Salta al contenuto
IVAUltimo aggiornamento: 06/09/2026Verificato su Normattiva il 06/09/2026

Detrazione IVA acquisti: entro quando si esercita il diritto

Il diritto nasce con l'esigibilità ma si esercita solo con la fattura in mano: cosa cambia per le fatture che arrivano dopo il 31 dicembre

Ultimo aggiornamento

06/09/2026

Verificato su Normattiva

06/09/2026

Tempo di lettura

6 min lettura

Scarica PDF

In sintesi

Il diritto a detrarre l'IVA sugli acquisti nasce nel momento in cui l'imposta diventa esigibile e si esercita al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui è sorto, alle condizioni esistenti quando è nato: lo dice l'articolo 19, comma 1, del DPR 633/1972 nel testo introdotto dal DL 24 aprile 2017 n. 50, applicabile alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017. Fra la nascita e l'esercizio si inserisce però un presupposto formale che la norma non nomina e che l'Agenzia delle entrate ha chiarito, cioè il possesso di una fattura valida. Il termine decorre da quando ricorrono entrambi, ed è la ragione per cui una fattura ricevuta dopo il 31 dicembre sposta la detrazione all'anno nuovo.

Il diritto nasce con l'esigibilità, si esercita con la fattura in mano

1Momento dell'esigibilitàNasce il diritto alla detrazione, allecondizioni esistenti in quel momentoart. 19, comma 1: di regola coincide conl'effettuazione dell'operazione2Ricezione della fatturaSi aggiunge il presupposto formale, esolo da qui il diritto si puòesercitarecircolare n. 1/E del 17 gennaio 2018; perla fattura elettronica messa a disposizionerileva la presa visione (risposta n. 435del 2023)3Prima della liquidazione periodicaAnnotazione della fattura nel registrodegli acquistiart. 25: comunque entro il termine delladichiarazione annuale relativa all'anno diricezione e con riferimento al medesimoanno4Entro il 30 aprile dell'anno successivoTermine ultimo per esercitare ladetrazione, con la dichiarazione IVAdell'anno in cui si sono verificatientrambi i presuppostiart. 19, comma 1, DPR 633/1972, e art. 8,comma 1, DPR 322/19985Dopo il 30 aprileResta la dichiarazione integrativa afavore, se la detrazione era stataomessarisposta a interpello n. 479 del 2023,sull'art. 8, comma 6-bis, DPR 322/1998
  1. Momento dell'esigibilità: Nasce il diritto alla detrazione, alle condizioni esistenti in quel momento — art. 19, comma 1: di regola coincide con l'effettuazione dell'operazione
  2. Ricezione della fattura: Si aggiunge il presupposto formale, e solo da qui il diritto si può esercitare — circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018; per la fattura elettronica messa a disposizione rileva la presa visione (risposta n. 435 del 2023)
  3. Prima della liquidazione periodica: Annotazione della fattura nel registro degli acquisti — art. 25: comunque entro il termine della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione e con riferimento al medesimo anno
  4. Entro il 30 aprile dell'anno successivo: Termine ultimo per esercitare la detrazione, con la dichiarazione IVA dell'anno in cui si sono verificati entrambi i presupposti — art. 19, comma 1, DPR 633/1972, e art. 8, comma 1, DPR 322/1998
  5. Dopo il 30 aprile: Resta la dichiarazione integrativa a favore, se la detrazione era stata omessa — risposta a interpello n. 479 del 2023, sull'art. 8, comma 6-bis, DPR 322/1998
Dalla fattura alla dichiarazione: le tappe del diritto alla detrazioneFonte: Elaborazione SamBooks su artt. 19 e 25 DPR 633/1972 e art. 8 DPR 322/1998Scarica i dati in CSV

La circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018 individua il momento da cui decorre il termine nel punto in cui si verificano insieme due circostanze: l'imposta è divenuta esigibile e chi acquista possiede una fattura redatta conformemente all'articolo 21. Da lì la detrazione si opera previa registrazione, e si può esercitare al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui entrambi i presupposti si sono verificati. L'articolo 25 chiude il cerchio dal lato dell'annotazione: la fattura va registrata prima della liquidazione periodica in cui si esercita la detrazione e comunque entro il termine della dichiarazione annuale dell'anno di ricezione, con riferimento a quell'anno. Le regole di annotazione sono trattate nella scheda sulla registrazione degli acquisti.

