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IVAUltimo aggiornamento: 08/09/2026Verificato su Normattiva il 08/09/2026

Territorialità IVA dei servizi: la regola generale B2B e B2C

Il committente decide fra imprese, il prestatore quando il cliente è un privato: come capire dove si tassa un servizio e chi versa l'imposta

Ultimo aggiornamento

08/09/2026

Verificato su Normattiva

08/09/2026

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In sintesi

Un servizio si tassa in Italia quando il committente è un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, oppure quando il cliente è un privato e il prestatore è stabilito in Italia: sono le due lettere del comma 1 dell'articolo 7-ter del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, e vanno lette in questo ordine perché la qualità del committente decide quale delle due si applica. La regola è residuale: opera soltanto sui servizi che nessuna delle deroghe degli articoli da 7-quater a 7-octies attrae altrove. Quando il servizio è rilevante in Italia ma il prestatore è estero, l'imposta non la versa lui: la assolve il committente italiano, che integra la fattura o emette autofattura (articolo 17, comma 2, dello stesso decreto). Il 31 dicembre 2026 è l'ultimo giorno di vigenza dell'articolo: la stessa regola si legge poi nell'articolo 17 del testo unico IVA (D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10), che per gli enti non commerciali rinvia all'articolo 3, comma 4, del testo unico e non più all'articolo 4, quarto comma, del decreto del 1972.

Due regole opposte nello stesso comma: chi decide il luogo della tassazione

Le due lettere del comma 1 individuano criteri simmetrici e inconciliabili. Nella lettera a) conta dove è stabilito chi riceve il servizio, purché sia un soggetto passivo: se è in Italia l'operazione è rilevante qui, anche quando il prestatore ha sede a migliaia di chilometri. Nella lettera b) conta dove è stabilito chi rende il servizio, e vale solo verso committenti che soggetti passivi non sono.

La conseguenza pratica è che la stessa prestazione, con lo stesso prezzo, esce dalla contabilità in tre modi diversi a seconda di chi è il cliente. Un professionista italiano che presta consulenza a un'impresa italiana addebita l'imposta; se la stessa consulenza va a un'impresa francese la fattura esce senza imposta per carenza del presupposto territoriale; se va a un privato, ovunque residente nell'Unione, torna l'IVA italiana perché conta la sede del prestatore.

  • Domanda: Il servizio rientra in una deroga degli articoli da 7-quater a 7-octies?
    • sì, una deroga la copre → Il luogo lo indica quella deroga, non l'articolo 7-ter
    • no, è un servizio generico → Il committente è un soggetto passivo ai sensi del comma 2?
  • Esito: Il luogo lo indica quella deroga, non l'articolo 7-ter
  • Domanda: Il committente è un soggetto passivo ai sensi del comma 2?
    • sì, rapporto fra soggetti passivi → Il committente è stabilito nel territorio dello Stato?
    • no, il cliente è un privato → Il prestatore è stabilito nel territorio dello Stato?
  • Domanda: Il committente è stabilito nel territorio dello Stato?
    • sì → Operazione rilevante in Italia: se il prestatore è estero l'imposta la assolve il committente (art. 17, c. 2)
    • no → Operazione fuori campo per carenza del presupposto territoriale: fattura senza imposta
  • Domanda: Il prestatore è stabilito nel territorio dello Stato?
    • sì → Operazione rilevante in Italia: il prestatore addebita l'IVA italiana in fattura
    • no → Operazione fuori campo per carenza del presupposto territoriale: fattura senza imposta
  • Esito: Operazione rilevante in Italia: se il prestatore è estero l'imposta la assolve il committente (art. 17, c. 2)
  • Esito: Operazione fuori campo per carenza del presupposto territoriale: fattura senza imposta
  • Esito: Operazione rilevante in Italia: il prestatore addebita l'IVA italiana in fattura
Dove si tassa un servizio: il percorso dalle deroghe alla regola generaleFonte: Elaborazione SamBooks su artt. da 7-ter a 7-octies e art. 17, c. 2, DPR 633/1972

Il percorso ha un primo bivio che precede tutto il resto: le deroghe. Un servizio relativo a un immobile, una ristorazione, l'accesso a una fiera o un noleggio di mezzi di trasporto seguono regole proprie e non arrivano mai al 7-ter. Solo ciò che quelle norme non catturano ricade nella regola generale.

