Regime del margine agenzie di viaggio: come si calcola l'IVA
Corrispettivo meno costi a diretto vantaggio del viaggiatore, imposta indetraibile sugli acquisti, fattura senza imposta separata e il nodo del servizio singolo
06/09/2026
06/09/2026
7 min lettura
In sintesi
Un pacchetto turistico venduto da un'agenzia che agisce in nome proprio non si scompone in volo, albergo e transfer: vale come una prestazione di servizi unica, e l'imposta non si calcola sul prezzo pagato dal cliente ma sul margine che resta all'agenzia. La base imponibile è il corrispettivo diminuito dei costi sostenuti per beni e servizi resi da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori, presi al lordo della loro imposta (art. 74-ter, commi 1 e 2, DPR 26 ottobre 1972 n. 633). Il contrappeso è duro: l'IVA su quei costi non si detrae mai, la fattura non espone l'imposta separatamente e, se i costi salgono dopo la firma del contratto, la maggiore imposta la paga l'agenzia.
Quando il pacchetto diventa una prestazione unica
Il regime scatta quando ricorrono due condizioni insieme. La prima è oggettiva: deve trattarsi dell'organizzazione di pacchetti turistici, cioè viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e servizi connessi venduti verso il pagamento di un corrispettivo globale. La seconda è soggettiva e decide da sola: le disposizioni si applicano anche quando l'agenzia opera tramite mandatari, ma non si applicano all'agenzia che agisce in nome e per conto dei clienti, la quale resta nel regime ordinario e fattura una provvigione.
C'è poi un dettaglio che vale la pena conoscere prima di leggere la norma. Per definire il pacchetto turistico il comma 1 rinvia all'articolo 2 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 111, che è un decreto abrogato dal D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 con effetto dal 23 ottobre 2005: il rinvio non è mai stato coordinato e su Normattiva compare tale e quale ancora nel testo vigente al 6 settembre 2026. La nozione civilistica di pacchetto vive oggi nel codice del turismo, e quando il legislatore ha dovuto richiamarla in materia fiscale lo ha fatto rinviando all'articolo 34 del codice di cui all'allegato 1 al D.Lgs. 23 maggio 2011 n. 79 (così l'articolo 176 del DL 19 maggio 2020 n. 34). Chi confronta i due testi non trova quindi la stessa numerazione, e non è un errore di lettura.
- Domanda: L'agenzia agisce in nome proprio verso il viaggiatore?
- no, in nome e per conto del cliente → Regime ordinario: l'agenzia agisce in nome e per conto del cliente e fattura una provvigione
- sì → Sta vendendo un pacchetto turistico con corrispettivo globale?
- Domanda: Sta vendendo un pacchetto turistico con corrispettivo globale?
- sì, è un pacchetto → Il pacchetto è organizzato dall'agenzia stessa?
- no, è un servizio singolo → Il servizio era già nella disponibilità dell'agenzia prima della richiesta del viaggiatore?
- Domanda: Il pacchetto è organizzato dall'agenzia stessa?
- sì → Comma 2: base imponibile pari al corrispettivo meno i costi a diretto vantaggio del viaggiatore
- no, è di un altro organizzatore → Comma 5: imposta sulla differenza fra prezzo del pacchetto e corrispettivo dovuto all'agenzia
- Domanda: Il servizio era già nella disponibilità dell'agenzia prima della richiesta del viaggiatore?
- sì → Comma 5-bis: si applicano le modalità del comma 5 anche al servizio singolo
- no → Regime ordinario: l'imposta segue le regole proprie del singolo servizio venduto
- Esito: Regime ordinario: l'agenzia agisce in nome e per conto del cliente e fattura una provvigione
- Esito: Comma 2: base imponibile pari al corrispettivo meno i costi a diretto vantaggio del viaggiatore
- Esito: Comma 5: imposta sulla differenza fra prezzo del pacchetto e corrispettivo dovuto all'agenzia
- Esito: Comma 5-bis: si applicano le modalità del comma 5 anche al servizio singolo
- Esito: Regime ordinario: l'imposta segue le regole proprie del singolo servizio venduto
Il conto del margine su un pacchetto da 1.500 €
Un tour operator vende in nome proprio un pacchetto per la Grecia a 1.500 €. Per costruirlo acquista da terzi un volo per 400 €, sette notti in albergo per 620 € e i transfer per 100 €, tutti importi al lordo dell'imposta assolta dai fornitori. La base da cui si parte è quindi 1.500 € meno 1.120 € di costi a diretto vantaggio del viaggiatore, cioè un margine di 380 €.
| Voce | Importo |
|---|---|
| Corrispettivo globale pagato dal cliente per il pacchetto | 1.500,00 € |
| Volo acquistato da terzi, al lordo dell'imposta | -400,00 € |
| Sette notti in albergo acquistate da terzi, al lordo dell'imposta | -620,00 € |
| Transfer acquistati da terzi, al lordo dell'imposta | -100,00 € |
| Margine lordo da cui si scorpora l'imposta | 380,00 € |
Quella differenza contiene già l'imposta e va scorporata: al 22 per cento restano 311,48 € di imponibile e 68,52 € di IVA dovuta. È la stessa meccanica che il comma 5 rende esplicita per la rivendita di pacchetti altrui, dove l'imposta si applica «sulla differenza, al netto dell'imposta, tra il prezzo del pacchetto turistico ed il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggio e turismo, comprensivi dell'imposta».
Se una parte delle prestazioni è eseguita fuori dall'Unione europea, la quota corrispondente del servizio dell'agenzia non è soggetta a imposta a norma dell'articolo 9 (comma 6): su un pacchetto misto il margine va quindi diviso, e solo la parte intracomunitaria entra nel calcolo sopra. Le condizioni della non imponibilità sono nella scheda sui servizi internazionali.
