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IVAUltimo aggiornamento: 06/09/2026Verificato su Normattiva il 06/09/2026

Aliquote IVA: come si sceglie fra 4, 5, 10 e 22 per cento

L'aliquota ordinaria, le tre ridotte agganciate alle parti della Tabella A e la regola che allinea appalti e leasing all'aliquota del bene

Ultimo aggiornamento

06/09/2026

Verificato su Normattiva

06/09/2026

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In sintesi

L'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto è il 22% della base imponibile dell'operazione (art. 16, c. 1, DPR 26 ottobre 1972, n. 633). Le aliquote ridotte sono tre, e il secondo comma aggancia ciascuna a una parte precisa della Tabella A allegata al decreto: il 4% alla parte II, il 5% alla parte II-bis, il 10% alla parte III. Il terzo comma dispone poi che le prestazioni dipendenti da contratti d'opera, d'appalto per la produzione di beni, di locazione finanziaria e di noleggio scontino la stessa aliquota che si applicherebbe alla cessione del bene. L'articolo è abrogato dal 1° gennaio 2027 dal D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10, che rifonde le aliquote nel testo unico IVA.

Sulla decorrenza del 22% conviene essere precisi, perché il testo consolidato dell'articolo trae in inganno: l'aliquota ordinaria è passata dal 21% al 22% il 1° ottobre 2013, per effetto dell'art. 40, comma 1-ter, del DL 6 luglio 2011 n. 98, che l'ha «rideterminata» senza riscrivere l'art. 16. La nuova misura è entrata nel corpo dell'articolo solo con la L. 28 dicembre 2015 n. 208, che dal 1° gennaio 2016 ha introdotto anche l'aliquota del 5% e la parte II-bis della Tabella A. Chi legge la versione dell'articolo in vigore fino al 31 dicembre 2015 vi trova ancora scritto «ventuno per cento».

La Tabella A decide, non il buon senso merceologico

L'aliquota ridotta non discende dalla natura sociale del bene né dal settore in cui opera il cliente: discende dall'essere quel bene o quel servizio elencato in una voce della Tabella A. L'elencazione è tassativa e non si estende per analogia, quindi la domanda operativa non è «questo prodotto è di prima necessità?» ma «esiste una voce della parte II, II-bis o III che lo comprende?». Fuori da quelle voci l'aliquota è il 22%, che opera come regola residuale.

L'ordine delle parti non segue quello delle aliquote: la parte II vale il 4%, la parte II-bis il 5%, la parte III il 10%. E la voce, da sola, non sempre basta. Nella risposta a interpello n. 850 del 22 dicembre 2021 l'Agenzia delle entrate non ha accolto la tesi di un istante che riteneva le proprie banche dati online in abbonamento assimilabili a libri: ha ribadito che, per il numero 18 della parte II, il codice ISBN o ISSN è «condizione necessaria ma non sufficiente», e che occorre inoltre che il prodotto editoriale abbia le caratteristiche distintive tipiche di giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, individuate dalle circolari n. 23/E del 24 luglio 2014 e n. 328 del 1997. Nella risposta n. 274 del 20 aprile 2021 ha invece ricondotto al numero 1 della parte II-bis, e dunque al 5%, alcuni servizi rivolti a minori con bisogni educativi speciali. In entrambi i casi la percentuale è la conseguenza della voce, non il punto di partenza.

Resta fermo il disposto dell'art. 34: per i produttori agricoli in regime speciale le percentuali di compensazione seguono regole proprie e vanno verificate prima di applicare l'aliquota di Tabella A.

Lo stesso imponibile a quattro aliquote: quanto cambia in fattura

Il modo più rapido per fissare l'ordine di grandezza è tenere costante la base imponibile e far variare solo la percentuale. Su 1.000,00 € di imponibile l'imposta è 40,00 € al 4%, 50,00 € al 5%, 100,00 € al 10% e 220,00 € al 22%: fra l'aliquota più bassa e quella ordinaria corrono 180,00 €, e l'imposta al 22% è cinque volte e mezzo quella al 4%.

Aliquota e fonteImposta su 1.000,00 €
4% — beni e servizi della Tabella A, parte II40,00 €
5% — beni e servizi della Tabella A, parte II-bis50,00 €
10% — beni e servizi della Tabella A, parte III100,00 €
22% ordinaria — operazioni non elencate in Tabella A220,00 €
Lo stesso imponibile da 1.000 € alle quattro aliquote IVA vigentiFonte: Elaborazione SamBooks su art. 16, c. 1, DPR 633/1972, testo vigente al 6 settembre 2026Scarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

La base su cui la percentuale si applica non è il totale incassato ma la base imponibile determinata a norma dell'art. 13, che comprende anche gli oneri e le spese accessorie addebitate al cessionario. Includere o escludere per errore una spesa accessoria altera l'imposta tanto quanto sbagliare aliquota, e per importi spesso maggiori.

