Importazioni non soggette a IVA art. 68 DPR 633/1972
L'art. 68 DPR 633/72 elenca le importazioni non soggette a IVA: beni per esportatori abituali, campioni gratuiti, beni esenti o non imponibili e reintroduzioni
30/05/2026
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In sintesi
L'art. 68 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 elenca le importazioni non soggette all'imposta sul valore aggiunto: si tratta di operazioni che, pur configurando giuridicamente un'importazione, non scontano l'IVA in dogana per espressa previsione normativa. Rientrano nell'elenco, tra l'altro, le importazioni di beni destinati a esportatori abituali (ricollegate all'art. 8, primo comma, lett. c), i campioni gratuiti di modico valore, ogni importazione definitiva di beni la cui cessione è esente o non soggetta a norma dell'art. 72, la reintroduzione di beni nello stato originario, le importazioni di beni donati a determinati enti, le importazioni di gas ed energia, e i beni importati nell'ambito del regime speciale di importazione (IOSS) di cui all'art. 74-sexies.1.
Quando si applica
La norma opera al momento dell'importazione, cioè dell'introduzione di beni nel territorio dello Stato da Paesi terzi (extra-UE), che costituisce di regola operazione imponibile ai fini IVA all'atto dello sdoganamento. L'art. 68 individua i casi in cui questa imposizione non si applica. Le fattispecie del comma 1 sono:
- lett. a) — importazioni di beni indicati nell'art. 8, primo comma, lett. c), nell'art. 8-bis e nel secondo comma dell'art. 9 (per i corrispettivi di cui al n. 9), purché ricorrano le condizioni dei predetti articoli: è il caso tipico delle importazioni effettuate dagli esportatori abituali nei limiti del plafond;
- lett. b) — campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati;
- lett. c) — ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione è esente o non soggetta a norma dell'art. 72 (con regola specifica per l'oro da investimento di cui all'art. 10, n. 11);
- lett. d) — reintroduzione di beni nello stato originario, da parte dello stesso soggetto che li aveva esportati, se ricorrono le condizioni per la franchigia doganale;
- lett. f) — importazione di beni donati a enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni con finalità di assistenza, beneficenza, istruzione, studio o ricerca, o a favore di popolazioni colpite da calamità;
- lett. g) — importazioni dei beni indicati nell'art. 2, terzo comma, lett. l);
- lett. g-bis) — importazioni di gas (sistema di gas naturale o rete connessa), energia elettrica, calore o freddo mediante reti;
- lett. g-ter) — importazioni di beni per le quali l'imposta è dichiarata nell'ambito del regime speciale IOSS dell'art. 74-sexies.1, con indicazione in dogana del numero individuale di identificazione IVA.
Le lettere c-bis) ed e) sono soppresse (rispettivamente dal D.L. 269/2003 e dal D.L. 331/1993).
Come si applica nella pratica
La non soggezione all'imposta opera in sede di dichiarazione doganale: il bene è sdoganato senza assolvimento dell'IVA all'importazione, fermo restando l'obbligo di documentare i presupposti (plafond, franchigia, attestazione per l'oro da investimento, identificativo IOSS).
| Fattispecie (comma 1) | Presupposto operativo |
|---|---|
| Esportatore abituale (lett. a) | utilizzo del plafond ex art. 8, c.1, lett. c) entro il disponibile |
| Campioni gratuiti (lett. b) | modico valore + apposita contrassegnazione |
| Beni la cui cessione è esente/non soggetta (lett. c) | rinvio all'art. 72; per oro da investimento attestazione in dogana |
| Reintroduzione (lett. d) | stesso soggetto esportatore + condizioni di franchigia doganale |
| Donazioni a enti (lett. f) | ente destinatario con finalità qualificate |
| Beni in regime IOSS (lett. g-ter) | numero identificativo IVA IOSS indicato nella dichiarazione doganale |
L'art. 68 è il complemento, sul versante importazioni, dell'art. 67 che ne definisce nozione e presupposti. Si veda Importazioni IVA art. 67 per l'inquadramento generale dell'operazione di importazione.
Esempi pratici
Esempio 1 — Importazione da parte di esportatore abituale
Una PMI con status di esportatore abituale e plafond disponibile di 200.000,00 € importa materie prime da un fornitore extra-UE per 50.000,00 €. L'operazione, ricollegata all'art. 8, primo comma, lett. c), non è soggetta a IVA all'importazione (art. 68, comma 1, lett. a): in dogana non si assolve l'imposta, con erosione del plafond per 50.000,00 €.
Esempio 2 — Reintroduzione di beni esportati
Un'impresa italiana aveva esportato in Svizzera un macchinario per una fiera; al termine lo reintroduce nello stato originario. Trattandosi della reintroduzione da parte dello stesso soggetto, in presenza delle condizioni di franchigia doganale, l'operazione non è soggetta a IVA all'importazione (art. 68, comma 1, lett. d).
Esempio 3 — Campioni gratuiti di modico valore
Un'azienda riceve da un fornitore extra-UE campioni di prodotto di valore unitario trascurabile, appositamente contrassegnati come campioni non destinati alla vendita. L'importazione non è soggetta a IVA (art. 68, comma 1, lett. b): nessuna imposta dovuta in dogana sui campioni gratuiti di modico valore.
Errori comuni e come evitarli
- Errore tipico: confondere "non soggetta a imposta" con "esente". L'art. 68 individua importazioni non soggette all'IVA all'importazione; non si tratta di esenzioni con i conseguenti effetti sul pro-rata di detrazione.
- Errore tipico: importare da esportatore abituale senza monitorare il plafond. La non soggezione della lett. a) presuppone la capienza del plafond ex art. 8: l'utilizzo va tracciato per non incorrere nello splafonamento.
- Errore tipico: applicare la lett. b) a campioni di valore non modico o non contrassegnati. Occorrono entrambi i requisiti: modico valore e apposita contrassegnazione.
- Errore tipico: trascurare l'attestazione per l'oro da investimento. Per l'oro di cui all'art. 10, n. 11), l'esenzione opera solo se i requisiti risultano da conforme attestazione resa in dichiarazione doganale.
- Errore tipico: omettere il numero identificativo IOSS in dogana. Per i beni in regime speciale (lett. g-ter), la non soggezione richiede l'indicazione del numero di identificazione IVA attribuito ai fini IOSS.
Riferimenti normativi
- D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 68 — Importazioni non soggette all'imposta (comma 1, lettere a, b, c, d, f, g, g-bis, g-ter).
- D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 67 — nozione e presupposti delle importazioni.
- D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 8, primo comma, lett. c) — cessioni all'esportazione e plafond degli esportatori abituali.
- D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 72 — operazioni non soggette richiamate dalla lett. c); art. 74-sexies.1 — regime speciale IOSS.
Risorse correlate
- Importazioni IVA art. 67
- Cessioni all'esportazione art. 8
- Servizi internazionali art. 9
- Regime OSS importati art. 74-sexies
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.
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