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IVAUltimo aggiornamento: 27/05/2026

Operazioni esenti IVA art. 10 DPR 633/72: guida pratica

Quali operazioni sono esenti da IVA ai sensi dell'art. 10, come si registrano e quali effetti produce l'esenzione sul diritto alla detrazione

Ultimo aggiornamento

27/05/2026

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In sintesi

L'art. 10 del DPR 633/1972 elenca le operazioni esenti da IVA: si tratta di prestazioni e cessioni per le quali l'imposta non viene applicata in fattura, ma che — a differenza delle operazioni fuori campo — rientrano comunque nel perimetro IVA. L'esenzione si applica a soggetti passivi IVA (imprese, professionisti, enti) che effettuano le operazioni tassativamente elencate dalla norma: servizi finanziari e assicurativi, operazioni immobiliari su fabbricati abitativi, prestazioni sanitarie, educative e sociali, tra le principali. La conseguenza più rilevante per la gestione quotidiana è che le operazioni esenti limitano o azzerano il diritto a detrazione dell'IVA sugli acquisti correlati, attraverso il meccanismo del pro-rata (art. 19 e 19-bis DPR 633/1972).

Quando si applica

L'esenzione si applica quando ricorrono contemporaneamente due condizioni:

  1. Condizione soggettiva: il cedente/prestatore è un soggetto passivo IVA (impresa, professionista, ente commerciale o non commerciale che agisce nell'esercizio di attività economica).
  2. Condizione oggettiva: l'operazione rientra in una delle fattispecie tassativamente elencate all'art. 10 DPR 633/1972.

Le categorie principali di operazioni esenti sono:

  • Operazioni finanziarie e creditizie (art. 10, n. 1): concessione di crediti, fideiussioni, operazioni su valute, titoli e strumenti finanziari, gestione di fondi comuni.
  • Operazioni assicurative (art. 10, n. 2): prestazioni di assicurazione e riassicurazione.
  • Operazioni immobiliari (art. 10, n. 8 e 8-bis): locazioni e cessioni di fabbricati abitativi (con possibilità di opzione per l'imponibilità in alcuni casi).
  • Prestazioni sanitarie (art. 10, n. 18 e 19): prestazioni mediche e paramediche rese da professionisti abilitati, ricoveri e cure ospedaliere.
  • Prestazioni educative e formative (art. 10, n. 20): lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale.
  • Prestazioni socio-assistenziali (art. 10, n. 21 e 27-ter): prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo, servizi di assistenza domiciliare.
  • Operazioni postali (art. 10, n. 16): servizi pubblici postali.
  • Giochi e scommesse (art. 10, n. 6): lotterie, tombole, giochi autorizzati.

Attenzione alla distinzione tra operazioni esenti (art. 10), operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis, 9) e operazioni fuori campo IVA: solo le prime due categorie incidono sul calcolo del pro-rata.

Come si applica nella pratica

Emissione della fattura

Per le operazioni esenti si emette fattura con l'indicazione "Operazione esente ai sensi dell'art. 10 DPR 633/1972" e il numero del punto specifico (es. "art. 10, n. 18"). L'IVA non viene esposta né addebitata al cliente.

Effetti sul diritto a detrazione — il pro-rata

Se il soggetto effettua sia operazioni imponibili sia operazioni esenti, il diritto a detrazione dell'IVA sugli acquisti si riduce proporzionalmente. La percentuale di detrazione (pro-rata) si calcola così:

Pro-rata = (Operazioni imponibili + non imponibili) / (Totale operazioni)

Esempio numerico:

  • Operazioni imponibili: 300.000,00 €
  • Operazioni esenti: 100.000,00 €
  • Totale: 400.000,00 €
  • Pro-rata = 300.000 / 400.000 = 75%
  • IVA acquisti detraibile: solo il 75% dell'IVA sugli acquisti generali

Se invece un acquisto è esclusivamente destinato ad operazioni esenti, l'IVA è totalmente indetraibile (art. 19, c. 2 DPR 633/1972), indipendentemente dal pro-rata.

Schema di registrazione contabile (esempio prestazione sanitaria esente)

ContoDareAvere
Crediti verso clienti1.000,00 €
Ricavi da prestazioni sanitarie esenti1.000,00 €

Nessuna IVA a debito. In sede di dichiarazione annuale, le operazioni esenti vanno indicate nel quadro VE33 del modello IVA (sezione dedicata alle operazioni esenti).

