Momento di effettuazione IVA: consegna, pagamento o fattura
Beni mobili alla consegna, immobili alla stipula, servizi al pagamento: la regola che decide in quale liquidazione periodica entra l'imposta
06/09/2026
06/09/2026
6 min lettura
In sintesi
Un'operazione si considera effettuata ai fini IVA in tre momenti diversi a seconda di cosa si vende: alla stipulazione dell'atto se si cede un bene immobile e alla consegna o alla spedizione se il bene è mobile (art. 6, c. 1, DPR 26 ottobre 1972, n. 633), al pagamento del corrispettivo se si tratta di una prestazione di servizi (c. 3). Da quel momento l'imposta diventa esigibile, decorrono i dodici giorni per emettere la fattura immediata e l'operazione si colloca in una liquidazione periodica invece che in un'altra. Chi emette fattura o incassa un acconto prima anticipa tutto, limitatamente all'importo fatturato o pagato. L'articolo resta applicabile fino al 31 dicembre 2026: dal giorno successivo lo sostituisce il testo unico IVA approvato con il D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10.
Beni e servizi seguono due orologi diversi
Per le cessioni di beni il criterio è materiale e prescinde dall'incasso: conta la consegna, la spedizione o la stipula. Se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo, l'operazione si considera effettuata quando quegli effetti si producono e comunque, per i beni mobili, dopo un anno dalla consegna o dalla spedizione. Da questa regola sugli effetti differiti restano fuori la vendita con riserva di proprietà e la locazione con clausola di trasferimento vincolante, che la nozione di cessione di beni elenca ai numeri 1 e 2 del secondo comma dell'art. 2 e che quindi rilevano subito.
Il secondo comma isola poi cinque fattispecie con un momento proprio: le cessioni per atto della pubblica autorità e le cessioni periodiche o continuative in esecuzione di contratti di somministrazione rilevano al pagamento; i passaggi dal committente al commissionario alla vendita dei beni da parte del commissionario; la destinazione a uso personale o familiare e ad altre finalità estranee all'impresa all'atto del prelievo dei beni; le cessioni inerenti a contratti estimatori alla rivendita a terzi o, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto e comunque dopo un anno dalla consegna; le assegnazioni in proprietà di case di abitazione ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa alla data del rogito notarile.
Per le prestazioni di servizi vale invece il principio di cassa: l'operazione è effettuata all'atto del pagamento del corrispettivo. Fanno eccezione le prestazioni gratuite del terzo comma dell'art. 3, che rilevano quando sono rese o, se periodiche o continuative, nel mese successivo a quello in cui sono rese. Per i servizi generici resi da o verso un soggetto passivo non stabilito in Italia il criterio cambia ancora e guarda all'ultimazione o alla maturazione dei corrispettivi, secondo la regola sulla territorialità dei servizi.
Fattura o acconto prima del fatto: l'operazione si sposta indietro
La regola trasversale è nel quarto comma: se prima del verificarsi degli eventi descritti sopra, o indipendentemente da essi, è emessa fattura oppure è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata alla data della fattura o del pagamento, limitatamente all'importo fatturato o pagato. Il limite è tanto importante quanto la regola: un acconto anticipa il momento di effettuazione solo per la propria quota, mentre il residuo continua a seguire il criterio ordinario.
- Domanda: Prima della consegna, della stipula o del pagamento è stata emessa fattura o incassato un acconto?
- sì, fattura o acconto anticipati → L'operazione è effettuata alla data della fattura o del pagamento, limitatamente all'importo fatturato o pagato
- no → L'operazione è una cessione di beni o una prestazione di servizi?
- Esito: L'operazione è effettuata alla data della fattura o del pagamento, limitatamente all'importo fatturato o pagato
- Domanda: L'operazione è una cessione di beni o una prestazione di servizi?
- cessione di beni → Il bene ceduto è mobile o immobile?
- prestazione di servizi → Prestazione di servizi: l'operazione è effettuata al pagamento del corrispettivo
- Domanda: Il bene ceduto è mobile o immobile?
- immobile → Bene immobile: l'operazione è effettuata alla stipulazione del contratto
- mobile → Bene mobile: l'operazione è effettuata alla consegna o alla spedizione
- Esito: Bene immobile: l'operazione è effettuata alla stipulazione del contratto
- Esito: Bene mobile: l'operazione è effettuata alla consegna o alla spedizione
- Esito: Prestazione di servizi: l'operazione è effettuata al pagamento del corrispettivo
Il collegamento con la fatturazione è diretto. La fattura immediata è emessa entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'art. 6 (art. 21, c. 4, DPR 633/1972): sbagliare il momento di effettuazione sposta anche il termine di emissione, e produce due irregolarità invece di una.
