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IVAUltimo aggiornamento: 06/09/2026Verificato su Normattiva il 06/09/2026

Importare senza pagare l'IVA in dogana: quando si può

Plafond dell'esportatore abituale, campioni contrassegnati, pane e latte, reintroduzioni e regime IOSS: le importazioni che escono dalla dogana senza imposta

Ultimo aggiornamento

06/09/2026

Verificato su Normattiva

06/09/2026

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In sintesi

Alcune importazioni escono dalla dogana senza che l'imposta venga liquidata. L'elenco sta nell'art. 68 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, che non è diviso in commi ma in lettere: beni acquistabili senza imposta dagli esportatori abituali e beni delle operazioni assimilate (lettera a), campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati (lettera b), importazioni definitive di beni la cui cessione è esente o non soggetta a norma dell'art. 72 (lettera c), reintroduzioni nello stato originario da parte di chi aveva esportato (lettera d), beni donati a enti con finalità solidaristiche (lettera f), alcuni generi alimentari di prima necessità (lettera g), gas ed energia trasportati per rete (lettera g-bis) e beni la cui imposta è dichiarata nel regime IOSS (lettera g-ter). Le lettere c-bis) ed e) sono soppresse. Ogni lettera porta con sé una condizione, e senza quella condizione l'importazione torna imponibile a norma dell'art. 67.

Dove finisce l'imposta che in dogana non si paga

Le tre espressioni che circolano su questo tema hanno effetti diversi. L'importazione dell'art. 68 non è soggetta all'imposta: non nasce alcun debito in dogana. Non è la stessa cosa dell'esenzione, che presuppone un'operazione nel campo di applicazione ma esclusa dall'imposta, né della non imponibilità.

Sul piano pratico l'imposta non versata a volte sparisce e a volte si sposta soltanto. Nella lettera a) l'esportatore abituale non paga in bolletta ma consuma plafond, quindi la somma non liquidata riduce la sua capacità di comprare senza imposta altrove. Nella lettera g-ter) l'imposta non viene meno affatto: è assolta nel regime speciale dell'art. 74-sexies.1, che riguarda le vendite a distanza di beni importati in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 €, e la dogana si limita a non riscuoterla perché il fornitore la dichiara altrove. Nelle lettere b), d), f) e g), invece, l'imposta non è dovuta e basta.

Da qui una conseguenza operativa: prima di dichiarare un'importazione non soggetta conviene chiedersi se la lettera invocata sposta l'imposta o la elimina, perché nel primo caso restano adempimenti a valle.

