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IVAUltimo aggiornamento: 05/09/2026

Art. 7-quater DPR 633: i servizi che si tassano dove sono svolti

Immobili, trasporto di passeggeri, ristorazione e noleggio breve: cinque deroghe che valgono sia verso imprese sia verso privati, e dove si applicano

Ultimo aggiornamento

05/09/2026

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In sintesi

Cinque tipi di servizio non seguono il Paese del committente ma il luogo in cui vengono materialmente eseguiti, e lo fanno qualunque sia il cliente: l'art. 7-quater del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 deroga all'art. 7-ter, comma 1 per intero, quindi si applica sia quando il committente è un'impresa sia quando è un privato consumatore. Le fattispecie sono i servizi relativi a beni immobili (lettera a), il trasporto di passeggeri (lettera b), la ristorazione e il catering non resi a bordo (lettera c) e quelli resi a bordo di nave, aereo o treno durante un trasporto di passeggeri all'interno della Comunità (lettera d), la locazione e il noleggio a breve termine di mezzi di trasporto (lettera e). È il discrimine che separa questo articolo dall'art. 7-sexies, che deroga soltanto alla lettera b) del comma 1 dell'art. 7-ter e vale quindi unicamente per i committenti non soggetti passivi.

Cinque servizi che ignorano la regola del committente, verso imprese e verso privati

La regola generale è nell'art. 7-ter, comma 1: un servizio è territorialmente rilevante in Italia quando è reso a un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato (lettera a), oppure quando è reso a un committente non soggetto passivo da un prestatore stabilito in Italia (lettera b). L'art. 7-quater apre dicendo «in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1» — senza limitarsi a una delle due lettere. Questa è la differenza che conta, e non è una sottigliezza di lettura: l'Agenzia delle entrate l'ha affermata in modo esplicito nella risposta a interpello n. 94 del 2026, dove ha scritto che per i servizi di alloggio, ristorazione e catering «in base all'articolo 7-quater del Decreto IVA, rileva il luogo dove sono materialmente svolte a prescindere dallo status del committente (B or C)», con considerazioni analoghe per il trasporto di passeggeri.

La conseguenza pratica è che per queste cinque famiglie di servizi non serve stabilire se il cliente è un'impresa o un consumatore: serve stabilire dove il servizio è stato eseguito. Un albergo di Firenze applica l'IVA italiana al turista privato e all'azienda estera che prenota per il proprio dipendente, senza distinzioni.

Quale luogo conta, lettera per lettera

Le cinque deroghe usano criteri di collegamento diversi, e non sono intercambiabili: la lettera b) prevede persino una ripartizione proporzionale del corrispettivo, che nessuna delle altre conosce.

VocePrestazioneQuando è territorialmente rilevante in Italia
lettera a)Servizi relativi a beni immobili: perizie, prestazioni di agenzia, alloggio nel settore alberghiero e in campi di vacanza o terreni attrezzati per il campeggio, concessione di diritti di utilizzazione, preparazione e coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliariL'immobile è situato nel territorio dello Stato
lettera b)Trasporto di passeggeriIn proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato: la stessa tratta può essere in parte territoriale e in parte no
lettera c)Ristorazione e catering diversi da quelli resi a bordoLe prestazioni sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato
lettera d)Ristorazione e catering materialmente resi a bordo di una nave, di un aereo o di un treno durante un trasporto di passeggeri all'interno della ComunitàIl luogo di partenza del trasporto è situato nel territorio dello Stato
lettera e)Locazione, anche finanziaria, noleggio e simili a breve termine di mezzi di trasporto (non oltre trenta giorni, novanta per i natanti)Il mezzo è messo a disposizione in Italia ed è utilizzato nella Comunità; oppure è messo a disposizione fuori dalla Comunità ed è utilizzato in Italia
Le cinque deroghe dell'art. 7-quater e il luogo che le rende territorialiFonte: Elaborazione SamBooks su art. 7-quater, comma 1, DPR 633/1972Scarica i dati in CSV

Due precisazioni che si perdono facilmente. La lettera a) non copre soltanto la compravendita di servizi immobiliari in senso stretto: la norma vi include espressamente le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, compresi gli alloggi in campi di vacanza e i terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari. La lettera b), invece, è l'unica che ammette che una stessa prestazione sia in parte territoriale e in parte no: il trasporto di passeggeri rileva in Italia «in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato», quindi una tratta Milano-Zurigo si scompone.