Appalti, leasing e noleggi: l'aliquota è quella del bene, non del servizio

Il terzo comma sposta il criterio dal contratto al suo oggetto. Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni, e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili, l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile alla cessione dei beni prodotti, dati in locazione finanziaria o noleggiati.

VocePrestazione di servizi ordinariaContratto d'opera o appalto che produce beni, locazione finanziaria, noleggio
Aliquota applicabileQuella propria del servizio: 22% se non è elencato in una voce della Tabella ALa stessa che si applicherebbe alla cessione del bene prodotto, concesso in locazione finanziaria o noleggiato
Comma dell'art. 16 che la fissaComma 1 per l'ordinaria, comma 2 per le ridotte di Tabella AComma 3
EsempioConsulenza gestionale fatturata a un'impresa: 22%Appalto che realizza un bene la cui cessione sconta il 10%: la prestazione sconta il 10%
Errore ricorrenteApplicare un'aliquota ridotta perché il committente opera in un settore agevolatoApplicare il 22% in automatico perché sul contratto si legge la parola servizio
Servizio ordinario o prestazione che produce un bene: quale aliquota vinceFonte: Elaborazione SamBooks su art. 16, c. 1, 2 e 3, DPR 633/1972Scarica i dati in CSV

Un'impresa edile realizza in appalto un bene la cui cessione sconterebbe il 10%: su un corrispettivo di 40.000,00 € l'imposta è 4.000,00 € e il totale fattura 44.000,00 €. Applicare il 22% perché si tratta formalmente di una prestazione porterebbe l'imposta a 8.800,00 €, con 4.800,00 € addebitati al committente e non dovuti. L'errore simmetrico, cioè applicare l'aliquota ridotta a un appalto di servizi che non produce alcun bene, espone invece al recupero dell'imposta non versata.

Le domande di chi ci arriva

A quanto ammonta l'aliquota IVA ordinaria che devo applicare sulle fatture?

Il 22% della base imponibile dell'operazione. È la regola generale e residuale: si applica a tutte le operazioni imponibili per le quali nessuna voce della Tabella A prevede un'aliquota ridotta. La misura vale dal 1° ottobre 2013, quando l'art. 40, comma 1-ter, del DL 98/2011 ha rideterminato in 22 il precedente 21 per cento.

Come capisco se devo applicare l'IVA al 4, 5 o 10 per cento invece di quella ordinaria?

Cercando il bene o il servizio nelle parti della Tabella A allegata al decreto: la parte II corrisponde al 4%, la parte II-bis al 5%, la parte III al 10%. Se non è elencato in nessuna voce, l'aliquota è il 22%: l'elenco è tassativo e non ammette applicazioni per analogia, per quanto simile sia il prodotto agevolato.

Se faccio un contratto di leasing o di noleggio, che aliquota IVA devo usare?

Quella che si applicherebbe alla cessione del bene concesso, non l'aliquota generica del servizio. Su un canone di 1.500,00 € relativo a un bene che sconta il 4% l'imposta è 60,00 €; se il bene fosse ad aliquota ordinaria sarebbe 330,00 €. La regola sta nel terzo comma e vale anche per gli appalti che producono beni.

Chi decide se un prodotto rientra in una voce della Tabella A?

La voce di Tabella A si interpreta sul testo della norma; nei casi dubbi il contribuente può interpellare l'Agenzia delle entrate, che si pronuncia sul singolo caso. La risposta n. 850 del 22 dicembre 2021 mostra che l'esito non è scontato: sulle banche dati online l'Agenzia ha chiesto, oltre al codice ISBN o ISSN, le caratteristiche proprie di un prodotto editoriale.

Riferimenti normativi

  • Art. 16, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 — aliquote dell'imposta: ordinaria del 22% (c. 1); ridotte del 4%, 5% e 10% con rinvio alle parti II, II-bis e III della Tabella A (c. 2); prestazioni dipendenti da contratti d'opera, appalto, locazione finanziaria e noleggio (c. 3). Testo in vigore dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2026.
  • Art. 40, c. 1-ter, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 — rideterminazione dell'aliquota ordinaria dal 21 al 22 per cento a decorrere dal 1° ottobre 2013 (documento richiamato per estremi, non fra le fonti collegate).
  • Art. 13, c. 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 — base imponibile sulla quale l'aliquota si applica.
  • Art. 34, c. 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 — regime speciale per i produttori agricoli, fatto salvo dall'art. 16.
  • Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 850 del 22 dicembre 2021 — n. 18 della Tabella A, parte II: il codice ISBN o ISSN è condizione necessaria ma non sufficiente per l'aliquota del 4%.
  • Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 274 del 20 aprile 2021 — servizi rivolti a minori con bisogni educativi speciali e aliquota ridotta del 5% (n. 1 della Tabella A, parte II-bis).
  • D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 — testo unico IVA, che dal 1° gennaio 2027 riporta le aliquote fuori dall'art. 16 D.P.R. 633/1972. Anche questo decreto è richiamato per estremi.

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 6 settembre 2026.

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