Prima di applicare la regola bisogna sapere chi è il cliente

Il comma 2 dice chi va trattato come soggetto passivo ai fini della territorialità dei servizi, e la definizione è più larga di quella che si usa per il resto dell'imposta. Vi rientrano gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni; le persone fisiche soltanto per le prestazioni ricevute quando agiscono nell'esercizio di quelle attività; gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni dell'articolo 4, quarto comma, anche quando agiscono fuori dall'attività commerciale o agricola; e gli enti che, pur non essendo soggetti passivi, sono identificati ai fini dell'imposta.

Le ultime due categorie sono quelle che generano più errori, perché un ente non commerciale con partita IVA continua a comportarsi da consumatore in quasi tutti i rapporti, ma per la territorialità dei servizi va trattato come un'impresa. Chi fattura deve quindi verificare non se il cliente «fa attività commerciale», ma se il suo status è dimostrato. Per i committenti stabiliti in un altro Stato membro la prova è il numero identificativo valido; per quelli stabiliti fuori dell'Unione il numero spesso non esiste, e l'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 indica come prova il certificato rilasciato dalle autorità fiscali competenti ai fini del rimborso previsto dalla direttiva 86/560/CEE oppure, in sua mancanza, il numero IVA o analogo attribuito nel Paese di stabilimento o altra prova, verificata con i normali controlli commerciali.

Dal lato opposto della fattura si pone un problema speculare: quando il prestatore estero ha una struttura in Italia, bisogna stabilire se quella struttura interviene nell'operazione. Nella risposta a interpello n. 193 del 25 giugno 2020 l'Agenzia delle entrate ha esaminato una società non residente titolare di un gasdotto e di una stabile organizzazione italiana, concludendo che i servizi di trasporto resi ai clienti soggetti passivi seguono l'articolo 7-ter e che, se la dotazione umana e tecnica della stabile non è utilizzata per l'esecuzione del servizio, la stabile non emette fattura con IVA italiana e non è tenuta ad alcun adempimento: gli obblighi restano sul committente.

Qui si innesta il reverse charge dell'articolo 17: se il committente italiano è soggetto passivo, l'obbligo di assolvere l'imposta si sposta su di lui e la fattura del fornitore estero va integrata o sostituita da un'autofattura.

Il conto su quattro fatture uguali, e l'imposta che cambia ogni volta

Una società di consulenza con sede a Milano emette quattro fatture da 5.000 € per la stessa prestazione, a quattro committenti diversi. L'imponibile non cambia mai; l'imposta è addebitata in tre casi su quattro.

Committente e trattamentoImponibileIVA addebitata
Impresa italiana: rilevante in Italia, IVA al 22% (art. 7-ter, c. 1, lett. a)5.000,00 €1.100,00 €
Impresa francese: fuori campo per carenza del presupposto territoriale5.000,00 €0,00 €
Privato italiano: rilevante in Italia, IVA al 22% (art. 7-ter, c. 1, lett. b)5.000,00 €1.100,00 €
Privato francese: rilevante in Italia perché conta la sede del prestatore5.000,00 €1.100,00 €
Imponibile fatturato e IVA italiana addebitata20.000,00 €3.300,00 €
Quattro fatture da 5.000 €: quanta IVA italiana secondo il clienteFonte: Elaborazione SamBooks su art. 7-ter, commi 1 e 2, e art. 16 DPR 633/1972Scarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

Sui 20.000 € complessivi la società addebita 3.300 € di imposta e ne lascia fuori una sola fattura, quella verso l'impresa francese. Anche quella però va documentata con fattura, e l'annotazione da riportare in luogo dell'imposta è «inversione contabile», perché il committente francese è debitore dell'imposta nel proprio Stato membro (articolo 21, comma 6-bis, lettera a, DPR 633/1972). L'annotazione «operazione non soggetta» spetta invece alle cessioni e prestazioni che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea, cioè alla lettera b) dello stesso comma. La fattura confluisce poi negli elenchi riepilogativi dei servizi resi. La quarta fattura, quella verso il privato francese, resta con IVA italiana: è la lettera b) del comma 1, e la deroga per i servizi elettronici verso privati non si applica perché una consulenza personalizzata non è un servizio reso tramite mezzi elettronici.

La regola generale è l'ultima che si guarda, non la prima

Chi imposta la fattura partendo dal 7-ter arriva alla risposta giusta solo per esclusione. Il decreto costruisce infatti la territorialità dei servizi come un elenco di norme speciali seguite da una norma di chiusura, e le speciali vincono sempre.

