Regime OSS IVA art. 74-sexies DPR 633/72: vendite e servizi B2C
One Stop Shop dal 2021 per e-commerce e servizi TBE B2C, soglia 10.000 €, dichiarazione trimestrale unica, coordinamento con IOSS e marketplace.
27/05/2026
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In sintesi
L'art. 74-sexies del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 disciplina il regime speciale One Stop Shop (OSS) — versione "non-Union scheme" e "Union scheme" — introdotto dal "VAT e-commerce package" UE (direttiva 2017/2455 + 2019/1995) e operativo in Italia dal 1° luglio 2021. Il regime consente ai soggetti passivi IVA di assolvere gli obblighi IVA di uno Stato membro (Italia, in questo caso, per i soggetti identificati qui) per tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per i servizi B2C resi a privati consumatori in altri Stati membri UE, attraverso una dichiarazione trimestrale unica e un versamento centralizzato. Lo Stato membro di identificazione (Italia per i soggetti italiani) ripartisce poi l'IVA dovuta agli Stati membri di destinazione del consumatore finale. Il regime sostituisce — quando attivato — l'obbligo di identificazione IVA diretta in ciascuno Stato membro di consumo, semplificando radicalmente l'adempimento per le PMI dell'e-commerce. Per le vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi di valore intrinseco ≤ 150 € è prevista una variante distinta, l'Import One Stop Shop (IOSS) disciplinata dall'art. 74-septies. L'art. 74-sexies va letto in combinato con l'art. 74-quinquies (regime non-UE per servizi prestati da soggetti extra-UE) e con l'art. 7-octies (deroga alla soglia delle vendite a distanza, fissata a livello UE in 10.000 € annui complessivi per tutte le vendite cross-border B2C dal venditore italiano).
Quando si applica
Il regime OSS può essere adottato in via opzionale dai seguenti soggetti passivi IVA per le operazioni indicate:
Soggetti che possono identificarsi in Italia (OSS Italia):
- Soggetti passivi domiciliati o residenti in Italia che non abbiano stabilito il domicilio all'estero.
- Soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'UE che dispongono di una stabile organizzazione in Italia (limitatamente alle operazioni della stabile italiana).
- Soggetti passivi extra-UE non stabiliti in alcuno Stato membro (per il regime non-UE limitato ai servizi B2C).
Operazioni coperte dall'OSS Italia (c. 1):
- Tutti i servizi resi negli altri Stati membri UE a committenti non soggetti passivi d'imposta (privati consumatori) — telecomunicazioni, broadcasting, servizi elettronici (TBE) e altri servizi territorialmente rilevanti nello Stato del committente ex art. 7-ter ss.
- Tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni (B2C verso privati consumatori UE) effettuate dal soggetto identificato.
- Le cessioni di beni con partenza e arrivo nello stesso Stato membro (diverso dall'Italia) facilitate tramite interfacce elettroniche ex art. 2-bis (regime delle piattaforme deemed supplier).
Quando opzionare OSS — soglie e benefici operativi:
- Per le vendite a distanza intra-UE e i servizi TBE B2C la soglia di esenzione dalla territorialità nello Stato del consumatore è fissata in 10.000 € annui complessivi (somma vendite + servizi TBE cross-border). Sotto soglia: l'operazione è assoggettata a IVA del Paese di origine del venditore (Italia). Sopra soglia: territorialità nello Stato di destinazione → necessario assolvere IVA in ciascun Stato membro di consumo → OSS è la via semplificata (alternativa: identificazione IVA diretta in ciascuno Stato).
- OSS non è obbligatorio: si può scegliere identificazione IVA diretta in ogni Stato membro, ma per chi vende a > 3-4 Stati la complessità rende OSS molto più conveniente.
Operazioni escluse dall'OSS (regime non applicabile):
- Cessioni B2B (verso altro soggetto passivo IVA UE — regime reverse charge intracom standard).
- Cessioni di beni interni allo Stato del cedente (territorialità Italia).
- Operazioni soggette al regime margine (art. 36 DL 41/1995).
- Operazioni rese tramite IOSS (art. 74-septies — variante per beni importati ≤ 150 €).
Come si applica nella pratica
Iscrizione al regime OSS Italia
L'opzione si esercita tramite il portale AdE — "Mini One Stop Shop / OSS" (Area Riservata Fisconline/Entratel):
- Accesso con credenziali SPID/CIE/Entratel.
- Sezione "Regimi speciali OSS / IOSS" → "Iscrizione".
- Compilazione dati anagrafici, scelta del regime (Unione / non-Union / Importazione IOSS).
