Salta al contenuto
IVAUltimo aggiornamento: 29/05/2026

Regime IVA agenzie di viaggio art. 74-ter DPR 633/72: margine

Il regime speciale del margine ex art. 74-ter DPR 633/72: base imponibile pari alla differenza tra corrispettivo e costi a diretto vantaggio del viaggiatore

Ultimo aggiornamento

29/05/2026

Tempo di lettura

6 min lettura

Scarica PDF

Il regime speciale del margine per le agenzie di viaggio e turismo determina l'IVA sulla differenza tra il corrispettivo incassato e i costi sostenuti a diretto vantaggio del viaggiatore.

In sintesi

L'art. 74-ter del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 (decreto IVA) disciplina il regime speciale del margine per le agenzie di viaggio e turismo: le operazioni di organizzazione di pacchetti turistici verso un corrispettivo globale costituiscono una prestazione di servizi unica e l'imposta si calcola sulla differenza tra il corrispettivo dovuto all'agenzia e i costi sostenuti per beni e servizi resi da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori. L'IVA su tali costi non è detraibile e la fattura va emessa senza separata indicazione dell'imposta. È un regime obbligatorio per chi organizza pacchetti in nome proprio, non un'opzione.

Quando si applica

  • Organizzazione di pacchetti turistici verso corrispettivo globale: viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, considerati come una prestazione di servizi unica (art. 74-ter, comma 1, DPR 633/1972, con rinvio all'art. 2 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 111).
  • Prestazioni rese tramite mandatari: il regime si applica anche quando le prestazioni sono rese dall'agenzia tramite mandatari (art. 74-ter, comma 1).
  • Rivendita di pacchetti organizzati da altri: l'agenzia che agisce in nome e per conto proprio rivendendo pacchetti turistici organizzati da altri soggetti applica l'imposta sulla differenza tra il prezzo del pacchetto e il corrispettivo dovuto all'agenzia (art. 74-ter, comma 5).
  • Singoli servizi turistici acquisiti nella disponibilità dell'agenzia: prestazioni di servizi turistici di terzi non qualificabili come pacchetto, se precedentemente acquisite nella disponibilità dell'agenzia, seguono le stesse modalità del comma 5 (art. 74-ter, comma 5-bis).
  • Non si applica alle agenzie che agiscono in nome e per conto dei clienti, cioè in pura intermediazione (art. 74-ter, comma 1, secondo periodo).

Come si applica nella pratica

La base imponibile non è il corrispettivo lordo ma il margine. Dal corrispettivo dovuto all'agenzia si sottraggono i costi sostenuti per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori, al lordo della relativa imposta (art. 74-ter, comma 2). Su quei costi l'IVA non è ammessa in detrazione (art. 74-ter, comma 3). Il margine così ottenuto è comprensivo dell'imposta e va scorporato per ricavare la base imponibile e l'imposta dovuta, secondo le regole generali di determinazione della base imponibile IVA.

VoceTrattamento ex art. 74-ter
Corrispettivo globale incassatoPunto di partenza (comma 1)
Costi di terzi a vantaggio del viaggiatoreSottratti al lordo IVA (comma 2)
IVA sui costi di terziIndetraibile (comma 3)
Base imponibileMargine scorporato dell'imposta
Servizi resi fuori UEQuota non imponibile ex art. 9 (comma 6)

Schema di calcolo del margine lordo:

RigaImporto
Corrispettivo pacchetto (A)dato di vendita
Costi diretti terzi al lordo IVA (B)dato di acquisto
Margine lordo (A − B)base comprensiva di imposta
Imposta dovutamargine scorporato all'aliquota ordinaria

Adempimenti documentali e contabili:

  • La fattura va emessa ai sensi dell'art. 21 senza separata indicazione dell'imposta, assumendo come momento impositivo il pagamento integrale del corrispettivo o l'inizio del viaggio o soggiorno se antecedente; tramite intermediari può essere emessa entro il mese successivo (art. 74-ter, comma 7).
  • Le agenzie organizzatrici emettono una fattura riepilogativa mensile per le provvigioni corrisposte a ciascun intermediario, da annotare nei registri di cui agli artt. 23 e 25 entro il mese successivo (art. 74-ter, comma 8).
  • Per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili l'agenzia può optare per il regime ordinario, con conseguente diritto alla detrazione dell'imposta sui servizi acquistati a diretto vantaggio del cliente; in caso di applicazione di entrambi i regimi le operazioni vanno registrate separatamente in contabilità (art. 74-ter, comma 8-bis).

