Fattura elettronica TD01 art. 21 DPR 633/72: contenuto e termini
Art. 21 DPR 633/1972: contenuto obbligatorio della fattura, termine di emissione di 12 giorni e attuazione tecnica nel tipo documento TD01 trasmesso allo SdI
30/05/2026
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In sintesi
L'art. 21 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 disciplina la fatturazione delle operazioni: per ciascuna operazione imponibile il cedente o prestatore emette fattura (comma 1) con un contenuto minimo obbligatorio (comma 2) ed entro un termine di dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione (comma 4). La norma fissa l'obbligo civilistico e IVA di documentare l'operazione; il codice TD01 non compare nel testo di legge ma è la sua attuazione tecnica: è il valore del campo «Tipo documento» del tracciato XML della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI) per la fattura ordinaria immediata. Art. 21 detta cosa scrivere e quando emettere; TD01 indica come l'e-fattura ordinaria viaggia nel canale telematico.
Quando si applica
L'obbligo del comma 1 riguarda tutti i soggetti passivi IVA stabiliti o identificati in Italia, per le operazioni rilevanti ai fini IVA nel territorio dello Stato. La fattura va emessa sia nei rapporti B2B sia nei confronti dei consumatori finali (B2C).
Il tipo documento TD01 si utilizza per la fattura ordinaria che documenta:
- cessioni di beni e prestazioni di servizi interne (cedente e cliente entrambi soggetti italiani);
- operazioni imponibili, ma anche non imponibili, esenti o escluse documentate con fattura ordinaria immediata.
Restano fuori dal TD01 le fattispecie con tipi documento dedicati nel tracciato: la fattura differita (TD24), le note di variazione (TD04 nota di credito, TD05 nota di debito), l'autofattura e l'integrazione del reverse charge interno (TD16-TD20). Il momento di effettuazione, da cui decorre il termine di emissione, si determina ai sensi dell'art. 6 DPR 633/1972: consegna o spedizione per i beni mobili, stipula per gli immobili, pagamento del corrispettivo per i servizi.
Come si applica nella pratica
Il contenuto obbligatorio della fattura è elencato dal comma 2. Gli elementi vanno riportati nei corrispondenti campi del tracciato XML quando l'operazione è veicolata come TD01:
| Indicazione obbligatoria | Riferimento |
|---|---|
| Data di emissione | art. 21, c. 2, lett. a |
| Numero progressivo univoco | art. 21, c. 2, lett. b |
| Dati del cedente/prestatore (denominazione, sede) | art. 21, c. 2, lett. c |
| Partita IVA del cedente/prestatore | art. 21, c. 2, lett. d |
| Dati del cessionario/committente | art. 21, c. 2, lett. e |
| Partita IVA o codice fiscale del cliente | art. 21, c. 2, lett. f |
| Natura, qualità e quantità di beni e servizi | art. 21, c. 2, lett. g |
| Data di effettuazione, se diversa dall'emissione | art. 21, c. 2, lett. g-bis |
| Base imponibile e relativi dati | art. 21, c. 2, lett. h |
| Aliquota, imposta e imponibile (arrotondati al centesimo) | art. 21, c. 2, lett. l |
Quando l'operazione comprende beni o servizi con aliquote diverse, gli elementi delle lettere g), h) ed l) vanno indicati distintamente per aliquota (comma 3).
Sul termine di emissione, la regola base è dodici giorni dall'effettuazione (comma 4); le deroghe dello stesso comma fissano scadenze proprie:
| Tipo di fattura | Termine | Fonte |
|---|---|---|
| Immediata (TD01) | entro 12 giorni dall'operazione | art. 21, c. 4 |
| Differita (DDT/documenti, TD24) | entro il giorno 15 del mese successivo | art. 21, c. 4, lett. a |
| Prestazioni B2B intra-UE non soggette | entro il giorno 15 del mese successivo | art. 21, c. 4, lett. c |
Per la fattura immediata datata al giorno dell'operazione il campo «Data» coincide con la data dell'operazione; se la trasmissione avviene nei dodici giorni successivi, la data effettiva si valorizza nella lettera g-bis. L'emissione della fattura coordina l'obbligo di documentazione con quello di registrazione delle fatture emesse.
Esempi pratici
Esempio 1 — Fattura ordinaria immediata (TD01)
Il 10 marzo una S.r.l. consegna merce per 2.000,00 € imponibili + IVA 22%. La fattura, tipo documento TD01, riporta imponibile 2.000,00 €, imposta 440,00 €, totale 2.440,00 €. Va emessa e trasmessa allo SdI entro dodici giorni dall'operazione (comma 4), quindi al più tardi il 22 marzo, con data documento al 10 marzo e data operazione coincidente.
Esempio 2 — Più aliquote nella stessa fattura
Una fattura comprende 1.000,00 € al 22% (220,00 €) e 500,00 € al 10% (50,00 €). Ai sensi del comma 3 le righe vanno esposte distintamente per aliquota; il riepilogo IVA del tracciato riporta due blocchi: imponibile 1.000,00 €/imposta 220,00 € e imponibile 500,00 €/imposta 50,00 €. Resta un'unica fattura TD01 con totale imponibile 1.500,00 € e imposta 270,00 €.
Esempio 3 — Fattura differita vs. TD01
Un fornitore effettua tre consegne con DDT nel mese di aprile verso lo stesso cliente. Anziché tre fatture immediate TD01, emette una fattura differita (TD24) entro il 15 maggio, con il dettaglio delle operazioni (comma 4, lett. a). Il TD01 sarebbe stato corretto solo per la fatturazione immediata operazione per operazione.
Errori comuni e come evitarli
- Attribuire "TD01" all'art. 21: il codice è una specifica tecnica del tracciato SdI, non un dato di legge. L'art. 21 impone il contenuto e i termini; il TD01 è solo la veste telematica della fattura ordinaria.
- Usare il TD01 per operazioni differite: le cessioni documentate da DDT verso lo stesso cliente nel mese vanno fatturate come differite (TD24) entro il 15 del mese successivo (comma 4, lett. a), non come singoli TD01.
- Sbagliare la decorrenza dei 12 giorni: il termine corre dall'effettuazione ex art. 6, non dalla data in cui si redige il documento; ritardare l'individuazione del momento di effettuazione comporta tardiva emissione.
- Omettere la data operazione (lett. g-bis): se la data di effettuazione è diversa dalla data di emissione, va indicata in fattura; ometterla rende il documento incompleto rispetto al comma 2.
- Non distinguere le aliquote: in presenza di più aliquote, gli elementi delle lett. g), h) e l) vanno esposti distintamente (comma 3); un riepilogo cumulativo non è conforme.
- Confondere obbligo civilistico e adempimento telematico: emettere il documento non basta; la fattura elettronica si considera emessa con la corretta trasmissione allo SdI nel termine.
Riferimenti normativi
- D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 21, comma 1 — obbligo di emissione della fattura e nozione di fattura elettronica.
- D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 21, comma 2 — contenuto obbligatorio della fattura (lett. a-n).
- D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 21, comma 3 — operazioni con aliquote diverse: indicazione distinta.
- D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 21, comma 4 — termine di emissione di dodici giorni e deroghe (differita).
- D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 6 — momento di effettuazione delle operazioni.
- D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 23 — registrazione delle fatture emesse.
Risorse correlate
- Registrazione delle fatture emesse (art. 23 DPR 633/1972)
- Fattura semplificata (art. 21-bis DPR 633/1972)
- Detrazione IVA sugli acquisti (art. 19 DPR 633/1972)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.
Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 30/05/2026.