Momento di effettuazione delle operazioni IVA art. 6 DPR 633/72
Quando un'operazione si considera effettuata ai fini IVA: consegna o stipula per i beni, pagamento per i servizi, fattura anticipata ed esigibilità
28/05/2026
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In sintesi
L'art. 6 del DPR 633/1972 stabilisce il momento in cui un'operazione si considera effettuata ai fini IVA, da cui dipendono l'esigibilità dell'imposta e i termini di fatturazione. Le regole base sono tre: le cessioni di beni immobili rilevano alla stipulazione dell'atto, le cessioni di beni mobili alla consegna o spedizione, le prestazioni di servizi all'atto del pagamento del corrispettivo. L'emissione anticipata della fattura o il pagamento anticipato anticipano il momento di effettuazione, limitatamente all'importo fatturato o pagato.
Quando si applica
La norma riguarda tutti i soggetti passivi IVA che cedono beni o prestano servizi nel territorio dello Stato. Individuare correttamente il momento di effettuazione è decisivo per:
- stabilire quando l'imposta diventa esigibile e in quale liquidazione periodica confluisce;
- determinare il termine di emissione della fattura (12 giorni dall'effettuazione per la fattura immediata, ex art. 21);
- collocare l'operazione nel corretto periodo d'imposta;
- applicare l'aliquota vigente al momento dell'effettuazione.
Come si applica nella pratica
Le regole generali del momento di effettuazione sono:
- Cessioni di beni immobili: momento della stipulazione del contratto.
- Cessioni di beni mobili: momento della consegna o spedizione.
- Cessioni con effetti traslativi differiti: momento in cui si producono gli effetti e, per i beni mobili, comunque dopo un anno dalla consegna o spedizione.
- Prestazioni di servizi: all'atto del pagamento del corrispettivo (principio di cassa).
Sono previste deroghe specifiche, tra cui:
- cessioni per atto della pubblica autorità e somministrazioni periodiche o continuative: all'atto del pagamento;
- passaggi dal committente al commissionario: alla vendita dei beni da parte del commissionario;
- autoconsumo (destinazione a finalità estranee all'impresa): all'atto del prelievo dei beni;
- contratto estimatorio: alla rivendita a terzi o, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine e comunque dopo un anno.
Regola trasversale: se prima del verificarsi di questi eventi è emessa fattura o è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o del pagamento. L'imposta diviene esigibile nel momento in cui l'operazione si considera effettuata, salvo i casi di esigibilità differita (ad esempio cessioni e prestazioni verso enti pubblici, per i quali l'imposta è esigibile all'atto del pagamento).
Esempi pratici
Esempio 1 — Cessione di bene mobile con consegna a marzo e pagamento ad aprile
Una PMI consegna merce per 10.000 € + IVA 22% il 28 marzo, con incasso previsto il 30 aprile. L'operazione si considera effettuata alla consegna (28 marzo): l'IVA di 2.200 € è esigibile nella liquidazione di marzo, a prescindere dalla data di incasso. La fattura immediata va emessa entro il 9 aprile (12 giorni dall'effettuazione).
Esempio 2 — Fattura anticipata rispetto alla consegna
Un fornitore emette fattura il 15 maggio per 5.000 € + IVA, ma consegna i beni il 10 giugno. Poiché la fattura è anticipata, l'operazione si considera effettuata alla data della fattura (15 maggio) per l'importo fatturato: l'IVA di 1.100 € concorre alla liquidazione di maggio.
Esempio 3 — Acconto su prestazione di servizi
Uno studio riceve un acconto di 2.000 € il 20 settembre su un servizio del valore complessivo di 8.000 € reso a novembre. Sull'acconto l'operazione si considera effettuata al pagamento (20 settembre): occorre fatturare 2.000 € con IVA in quella data. Il saldo di 6.000 € rileverà al successivo pagamento o alla precedente emissione della relativa fattura.
Errori comuni e come evitarli
- Confondere effettuazione e incasso per le cessioni di beni: per i beni l'IVA è esigibile alla consegna o stipulazione, non al pagamento (salvo deroghe espresse). Attendere l'incasso ritarda indebitamente la liquidazione.
- Ignorare l'effetto della fattura o dell'acconto anticipati: emettere fattura o incassare prima della consegna anticipa il momento di effettuazione per l'importo relativo.
- Trattare le somministrazioni periodiche come cessioni ordinarie: per contratti di somministrazione l'operazione rileva all'atto del pagamento, non alla singola consegna.
- Dimenticare il limite di un anno per le cessioni a effetti differiti di beni mobili: trascorso l'anno l'operazione si considera comunque effettuata.
- Non distinguere i servizi generici resi da o verso soggetti esteri (art. 7-ter), per i quali valgono criteri specifici di ultimazione o maturazione dei corrispettivi.
Riferimenti normativi
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 6 — Effettuazione delle operazioni (momento di effettuazione di cessioni e prestazioni, esigibilità dell'imposta).
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21 — Fatturazione delle operazioni (termini di emissione legati al momento di effettuazione).
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 7-ter — Territorialità delle prestazioni di servizi generici.
Risorse correlate
- Fattura elettronica TD01 art. 21 DPR 633/72: contenuto e termini: contenuto obbligatorio e termini (art. 21 DPR 633/1972).
- Detrazione IVA acquisti art. 19 DPR 633/1972: guida operativa
- Territorialità IVA prestazioni di servizi art. 7-ter DPR 633/72
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-28.
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