- Conferma. L'iscrizione decorre dal trimestre successivo alla domanda, salvo opzione retroattiva ammissibile entro 10 giorni dall'inizio dell'attività.
Fatturazione
Per le operazioni in OSS:
- Il soggetto emette fattura applicando l'aliquota IVA dello Stato membro di destinazione del consumatore (es. Germania 19%, Francia 20%, Spagna 21%).
- La fattura non è soggetta agli obblighi formali ex art. 21 DPR 633/72 se è stata effettivamente assolta nello Stato di destinazione tramite OSS (semplificazione possibile, le regole formali vanno verificate per Paese).
- È prassi indicare la dicitura: "Operazione soggetta a regime One Stop Shop — art. 74-sexies DPR 633/1972".
- Le operazioni OSS non concorrono alla liquidazione IVA italiana ordinaria → registro vendite separato o annotazione specifica.
Dichiarazione trimestrale OSS
Entro il giorno 30 del mese successivo alla chiusura del trimestre solare (30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre, 31 gennaio), il soggetto presenta dichiarazione OSS tramite portale AdE con:
- Numero identificativo IVA italiano.
- Ammontare imponibile delle operazioni effettuate, distintamente per ciascuno Stato membro di destinazione e per aliquota IVA.
- Imposta dovuta per ciascuno Stato, suddivisa per aliquota.
- Eventuali rettifiche di operazioni di trimestri precedenti.
Versamento
Contestualmente alla dichiarazione, versamento dell'IVA OSS totale tramite bonifico in euro al conto dedicato AdE, codice causale specifico. L'AdE ripartisce poi le quote ai singoli Stati membri di destinazione.
Conservazione documentazione
Obbligo di conservazione per 10 anni della documentazione contabile relativa alle operazioni OSS (fatture, prove dell'origine consumatore, prova del trasporto). Su richiesta dell'AdE o dello Stato membro di destinazione la documentazione deve essere prodotta entro 20 giorni.
Coordinamento con IOSS (art. 74-septies)
Per le vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi di valore intrinseco unitario ≤ 150 € è prevista la variante IOSS. Sopra 150 €: importazione ordinaria con IVA assolta alla dogana dal destinatario. Sotto 150 €: opzione IOSS = IVA addebitata al consumatore al checkout e dichiarata mensilmente, dogana semplificata (sdoganamento senza IVA in dogana).
Esempi pratici
Esempio 1 — Venditore italiano e-commerce con vendite intra-UE 30.000 €
Alfa SRL vende dal sito proprio prodotti di cosmetica spediti a privati in Germania, Francia, Olanda. Fatturato 2025 vendite cross-border B2C: 30.000,00 € complessivi.
Soglia 10.000 € superata → territorialità nello Stato di destinazione → necessario assolvere IVA in DE, FR, NL.
Soluzioni:
- Opzione A (sconsigliata): identificazione IVA diretta in DE (UStID), FR (TVA), NL (BTW). Tre dichiarazioni IVA + tre versamenti + tre commercialisti locali. Costo annuo stimato: 3.000-5.000 € + complessità lingua/scadenze.
- Opzione B (consigliata) — OSS: iscrizione al portale OSS AdE. Dichiarazione trimestrale unica. Versamento centralizzato in euro a IT. AdE ripartisce IVA a DE/FR/NL. Costo: zero burocratico aggiuntivo, solo il tempo del commercialista per la dichiarazione trimestrale (1-2 h).
Esempio dichiarazione trim. Q2/2025 (operazioni aprile-giugno):
- Germania: vendite 4.500 €, IVA 19% = 855,00 €
- Francia: vendite 3.000 €, IVA 20% = 600,00 €
- Olanda: vendite 2.000 €, IVA 21% = 420,00 €
- Totale IVA OSS Q2/2025: 1.875,00 € versati ad AdE entro 31/07/2025.
Esempio 2 — Servizi digitali B2C verso UE, sotto soglia 10.000 €
Beta freelance (P.IVA, regime ordinario) vende corsi online a privati UE. Totale servizi B2C cross-border 2025: 6.500,00 € (sotto soglia 10.000 €).
Risultato: territorialità in Italia (art. 7-octies in deroga). L'IVA si assolve in dichiarazione IVA italiana ordinaria al 22%. Nessuna necessità di OSS.
Beta può comunque scegliere OSS volontariamente per assoggettare a IVA aliquote dello Stato di destinazione del cliente, ma raramente conveniente sotto soglia.
