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IVAUltimo aggiornamento: 29/05/2026

Territorialità IVA art. 7-quater DPR 633/72: servizi in deroga

Deroghe alla regola generale dell'art. 7-ter per servizi su immobili, trasporto passeggeri, ristorazione e catering e noleggio breve di mezzi

Ultimo aggiornamento

29/05/2026

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Le deroghe alla regola generale che individuano lo Stato di tassazione in base al luogo dell'immobile, della distanza percorsa o dell'esecuzione materiale.

In sintesi

L'art. 7-quater del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 (decreto IVA) elenca le prestazioni di servizi che, in deroga al criterio generale dell'art. 7-ter, si considerano effettuate nel territorio dello Stato in base a criteri oggettivi di collegamento territoriale e non in base allo status del committente. Si tratta di cinque categorie: servizi relativi a beni immobili, trasporto di passeggeri, ristorazione e catering "a terra", ristorazione e catering a bordo di nave, aereo o treno, e locazione o noleggio a breve termine di mezzi di trasporto. La norma vale sia nei rapporti B2B sia B2C, perché individua un luogo fisico di tassazione che prevale sulla regola del committente.

Quando si applica

L'art. 7-quater si applica al posto dell'art. 7-ter quando la prestazione rientra in una delle categorie tassativamente elencate al comma 1:

  • Servizi relativi a beni immobili (lett. a): perizie, agenzia, fornitura di alloggio alberghiero o in campi vacanza e campeggi, concessione di diritti di utilizzazione dell'immobile, prestazioni di preparazione e coordinamento dei lavori immobiliari. Sono territoriali quando l'immobile è situato in Italia.
  • Trasporto di passeggeri (lett. b): è territoriale in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato.
  • Ristorazione e catering "a terra" (lett. c), diversi da quelli resi a bordo: territoriali quando sono materialmente eseguiti in Italia.
  • Ristorazione e catering a bordo di una nave, di un aereo o di un treno (lett. d), nel corso di un trasporto di passeggeri all'interno della Comunità: territoriali se il luogo di partenza del trasporto è in Italia.
  • Locazione, anche finanziaria, noleggio e simili a breve termine di mezzi di trasporto (lett. e): territoriali quando il mezzo è messo a disposizione del destinatario in Italia ed è utilizzato all'interno della Comunità; lo sono anche quando il mezzo è messo a disposizione fuori dalla Comunità ma utilizzato in Italia.

La norma è una deroga espressa: il comma 1 esordisce richiamando l'art. 7-ter, comma 1, e prevale su di esso per le sole fattispecie elencate.

Come si applica nella pratica

Il criterio operativo cambia in funzione della categoria. La tabella sintetizza il fattore di collegamento di ciascuna lettera del comma 1.

Lett.PrestazioneCriterio di territorialità in Italia
aServizi relativi a beni immobiliImmobile situato nel territorio dello Stato
bTrasporto di passeggeriIn proporzione alla distanza percorsa in Italia
cRistorazione e catering "a terra"Materialmente eseguiti in Italia
dRistorazione e catering a bordo (nave/aereo/treno)Luogo di partenza del trasporto in Italia
eNoleggio/locazione a breve di mezzi di trasportoMezzo messo a disposizione in Italia e usato nella UE, o messo a disposizione fuori UE ma usato in Italia

Per i servizi su immobili (lett. a) il riferimento è puramente fisico: conta dove si trova l'immobile, a prescindere da dove sono stabiliti prestatore e committente. Un servizio relativo a un immobile estero resta quindi fuori campo IVA italiano anche se reso tra due operatori italiani.

Per il trasporto di passeggeri (lett. b) si applica la proporzione: la base imponibile italiana è la quota di corrispettivo riferibile ai chilometri percorsi nel territorio dello Stato. Per la determinazione del corrispettivo imponibile resta fermo il rinvio all'art. 13 del decreto IVA.

Per la locazione a breve termine di mezzi di trasporto (lett. e) i due fattori rilevanti sono il luogo di messa a disposizione e il luogo di utilizzo. La nozione di "breve termine" è quella unionale (possesso o uso continuativo entro un limite temporale predefinito): oltre tale soglia non si applica la lett. e), bensì le regole proprie della locazione non a breve termine.