Esempi pratici

Esempio 1 — Studio medico con prestazioni miste

Uno studio medico associato (soggetto IVA) effettua nel 2024 prestazioni sanitarie esenti per 180.000,00 € e vende prodotti ortopedici imponibili al 22% per 20.000,00 €. Il pro-rata di detrazione è: 20.000 / 200.000 = 10%. L'IVA sugli acquisti generali dello studio (cancelleria, utenze, software) è detraibile solo per il 10%. Se lo studio acquista un ecografo per 15.000,00 € + IVA 22% (3.300,00 €), poiché il bene è destinato esclusivamente ad attività esente, l'IVA di 3.300,00 € è totalmente indetraibile e va capitalizzata nel costo del bene.

Esempio 2 — Società di leasing finanziario

Una società di leasing finanziario eroga contratti di locazione finanziaria (operazione esente ex art. 10, n. 1) per 2.500.000,00 € e incassa commissioni su servizi accessori imponibili per 50.000,00 €. Pro-rata = 50.000 / 2.550.000 = 1,96%, arrotondato all'unità superiore = 2%. Praticamente tutta l'IVA sugli acquisti generali è indetraibile. La società deve valutare attentamente se optare per la separazione delle attività (art. 36 DPR 633/1972) per isolare i costi imponibili e recuperare l'IVA su di essi.

Esempio 3 — Agenzia immobiliare con locazioni abitative

Un'agenzia immobiliare gestisce locazioni di appartamenti residenziali (esenti ex art. 10, n. 8) per conto terzi e percepisce provvigioni imponibili al 22% per la mediazione. Le provvigioni attive sono imponibili (non è l'agenzia a effettuare la locazione esente, ma il proprietario). Tuttavia, se l'agenzia possiede direttamente immobili abitativi e li loca, quei canoni sono esenti. Ipotesi: canoni esenti 60.000,00 €, provvigioni imponibili 40.000,00 €. Pro-rata = 40.000 / 100.000 = 40%. L'IVA sulle spese generali dell'agenzia (affitto ufficio, telefonia, software gestionale) è detraibile solo al 40%.

Errori comuni e come evitarli

  • Confondere esenzione con esclusione dal campo IVA: le operazioni fuori campo (es. cessioni di denaro, risarcimenti) non vanno in fattura IVA e non influenzano il pro-rata. Le operazioni esenti invece vanno fatturate con dicitura art. 10 e concorrono al denominatore del pro-rata. Correzione: verificare sempre la natura giuridica dell'operazione prima di emettere il documento.

  • Non applicare il pro-rata definitivo a fine anno: il pro-rata si calcola provvisoriamente in corso d'anno sulla base dell'anno precedente, ma va rettificato con il dato definitivo in sede di dichiarazione annuale IVA. Correzione: ricalcolare il pro-rata definitivo entro il 16 marzo dell'anno successivo e versare o detrarre la differenza.

  • Omettere la dicitura di esenzione in fattura: la fattura per operazione esente deve riportare il riferimento normativo specifico (es. "art. 10, n. 18 DPR 633/1972"). L'omissione espone a sanzioni formali. Correzione: configurare il software di fatturazione con il codice natura N4 (esenzione) e il riferimento normativo corretto.

  • Detrarre integralmente l'IVA su acquisti destinati ad attività esente: se un bene o servizio è acquistato esclusivamente per operazioni esenti, l'IVA è totalmente indetraibile anche se il pro-rata generale è elevato. Correzione: applicare il criterio di destinazione specifica prima del pro-rata generale.

  • Non considerare l'opzione per l'imponibilità sugli immobili: per alcune cessioni e locazioni di fabbricati (anche abitativi in certi casi, e strumentali in generale), la norma consente di optare per l'imponibilità IVA. Non valutare questa opzione può comportare la perdita del diritto a detrazione sull'acquisto dell'immobile. Correzione: analizzare caso per caso con il consulente se l'opzione per l'imponibilità è conveniente.

  • Registrare le operazioni esenti solo nel registro vendite senza indicarle nella dichiarazione: le operazioni esenti devono essere riportate nel quadro VE del modello IVA annuale (e nelle LIPE trimestrali). L'omissione può generare anomalie nei controlli incrociati dell'Agenzia delle Entrate. Correzione: verificare che il software contabile alimenti correttamente i registri IVA e la dichiarazione annuale.

Riferimenti normativi

  • DPR 633/1972, art. 10 — Elenco tassativo delle operazioni esenti
  • DPR 633/1972, art. 19, c. 1 — Diritto a detrazione IVA
  • DPR 633/1972, art. 19, c. 2 — Indetraibilità per operazioni esenti
  • DPR 633/1972, art. 19-bis — Calcolo del pro-rata di detrazione
  • DPR 633/1972, art. 36 — Separazione delle attività
  • DPR 633/1972, art. 21 — Obblighi di fatturazione e indicazioni obbligatorie

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2025-07-14.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 27/05/2026.