Esempio 3 — Marketplace amazon.it/de come "deemed supplier" — vendite B2C verso DE 80.000 €
Gamma SRL vende sotto il proprio brand su Amazon Marketplace. Per le vendite B2C verso clienti tedeschi (consegna in DE) per 80.000 € annui, Amazon è qualificata come "interfaccia elettronica che facilita la cessione" ex art. 2-bis DPR 633/72.
Effetto: Amazon è deemed supplier (cessionario presunto da Gamma + venditore presunto al cliente finale). Gamma fattura ad Amazon non imponibile IVA (cessione B2B intracom ex art. 41 DL 331/93). Amazon assolve l'IVA tedesca tramite proprio OSS (o identificazione UE). Gamma non utilizza il proprio OSS per queste operazioni.
Per le vendite dirette da sito Gamma (non tramite marketplace) restano soggette a OSS / identificazione diretta in DE come da regola generale.
Errori comuni e come evitarli
- Non iscriversi a OSS dopo aver superato la soglia 10.000 €: superando la soglia annua complessiva (vendite + servizi TBE) verso tutti i Paesi UE, scatta la territorialità nello Stato di consumo. Senza OSS o identificazione diretta, il venditore italiano commette violazione di omessa fatturazione/versamento IVA estera, sanzionata da ogni Stato membro coinvolto.
- Calcolare la soglia 10.000 € per singolo Stato membro: la soglia è complessiva annua sull'insieme delle vendite cross-border B2C + servizi TBE B2C, non per Paese. Una volta superata, l'intera attività cross-border esce dal regime di origine.
- Includere cessioni B2B nelle dichiarazioni OSS: l'OSS è per il B2C only. Le cessioni intracom B2B (verso soggetto IVA UE) seguono il regime reverse charge standard ex art. 41 DL 331/93. Mescolarle nella dichiarazione OSS è errore frequente.
- Dimenticare la conservazione decennale: la documentazione (prove di domicilio del consumatore, prove di trasporto, fatture) va conservata per 10 anni, periodo più lungo della normale conservazione fiscale italiana. In caso di controllo dello Stato membro di destinazione la mancata produzione comporta sanzioni autonome.
- Confondere OSS con IOSS: OSS = vendite a distanza intra-UE e servizi B2C intra-UE. IOSS = vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi di valore unitario ≤ 150 €. Sono regimi distinti con dichiarazione e versamento separati (mensile per IOSS, trimestrale per OSS).
- Applicare aliquota IVA italiana invece di quella del Paese di destinazione: dopo il superamento soglia, l'aliquota da applicare è quella dello Stato membro del consumatore (es. Germania 19%, Ungheria 27%). Tipico errore di e-commerce italiani che continuano a fatturare al 22% IVA italiana anche dopo l'opzione OSS.
- Non gestire correttamente le vendite tramite marketplace: Amazon, eBay, Etsy, Vinted, ecc. sono spesso deemed supplier ex art. 2-bis e regimi UE collegati. Il venditore italiano fattura al marketplace (B2B intracom, non imponibile) e non versa direttamente l'IVA estera. Confondere i due flussi (vendita diretta vs marketplace) genera doppia tassazione.
Riferimenti normativi
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633 art. 74-sexies c. 1 — regime speciale OSS Italia: soggetti che possono identificarsi (residenti, stabili extra-UE in Italia, soggetti extra-UE) e operazioni coperte (servizi B2C intra-UE, vendite a distanza intracom, cessioni interne facilitate da interfacce elettroniche)
- DPR 633/72 art. 74-quinquies — regime speciale non-UE per servizi prestati da soggetti extra-UE
- DPR 633/72 art. 74-septies — Import One Stop Shop (IOSS) per vendite a distanza di beni importati ≤ 150 €
- DPR 633/72 art. 7-octies — soglia 10.000 € per vendite a distanza intra-UE e servizi TBE B2C
- DPR 633/72 art. 2-bis — interfacce elettroniche che facilitano la cessione (deemed supplier)
- DL 30 agosto 1993, n. 331 art. 41 — cessioni intracomunitarie non imponibili (regime B2B)
- Direttiva 2017/2455/UE e Direttiva 2019/1995/UE — VAT e-commerce package, base UE del regime OSS/IOSS
- D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83 — recepimento italiano del VAT e-commerce package, in vigore dal 1° luglio 2021
Risorse correlate
- Pro-rata IVA art. 19-bis DPR 633/72: l'IVA assolta in OSS sui ricavi B2C cross-border non rileva per il pro-rata italiano (operazioni territorialmente fuori).
- Note di variazione IVA art. 26 DPR 633/72: le note di credito su operazioni OSS si gestiscono direttamente nella dichiarazione OSS del trimestre di rettifica, non nel registro IVA italiano.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-27.
Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 27/05/2026.