Importazioni IVA art. 67 DPR 633/72: operazioni imponibili
Nozione di importazione ai fini IVA, immissione in libero consumo e regimi doganali sospensivi: cosa costituisce importazione e come si riscuote l'IVA in dogana
29/05/2026
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Quali operazioni con beni extra-UE costituiscono importazione imponibile IVA e in quali casi opera la sospensione del tributo doganale.
In sintesi
L'art. 67 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 (decreto IVA) definisce le importazioni: sono le operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, originari da Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunità e non già immessi in libera pratica in altro Stato membro. L'introduzione fisica di un bene da un Paese terzo non basta da sola: l'imposta diventa esigibile con l'immissione in libero consumo, mentre i regimi doganali sospensivi (deposito, transito, ammissione temporanea) rinviano il prelievo. L'IVA all'importazione è un tributo di confine, accertato, liquidato e riscosso dalla dogana per ciascuna operazione.
Quando si applica
- Provenienza extra-UE del bene: l'art. 67, comma 1, DPR 633/72 si applica ai beni originari da Paesi o territori fuori dalla Comunità e non già immessi in libera pratica in un altro Stato membro, ovvero provenienti dai territori esclusi dalla Comunità a norma dell'art. 7 dello stesso decreto (es. Monte Athos, isole Canarie, dipartimenti francesi d'oltremare, Campione d'Italia, acque italiane del Lago di Lugano).
- Operazioni elencate dal comma 1: costituiscono importazione l'immissione in libera pratica (lett. a), il perfezionamento attivo (lett. b), l'ammissione temporanea con beni che non fruiscono dell'esenzione totale dai dazi (lett. c) e l'immissione in consumo di beni dai territori esclusi sopra citati (lett. d). La lett. e è abrogata.
- Reimportazioni e reintroduzioni (comma 2): sono soggette a imposta anche le reimportazioni a scarico di esportazione temporanea fuori della Comunità e le reintroduzioni di beni precedentemente esportati fuori della Comunità.
- A prescindere dallo status del soggetto: l'importazione è imponibile anche se l'importatore è un privato consumatore, perché il presupposto è oggettivo (introduzione del bene), diversamente dall'acquisto intracomunitario che richiede soggetti passivi d'imposta.
- Distinzione da non confondere: l'acquisizione di beni da un altro Stato membro UE non è importazione ma acquisto intracomunitario, disciplinato dall'art. 38 del DL 30 agosto 1993 n. 331.
Come si applica nella pratica
Il discrimine operativo è duplice: la provenienza geografica del bene (extra-UE vs UE) e il regime doganale prescelto al momento dell'introduzione. Solo l'immissione in libero consumo fa sorgere l'obbligazione IVA; i regimi sospensivi la rinviano fino allo svincolo.
| Operazione | Norma | Effetto IVA |
|---|---|---|
| Immissione in libera pratica | art. 67, c.1, lett. a) | Importazione imponibile (salvo sospensione comma 2-bis) |
| Perfezionamento attivo | art. 67, c.1, lett. b) | Importazione imponibile |
| Ammissione temporanea senza esenzione totale dazi | art. 67, c.1, lett. c) | Importazione imponibile |
| Immissione in consumo da territori esclusi | art. 67, c.1, lett. d) | Importazione imponibile |
| Reimportazione / reintroduzione | art. 67, comma 2 | Soggetta a imposta |
| Acquisto da altro Stato UE | art. 38 DL 331/1993 | Acquisto intracomunitario, non importazione |
La base imponibile dell'importazione si determina ai sensi dell'art. 69 DPR 633/72: valore doganale dei beni, aumentato dei diritti doganali dovuti (esclusa l'IVA stessa) e delle spese di inoltro fino al luogo di destinazione nel territorio della Comunità che figura sul documento di trasporto. Su tale base si applica l'aliquota dell'art. 16 DPR 633/72 corrispondente al bene.
La riscossione segue l'art. 70 DPR 633/72: l'imposta relativa alle importazioni è accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione, con applicazione, per controversie e sanzioni, delle disposizioni doganali sui diritti di confine. In pratica l'IVA all'importazione si versa in dogana al momento dello svincolo della merce, non confluisce nella liquidazione periodica come l'IVA interna; la bolletta doganale (oggi gestita con flussi telematici) è il documento che legittima la successiva detrazione in capo all'importatore soggetto passivo.
Sospensione per beni destinati a un altro Stato membro (comma 2-bis): per le immissioni in libera pratica della lett. a) il pagamento dell'imposta è sospeso quando i beni sono destinati a essere trasferiti in un altro Stato UE, eventualmente dopo manipolazioni previamente autorizzate dall'autorità doganale. Per fruire della sospensione l'importatore fornisce, ai sensi del comma 2-ter, il proprio numero di partita IVA, il numero identificativo IVA del cessionario stabilito nell'altro Stato membro e, a richiesta della dogana, la documentazione che provi l'effettivo trasferimento dei beni. L'autorità doganale, nell'ambito dell'analisi dei rischi, può esigere una cauzione pari all'imposta sospesa e procede all'incameramento se entro quarantacinque giorni dallo svincolo non perviene idonea prova del trasferimento.
