Acquisto intracomunitario: i requisiti e la soglia di 10.000 €
Onerosità, trasporto fra due Stati membri e due soggetti passivi: se manca un requisito non c'è acquisto intracomunitario e l'IVA italiana non si liquida
06/09/2026
06/09/2026
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In sintesi
Un acquisto è intracomunitario quando ricorrono insieme quattro elementi: un'acquisizione a titolo oneroso della proprietà o di un diritto reale di godimento, il trasporto o la spedizione dei beni nel territorio dello Stato a partire da un altro Stato membro, un cedente che agisce nella qualità di soggetto passivo e un acquirente soggetto passivo in Italia. Sono i commi 1 e 2 dell'art. 38 del DL 30 agosto 1993 n. 331. Se uno dei quattro manca, l'imposta italiana non si liquida per questa via: l'operazione resta soggetta alle regole del Paese di partenza oppure, se i beni vengono da fuori dell'Unione, a quelle dell'importazione. Il comma 3 aggiunge fattispecie che valgono anche senza compravendita, il comma 5 elenca quelle che restano fuori.
I requisiti devono ricorrere tutti insieme
- Domanda: I beni sono partiti da un altro Stato membro e arrivati nel territorio dello Stato?
- no → Non è un acquisto intracomunitario: l'operazione segue le regole del Paese di partenza oppure quelle dell'importazione
- sì → L'acquisizione è a titolo oneroso e il cedente agisce nella qualità di soggetto passivo?
- Domanda: L'acquisizione è a titolo oneroso e il cedente agisce nella qualità di soggetto passivo?
- no → Non è un acquisto intracomunitario: l'operazione segue le regole del Paese di partenza oppure quelle dell'importazione
- sì → Chi acquista è un ente non soggetto passivo, un soggetto con imposta totalmente indetraibile o un agricoltore in regime speciale?
- Domanda: Chi acquista è un ente non soggetto passivo, un soggetto con imposta totalmente indetraibile o un agricoltore in regime speciale?
- no, è un'impresa o un professionista → È un acquisto intracomunitario: imposta italiana da liquidare integrando la fattura secondo l'art. 46, comma 1
- sì → Ha superato 10.000 € di acquisti nell'anno solare precedente, o li supera nell'anno in corso?
- Domanda: Ha superato 10.000 € di acquisti nell'anno solare precedente, o li supera nell'anno in corso?
- sì, soglia superata → È un acquisto intracomunitario: imposta italiana da liquidare integrando la fattura secondo l'art. 46, comma 1
- no, resta sotto i 10.000 € → Non è un acquisto intracomunitario, salvo opzione: il fornitore applica l'imposta del proprio Stato membro
- Esito: Non è un acquisto intracomunitario: l'operazione segue le regole del Paese di partenza oppure quelle dell'importazione
- Esito: È un acquisto intracomunitario: imposta italiana da liquidare integrando la fattura secondo l'art. 46, comma 1
- Esito: Non è un acquisto intracomunitario, salvo opzione: il fornitore applica l'imposta del proprio Stato membro
Nel flusso la qualità dell'acquirente pesa quanto il movimento dei beni, ed è il secondo criterio a passare più spesso inosservato. Un'impresa o un professionista italiano che riceve merce da un altro Stato membro fa sempre un acquisto intracomunitario; un ente non commerciale non soggetto passivo, un soggetto con imposta totalmente indetraibile a norma dell'art. 19, secondo comma, del DPR 633/1972 e un produttore agricolo in regime speciale dell'art. 34 che non abbia optato per i modi ordinari, invece, ci arrivano solo oltre una soglia.
Il comma 3 estende la nozione oltre la compravendita. Costituiscono acquisto intracomunitario anche l'introduzione di beni provenienti da altro Stato membro fatta da o per conto di un soggetto passivo, compreso il caso in cui la merce arrivi da un'altra impresa esercitata dallo stesso soggetto altrove, e l'introduzione da parte di enti non soggetti passivi di beni che essi avevano già importato in un altro Stato membro. Il comma 8 chiude un dubbio ricorrente: gli acquisti del commissionario senza rappresentanza si considerano effettuati in proprio.
Chi compra ma non fa un acquisto intracomunitario: la soglia di 10.000 €, e cosa non entra nel conto
| Voce dell'anno solare precedente | Importo |
|---|---|
| Arredi acquistati da un fornitore francese | 6.500,00 € |
| Acquisti dell'art. 40, comma 3, che la lettera c) somma ai precedenti | 2.900,00 € |
| Autovettura nuova acquistata in Germania, esclusa per legge dal computo | 18.000,00 € |
| Ammontare che conta ai fini della soglia di 10.000 € | 9.400,00 € |
La lettera c) del comma 5 fissa la soglia a 10.000 € e ne detta il perimetro con precisione: l'ammontare si assume al netto dell'imposta e si conta sommando gli acquisti intracomunitari e quelli dell'art. 40, comma 3, ma al netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi e di prodotti soggetti ad accisa. Nell'esempio, l'ente si ferma a 9.400 € rilevanti e resta sotto la soglia, benché nello stesso anno abbia comprato in Germania un'autovettura nuova da 18.000 €: quell'acquisto non entra nel computo, ma è comunque un acquisto intracomunitario per conto proprio, e su di esso vanno liquidati 3.960 € di imposta al 22%.
Questa soglia di 10.000 € non va confusa con quella, di pari importo, che governa le vendite a distanza: quella si misura sul venditore e su tutta l'Unione, e sta nella scheda sulla territorialità delle operazioni intracomunitarie. Qui la misura è sull'acquirente.
