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IVAUltimo aggiornamento: 29/05/2026

Importazioni IVA art. 67 DPR 633/1972: operazioni imponibili

Nozione di importazione ai fini IVA, immissione in libero consumo e regimi doganali sospensivi: cosa costituisce importazione e come si riscuote l'IVA in dogana

Ultimo aggiornamento

29/05/2026

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Quali operazioni con beni extra-UE costituiscono importazione imponibile IVA e in quali casi opera la sospensione del tributo doganale.

In sintesi

L'art. 67 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 (decreto IVA) definisce le importazioni: sono le operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, originari da Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunità e non già immessi in libera pratica in altro Stato membro. L'introduzione fisica di un bene da un Paese terzo non basta da sola: l'imposta diventa esigibile con l'immissione in libero consumo, mentre i regimi doganali sospensivi (deposito, transito, ammissione temporanea) rinviano il prelievo. L'IVA all'importazione è un tributo di confine, accertato, liquidato e riscosso dalla dogana per ciascuna operazione.

Quando si applica

  • Provenienza extra-UE del bene: l'art. 67, comma 1, DPR 633/1972 si applica ai beni originari da Paesi o territori fuori dalla Comunità e non già immessi in libera pratica in un altro Stato membro, ovvero provenienti dai territori esclusi dalla Comunità a norma dell'art. 7 dello stesso decreto (es. Monte Athos, isole Canarie, dipartimenti francesi d'oltremare, Campione d'Italia, acque italiane del Lago di Lugano).
  • Operazioni elencate dal comma 1: costituiscono importazione l'immissione in libera pratica (lett. a), il perfezionamento attivo (lett. b), l'ammissione temporanea con beni che non fruiscono dell'esenzione totale dai dazi (lett. c) e l'immissione in consumo di beni dai territori esclusi sopra citati (lett. d). La lett. e è abrogata.
  • Reimportazioni e reintroduzioni (comma 2): sono soggette a imposta anche le reimportazioni a scarico di esportazione temporanea fuori della Comunità e le reintroduzioni di beni precedentemente esportati fuori della Comunità.
  • A prescindere dallo status del soggetto: l'importazione è imponibile anche se l'importatore è un privato consumatore, perché il presupposto è oggettivo (introduzione del bene), diversamente dall'acquisto intracomunitario che richiede soggetti passivi d'imposta.
  • Distinzione da non confondere: l'acquisizione di beni da un altro Stato membro UE non è importazione ma acquisto intracomunitario, disciplinato dall'art. 38 del DL 30 agosto 1993 n. 331.

Come si applica nella pratica

Il discrimine operativo è duplice: la provenienza geografica del bene (extra-UE vs UE) e il regime doganale prescelto al momento dell'introduzione. Solo l'immissione in libero consumo fa sorgere l'obbligazione IVA; i regimi sospensivi la rinviano fino allo svincolo.

OperazioneNormaEffetto IVA
Immissione in libera praticaart. 67, c. 1, lett. a)Importazione imponibile (salvo sospensione comma 2-bis)
Perfezionamento attivoart. 67, c. 1, lett. b)Importazione imponibile
Ammissione temporanea senza esenzione totale daziart. 67, c. 1, lett. c)Importazione imponibile
Immissione in consumo da territori esclusiart. 67, c. 1, lett. d)Importazione imponibile
Reimportazione / reintroduzioneart. 67, comma 2Soggetta a imposta
Acquisto da altro Stato UEart. 38 DL 331/1993Acquisto intracomunitario, non importazione

La base imponibile dell'importazione si determina ai sensi dell'art. 69 DPR 633/1972: valore doganale dei beni, aumentato dei diritti doganali dovuti (esclusa l'IVA stessa) e delle spese di inoltro fino al luogo di destinazione nel territorio della Comunità che figura sul documento di trasporto. Su tale base si applica l'aliquota dell'art. 16 DPR 633/1972 corrispondente al bene.

La riscossione segue l'art. 70 DPR 633/1972: l'imposta relativa alle importazioni è accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione, con applicazione, per controversie e sanzioni, delle disposizioni doganali sui diritti di confine. In pratica l'IVA all'importazione si versa in dogana al momento dello svincolo della merce, non confluisce nella liquidazione periodica come l'IVA interna; la bolletta doganale (oggi gestita con flussi telematici) è il documento che legittima la successiva detrazione in capo all'importatore soggetto passivo.

Sospensione per beni destinati a un altro Stato membro (comma 2-bis): per le immissioni in libera pratica della lett. a) il pagamento dell'imposta è sospeso quando i beni sono destinati a essere trasferiti in un altro Stato UE, eventualmente dopo manipolazioni previamente autorizzate dall'autorità doganale. Per fruire della sospensione l'importatore fornisce, ai sensi del comma 2-ter, il proprio numero di partita IVA, il numero identificativo IVA del cessionario stabilito nell'altro Stato membro e, a richiesta della dogana, la documentazione che provi l'effettivo trasferimento dei beni. L'autorità doganale, nell'ambito dell'analisi dei rischi, può esigere una cauzione pari all'imposta sospesa e procede all'incameramento se entro quarantacinque giorni dallo svincolo non perviene idonea prova del trasferimento.