Resta inteso che alcune importazioni sono espressamente non soggette o esenti per effetto di altre norme del decreto IVA (art. 68 DPR 633/72), che l'art. 67 non disciplina ma presuppone come deroghe al principio generale di imponibilità.
Esempi pratici
Esempio 1 — Immissione in libera pratica di merce dalla Cina
Una PMI italiana importa componenti elettronici dalla Cina con valore doganale di 40.000,00 € e dazi doganali per 1.200,00 €. La merce è immessa in libera pratica e in consumo in Italia (art. 67, c.1, lett. a). La base imponibile IVA ex art. 69 è 41.200,00 € (40.000,00 € + 1.200,00 € di diritti, oltre alle eventuali spese di inoltro indicate sul documento di trasporto). Con aliquota ordinaria 22% l'IVA dovuta in dogana è 9.064,00 €, versata allo svincolo e poi detraibile in base alla bolletta doganale.
Esempio 2 — Acquisto da fornitore tedesco (non importazione)
La stessa PMI acquista macchinari da un fornitore tedesco con consegna in Italia per 30.000,00 €. Essendo il bene proveniente da uno Stato membro UE, non si tratta di importazione ai sensi dell'art. 67 ma di acquisto intracomunitario ex art. 38 DL 331/1993: nessun versamento in dogana, l'IVA si assolve con il meccanismo del reverse charge integrando la fattura del fornitore e annotandola nei registri. Confondere le due fattispecie porterebbe a un versamento doganale indebito.
Esempio 3 — Sospensione per beni destinati ad altro Stato UE
Un operatore introduce in Italia merce dagli Stati Uniti per 50.000,00 € in immissione in libera pratica, ma i beni sono destinati a essere trasferiti a un cliente francese. Applicando il comma 2-bis, l'operatore fornisce in dogana la propria partita IVA e il numero identificativo IVA francese del cessionario: il pagamento dell'IVA all'importazione (11.000,00 € al 22%) è sospeso. La dogana può chiedere una cauzione pari all'imposta sospesa; se entro 45 giorni dallo svincolo non perviene la prova dell'effettivo trasferimento in Francia, la cauzione viene incamerata.
Errori comuni e come evitarli
- Trattare un acquisto UE come importazione: applicare l'art. 67 e versare l'IVA in dogana su beni provenienti da uno Stato membro è errato; i beni UE seguono l'art. 38 DL 331/1993 (acquisto intracomunitario con reverse charge). Verificare sempre la provenienza geografica reale, non la nazionalità del fornitore.
- Considerare imponibile la mera introduzione fisica del bene: l'IVA non sorge per il solo passaggio del confine, ma con l'immissione in libero consumo; merce in deposito, transito o ammissione temporanea con esenzione totale dei dazi non genera ancora imposta. Identificare il regime doganale prima di liquidare il tributo.
- Sbagliare la base imponibile dell'importazione: l'IVA non si calcola sul solo prezzo di acquisto ma sul valore doganale aumentato dei diritti doganali (esclusa l'IVA) e delle spese di inoltro fino alla destinazione UE, ai sensi dell'art. 69 DPR 633/72. Ricostruire la base partendo dalla bolletta doganale, non dalla sola fattura del fornitore estero.
- Far confluire l'IVA all'importazione nella liquidazione periodica come l'IVA interna: l'imposta è riscossa in dogana per ciascuna operazione ex art. 70 DPR 633/72; va versata allo svincolo. La detrazione a valle si fonda sul documento doganale, da conservare e registrare correttamente.
- Fruire della sospensione comma 2-bis senza documentazione di trasferimento: dichiarare la destinazione in altro Stato membro senza poi provare l'effettivo trasferimento espone all'incameramento della cauzione decorsi quarantacinque giorni dallo svincolo. Predisporre in anticipo i dati identificativi IVA del cessionario e la prova del trasporto.
- Ignorare le reimportazioni a scarico di esportazione temporanea: la reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori della Comunità è soggetta a imposta ai sensi del comma 2; trattarla come operazione fuori campo è un errore.
Riferimenti normativi
- Art. 67 DPR 26 ottobre 1972 n. 633 (decreto IVA) — Importazioni
- Art. 69 DPR 26 ottobre 1972 n. 633 — Determinazione dell'imposta
- Art. 70 DPR 26 ottobre 1972 n. 633 — Applicazione dell'imposta
- Art. 7 DPR 26 ottobre 1972 n. 633 — Territorialità dell'imposta e definizioni
- Art. 38 DL 30 agosto 1993 n. 331 — Acquisti intracomunitari di beni
Risorse correlate
- Acquisti intracomunitari di beni art. 38 DL 331/1993
- Cessioni all'esportazione IVA art. 8 DPR 633/72
- Base imponibile IVA art. 13 DPR 633/72
- Detrazione IVA acquisti art. 19 DPR 633/1972
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-29.
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