Le lettere, una per una, e la condizione che ciascuna porta con sé

VoceChe cosa serve perché la lettera operiEffetto in dogana
a) Beni acquistabili senza imposta dagli esportatori abituali, navi e aeromobili, servizi internazionaliI presupposti degli artt. 8, primo comma, lettera c), 8-bis e 9, secondo comma, quest'ultimo limitatamente all'ammontare dei corrispettivi del n. 9 dello stesso art. 9: per il plafond servono dichiarazione d'intento e capienzaNessuna imposta liquidata in bolletta; il plafond si consuma per l'imponibile importato
b) Campioni gratuiti di modico valoreI campioni devono essere appositamente contrassegnati: senza contrassegno la lettera non operaNessuna imposta; l'articolo non fissa un valore in euro, che va cercato nella franchigia doganale
c) Importazioni definitive di beni la cui cessione è esente o non soggetta ex art. 72Che la cessione interna corrispondente sia esente o rientri nell'art. 72; per l'oro da investimento dell'art. 10, n. 11), serve l'attestazione resa in dichiarazione doganaleNessuna imposta liquidata in bolletta
d) Reintroduzione di beni nello stato originarioTre condizioni insieme: stesso soggetto che li aveva esportati, stato originario dei beni, presupposti della franchigia doganaleNessuna imposta; se una condizione manca si ricade nell'art. 67, secondo comma, e l'operazione è imponibile
f) Beni donati a enti pubblici, associazioni riconosciute e fondazioni, o a popolazioni colpite da calamitàL'ente deve avere finalità esclusivamente di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientificaNessuna imposta liquidata in bolletta
g) Beni indicati nell'art. 2, terzo comma, lettera l)Che si tratti di paste alimentari, pane e prodotti della panetteria ordinaria senza aggiunte, o latte fresco confezionato per la vendita al minuto e pastorizzatoNessuna imposta liquidata in bolletta
g-bis) Gas, energia elettrica, calore e freddoIntroduzione mediante sistema di gas naturale, rete connessa, nave adibita al trasporto di gas, o reti di riscaldamento e raffreddamentoNessuna imposta in dogana: l'operazione segue le regole di territorialità proprie di questi beni
g-ter) Beni la cui imposta è dichiarata nel regime IOSSIl numero individuale di identificazione IVA del fornitore o del rappresentante fiscale dev'essere indicato nella dichiarazione doganale di importazioneNessuna imposta in dogana: l'imposta è assolta nel regime speciale dell'art. 74-sexies.1
Le lettere dell'art. 68 vigenti, e la condizione che ciascuna portaFonte: Elaborazione SamBooks sull'art. 68 del DPR 633/1972 nel testo vigente al 6 settembre 2026Scarica i dati in CSV

Due lettere si leggono meglio da vicino. La lettera b) parla di campioni gratuiti «di modico valore, appositamente contrassegnati»: la norma IVA non fissa alcun importo in euro, e il contrassegno è una condizione autonoma, non un dettaglio formale. Un campione di valore trascurabile ma non contrassegnato resta fuori dalla lettera b).

La lettera g) è quella che sorprende chi non apre il rinvio. Rimanda all'art. 2, terzo comma, lettera l), del DPR 633/1972, e quella lettera riguarda le cessioni di paste alimentari, di pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta, e di latte fresco non concentrato né zuccherato destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto e sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie. Sono generi di prima necessità, e la loro importazione non è soggetta a imposta perché non lo è la loro cessione interna.

La lettera c), infine, opera per rinvio all'art. 72, che elenca operazioni non imponibili equiparate a quelle degli artt. 8, 8-bis e 9: cessioni e prestazioni verso sedi e rappresentanti diplomatici e consolari in regime di reciprocità, verso comandi militari degli Stati membri e quartieri generali internazionali, verso organismi dell'Unione europea nei limiti del protocollo sui privilegi e delle intese di sede. Per l'oro da investimento dell'art. 10, numero 11), la stessa lettera c) chiede che i requisiti risultino da conforme attestazione resa in sede di dichiarazione doganale dal soggetto che effettua l'operazione: senza quella attestazione la lettera non si applica.

Il caso: un esportatore abituale che importa con il plafond

VoceImporto
Plafond disponibile prima dell'operazione200.000,00 €
Valore in dogana della merce importata, che consuma il plafond-90.000,00 €
IVA al 22% non liquidata in bolletta grazie alla lettera a)19.800,00 €
Plafond residuo dopo l'importazione110.000,00 €
Esportatore abituale che importa: quanto plafond consuma la bollettaFonte: Elaborazione SamBooks su art. 68, lettera a), e art. 8, primo comma, lettera c), DPR 633/1972, aliquota ordinaria del 22%Scarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

La lettera a) rinvia ai beni indicati nell'art. 8, primo comma, lettera c), cioè a quelli che l'esportatore abituale può acquistare senza pagamento dell'imposta. La risposta a interpello n. 44 del 17 gennaio 2023 dell'Agenzia delle entrate conferma la facoltà di assolvere l'IVA in dogana utilizzando il plafond disponibile, previa emissione delle dichiarazioni d'intento, in un caso di importazione con successivo stoccaggio in consignment stock.

