Territorialità IVA servizi B2C speciali art. 7-sexies DPR 633/72
Le deroghe dell'art. 7-sexies DPR 633/72 per i servizi B2C: locazione mezzi di trasporto, trasporti, lavorazioni e intermediazioni, con criterio di tassazione
30/05/2026
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In sintesi
L'art. 7-sexies del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 disciplina, in deroga al criterio generale dell'art. 7-ter comma 1 lettera b), la territorialità di talune prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi (B2C): queste si considerano effettuate nel territorio dello Stato — e quindi imponibili IVA in Italia — quando ricorrono i criteri specifici di collegamento indicati per ciascuna categoria. Il principio è che, per le prestazioni B2C generiche, rileva il luogo del prestatore (art. 7-ter), ma per intermediazioni, trasporti, lavorazioni su beni mobili e locazioni di mezzi di trasporto valgono criteri ad hoc legati al luogo dell'operazione, alla distanza percorsa, al luogo di esecuzione o al domicilio del committente.
Quando si applica
La norma riguarda esclusivamente le prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi (privati consumatori, enti non soggetti IVA): è la disciplina speculare a quella dei rapporti B2B, dove vale il diverso criterio del committente (art. 7-ter, comma 1, lettera a). Le categorie tassativamente elencate dall'art. 7-sexies, comma 1, sono:
- intermediazioni in nome e per conto del cliente (lett. a);
- trasporti di beni diversi dall'intracomunitario (lett. b) e trasporti intracomunitari di beni (lett. c);
- lavorazioni, perizie e attività accessorie ai trasporti (carico, scarico, movimentazione) relative a beni mobili materiali (lett. d);
- locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni da diporto (lett. e) e relative alle imbarcazioni da diporto (lett. e-bis).
Le precedenti lettere f) e g) (servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici) sono state soppresse dal D.Lgs. 1 giugno 2020 n. 45: tale materia è oggi confluita nell'art. 7-octies.
Come si applica nella pratica
Per ciascuna categoria il criterio di collegamento territoriale è diverso. La tabella sintetizza le regole del comma 1.
| Prestazione B2C | Criterio di territorialità in Italia (lett.) |
|---|---|
| Intermediazioni | l'operazione intermediata si considera effettuata in Italia (a) |
| Trasporto di beni (non intra-UE) | in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato (b) |
| Trasporto intracomunitario di beni | l'esecuzione ha inizio nel territorio dello Stato (c) |
| Lavorazioni, perizie, accessorie ai trasporti | eseguite nel territorio dello Stato (d) |
| Locazione non breve mezzi di trasporto (non imbarcazioni) | committente domiciliato/residente in Italia + utilizzo nella Comunità (e) |
| Locazione non breve imbarcazioni da diporto | imbarcazione messa a disposizione in Italia + prestatore ivi stabilito + uso nella Comunità (e-bis) |
Due regole meritano attenzione per il loro doppio binario. Per la locazione non a breve termine di mezzi di trasporto (lett. e), la prestazione è territorialmente rilevante in Italia se il committente è ivi domiciliato o residente senza domicilio all'estero, a condizione che il mezzo sia utilizzato nel territorio della Comunità. Se invece la stessa prestazione è resa a un committente domiciliato e residente fuori dalla Comunità, è imponibile in Italia solo se il mezzo è ivi utilizzato (criterio dell'utilizzo effettivo).
Per le imbarcazioni da diporto (lett. e-bis) rileva il luogo di effettiva messa a disposizione, lo Stato di stabilimento del prestatore e l'utilizzo nella Comunità; quando l'imbarcazione è messa a disposizione in uno Stato diverso da quello del prestatore, si torna alla regola della lettera e).
La distinzione tra "breve termine" e "non a breve termine" è essenziale: il noleggio a breve termine (non superiore a 30 giorni, o 90 per i natanti) è disciplinato dall'art. 7-quater, mentre l'art. 7-sexies opera per le locazioni di durata superiore. Si veda Territorialità IVA servizi particolari art. 7-quater.
Esempi pratici
Esempio 1 — Noleggio a lungo termine di autovettura a privato italiano
Una società di noleggio italiana concede a un privato residente a Milano il noleggio di un'autovettura per 12 mesi (canone 6.000,00 € annui), con utilizzo prevalente in Italia e in Francia. Trattandosi di locazione non a breve termine a committente domiciliato in Italia, con uso nella Comunità, la prestazione è territorialmente rilevante in Italia (art. 7-sexies, comma 1, lett. e): IVA al 22% per 1.320,00 €.
Esempio 2 — Lavorazione su beni mobili per privato estero
Un'officina di Bologna ripara un macchinario di proprietà di un privato svizzero, eseguendo materialmente l'intervento in Italia per un corrispettivo di 2.500,00 €. La prestazione di lavorazione su bene mobile materiale si considera effettuata in Italia perché ivi eseguita (art. 7-sexies, comma 1, lett. d): operazione imponibile, IVA 550,00 €.
Esempio 3 — Trasporto di beni a privato con tratta parziale in Italia
Un vettore trasporta su strada beni per conto di un privato, percorrendo 800 km totali di cui 300 km in Italia, a fronte di un corrispettivo di 1.600,00 €. Per il trasporto di beni non intracomunitario reso a privato, la rilevanza in Italia è proporzionale alla distanza percorsa nel territorio dello Stato (art. 7-sexies, comma 1, lett. b): imponibile la quota di 600,00 € (300/800), con IVA 132,00 €.
Errori comuni e come evitarli
- Errore tipico: applicare alle prestazioni B2C il criterio del committente valido per il B2B. Per i privati la regola generale è il luogo del prestatore (art. 7-ter) e le deroghe dell'art. 7-sexies; non si applica il reverse charge del committente.
- Errore tipico: confondere il noleggio a breve e a lungo termine. Il breve termine (≤30 giorni, ≤90 per natanti) è regolato dall'art. 7-quater; solo il noleggio non a breve termine ricade nell'art. 7-sexies, con criteri diversi.
- Errore tipico: trascurare la condizione di "utilizzo nella Comunità" nella locazione di mezzi di trasporto. Per la lettera e) non basta il domicilio del committente: occorre verificare anche dove il mezzo è effettivamente utilizzato.
- Errore tipico: ritenere ancora vigenti le lettere f) e g) per i servizi elettronici. Sono state soppresse dal 2020: i servizi TTE B2C sono ora nell'art. 7-octies, con la soglia unica UE di 10.000 euro.
- Errore tipico: tassare l'intero corrispettivo del trasporto di beni a privato a prescindere dalla tratta. La rilevanza è proporzionale alla distanza percorsa in Italia (lett. b), non sull'intero importo.
Riferimenti normativi
- D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 7-sexies — Territorialità, disposizioni speciali relative a talune prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi (comma 1, lettere a-e-bis).
- D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 7-ter, comma 1 — criterio generale di territorialità delle prestazioni di servizi (lett. a B2B, lett. b B2C).
- D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 7-quater — territorialità delle prestazioni particolari (noleggio a breve termine di mezzi di trasporto).
- D.Lgs. 1 giugno 2020 n. 45 — soppressione delle lettere f) e g) dell'art. 7-sexies (servizi TTE), confluiti nell'art. 7-octies.
Risorse correlate
- Territorialità IVA delle prestazioni di servizi art. 7-ter
- Territorialità IVA servizi particolari art. 7-quater
- Territorialità IVA servizi digitali B2C art. 7-octies
- Territorialità IVA delle cessioni di beni art. 7-bis
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.
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