Quando la prestazione è territoriale in Italia, l'operazione segue gli ordinari obblighi di fatturazione, registrazione e liquidazione IVA. Quando non è territoriale, è fuori campo per carenza del presupposto territoriale, con i conseguenti obblighi documentali differenziati a seconda della controparte.

Esempi pratici

Esempio 1 — Ristrutturazione di un capannone in Italia

Uno studio tecnico francese fattura a una S.r.l. italiana il coordinamento dei lavori di ristrutturazione di un capannone situato a Modena, per 18.000,00 €. Trattandosi di servizio relativo a un bene immobile (lett. a) con immobile in Italia, l'operazione è territoriale in Italia indipendentemente dallo stabilimento del prestatore: la S.r.l. assolve l'imposta con reverse charge applicando il 22%, pari a 3.960,00 €.

Esempio 2 — Catering a un evento aziendale

Una società di catering italiana esegue il servizio per una conferenza tenuta a Milano per conto di una società tedesca, corrispettivo 6.500,00 €. La prestazione di ristorazione/catering "a terra" (lett. c) è materialmente eseguita in Italia: l'operazione è territoriale e va assoggettata a IVA italiana al 22%, pari a 1.430,00 €, a prescindere dal fatto che il committente sia estero.

Esempio 3 — Noleggio a breve di un'auto

Una PMI italiana noleggia per 9 giorni un'autovettura messa a sua disposizione presso l'aeroporto di Roma, canone 540,00 €, utilizzandola per spostamenti in Italia e in Austria. Il noleggio a breve termine di mezzi di trasporto (lett. e) è territoriale in Italia perché il mezzo è messo a disposizione nel territorio dello Stato ed è utilizzato all'interno della Comunità: il canone sconta IVA italiana al 22%, pari a 118,80 €.

Errori comuni e come evitarli

  • Applicare la regola del committente (art. 7-ter) ai servizi su immobili. I servizi relativi a beni immobili seguono il luogo dell'immobile (lett. a): un servizio su immobile estero è fuori campo in Italia anche tra due operatori italiani. Verificare sempre prima la natura della prestazione.
  • Tassare per intero il trasporto di passeggeri. La lett. b impone la proporzione alla distanza percorsa in Italia: assoggettare l'intero corrispettivo sovrastima l'imponibile. Determinare la quota chilometrica nazionale.
  • Confondere catering "a terra" e a bordo. La lett. c (esecuzione materiale in Italia) e la lett. d (partenza del trasporto in Italia per i servizi a bordo di nave, aereo o treno) hanno criteri diversi: usare il fattore di collegamento corretto in base al luogo della prestazione.
  • Ignorare il requisito di utilizzo nel noleggio a breve. Per la lett. e non basta il luogo di messa a disposizione: se il mezzo è messo a disposizione fuori dalla Comunità conta l'utilizzo in Italia. Trascurare il duplice fattore porta a un inquadramento territoriale errato.
  • Sovrapporre l'art. 7-quater all'art. 7-quinquies. I servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi e ricreativi hanno una regola territoriale propria (art. 7-quinquies): non vanno ricondotti alla ristorazione o ai servizi su immobili dell'art. 7-quater.
  • Dimenticare che la deroga è tassativa. Solo le cinque categorie del comma 1 derogano all'art. 7-ter: per ogni altra prestazione resta la regola generale del committente.

Riferimenti normativi

  • Art. 7-quater, comma 1, DPR 26 ottobre 1972 n. 633 (decreto IVA) — territorialità delle particolari prestazioni di servizi (immobili, trasporto passeggeri, ristorazione e catering, noleggio a breve di mezzi di trasporto).
  • Art. 7-ter, comma 1, DPR 26 ottobre 1972 n. 633 (decreto IVA) — regola generale di territorialità delle prestazioni di servizi.
  • Art. 7-quinquies DPR 26 ottobre 1972 n. 633 (decreto IVA) — territorialità dei servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi e ricreativi.
  • Art. 13 DPR 26 ottobre 1972 n. 633 (decreto IVA) — base imponibile.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-29.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 29/05/2026.