Un equivoco ricorrente, da quando il 1° luglio 2021 è entrato in funzione lo sportello unico OSS, riguarda la soglia dei 10.000 €: non tocca nessuna delle cinque lettere di questo articolo. Il suo perimetro è scritto nell'art. 7-octies, commi 2 e 3, del decreto IVA, che la riferisce alle sole prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi, sommate alle vendite a distanza intracomunitarie di beni dell'art. 41, comma 1, lettera b), del D.L. 30 agosto 1993, n. 331: la tassazione resta nello Stato del prestatore finché «l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto» di quelle operazioni «non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato», e sempre che il prestatore non sia stabilito anche in un altro Stato membro e non abbia optato per la tassazione a destino. L'Agenzia delle entrate lo ribadisce nelle proprie risposte alle domande frequenti sull'OSS, dove precisa che «la soglia di 10 000 EUR è applicabile soltanto a un'impresa stabilita in un unico Stato membro» e che, superata in corso d'anno, «l'imposta si applica secondo il principio di destinazione soltanto a partire dalla cessione che ha determinato il superamento della soglia» (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/risposte-alle-domande-piu-frequenti-oss, consultata il 5 settembre 2026).

Per i servizi dell'art. 7-quater non esiste nulla di tutto questo: un pernottamento, un catering o un noleggio a breve termine eseguiti in Italia scontano l'IVA italiana dal primo euro e a prescindere dal volume d'affari estero del prestatore, e non entrano nemmeno nel conteggio della soglia altrui. Chi vende sia servizi TTE sia servizi di questo articolo tiene quindi due contabilità distinte: una sola delle due alimenta il plafond dei 10.000 €.

Noleggio di mezzi di trasporto: la soglia dei trenta giorni separa questo articolo dal 7-sexies

La lettera e) riguarda solo la locazione, anche finanziaria, il noleggio e le prestazioni simili a breve termine. La definizione non sta nell'art. 7-quater ma nell'art. 7, comma 1, lettera g) dello stesso decreto: è a breve termine il possesso o l'uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo non superiore a trenta giorni, che diventano novanta giorni per i natanti.

Dentro quella soglia il criterio è doppio: il servizio è territorialmente rilevante in Italia quando il mezzo è messo a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato ed è utilizzato all'interno della Comunità; e lo è anche quando il mezzo è messo a disposizione fuori dal territorio della Comunità ma è utilizzato in Italia. Superata la soglia, l'art. 7-quater non si applica più e la strada si biforca a seconda del cliente: verso un committente non soggetto passivo si va all'art. 7-sexies, comma 1, lettera e), che guarda al domicilio del committente e all'utilizzo nella Comunità e che ha una regola propria per le imbarcazioni da diporto alla lettera e-bis); verso un soggetto passivo torna la regola generale dell'art. 7-ter. Un noleggio di trentuno giorni e uno di ventinove ricadono quindi sotto due articoli diversi.

