Salta al contenuto
IVAUltimo aggiornamento: 29/05/2026

Aliquote IVA art. 16 DPR 633/72: ordinaria 22% e ridotte 4/5/10%

Aliquota IVA ordinaria al 22% e ridotte al 4, 5 e 10% per i beni e servizi delle Tabelle A: regola dell art. 16 DPR 633/72 e prestazioni accessorie

Ultimo aggiornamento

29/05/2026

Tempo di lettura

5 min lettura

Scarica PDF

La misura dell'imposta sul valore aggiunto e il meccanismo del rinvio alle Tabelle A per le aliquote ridotte.

In sintesi

L'art. 16 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 (decreto IVA) fissa la misura dell'imposta: l'aliquota ordinaria e' stabilita nel ventidue per cento della base imponibile dell'operazione. L'aliquota e' ridotta al quattro, al cinque e al dieci per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati, rispettivamente, nella parte II, nella parte II-bis e nella parte III dell'allegata Tabella A, salvo il disposto dell'art. 34 (regime speciale agricoltura). La norma e' la chiave di volta che traduce ogni cessione di beni o prestazione di servizi in un importo d'imposta concreto.

Quando si applica

  • A ogni operazione imponibile IVA territorialmente rilevante in Italia, per determinare l'aliquota da applicare alla base imponibile calcolata ai sensi dell'art. 13, comma 1, DPR 633/72 (base imponibile).
  • L'aliquota ordinaria del 22% e' la regola generale residuale: si applica a tutte le operazioni per cui una norma non preveda espressamente un'aliquota ridotta o un trattamento di esenzione/non imponibilita' (art. 16, comma 1, primo periodo, DPR 633/72).
  • Le aliquote ridotte (4%, 5%, 10%) si applicano solo se l'operazione ha per oggetto un bene o un servizio specificamente elencato nelle corrispondenti parti della Tabella A allegata al decreto (art. 16, comma 1, secondo periodo, DPR 633/72): l'elencazione e' tassativa, non analogica.
  • Resta fermo il disposto dell'art. 34 DPR 633/72 (regime speciale per i produttori agricoli), che individua percentuali di compensazione proprie per i prodotti agricoli e ittici.
  • Alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni, e a quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili, l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione del bene prodotto o concesso (art. 16, comma 1, terzo periodo, DPR 633/72).

Come si applica nella pratica

Il percorso operativo e' a due passaggi. Prima si determina la base imponibile dell'operazione (corrispettivo al netto dell'IVA, secondo i criteri dell'art. 13 DPR 633/72); poi si individua l'aliquota: ordinaria 22% come default, oppure ridotta se il bene o servizio rientra in una delle parti della Tabella A. L'imposta e' il prodotto base imponibile per aliquota; il totale fattura e' base imponibile piu' imposta.

La logica del rinvio alle Tabelle A e' riassunta qui sotto. Per gli esempi di categoria si usano raggruppamenti merceologici noti, senza pretesa di esaustivita': l'elenco vincolante e' sempre quello della parte di Tabella A corrispondente.

AliquotaFonte (art. 16, c. 1)Tipologie tipiche (categorie indicative)
22% ordinariaregola generale residualela generalita' di beni e servizi non agevolati
10%parte III Tabella Aalcune somministrazioni e prestazioni alberghiere, talune categorie di edilizia e di prodotti
5%parte II-bis Tabella Atalune prestazioni di natura sociale e categorie specifiche introdotte tra le aliquote super-ridotte
4%parte II Tabella Abeni di prima necessita' come talune categorie alimentari, libri ed editoria, beni per disabili

La quarta regola dell'articolo riguarda le prestazioni "a valle" di un bene. Quando il servizio produce o mette a disposizione un bene (contratto d'opera, appalto per produzione di beni, locazione finanziaria, noleggio), l'aliquota non e' quella generica del servizio: e' quella che si applicherebbe alla cessione del bene oggetto del contratto. In pratica un appalto che realizza un bene a aliquota ridotta sconta la medesima aliquota ridotta; la cessione del contratto di locazione finanziaria segue per coerenza lo stesso criterio di allineamento all'aliquota del bene sottostante.

