Registrazione fatture emesse IVA art. 23 DPR 633/1972: termini
Come e quando annotare le fatture emesse nel registro IVA: termine del giorno 15 del mese successivo, ordine di numerazione e dati obbligatori
06/08/2026
3 min lettura
In sintesi
L'art. 23 del DPR 633/1972 disciplina la registrazione delle fatture emesse. Il contribuente deve annotare le fatture in apposito registro, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione. Per ciascuna fattura vanno indicati numero, data, imponibile e imposta distinti per aliquota e i dati del cliente. È un adempimento alla base delle liquidazioni periodiche IVA.
Quando si applica
La norma riguarda tutti i soggetti passivi che emettono fatture. È rilevante per:
- determinare il corretto periodo di registrazione e quindi la liquidazione di competenza;
- gestire la fatturazione differita e i relativi termini di registrazione;
- assicurare la completezza dei dati richiesti per ciascuna fattura.
Come si applica nella pratica
- Termine ordinario: le fatture emesse si annotano nell'ordine di numerazione entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, con riferimento allo stesso mese di effettuazione.
- Fatturazione differita (art. 21, comma 4, lettera a): la fattura riepilogativa delle operazioni dello stesso mese verso lo stesso soggetto, documentate da DDT, è emessa entro il giorno 15 del mese successivo ma si registra comunque con riferimento al mese di effettuazione, come la regola generale.
- Triangolazioni interne (art. 21, comma 4, terzo periodo, lettera b): per le cessioni di beni effettuate dal cessionario verso un terzo per il tramite del proprio cedente, la fattura è emessa entro il mese successivo alla consegna o spedizione e si registra entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione, con riferimento a quel mese. È l'unico caso in cui l'ancoraggio cambia, ed è la causa più frequente di registrazioni finite nella liquidazione sbagliata.
- Reverse charge (art. 17, secondo comma): quando l'imposta è dovuta dal cessionario o committente, per ciascuna fattura si annotano i dati del cedente o prestatore in luogo di quelli del cliente.
- Dati da indicare: per ciascuna fattura vanno riportati numero progressivo, data di emissione, ammontare imponibile e ammontare dell'imposta distinti per aliquota, e i dati identificativi del cessionario o committente (denominazione o nome e cognome).
- Operazioni senza imposta: per le operazioni non imponibili o esenti (art. 21, commi 6 e 6-bis) si indica, in luogo dell'imposta, il titolo di inapplicabilità ed eventualmente la norma.
La registrazione nel mese di competenza determina la confluenza dell'IVA a debito nella corretta liquidazione periodica.
Esempi pratici
Esempio 1 — Fattura immediata
Una S.r.l. emette una fattura per operazione effettuata il 20 marzo. La registrazione deve avvenire entro il 15 aprile, con riferimento al mese di marzo: l'IVA a debito confluisce nella liquidazione di marzo.
Esempio 2 — Fattura con più aliquote
Una fattura comprende 1.000 € al 22% e 500 € al 10%. In sede di registrazione vanno indicati separatamente gli imponibili e le imposte per aliquota (220 € e 50 €), per la corretta liquidazione.
Esempio 3 — Operazione non imponibile
Per una cessione all'esportazione non imponibile, la fattura è registrata indicando, in luogo dell'imposta, il titolo di non imponibilità e l'eventuale norma di riferimento.
Errori comuni e come evitarli
- Registrare oltre il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione, alterando la liquidazione di competenza.
- Non rispettare l'ordine di numerazione delle fatture nel registro.
- Omettere la distinzione per aliquota di imponibili e imposte.
- Riferire la registrazione al mese sbagliato: il riferimento è al mese di effettuazione, non a quello di registrazione.
- Non indicare il titolo di non imponibilità o esenzione per le operazioni senza imposta.
Riferimenti normativi
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 23 — Registrazione delle fatture (termini, ordine di numerazione, dati obbligatori).
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21 — Fatturazione delle operazioni, anche differita.
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 25 — Registrazione degli acquisti.
Risorse correlate
- Registrazione acquisti IVA art. 25 DPR 633/1972: detrazione
- Fattura elettronica TD01 art. 21 DPR 633/1972: contenuto e termini: contenuto e termini (art. 21 DPR 633/1972).
- Momento di effettuazione delle operazioni IVA art. 6 DPR 633/1972
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 6 agosto 2026.
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