Resta inteso che alcune importazioni sono espressamente non soggette o esenti per effetto di altre norme del decreto IVA (art. 68 DPR 633/1972), che l'art. 67 non disciplina ma presuppone come deroghe al principio generale di imponibilità.

Esempi pratici

Esempio 1 — Immissione in libera pratica di merce dalla Cina

Una PMI italiana importa componenti elettronici dalla Cina con valore doganale di 40.000,00 € e dazi doganali per 1.200,00 €. La merce è immessa in libera pratica e in consumo in Italia (art. 67, c. 1, lett. a). La base imponibile IVA ex art. 69 è 41.200,00 € (40.000,00 € + 1.200,00 € di diritti, oltre alle eventuali spese di inoltro indicate sul documento di trasporto). Con aliquota ordinaria 22% l'IVA dovuta in dogana è 9.064,00 €, versata allo svincolo e poi detraibile in base alla bolletta doganale.

Esempio 2 — Acquisto da fornitore tedesco (non importazione)

La stessa PMI acquista macchinari da un fornitore tedesco con consegna in Italia per 30.000,00 €. Essendo il bene proveniente da uno Stato membro UE, non si tratta di importazione ai sensi dell'art. 67 ma di acquisto intracomunitario ex art. 38 DL 331/1993: nessun versamento in dogana, l'IVA si assolve con il meccanismo del reverse charge integrando la fattura del fornitore e annotandola nei registri. Confondere le due fattispecie porterebbe a un versamento doganale indebito.

Esempio 3 — Sospensione per beni destinati ad altro Stato UE

Un operatore introduce in Italia merce dagli Stati Uniti per 50.000,00 € in immissione in libera pratica, ma i beni sono destinati a essere trasferiti a un cliente francese. Applicando il comma 2-bis, l'operatore fornisce in dogana la propria partita IVA e il numero identificativo IVA francese del cessionario: il pagamento dell'IVA all'importazione (11.000,00 € al 22%) è sospeso. La dogana può chiedere una cauzione pari all'imposta sospesa; se entro 45 giorni dallo svincolo non perviene la prova dell'effettivo trasferimento in Francia, la cauzione viene incamerata.

Errori comuni e come evitarli

  • Trattare un acquisto UE come importazione: applicare l'art. 67 e versare l'IVA in dogana su beni provenienti da uno Stato membro è errato; i beni UE seguono l'art. 38 DL 331/1993 (acquisto intracomunitario con reverse charge). Verificare sempre la provenienza geografica reale, non la nazionalità del fornitore.
  • Considerare imponibile la mera introduzione fisica del bene: l'IVA non sorge per il solo passaggio del confine, ma con l'immissione in libero consumo; merce in deposito, transito o ammissione temporanea con esenzione totale dei dazi non genera ancora imposta. Identificare il regime doganale prima di liquidare il tributo.
  • Sbagliare la base imponibile dell'importazione: l'IVA non si calcola sul solo prezzo di acquisto ma sul valore doganale aumentato dei diritti doganali (esclusa l'IVA) e delle spese di inoltro fino alla destinazione UE, ai sensi dell'art. 69 DPR 633/1972. Ricostruire la base partendo dalla bolletta doganale, non dalla sola fattura del fornitore estero.
  • Far confluire l'IVA all'importazione nella liquidazione periodica come l'IVA interna: l'imposta è riscossa in dogana per ciascuna operazione ex art. 70 DPR 633/1972; va versata allo svincolo. La detrazione a valle si fonda sul documento doganale, da conservare e registrare correttamente.
  • Fruire della sospensione comma 2-bis senza documentazione di trasferimento: dichiarare la destinazione in altro Stato membro senza poi provare l'effettivo trasferimento espone all'incameramento della cauzione decorsi quarantacinque giorni dallo svincolo. Predisporre in anticipo i dati identificativi IVA del cessionario e la prova del trasporto.
  • Ignorare le reimportazioni a scarico di esportazione temporanea: la reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori della Comunità è soggetta a imposta ai sensi del comma 2; trattarla come operazione fuori campo è un errore.

Riferimenti normativi

  • Art. 67 DPR 26 ottobre 1972 n. 633 (decreto IVA) — Importazioni
  • Art. 69 DPR 26 ottobre 1972 n. 633 — Determinazione dell'imposta
  • Art. 70 DPR 26 ottobre 1972 n. 633 — Applicazione dell'imposta
  • Art. 7 DPR 26 ottobre 1972 n. 633 — Territorialità dell'imposta e definizioni
  • Art. 38 DL 30 agosto 1993 n. 331 — Acquisti intracomunitari di beni

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Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 29 maggio 2026.

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