Il caso: una fattura per un convegno in Italia, con righe dentro e fuori campo IVA

Un'agenzia congressuale stabilita in Italia organizza la partecipazione di dodici collaboratori di una società svizzera, soggetto passivo privo di stabile organizzazione in Italia, a un convegno che si tiene a Milano. L'agenzia agisce come mandataria senza rappresentanza: prenota a proprio nome presso fornitori italiani e riaddebita al cliente. L'art. 3 del D.P.R. n. 633 del 1972 stabilisce che le prestazioni rese o ricevute dal mandatario senza rappresentanza sono prestazioni di servizi anche nel rapporto fra mandante e mandatario, e nella risposta a interpello n. 94 del 2026 l'Agenzia delle entrate ne ha tratto che il mandatario deve «ribaltare» al mandante ciascuna prestazione secondo la territorialità propria di ciascuna, non secondo un criterio unico applicato all'intera fattura.

Riga della fatturaImponibileDove si tassa
Pernottamento in albergo a Milano, 12 partecipanti per 2 notti9.600,00 €Italia — art. 7-quater, c. 1, lett. a)
Trasporto in pullman aeroporto-sede, tratta interamente italiana1.200,00 €Italia — art. 7-quater, c. 1, lett. b)
Catering nella sala del convegno3.400,00 €Italia — art. 7-quater, c. 1, lett. c)
Compenso di organizzazione e coordinamento (fee)2.800,00 €Fuori campo in Italia — art. 7-ter, c. 1, lett. a)
Totale imponibile della fattura17.000,00 €
Convegno a Milano riaddebitato a un cliente svizzero: riga per rigaFonte: Elaborazione SamBooks su artt. 7-ter e 7-quater DPR 633/1972 e risposta a interpello AdE n. 94 del 2026Scarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

Sui 17.000 € complessivi, 14.200 € restano territorialmente rilevanti in Italia — pernottamento 9.600 €, trasporto in pullman su tratta interamente italiana 1.200 €, catering in sala 3.400 € — perché tutti e tre i servizi sono stati materialmente eseguiti nel territorio dello Stato e la sede svizzera del cliente non li sposta. I restanti 2.800 € del compenso di organizzazione e coordinamento seguono invece la regola generale: nella stessa risposta l'Agenzia ha qualificato il mark-up come una fee di natura organizzativa non coperta da alcuna deroga, la cui territorialità «è regolata dall'articolo 7-ter, comma 1, lettera a)» e che quindi, essendo il committente un soggetto passivo stabilito all'estero, resta fuori dal campo di applicazione dell'IVA italiana.

Una sola fattura, due articoli diversi, e il criterio di ripartizione che non dipende da chi paga ma da dove il servizio è stato reso.

Riferimenti normativi

  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 7-quater, comma 1 — deroghe all'art. 7-ter, comma 1 per servizi relativi a immobili, trasporto di passeggeri, ristorazione e catering, noleggio a breve termine di mezzi di trasporto.
  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 7-ter, comma 1 — regola generale sulla territorialità delle prestazioni di servizi.
  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 7, comma 1 — definizione di locazione, noleggio e simili «a breve termine» di mezzi di trasporto (trenta giorni, novanta per i natanti).
  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 7-sexies, comma 1 — deroghe per i soli committenti non soggetti passivi, fra cui il noleggio non a breve termine.
  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 7-octies, commi 2 e 3, e D.L. 30 agosto 1993 n. 331, art. 41, comma 1, lettera b) — soglia di 10.000 euro riferita ai soli servizi TTE resi a non soggetti passivi e alle vendite a distanza intracomunitarie di beni, estranea alle deroghe dell'art. 7-quater.
  • Agenzia delle entrate, «Risposte alle domande più frequenti OSS» (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/risposte-alle-domande-piu-frequenti-oss, consultata il 5 settembre 2026) — calcolo della soglia su base annuale, applicabilità alla sola impresa stabilita in un unico Stato membro, effetti del superamento in corso d'anno.
  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 3 — le prestazioni rese o ricevute dal mandatario senza rappresentanza sono prestazioni di servizi anche fra mandante e mandatario.
  • Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 94 del 2026 — territorialità di alloggio, trasporto di passeggeri, ristorazione e catering riaddebitati per un evento in Italia, a prescindere dallo status del committente.

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 5 settembre 2026.

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