichiara non imponibili «le cessioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate nei confronti di cessionari o commissionari di questi se i beni sono trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente». Assoggettare la prima cessione all'aliquota ordinaria è un errore che costa due volte: imposta addebitata senza titolo al primo passaggio e credito non spettante al secondo.
La condizione da rispettare è tutta nella formula «a cura o a nome del cedente»: il trasporto verso l'altro Stato membro deve essere curato o quantomeno assunto in nome del primo cedente, ed è per questo che la documentazione del trasporto va impostata prima della spedizione, non dopo. La norma precisa che il regime resta applicabile anche se i beni sono stati sottoposti per conto del cessionario, a opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. Per il lato degli acquisti e per le triangolazioni in cui l'impresa italiana è promotore o destinatario si veda la territorialità delle operazioni intracomunitarie.
Riferimenti normativi
- D.L. 30 agosto 1993 n. 331, art. 41, comma 1 — cessioni non imponibili: lettera a) cessioni a titolo oneroso con trasporto in altro Stato membro verso cessionari soggetti d'imposta; lettera b) vendite a distanza intracomunitarie.
- D.L. 30 agosto 1993 n. 331, art. 41, comma 2 — operazioni assimilate: mezzi di trasporto nuovi e invio di beni a sé stessi in altro Stato membro.
- D.L. 30 agosto 1993 n. 331, art. 41, comma 2-bis — fattispecie escluse: gas, energia elettrica, calore e freddo in rete, soggetti in regime di franchigia.
- D.L. 30 agosto 1993 n. 331, art. 41, comma 2-ter — condizioni della non imponibilità: numero di identificazione comunicato dal cessionario ed elenco riepilogativo compilato o giustificato.
- D.L. 30 agosto 1993 n. 331, art. 41, comma 4 — concorso delle cessioni alla percentuale e ai limiti dell'art. 8, secondo comma, DPR 633/1972.
- D.L. 30 agosto 1993 n. 331, art. 58, comma 1 — non imponibilità della cessione interna con trasporto in altro Stato membro a cura o a nome del cedente.
- D.L. 30 agosto 1993 n. 331, art. 50, commi 6 e 6-bis — elenchi riepilogativi telematici all'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.
- D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 7, comma 1 — sanzione del cinquanta per cento del tributo per i beni non pervenuti nell'altro Stato membro entro novanta giorni dalla consegna, esclusa se entro i trenta giorni successivi si regolarizza la fattura e si versa l'imposta.
- D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 11, comma 4 — sanzione da 500 € a 1.000 € per ciascun elenco riepilogativo omesso, incompleto, inesatto o irregolare.
- Agenzia delle Entrate, circolare n. 12/E del 2020 — prova delle cessioni intracomunitarie: art. 45-bis del regolamento UE n. 282/2011 e rapporto con la prassi nazionale.
- Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 230 del 2023 — valenza sostanziale della comunicazione del numero identificativo IVA iscritto nel VIES.
- Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 236 del 2024 — cessioni ex art. 41 senza trasporto effettivo del bene: trattamento sanzionatorio.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 5 settembre 2026.
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