Salta al contenuto
IVAUltimo aggiornamento: 28/05/2026

Registrazione fatture emesse IVA art. 23 DPR 633/72: termini

Come e quando annotare le fatture emesse nel registro IVA: termine del giorno 15 del mese successivo, ordine di numerazione e dati obbligatori

Ultimo aggiornamento

28/05/2026

Tempo di lettura

2 min lettura

Scarica PDF

In sintesi

L'art. 23 del DPR 633/1972 disciplina la registrazione delle fatture emesse. Il contribuente deve annotare le fatture in apposito registro, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione. Per ciascuna fattura vanno indicati numero, data, imponibile e imposta distinti per aliquota e i dati del cliente. È un adempimento alla base delle liquidazioni periodiche IVA.

Quando si applica

La norma riguarda tutti i soggetti passivi che emettono fatture. È rilevante per:

  • determinare il corretto periodo di registrazione e quindi la liquidazione di competenza;
  • gestire la fatturazione differita e i relativi termini di registrazione;
  • assicurare la completezza dei dati richiesti per ciascuna fattura.

Come si applica nella pratica

  • Termine ordinario: le fatture emesse si annotano nell'ordine di numerazione entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, con riferimento allo stesso mese di effettuazione.
  • Fatturazione differita: le fatture di cui all'art. 21, comma 4 (fatturazione differita), seguono le specifiche regole di registrazione collegate al mese di riferimento.
  • Dati da indicare: per ciascuna fattura vanno riportati numero progressivo, data di emissione, ammontare imponibile e ammontare dell'imposta distinti per aliquota, e i dati identificativi del cessionario o committente (denominazione o nome e cognome).
  • Operazioni senza imposta: per le operazioni non imponibili o esenti (art. 21, commi 6 e 6-bis) si indica, in luogo dell'imposta, il titolo di inapplicabilità ed eventualmente la norma.

La registrazione nel mese di competenza determina la confluenza dell'IVA a debito nella corretta liquidazione periodica.

Esempi pratici

Esempio 1 — Fattura immediata

Una S.r.l. emette una fattura per operazione effettuata il 20 marzo. La registrazione deve avvenire entro il 15 aprile, con riferimento al mese di marzo: l'IVA a debito confluisce nella liquidazione di marzo.

Esempio 2 — Fattura con più aliquote

Una fattura comprende 1.000 € al 22% e 500 € al 10%. In sede di registrazione vanno indicati separatamente gli imponibili e le imposte per aliquota (220 € e 50 €), per la corretta liquidazione.

Esempio 3 — Operazione non imponibile

Per una cessione all'esportazione non imponibile, la fattura è registrata indicando, in luogo dell'imposta, il titolo di non imponibilità e l'eventuale norma di riferimento.

Errori comuni e come evitarli

  • Registrare oltre il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione, alterando la liquidazione di competenza.
  • Non rispettare l'ordine di numerazione delle fatture nel registro.
  • Omettere la distinzione per aliquota di imponibili e imposte.
  • Riferire la registrazione al mese sbagliato: il riferimento è al mese di effettuazione, non a quello di registrazione.
  • Non indicare il titolo di non imponibilità o esenzione per le operazioni senza imposta.

Riferimenti normativi

  • DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 23 — Registrazione delle fatture (termini, ordine di numerazione, dati obbligatori).
  • DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21 — Fatturazione delle operazioni, anche differita.
  • DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 25 — Registrazione degli acquisti.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-28.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 28/05/2026.