Se per effetto di variazioni del costo successive alla conclusione del contratto il margine risulta superiore a quello iniziale, la maggiore imposta è a carico dell'agenzia; se risulta inferiore, i viaggiatori non hanno diritto al rimborso della minore imposta (art. 74-ter, comma 4).

Esempi pratici

Esempio 1 — Pacchetto interamente UE organizzato in nome proprio

Un'agenzia vende un pacchetto Italia-Francia a 1.500,00 € incassati dal cliente. I costi di alberghi, trasporti e guide acquistati da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori ammontano a 1.100,00 € al lordo IVA. Il margine lordo è 1.500,00 − 1.100,00 = 400,00 €. Scorporando l'IVA al 22%, la base imponibile è 327,87 € e l'imposta dovuta è 72,13 €. L'IVA contenuta nei 1.100,00 € di costi resta indetraibile e la fattura al cliente è emessa senza separata indicazione dell'imposta.

Esempio 2 — Pacchetto con quota di servizi fuori UE

Un tour operator vende un pacchetto Italia-Egitto a 2.400,00 €, con costi di terzi pari a 1.800,00 € al lordo IVA. La parte della prestazione eseguita fuori dalla Comunità (volo e soggiorno in Egitto) non è soggetta a imposta ai sensi dell'art. 9 (art. 74-ter, comma 6). Ipotizzando che il 70% della prestazione sia resa fuori UE, solo il 30% del margine lordo di 600,00 € (cioè 180,00 €) concorre alla base imponibile, da scorporare all'aliquota ordinaria; il restante 70% è non imponibile.

Esempio 3 — Rivendita di pacchetto altrui in nome proprio

Un'agenzia dettagliante acquista da un tour operator un pacchetto a 950,00 € comprensivi di imposta e lo rivende al cliente a 1.150,00 €. Operando in nome e per conto proprio, applica l'imposta sulla differenza tra il prezzo del pacchetto e il corrispettivo dovuto, al netto dell'imposta (art. 74-ter, comma 5). Il margine lordo è 1.150,00 − 950,00 = 200,00 €, da scorporare all'aliquota del 22% per ottenere base imponibile (163,93 €) e imposta (36,07 €).

Errori comuni e come evitarli

  • Detrarre l'IVA sui costi di terzi a vantaggio del viaggiatore: è espressamente vietato dall'art. 74-ter, comma 3. L'imposta su alberghi, voli e servizi resi da terzi non è mai detraibile nel regime del margine; resta un costo che riduce il margine al lordo dell'imposta (comma 2).
  • Indicare l'IVA separatamente in fattura: la fattura del pacchetto va emessa senza separata indicazione dell'imposta (art. 74-ter, comma 7). Esporre l'IVA in fattura come nelle operazioni ordinarie è errato e può indurre il cliente a tentare una detrazione non spettante.
  • Calcolare l'IVA sul corrispettivo lordo anziché sul margine: la base imponibile è la differenza tra corrispettivo e costi di terzi (comma 2), non l'intero incassato. Tassare il corrispettivo pieno comporta un versamento d'imposta eccessivo.
  • Applicare il regime alle pure intermediazioni: l'agenzia che agisce in nome e per conto del cliente è fuori dal regime del margine (art. 74-ter, comma 1, secondo periodo) e segue le regole ordinarie sulle provvigioni.
  • Confondere la quota fuori UE: la parte di prestazione eseguita fuori dalla Comunità non è imponibile ex art. 9 (comma 6); trattarla come imponibile o, all'opposto, applicare la non imponibilità all'intero pacchetto quando solo una parte è resa fuori UE, falsa il calcolo dell'imposta.
  • Non separare contabilmente regime ordinario e regime del margine: chi opta per il regime ordinario su convegni e congressi deve registrare separatamente le operazioni dei due regimi (art. 74-ter, comma 8-bis); la mancata separazione pregiudica la corretta detrazione.

Riferimenti normativi

  • Art. 74-ter, DPR 26 ottobre 1972 n. 633 (decreto IVA) — disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo, commi da 1 a 9.
  • Art. 13, DPR 26 ottobre 1972 n. 633 — base imponibile.
  • Art. 21, DPR 26 ottobre 1972 n. 633 — fatturazione delle operazioni.
  • Art. 9, DPR 26 ottobre 1972 n. 633 — servizi internazionali non imponibili.
  • Artt. 23 e 25, DPR 26 ottobre 1972 n. 633 — registrazione delle fatture e degli acquisti.
  • Art. 2, D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 111 — nozione di pacchetto turistico (richiamato dall'art. 74-ter, comma 1).

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-29.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 29/05/2026.