Un punto pratico ricorrente e' il rapporto con le prestazioni accessorie e la base imponibile IVA: l'art. 16 fissa l'aliquota, ma e' l'art. 13 a stabilire cosa entra nella base su cui quell'aliquota si calcola, incluse le spese accessorie addebitate al cessionario.

Esempi pratici

Esempio 1 — Cessione di beni ad aliquota ordinaria

Una PMI cede macchinari per ufficio per un corrispettivo di 12.500,00 €. Il bene non rientra in alcuna parte della Tabella A, quindi si applica l'aliquota ordinaria del 22%. Imposta: 12.500,00 € per 22% = 2.750,00 €. Totale fattura: 15.250,00 €.

Esempio 2 — Appalto per la produzione di un bene a aliquota ridotta

Un'impresa edile esegue, su contratto d'appalto, la realizzazione di un bene la cui cessione sconterebbe l'aliquota ridotta del 10%. Per la regola dell'art. 16, comma 1, terzo periodo, alla prestazione di servizi dipendente dall'appalto si applica la stessa aliquota della cessione del bene prodotto: 10%, non il 22% generico. Su un corrispettivo di 40.000,00 € l'imposta e' 40.000,00 € per 10% = 4.000,00 €; totale 44.000,00 €.

Esempio 3 — Locazione finanziaria allineata all'aliquota del bene

Una societa' concede in locazione finanziaria un bene la cui cessione sconta il 4%. I canoni periodici di 1.500,00 € seguono l'aliquota del bene sottostante: imposta 1.500,00 € per 4% = 60,00 € a canone, totale 1.560,00 €. Se invece il bene fosse a 22%, ciascun canone sconterebbe 330,00 € di imposta. L'errore di applicare meccanicamente il 22% "perche' e' un servizio" porterebbe a un'IVA non dovuta.

Errori comuni e come evitarli

  • Applicare un'aliquota ridotta per analogia. L'elenco delle parti II, II-bis e III della Tabella A e' tassativo: se il bene o servizio non e' espressamente elencato, l'aliquota e' quella ordinaria del 22%. Verificare sempre la voce di Tabella A prima di fatturare a aliquota agevolata.
  • Confondere la parte di Tabella A con l'aliquota. La parte II corrisponde al 4%, la parte II-bis al 5%, la parte III al 10%: invertirle e' un classico errore di compilazione. Tenere a mente l'abbinamento del comma 1.
  • Trattare appalti e locazioni finanziarie con l'aliquota generica del servizio. Quando il contratto produce o concede un bene, l'aliquota e' quella della cessione del bene (art. 16, comma 1, terzo periodo). Ignorarlo genera IVA in piu' o in meno.
  • Dimenticare il rinvio all'art. 34 per il settore agricolo. Per i produttori agricoli il riferimento alle aliquote ridotte e' subordinato al regime speciale dell'art. 34 DPR 633/72: non applicare le percentuali ordinarie senza verificare il regime del cedente.
  • Calcolare l'aliquota su una base errata. L'aliquota dell'art. 16 si applica alla base imponibile determinata ai sensi dell'art. 13: includere o escludere indebitamente spese accessorie altera l'imposta. Definire prima la base, poi l'aliquota.

Riferimenti normativi

  • Art. 16, comma 1, DPR 26 ottobre 1972 n. 633 (decreto IVA) — Aliquote dell'imposta: ordinaria 22% e ridotte 4%, 5%, 10% con rinvio alla Tabella A parti II, II-bis e III; aliquota delle prestazioni dipendenti da contratti d'opera, appalto, locazione finanziaria e noleggio.
  • Art. 13, comma 1, DPR 26 ottobre 1972 n. 633 (decreto IVA) — Base imponibile su cui si applica l'aliquota.
  • Art. 34 DPR 26 ottobre 1972 n. 633 (decreto IVA) — Regime speciale per i produttori agricoli, fatto salvo dall'art. 16.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-29.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 29/05/2026.