Con 200.000 € di plafond disponibile e una merce che vale 90.000 € in dogana, l'impresa non liquida i 19.800 € di imposta al 22% che altrimenti pagherebbe alla bolletta, e il plafond residuo scende a 110.000 €. Il vantaggio è finanziario e non definitivo: quell'imposta sarebbe stata comunque detraibile, ma sarebbe rimasta anticipata fino alla liquidazione periodica. Il plafond, invece, è una risorsa limitata, e i 90.000 € consumati qui non sono più disponibili per gli acquisti interni. La disciplina completa della sua formazione e del suo utilizzo sta nella scheda sul plafond dell'esportatore abituale.

Il perimetro delle operazioni che sono invece importazioni imponibili resta quello dell'art. 67: immissione in libera pratica, perfezionamento attivo, ammissione temporanea senza esenzione totale dai dazi, immissione in consumo dai territori esclusi, e le reimportazioni e reintroduzioni del secondo comma, sulle quali la lettera d) dell'art. 68 opera come eccezione.

Le domande di chi ci arriva

Che differenza c'è fra importazione non soggetta ed esenzione?

L'importazione dell'art. 68 non è soggetta all'imposta: in dogana non nasce alcun debito. L'esenzione presuppone invece un'operazione che rientra nel campo di applicazione dell'imposta ma che la legge esclude dall'assoggettamento. La conseguenza pratica è sui documenti e sulla detrazione, non solo sull'importo: chi liquida un'importazione non soggetta non ha imposta da detrarre, perché non ne ha assolta.

Come esportatore abituale, importando consumo il plafond?

Sì. La lettera a) rinvia ai beni dell'art. 8, primo comma, lettera c), e l'imposta non liquidata in dogana corrisponde a un utilizzo del plafond per l'imponibile importato. Su una merce da 90.000 € il plafond scende di 90.000 €, non di 19.800 €: il consumo si misura sull'imponibile, non sull'imposta risparmiata.

Posso importare campioni gratuiti senza imposta se non sono contrassegnati?

No. La lettera b) chiede due cose insieme, il modico valore e il contrassegno apposito, e la seconda è una condizione autonoma. L'articolo non fissa alcun importo in euro per il modico valore, che va cercato nella disciplina della franchigia doganale: la lettera IVA rinvia implicitamente a quel perimetro senza riprodurne le misure.

La reintroduzione di merce invenduta rientra nella lettera d)?

Solo se ricorrono tutte e tre le condizioni: che la reintroduzione sia fatta dallo stesso soggetto che aveva esportato i beni, che i beni siano nello stato originario e che ricorrano i presupposti della franchigia doganale. Se la merce è stata lavorata all'estero, o se rientra per il tramite di un altro soggetto, si ricade nell'art. 67, secondo comma, e l'operazione è imponibile.

Con il regime IOSS pago l'IVA due volte?

No, ma va indicato il numero giusto. La lettera g-ter) esclude l'imposta in dogana a condizione che nella dichiarazione doganale di importazione sia indicato il numero individuale di identificazione IVA attribuito per il regime speciale al fornitore o al suo rappresentante fiscale. Se quel numero manca, la dogana liquida l'imposta e il fornitore la dichiara comunque nel regime: è così che nasce la doppia imposizione.

Riferimenti normativi

  • DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 68 — importazioni non soggette all'imposta, lettere da a) a g-ter)
  • DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 67 — nozione di importazione e operazioni imponibili
  • DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 72 — operazioni non imponibili richiamate dalla lettera c)
  • DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 8, primo comma, lettera c) — acquisti senza pagamento dell'imposta dell'esportatore abituale
  • DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 74-sexies.1 — regime speciale IOSS richiamato dalla lettera g-ter)
  • DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 2, terzo comma, lettera l) — generi alimentari richiamati dalla lettera g), citato in prosa
  • Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 44 del 17 gennaio 2023 — plafond utilizzato per assolvere l'IVA all'importazione

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 6 settembre 2026.

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