Chi resta sotto la soglia può comunque optare per l'applicazione dell'imposta in Italia (comma 6). L'opzione si comunica nella dichiarazione IVA relativa all'anno precedente, oppure nella dichiarazione di inizio attività, oppure prima di effettuare l'acquisto; ha effetto dal 1° gennaio se esercitata nella dichiarazione annuale e dal momento in cui è esercitata negli altri casi, e vincola fino al compimento del biennio successivo all'anno in cui è stata esercitata. La revoca si comunica nella dichiarazione annuale e ha effetto dall'anno in corso. La risposta a interpello n. 431 del 23 agosto 2022 dell'Agenzia delle entrate applica lo stesso schema al contribuente in regime forfettario che acquista da un fornitore unionale in regime di franchigia.
Mezzi di trasporto nuovi e prodotti soggetti ad accisa: due categorie che ignorano la soglia
Il comma 3, lettera e), qualifica come acquisto intracomunitario l'acquisto a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi provenienti da altro Stato membro anche quando il cedente non è soggetto d'imposta e anche quando l'operazione non avviene nell'esercizio di impresa, arte o professione. Un privato che compra un'auto nuova in Germania liquida quindi l'imposta italiana.
Il comma 4 dice quando un mezzo è nuovo, e lo fa con misure precise. Sono mezzi di trasporto le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, gli aeromobili con peso totale al decollo superiore a 1.550 kg e i veicoli con motore di cilindrata superiore a 48 cc o potenza superiore a 7,2 kW destinati al trasporto di persone o cose. Restano fuori le imbarcazioni destinate ad attività commerciali, alla pesca, al salvataggio o all'assistenza in mare, e gli aeromobili dell'art. 8-bis, primo comma, lettera c), del DPR 633/1972. Il mezzo cessa di essere nuovo solo a una duplice condizione: percorrenza superiore a seimila chilometri e cessione avvenuta dopo sei mesi dalla prima immatricolazione, oppure oltre cento ore di navigazione o quaranta ore di volo e cessione dopo tre mesi. Basta che una delle due condizioni non ricorra perché il mezzo resti nuovo.
Sui prodotti soggetti ad accisa il comma 4-bis dà la definizione IVA: prodotti energetici, alcole, bevande alcoliche e tabacchi lavorati come definiti dalle disposizioni unionali, escluso il gas fornito mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o una rete connessa.
Le domande di chi ci arriva
Se compro da un fornitore spagnolo ma la merce arriva in Italia, devo pagare l'IVA qui?
Sì, se anche gli altri requisiti ricorrono: acquisizione a titolo oneroso, cedente che agisce da soggetto passivo, acquirente soggetto passivo in Italia. L'imposta non si versa separatamente ma si liquida integrando la fattura del fornitore, che la emette senza imposta perché l'operazione è imponibile nel Paese di destinazione.
Se sposto beni dalla mia sede estera a quella italiana, è un acquisto intracomunitario?
Sì. Il comma 3, lettera b), qualifica come acquisto intracomunitario anche l'introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti da altro Stato membro fatta da o per conto di un soggetto passivo, e lo dice espressamente per i beni destinati a finalità d'impresa provenienti da un'altra impresa esercitata dallo stesso soggetto altrove. Non serve una compravendita.
Mando in Italia dei macchinari per una riparazione e poi li rispedisco: devo liquidare l'imposta?
No. Il comma 5, lettera a), tiene fuori l'introduzione di beni oggetto di perizie, operazioni di perfezionamento o manipolazioni usuali, a condizione che i beni siano poi trasportati o spediti al committente soggetto passivo nello Stato membro di provenienza. La condizione è il ritorno: se i beni restano in Italia, l'esclusione cade.
Ho optato per pagare l'imposta in Italia: posso revocare subito?
No. Il comma 6 vincola l'opzione fino al compimento del biennio successivo all'anno in cui è stata esercitata, sempre che ne permangano i presupposti. La revoca si comunica nella dichiarazione annuale e ha effetto dall'anno in corso; per gli enti non soggetti passivi dell'art. 4, quarto comma, del DPR 633/1972 va comunicata con lettera raccomandata entro il termine di presentazione della dichiarazione.
Compro un furgone usato in Francia: è un acquisto intracomunitario?
Dipende dal comma 4, non dall'etichetta del venditore. Il veicolo con cilindrata superiore a 48 cc o potenza superiore a 7,2 kW non è nuovo solo se ha percorso oltre seimila chilometri e la cessione avviene dopo sei mesi dalla prima immatricolazione. Se una sola delle due condizioni manca il mezzo resta nuovo, e l'acquisto è intracomunitario anche se il venditore è un privato.
Riferimenti normativi
- DL 30 agosto 1993 n. 331, art. 38, commi 1, 2 e 3 — presupposti e fattispecie di acquisto intracomunitario
- DL 30 agosto 1993 n. 331, art. 38, comma 4 e comma 4-bis — mezzi di trasporto nuovi e prodotti soggetti ad accisa
- DL 30 agosto 1993 n. 331, art. 38, commi 5 e 6 — esclusioni, soglia di 10.000 euro e opzione
- DL 30 agosto 1993 n. 331, art. 38, comma 8 — commissionario senza rappresentanza
- DL 30 agosto 1993 n. 331, art. 46, comma 1 — integrazione della fattura ricevuta
- Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 431 del 23 agosto 2022 — acquisti intracomunitari in regime forfettario da fornitore UE in franchigia
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 6 settembre 2026.
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