Con la fattura elettronica il possesso ha un significato tecnico preciso. Quando il Sistema di Interscambio non riesce a recapitare il documento e lo mette a disposizione nell'area riservata, il momento rilevante è la presa visione da parte del destinatario, come indica l'Agenzia nella guida alla fatturazione elettronica. La presa visione non è però un interruttore da accendere quando conviene: nella risposta a interpello n. 435 del 2023 l'Agenzia ha negato il rinvio a una società che, avendo ricevuto le copie di cortesia e sapendo che le fatture erano nell'area riservata, era rimasta inerte «procrastinando arbitrariamente la data di «presa visione»». Per le annualità 2021 e 2022 il termine è stato considerato ormai spirato.

Tre fatture a cavallo del 31 dicembre, e l'anno in cui l'IVA si detrae

Fattura di acquistoIVA al 22 per cento
Emessa il 28 dicembre 2026 e ricevuta il 30 dicembre 2026 (12.000 € di imponibile): detrazione nel 20262.640,00 €
Emessa il 29 dicembre 2026 e ricevuta il 9 gennaio 2027 (5.000 € di imponibile): detrazione nel 20271.100,00 €
Emessa il 3 gennaio 2027 e ricevuta il 5 gennaio 2027 (2.500 € di imponibile): detrazione nel 2027550,00 €
IVA che confluisce nella dichiarazione IVA relativa al 20271.650,00 €
Tre fatture a cavallo del 31 dicembre e l'anno in cui l'IVA si detraeFonte: Elaborazione SamBooks su art. 19, c. 1, e art. 25 DPR 633/1972, circolare n. 1/E del 2018Scarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

Un'impresa riceve tre fatture nel giro di pochi giorni. La prima, emessa il 28 dicembre 2026 per 12.000 € di imponibile, arriva il 30 dicembre 2026: esigibilità e possesso cadono entrambi nel 2026, e l'IVA di 2.640 € si detrae in quell'anno, al più tardi con la dichiarazione presentata entro il 30 aprile 2027. La seconda, emessa il 29 dicembre 2026 per 5.000 € di imponibile, arriva il 9 gennaio 2027: l'imposta è esigibile nel 2026, ma il possesso si realizza nel 2027, e i 1.100 € di IVA si detraggono nel 2027, con annotazione riferita a quell'anno. La terza, del 3 gennaio 2027 per 2.500 € di imponibile, non pone problemi: 550 € di IVA detraibile nel 2027.

Nella dichiarazione IVA relativa al 2027 confluiscono quindi 1.650 € delle tre fatture, e non i 4.290 € complessivi. È l'errore più frequente di fine anno: anticipare al 2026 la detrazione di una fattura datata dicembre ma ricevuta dopo, per «competenza», quando la competenza dell'IVA sugli acquisti si misura sulla ricezione del documento.

Quando l'inerenza non basta: i limiti dell'articolo 19 e quelli del 19-bis1

Il comma 2 esclude la detrazione per l'imposta afferente a operazioni esenti o comunque non soggette, e per gli acquisti destinati a manifestazioni a premio. Il comma 3 restituisce il diritto quando quelle operazioni sono esportazioni e operazioni assimilate degli articoli 8, 8-bis e 9, operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato che darebbero diritto alla detrazione se fatte in Italia, o cessioni fuori campo dell'articolo 2, terzo comma. Il comma 4 impone di scorporare con criteri oggettivi la quota di imposta relativa a beni e servizi usati in parte per fini privati o estranei all'attività. Il comma 5 introduce il pro-rata per chi affianca operazioni esenti a operazioni con diritto a detrazione.

Su un piano diverso operano le indetraibilità oggettive dell'articolo 19-bis1, che tagliano la detrazione per categoria di bene a prescindere dall'inerenza: il 40 per cento sui veicoli stradali a motore non usati esclusivamente nell'attività, l'esclusione per alimenti e bevande fuori dall'attività propria, il limite di 50 € di costo unitario per le spese di rappresentanza, l'indetraibilità sui fabbricati abitativi. Sono limiti che si sommano a quelli dell'articolo 19, non che li sostituiscono.

