Cessioni all'esportazione IVA: prova doganale e plafond del 10%
Esportazioni dirette, a cura del cessionario e umanitarie: termini e prove dell'uscita, la soglia del dieci per cento e il plafond per comprare senza imposta
05/09/2026
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In sintesi
L'art. 8 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 non concede un'esenzione: qualifica le cessioni all'esportazione come non imponibili, il che significa che l'imposta non si applica ma il diritto a detrarre l'IVA sugli acquisti resta intatto — è l'art. 19, comma 3, lettera a), a dirlo espressamente. È la differenza che separa questo articolo dalle operazioni esenti dell'art. 10, che invece la detrazione la erodono.
L'articolo contiene due cose diverse. Le lettere a), b) e b-bis) descrivono l'uscita fisica dei beni dall'Unione, ciascuna con il proprio termine e la propria prova. La lettera c) descrive invece un acquisto: chi esporta abitualmente può comprare beni e servizi senza pagamento dell'imposta, entro un plafond, e a condizioni che non stanno nell'art. 8 ma nel DL 29 dicembre 1983 n. 746.
Tre esportazioni, tre termini, tre prove diverse
La distinzione non è formale: chi cura il trasporto determina il termine entro cui i beni devono uscire e il documento che prova l'uscita.
Nella lettera a) il trasporto o la spedizione fuori del territorio comunitario è a cura o a nome del cedente o del commissionario, anche per incarico dei cessionari; i beni possono anche essere sottoposti, per conto del cessionario, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. Nella lettera b) il trasporto è a cura del cessionario non residente o per suo conto, e il termine è di novanta giorni dalla consegna; ne restano fuori le dotazioni e provviste di bordo di imbarcazioni e navi da diporto, di aeromobili da turismo e di qualsiasi mezzo di trasporto a uso privato, e i beni trasportati nei bagagli personali. La lettera b-bis) allunga il termine a centottanta giorni, ma solo per le cessioni verso amministrazioni pubbliche e soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco dell'art. 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014 n. 125, in attuazione di finalità umanitarie.
| Voce | Lettera a) — esportazione a cura del cedente | Lettera b) — a cura del cessionario non residente | Lettera b-bis) — finalità umanitarie |
|---|---|---|---|
| Chi cura il trasporto o la spedizione fuori dell'Unione | Il cedente o il commissionario, anche per incarico dei cessionari | Il cessionario non residente, o un terzo per suo conto | Il cessionario, o un terzo per suo conto |
| Termine entro cui i beni devono uscire dal territorio | Nessun termine fissato dalla norma | Novanta giorni dalla consegna | Centottanta giorni dalla consegna |
| Come si prova l'avvenuta esportazione | Documento doganale, o vidimazione dell'ufficio doganale su fattura, bolla di accompagnamento o documento dell'art. 21, comma 4 | Vidimazione dell'ufficio doganale o postale su un esemplare della fattura | Documentazione doganale |
| Chi può essere il cessionario, e cosa resta escluso | Chiunque, anche residente; i beni possono subire lavorazione, montaggio o adattamento per conto del cessionario | Solo un cessionario non residente; escluse provviste di bordo, mezzi a uso privato e beni nei bagagli personali | Amministrazioni pubbliche e soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco dell'art. 26, comma 3, L. 125/2014 |
L'errore che costa di più è applicare la lettera b) a un cessionario residente: la norma richiede che sia non residente, e senza quel requisito l'operazione è imponibile con IVA italiana.
Esportatore abituale: la soglia del 10% e il plafond che ne deriva
La facoltà della lettera c) non spetta a chiunque abbia esportato una volta. L'art. 1, comma 1, lettera a), del DL 746/1983 la subordina a una condizione misurabile: l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione delle lettere a) e b) registrate nell'anno precedente dev'essere superiore al dieci per cento del volume d'affari determinato a norma dell'art. 20 del decreto IVA, calcolato senza tenere conto delle cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale e delle operazioni dell'art. 21, comma 6-bis.