In quale liquidazione entra l'imposta: il conto su tre scadenze
Una PMI consegna merce per un imponibile di 10.000,00 € il 28/03 e la incassa il 30/04. L'operazione è effettuata alla consegna, quindi 2.200,00 € di imposta entrano nella liquidazione di marzo a prescindere dall'incasso, e la fattura immediata va emessa entro il 09/04. Sulla stessa contabilità, un servizio da 8.000,00 € è preceduto da un acconto di 2.000,00 € incassato il 20/09: l'acconto va fatturato in quella data e porta 440,00 € nella liquidazione di settembre, mentre il saldo di 6.000,00 € pagato il 15/11 porta i restanti 1.320,00 € in quella di novembre.
| Evento e liquidazione di competenza | IVA 22% |
|---|---|
| Consegna di beni mobili il 28/03, imponibile 10.000,00 €: liquidazione di marzo | 2.200,00 € |
| Acconto di 2.000,00 € incassato il 20/09 su un servizio da 8.000,00 €: liquidazione di settembre | 440,00 € |
| Saldo di 6.000,00 € pagato il 15/11: liquidazione di novembre | 1.320,00 € |
| IVA complessiva sulle tre scadenze | 3.960,00 € |
Ciascuna di queste imposte confluisce nella liquidazione del proprio mese, che si determina entro il giorno 16 del mese successivo a norma dell'art. 1, comma 1, del DPR 23 marzo 1998, n. 100. Anticipare o posticipare il momento di effettuazione non cancella l'imposta: la sposta di periodo, e con essa spostano il termine di emissione della fattura e la competenza della liquidazione.
Esigibilità differita: quando l'imposta si paga solo dopo l'incasso
Il quinto comma stabilisce la regola generale, cioè che l'imposta diviene esigibile nel momento in cui l'operazione si considera effettuata, e poi apre quattro finestre in cui l'esigibilità slitta all'atto del pagamento del corrispettivo. Riguardano le cessioni dei prodotti farmaceutici del numero 114 della terza parte della Tabella A effettuate dai farmacisti; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti di cui al quarto comma dell'art. 4; le operazioni verso lo Stato e i suoi organi, gli enti pubblici territoriali e i consorzi fra essi, le camere di commercio, gli istituti universitari, le unità sanitarie locali, gli enti ospedalieri, gli enti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico, gli enti di assistenza e beneficenza e quelli di previdenza; le prestazioni degli autotrasportatori di cose per conto di terzi iscritti all'albo.
In tutti questi casi il differimento è una facoltà, non un obbligo: la norma fa salva espressamente la possibilità di applicare la regola ordinaria e liquidare l'imposta al momento dell'effettuazione. La scelta va tenuta coerente nel tempo, perché convive con i termini di registrazione e con la registrazione delle fatture emesse.
Le domande di chi ci arriva
Se emetto fattura prima della consegna della merce, l'operazione si considera già effettuata?
Sì, alla data della fattura e limitatamente all'importo fatturato: lo dispone il quarto comma. L'imposta entra quindi nella liquidazione del periodo in cui la fattura è stata emessa, anche se la merce partirà settimane dopo. Se la fattura anticipata copre solo una parte del corrispettivo, il residuo continua a seguire la regola della consegna.
Per le prestazioni di servizi il momento di effettuazione coincide con il pagamento?
Sì, per la regola generale del terzo comma: le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. L'ultimazione del lavoro, da sola, non fa scattare nulla. Restano fuori le prestazioni gratuite del terzo comma dell'art. 3 e i servizi generici scambiati con soggetti passivi non stabiliti in Italia.
Come si determina il momento di effettuazione per le cessioni in contratto estimatorio?
Alla rivendita dei beni a terzi oppure, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto fra le parti e comunque dopo un anno dalla consegna o dalla spedizione (lettera d) del secondo comma). L'Agenzia delle entrate ha applicato questa regola nella risposta a interpello n. 10 dell'11 gennaio 2023, insieme alla disciplina delle variazioni dell'art. 26.
Quando devo versare l'IVA se faccio una prestazione di servizi per un ente pubblico?
Per le operazioni verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali, le camere di commercio, le unità sanitarie locali e gli altri enti elencati nel quinto comma l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento del corrispettivo, salva la facoltà di applicare la regola ordinaria e liquidarla subito. Il momento di effettuazione dell'operazione, invece, non cambia: resta quello del primo o del terzo comma.
Riferimenti normativi
- Art. 6, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 — effettuazione delle operazioni: regole generali per beni e servizi, deroghe del secondo comma, fattura e pagamento anticipati, esigibilità e casi di differimento. Testo in vigore fino al 31 dicembre 2026.
- Art. 21, c. 4, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 — emissione della fattura entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'art. 6.
- Art. 7-ter, c. 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 — territorialità dei servizi generici, richiamata per il criterio di ultimazione nelle operazioni con soggetti non stabiliti.
- Art. 1, c. 1, D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100 — determinazione della liquidazione periodica entro il giorno 16 di ciascun mese.
- Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 10 dell'11 gennaio 2023 — contratto estimatorio: momento impositivo e documentazione delle operazioni.
- D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 — testo unico IVA, applicabile alle operazioni dal 1° gennaio 2027 in luogo dell'art. 6 D.P.R. 633/1972. Il decreto non è fra le fonti collegate a questa scheda, quindi qui compare solo per estremi.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 6 settembre 2026.
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