Se il termine è passato: la dichiarazione integrativa a favore

La decadenza dal termine del comma 1 non cancella per forza il credito. Quando la detrazione è stata semplicemente omessa, pur essendo maturata e documentata, l'Agenzia delle entrate ammette il recupero con una dichiarazione integrativa a favore ai sensi dell'articolo 8, comma 6-bis, del DPR 322/1998: è la strada indicata dalla risposta a interpello n. 479 del 2023, dove la fattura era stata ricevuta e registrata e solo l'esercizio del diritto era mancato. Diverso è il caso di chi è rimasto inerte pur potendo attivarsi, come nella risposta n. 435 del 2023: lì la detrazione è persa e l'Agenzia ha escluso anche l'integrativa, perché la circolare n. 1/E del 2018 la contempla nella sola ipotesi di tempestiva ricezione delle fatture.

Le domande di chi ci arriva

Entro quando devo esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti?

Al più tardi con la dichiarazione IVA relativa all'anno in cui il diritto è sorto, che si presenta fra il 1° febbraio e il 30 aprile dell'anno successivo. Il conteggio parte dall'anno in cui si verificano insieme esigibilità dell'imposta e possesso della fattura, non dalla data del documento: la sezione «Il diritto nasce con l'esigibilità» riporta la sequenza completa.

Quando nasce esattamente il diritto a detrarre l'IVA su un acquisto?

Nel momento in cui l'imposta diventa esigibile, e alle condizioni esistenti in quel momento. L'esercizio richiede però anche il possesso di una fattura valida: la circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018 chiama i due elementi presupposto sostanziale e presupposto formale, e fa decorrere il termine da quando ricorrono entrambi. Il dettaglio è nella sezione «Il diritto nasce con l'esigibilità».

Una fattura di dicembre che ricevo a gennaio, in che anno la detraggo?

Nell'anno di ricezione. L'articolo 25 impone di annotarla entro il termine della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata ricevuta e con riferimento a quell'anno, quindi l'IVA confluisce nella liquidazione e nella dichiarazione dell'anno nuovo. La sezione «Tre fatture a cavallo del 31 dicembre» mostra il conto su un caso concreto.

Ho dimenticato di detrarre l'IVA di una fattura e il termine è scaduto: posso recuperarla?

Se la detrazione era maturata e il documento c'era, sì: si presenta una dichiarazione integrativa a favore ai sensi dell'articolo 8, comma 6-bis, del DPR 322/1998, come nella risposta a interpello n. 479 del 2023. Quando invece il termine è scaduto perché il contribuente è rimasto inerte pur potendo acquisire la fattura, il diritto è perduto e l'integrativa non è ammessa, come spiega la sezione «Se il termine è passato».

Riferimenti normativi

  • DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 19, comma 1: nascita del diritto con l'esigibilità ed esercizio entro la dichiarazione dell'anno in cui è sorto, nel testo del DL 24 aprile 2017 n. 50 convertito dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, applicabile alle fatture emesse dal 1° gennaio 2017.
  • DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 19, commi 2 e 3: indetraibilità per operazioni esenti o non soggette e casi in cui non opera.
  • DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 19, commi 4 e 5: quota indetraibile per uso promiscuo e pro-rata.
  • DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 25: annotazione entro il termine della dichiarazione dell'anno di ricezione.
  • DPR 22 luglio 1998 n. 322, art. 8, commi 1 e 6-bis: termine di presentazione della dichiarazione IVA e dichiarazione integrativa per correggere errori od omissioni.
  • Agenzia delle entrate, circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018: duplice presupposto per l'esercizio della detrazione e decorrenza della nuova disciplina.
  • Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 435 del 2023: la presa visione segna il possesso, ma non può essere procrastinata da chi resta inerte; in quel caso niente detrazione e niente integrativa.
  • Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 479 del 2023: dichiarazione integrativa a favore per la detrazione omessa.

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 6 settembre 2026.

Risorse correlate

Altre schede su IVA

Vedi tutte le 87 schede su IVA