Si consideri un'impresa con un volume d'affari dell'anno precedente di 500.000 € e cessioni all'esportazione registrate per 120.000 €. La soglia da superare vale 50.000 €, e 120.000 € la superano: l'impresa è esportatore abituale, e il plafond utilizzabile nell'anno in corso è pari proprio a quei 120.000 €.
| Voce | Importo |
|---|---|
| Cessioni all'esportazione della lettera a) registrate nell'anno precedente | 90.000,00 € |
| Cessioni all'esportazione della lettera b) registrate nell'anno precedente | 30.000,00 € |
| Volume d'affari dell'anno precedente (art. 20 DPR 633/1972) | 500.000,00 € |
| Soglia da superare: il 10% del volume d'affari | 50.000,00 € |
| Acquisti senza imposta già effettuati con dichiarazione d'intento | 45.000,00 € |
| Plafond ancora spendibile nell'anno in corso | 75.000,00 € |
| Plafond maturato, e disponibile per l'anno in corso | 120.000,00 € |
Chi ha effettuato acquisti senza imposta per 45.000 € ha ancora 75.000 € di plafond spendibile. Due precisazioni sul perimetro del calcolo: chi ha iniziato l'attività da almeno dodici mesi può assumere come riferimento mensile i corrispettivi delle esportazioni dei dodici mesi precedenti — è il plafond mobile, alternativo a quello fisso annuale; e l'art. 41, comma 4, del DL 30 agosto 1993 n. 331 stabilisce che anche le cessioni intracomunitarie sono computabili ai fini della percentuale e dei limiti.
Il regime non è riservato agli operatori stabiliti in Italia. Nella risposta a interpello n. 148 del 4 marzo 2021 l'Agenzia delle Entrate lo ha riconosciuto a un soggetto passivo non residente, stabilito in un altro Stato membro e identificato direttamente ai fini IVA in Italia ai sensi dell'art. 35-ter del decreto IVA, richiamando la risoluzione n. 102 del 21 giugno 1999 sui soggetti esteri identificati nel territorio dello Stato.
La lettera c): comprare senza imposta, e cosa resta fuori
L'acquisto senza pagamento dell'imposta ha un perimetro oggettivo preciso. Riguarda le cessioni di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili e le prestazioni di servizi: un capannone comprato spendendo plafond è fuori dalla lettera c) per espressa previsione di legge.
Il meccanismo si attiva con la dichiarazione d'intento. L'art. 1, comma 1, lettera c), del DL 746/1983 richiede che l'intento risulti da apposita dichiarazione redatta secondo il modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, trasmessa telematicamente all'Agenzia, che rilascia ricevuta con l'indicazione del protocollo di ricezione. Gli estremi di quel protocollo vanno riportati nelle fatture emesse in base a essa, oppure indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale. Una sola dichiarazione può riguardare più operazioni.
Un vincolo aggiuntivo lo pone il testo stesso dell'art. 8, e si legge di rado: i cessionari e i commissionari possono avvalersi integralmente di quell'ammontare per gli acquisti di beni che siano esportati nello stato originario nei sei mesi successivi alla consegna, mentre per gli acquisti di altri beni o di servizi possono avvalersene nei limiti della differenza fra quell'ammontare e le cessioni di beni effettuate nei loro confronti nello stesso anno ai sensi della lettera a). Sul versante sanzionatorio, l'uso del plafond oltre il disponibile e le irregolarità della dichiarazione d'intento sono trattati nella scheda dedicata alle sanzioni su esportazioni e plafond.
Riferimenti normativi
- DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 8, primo comma — cessioni all'esportazione non imponibili, lettere a), b), b-bis) e c)
- DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 19, comma 3 — la non imponibilità non comporta indetraibilità
- DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 21, comma 6 — annotazione «operazione non imponibile» in fattura
- DL 29 dicembre 1983 n. 746, art. 1, comma 1 — soglia del dieci per cento e dichiarazione d'intento telematica
- DL 30 agosto 1993 n. 331, art. 41, comma 4 — le cessioni intracomunitarie concorrono a percentuale e plafond
- Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 148 del 4 marzo 2021 — plafond IVA e soggetti passivi non stabiliti
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 5 settembre 2026.
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