L'imposta sui costi non si detrae, e gli aumenti li assorbe l'agenzia
Il comma 3 nega la detrazione dell'imposta relativa ai costi del comma 2: quell'IVA non è un credito, è già stata scontata sottraendo i costi al lordo. Chi imposta la contabilità come per un'attività ordinaria, portando in detrazione l'IVA delle fatture dei fornitori, sta contando due volte lo stesso beneficio. Il funzionamento generale del diritto alla detrazione, e i suoi limiti, stanno nella scheda sull'articolo 19.
Il comma 4 distribuisce poi il rischio delle variazioni di costo intervenute dopo la conclusione del contratto, e lo fa in un solo verso: se il margine effettivo risulta superiore a quello calcolato al momento del contratto la maggiore imposta è a carico dell'agenzia, e se risulta inferiore i viaggiatori non hanno diritto al rimborso della minore imposta. È una regola di certezza per il cliente, non una simmetria.
Sul fronte documentale, la fattura si emette ai sensi dell'articolo 21 ma senza separata indicazione dell'imposta, e il momento impositivo è il pagamento integrale del corrispettivo, oppure l'inizio del viaggio o del soggiorno se anteriore; se le operazioni passano da intermediari la fattura può essere emessa entro il mese successivo (comma 7). Per le provvigioni corrisposte agli intermediari l'agenzia organizzatrice emette una fattura riepilogativa mensile (comma 8). Un'eccezione esiste per convegni e congressi: il comma 8-bis consente di applicare il regime ordinario con detrazione dell'imposta sui servizi acquistati a diretto vantaggio del cliente, a patto di registrare separatamente in contabilità le operazioni dei due regimi, con le stesse logiche della contabilità separata.
Il servizio singolo del comma 5-bis, e che cosa vuol dire «nella disponibilità»
Il comma 5-bis estende il regime alle vendite di singoli servizi turistici resi da altri, che pacchetti non sono, «qualora precedentemente acquisite nella disponibilità dell'agenzia». Su questa formula si gioca la differenza fra applicare il margine e applicare il regime ordinario, e per anni è stata letta come se richiedesse un acquisto anticipato.
Nella risposta a interpello n. 80 del 2025 l'Agenzia delle entrate ha ricostruito la disposizione richiamando la sentenza della Corte di cassazione 8 febbraio 2022 n. 3857, secondo cui né la norma primaria né il regolamento attuativo, il DM 30 luglio 1999 n. 340, richiedono che l'agenzia abbia «acquistato» il servizio poi rivenduto: l'espressione va intesa come messa a disposizione del servizio da parte del fornitore all'agenzia prima della vendita al cliente, il che esclude che serva un acquisto definitivo. L'Agenzia ha chiuso rimettendo alla società il compito di redigere la contrattualistica in modo conforme a quei principi: la qualificazione, in altre parole, si decide leggendo il contratto con il fornitore, non la fattura al viaggiatore.
Le domande di chi ci arriva
Come calcolo la base imponibile IVA se ho un'agenzia di viaggi?
Si parte dal corrispettivo globale e si sottraggono i costi dei beni e servizi resi da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori, presi al lordo della loro imposta. La differenza contiene l'IVA e va scorporata: il conto completo su un pacchetto da 1.500 € è nella sezione dedicata al margine.
Come agenzia di viaggi, posso detrarre l'IVA sui costi dei pacchetti turistici?
No: il comma 3 esclude espressamente la detrazione dell'imposta relativa ai costi sottratti nel calcolo del margine. Il beneficio è già stato riconosciuto una volta, sottraendo quei costi al lordo dell'imposta, e portarla anche in detrazione la conterebbe due volte.
Devo indicare l'IVA separatamente in fattura se vendo un pacchetto turistico?
No. La fattura si emette ai sensi dell'articolo 21 ma senza separata indicazione dell'imposta (comma 7). Il momento impositivo è il pagamento integrale del corrispettivo, oppure l'inizio del viaggio o del soggiorno se anteriore; con vendita tramite intermediari il termine slitta al mese successivo.
Se il costo del pacchetto turistico cambia dopo aver firmato il contratto, la maggiore imposta la pago io?
Sì. Il comma 4 pone a carico dell'agenzia la maggiore imposta dovuta quando il margine effettivo supera quello calcolato alla conclusione del contratto; nel caso opposto i viaggiatori non hanno diritto al rimborso della minore imposta. Il dettaglio è nella sezione sull'indetraibilità e sugli aumenti di costo.
Se rivendo servizi turistici singoli che non sono pacchetti, che regole IVA devo applicare?
Quelle del comma 5, per rinvio del comma 5-bis, ma solo se il servizio era già nella disponibilità dell'agenzia prima della richiesta del viaggiatore. Non serve averlo acquistato: basta che il fornitore lo abbia messo a disposizione prima della vendita, come chiarito nella sezione sul comma 5-bis.
Riferimenti normativi
- DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 74-ter, c. 1, 2, 3, 4, 5, 5-bis, 6, 7, 8, 8-bis, 9
- DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 9 (non imponibilità della quota extra-UE) e art. 21 (fatturazione)
- D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 111, art. 2, richiamato dal c. 1 e abrogato dal D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 dal 23 ottobre 2005; nozione civilistica oggi nell'art. 34 del codice di cui all'allegato 1 al D.Lgs. 23 maggio 2011 n. 79
- DM 30 luglio 1999 n. 340, regolamento attuativo dell'art. 74-ter, citato in prosa
- Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 80 del 2025, che richiama Cass. 8 febbraio 2022 n. 3857
- D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10, testo unico IVA: abroga l'art. 74-ter dal 1° gennaio 2027
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 6 settembre 2026.
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