VoceRegola generale (art. 7-ter)Deroghe (artt. da 7-quater a 7-octies)
Che cosa decide il luogoLa sede del committente nei rapporti fra soggetti passivi, la sede del prestatore verso i privatiIl luogo dell'immobile, quello di esecuzione materiale, quello di utilizzo o il domicilio del cliente, secondo l'articolo
Servizi tipiciConsulenza, pubblicità, elaborazione dati, sviluppo software su commessa, prestazioni professionaliServizi su immobili e ristorazione, accesso a fiere e manifestazioni, trasporto di passeggeri, noleggi brevi, servizi elettronici verso privati
Chi assolve l'imposta se il prestatore è esteroIl committente soggetto passivo italiano, con integrazione o autofattura (art. 17, c. 2)Spesso il prestatore estero, che deve identificarsi in Italia o nominare un rappresentante fiscale
Ordine di consultazioneSi applica solo quando nessuna deroga copre il servizioSi leggono per prime: sono norme speciali e prevalgono
Regola generale e deroghe: che cosa cambia nel decidere il luogoFonte: Elaborazione SamBooks su artt. da 7-ter a 7-octies DPR 633/1972Scarica i dati in CSV

Le deroghe da consultare prima sono cinque: i servizi relativi a immobili, ristorazione e trasporto di passeggeri, i servizi culturali e l'accesso alle manifestazioni, i servizi verso privati con criteri propri, i servizi resi a privati stabiliti fuori dell'Unione e i servizi elettronici resi a privati. Le cessioni di beni non entrano in questo ragionamento: seguono l'articolo 7-bis, che guarda a dove si trova la merce.

Le domande di chi ci arriva

Quando una prestazione di servizi si considera resa nel territorio dello Stato per la mia azienda?

Quando l'azienda è un soggetto passivo stabilito in Italia, ogni servizio generico che riceve è rilevante qui, chiunque sia il prestatore (articolo 7-ter, comma 1, lettera a, DPR 633/1972). Nel verso opposto, il servizio reso a un'impresa estera esce dal campo dell'imposta italiana. Il dettaglio nella sezione «Due regole opposte nello stesso comma».

Come capisco se il mio cliente è un soggetto passivo ai fini della territorialità IVA?

Non basta chiedersi se svolge attività commerciale: il comma 2 include anche gli enti non commerciali dell'articolo 4, quarto comma, quando agiscono fuori da quell'attività, e gli enti identificati ai fini dell'imposta. Per i committenti unionali la prova è il numero identificativo valido; per gli extra-unionali vale l'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011.

Se ricevo una fattura senza IVA da un fornitore estero, devo fare qualcosa?

Sì, quando il destinatario è un soggetto passivo stabilito in Italia: l'imposta la assolve lui, integrando la fattura del fornitore unionale o emettendo autofattura se il fornitore è extra-unionale (articolo 17, comma 2, DPR 633/1972). Il fornitore non ha sbagliato a non addebitarla.

La regola dell'articolo 7-ter vale anche per i servizi su immobili?

No. I servizi relativi a un immobile si tassano dove si trova l'immobile, per espressa deroga dell'articolo 7-quater: la regola generale non li tocca. Vale lo stesso per ristorazione, accesso a fiere e manifestazioni, trasporto di passeggeri e noleggi brevi di mezzi di trasporto.

Un'associazione senza attività commerciale è un soggetto passivo per i servizi che riceve?

Sì, se rientra fra gli enti dell'articolo 4, quarto comma, del DPR 633/1972: il comma 2 li tratta come soggetti passivi «anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole». Lo stesso vale per gli enti non soggetti passivi che sono identificati ai fini dell'imposta.

Riferimenti normativi

  • DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 7-ter, c. 1 — luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi: committente nei rapporti fra soggetti passivi, prestatore verso i privati.
  • DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 7-ter, c. 2 — chi si considera soggetto passivo ai fini della territorialità dei servizi.
  • DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 17, c. 2 — il committente italiano assolve l'imposta sui servizi ricevuti da soggetti non residenti.
  • Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 193 del 25 giugno 2020 — territorialità delle prestazioni di servizi e ruolo della stabile organizzazione italiana del prestatore.
  • D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10, art. 17 — testo unico IVA, disposizione corrispondente applicabile dal 1° gennaio 2027 (art. 171).

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata all'8 settembre 2026. Aggiornata al 8 settembre 2026.

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