DL 107/2026 convertito: cosa cambia davvero per le imprese
Convertito dalla legge 152/2026: il decreto è quasi tutto opere pubbliche, ma l'articolo 15 sposta al 1° ottobre 2026 il contributo sulle importazioni
01/09/2026
5 min lettura
Un decreto quasi tutto di opere pubbliche e contabilità dello Stato, con una disposizione che tocca chi importa.
In sintesi
Il decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del PNRR, è stato convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2026, n. 152, in vigore dal 21 agosto 2026. Non è più un provvedimento in corso di conversione: il testo è definitivo.
Il contenuto è in larghissima parte estraneo all'impresa privata — trasporti ferroviari, disattivazione di un reattore nucleare, decarbonizzazione siderurgica, sicurezza degli approvvigionamenti energetici, adozione della contabilità economico-patrimoniale unica nelle amministrazioni pubbliche. Per un'impresa una sola disposizione produce un effetto diretto e datato: l'articolo 15 sposta al 1° ottobre 2026 il momento da cui si applica il contributo sulle spedizioni di beni importati di modico valore introdotto dalla legge di bilancio 2026.
Quando si applica
Il differimento dell'articolo 15 riguarda chi importa beni oggetto del contributo previsto dall'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. La catena delle tre norme va letta nell'ordine, perché nessuna delle tre da sola dice la data corretta:
| Norma | Cosa dispone |
|---|---|
| Legge 199/2025, art. 1, comma 126 | istituisce il contributo sulle spedizioni di beni importati indicate dalla norma |
| DL 38/2026, art. 5, comma 1 | il contributo non si applica alle spedizioni di beni importati prima del 1° luglio 2026 |
| DL 107/2026, art. 15, comma 1 | sostituisce «1° luglio 2026» con «1° ottobre 2026» |
L'effetto combinato è che il contributo non colpisce le spedizioni di beni importati anteriormente al 1° ottobre 2026. Il rinvio è motivato dall'adeguamento dei sistemi informativi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, richiamato espressamente dall'articolo 5 del DL 38/2026, e la relativa copertura è quantificata in 61,2 milioni di euro per il 2026 (art. 15, comma 2).
Le altre disposizioni si rivolgono a soggetti diversi dall'impresa ordinaria: amministrazioni pubbliche in fase di adozione del sistema contabile economico-patrimoniale unico (artt. 8-12), commissari straordinari e gestori di infrastrutture (artt. 1-5, 7), amministrazioni titolari di interventi PNRR.
Come si applica nella pratica
Per chi importa, l'unico adempimento è di calendario: verificare la data di importazione dei beni rispetto alla nuova soglia del 1° ottobre 2026 e allineare di conseguenza il conteggio del costo per spedizione nei propri prezzi e nelle proprie previsioni. Non è previsto alcun onere dichiarativo nuovo a carico dell'importatore da parte dell'articolo 15, che si limita a spostare una data.
Due disposizioni meritano una segnalazione per chi opera nell'edilizia e nelle opere pubbliche, pur non incidendo sulla generalità delle imprese:
- Tutele nei cantieri durante eventi climatici eccezionali (art. 6, commi 1 e 2). La norma sostiene la realizzazione di opere infrastrutturali in situazioni climatiche eccezionali, con un onere quantificato in 15,2 milioni di euro per il 2026 (art. 6, comma 3).
- Investimenti infrastrutturali nel settore turistico (art. 4, comma 1), diretti alla riqualificazione e al potenziamento delle strutture ricettive.
Per le amministrazioni pubbliche il blocco degli articoli da 8 a 12 definisce ambito di applicazione, quadro di principi e regole, adempimenti propedeutici, programma di formazione e disciplina della sperimentazione del sistema contabile economico-patrimoniale unico. È materia di contabilità pubblica: interessa il professionista che assiste enti, non l'impresa che tiene la propria contabilità ordinaria.
Esempi pratici
Esempio 1 — Spedizione importata a settembre 2026
Un'impresa di commercio elettronico riceve una spedizione di beni di modico valore importati il 18 settembre 2026. Poiché l'importazione è anteriore al 1° ottobre 2026, il contributo dell'articolo 1, comma 126, della legge 199/2025 non si applica. Con la sola formulazione previgente del DL 38/2026 — che fissava la soglia al 1° luglio 2026 — la stessa spedizione sarebbe stata invece assoggettata.
Esempio 2 — Preventivo che attraversa la data
La stessa impresa negozia a settembre 2026 una fornitura con consegne scaglionate, alcune importate entro settembre e altre a partire da ottobre. Il costo per spedizione va imputato solo alle consegne importate dal 1° ottobre 2026 in poi: applicare il contributo all'intera fornitura sovrastimerebbe il costo, non applicarlo a nessuna lo sottostimerebbe. La discriminante è la data di importazione della singola spedizione, non la data del contratto.
Esempio 3 — Rilettura di un preventivo formulato a luglio
Un'impresa che a luglio 2026 aveva costruito i propri listini assumendo l'applicazione del contributo dal 1° luglio si trova, dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, con un trimestre in cui il costo non è dovuto. La revisione riguarda le previsioni, non gli adempimenti: nulla va rettificato a posteriori se il contributo non era stato materialmente assolto.
Errori comuni e come evitarli
- Leggere la data nella sola legge di bilancio. L'articolo 1, comma 126, della legge 199/2025 istituisce il contributo ma non contiene la data che conta oggi: quella è stata fissata dal DL 38/2026 e poi spostata dal DL 107/2026. Fermarsi alla prima norma porta a una data sbagliata di tre mesi.
- Trattare il decreto come ancora in conversione. La conversione è avvenuta con la legge 7 agosto 2026, n. 152, in vigore dal 21 agosto 2026. Le disposizioni sono definitive e, dove modificate in sede di conversione, vanno lette nel testo risultante.
- Ancorare il contributo alla data del contratto o della consegna. La norma parla di beni importati anteriormente alla data indicata: il riferimento è l'importazione.
- Cercare in questo decreto agevolazioni per l'impresa privata. Non ce ne sono: gli stanziamenti degli articoli da 1 a 7 riguardano opere, commissari e amministrazioni titolari di interventi, non contributi alle imprese.
- Applicare le norme sulla contabilità economico-patrimoniale a un'impresa. Gli articoli da 8 a 12 riguardano le amministrazioni pubbliche individuate dalla riforma PNRR, non i soggetti che redigono il bilancio secondo il codice civile.
Riferimenti normativi
- Decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2026, n. 152 (in vigore dal 21 agosto 2026) — articolo 15, comma 1, differimento al 1° ottobre 2026; comma 2, copertura; articolo 4, comma 1, investimenti infrastrutturali nel settore turistico; articolo 6, commi 1-3, tutele per le opere in contesti di emergenza climatica; articoli da 8 a 12, sistema contabile economico-patrimoniale unico delle amministrazioni pubbliche; articolo 16, entrata in vigore.
- Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, articolo 5, comma 1 — inapplicabilità del contributo alle spedizioni di beni importati prima della data indicata.
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, articolo 1, comma 126 — istituzione del contributo sulle spedizioni di beni importati di modico valore.
Risorse correlate
- Importazioni IVA art. 67 DPR 633/1972: operazioni imponibili
- Importazioni non soggette a IVA art. 68 DPR 633/1972
- Regime OSS IVA art. 74-sexies DPR 633/1972: vendite e servizi B2C
- Fondo transizione industriale PNRR: contributi green
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 1° settembre 2026.
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