Art. 7-sexies DPR 633: i servizi al privato tassati in Italia
Intermediazioni, trasporti di beni, lavorazioni e noleggi lunghi: le deroghe che scattano solo quando il committente non è un soggetto passivo
05/09/2026
7 min lettura
In sintesi
L'art. 7-sexies del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 sposta in Italia la tassazione di alcuni servizi soltanto quando il committente non è un soggetto passivo d'imposta: lo dice l'incipit del comma 1, che deroga all'art. 7-ter, comma 1, lettera b) e si applica «se rese a committenti non soggetti passivi». Le fattispecie sono le intermediazioni in nome e per conto del cliente (lettera a), il trasporto di beni diverso da quello intracomunitario (lettera b), il trasporto intracomunitario di beni (lettera c), le lavorazioni e perizie su beni mobili materiali insieme alle operazioni accessorie ai trasporti (lettera d), la locazione e il noleggio non a breve termine di mezzi di trasporto (lettera e) e la regola dedicata alle imbarcazioni da diporto (lettera e-bis). Le lettere f) e g) sono state soppresse dal D.Lgs. 1° giugno 2020 n. 45. Se lo stesso servizio è reso a un'impresa, l'art. 7-sexies non entra in gioco: si torna alla regola generale dell'art. 7-ter.
Solo verso i privati: la deroga che non vale se il cliente è un'impresa
È la differenza che separa questo articolo dal suo vicino più citato. L'art. 7-quater deroga all'art. 7-ter, comma 1 per intero, quindi vale sia verso le imprese sia verso i privati: un pernottamento in albergo a Firenze sconta l'IVA italiana in entrambi i casi. L'art. 7-sexies deroga invece alla sola lettera b) di quel comma — la lettera che regola i servizi resi a committenti non soggetti passivi — e ne condiziona espressamente l'applicazione al fatto che il servizio sia reso «a committenti non soggetti passivi».
La verifica preliminare, quindi, non è quale sia il servizio ma chi lo riceve. Ai fini di questa qualificazione l'art. 7-ter, comma 2, considera soggetti passivi gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni — le persone fisiche limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell'esercizio di tali attività — nonché gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole, e quelli non soggetti passivi ma identificati ai fini dell'imposta. Un'associazione identificata ai fini IVA, pur non essendo soggetto passivo, è trattata come tale: l'art. 7-sexies non le si applica.
Quali servizi rientrano, e quale criterio usa ciascuno
Ogni lettera ha il proprio criterio di collegamento, e non sono sostituibili l'uno all'altro: l'intermediazione segue l'operazione intermediata, il trasporto non intracomunitario si ripartisce in proporzione alla distanza percorsa in Italia, il trasporto intracomunitario guarda al luogo in cui l'esecuzione ha inizio, le lavorazioni e le operazioni accessorie ai trasporti — carico, scarico, movimentazione e simili — al luogo di esecuzione materiale.
- Domanda: Il committente è un soggetto passivo d'imposta ai sensi dell'art. 7-ter, comma 2?
- sì → L'art. 7-sexies non si applica: valgono l'art. 7-ter o le deroghe oggettive degli artt. 7-quater e 7-quinquies
- no, è un privato → Il servizio è una locazione, anche finanziaria, o un noleggio non a breve termine di un mezzo di trasporto?
- Domanda: Il servizio è una locazione, anche finanziaria, o un noleggio non a breve termine di un mezzo di trasporto?
- sì → Il mezzo di trasporto è un'imbarcazione da diporto?
- no → Il servizio è un'intermediazione, un trasporto di beni, una lavorazione o perizia su beni mobili, o un'operazione accessoria ai trasporti?
- Domanda: Il mezzo di trasporto è un'imbarcazione da diporto?
- sì → Lettera e-bis): messa a disposizione in Italia, prestatore stabilito in Italia e utilizzo nel territorio della Comunità
- no → Lettera e): domicilio o residenza del committente in Italia e utilizzo nella Comunità; se il committente è extra-UE, rileva l'utilizzo in Italia
- Domanda: Il servizio è un'intermediazione, un trasporto di beni, una lavorazione o perizia su beni mobili, o un'operazione accessoria ai trasporti?
- sì → Lettere a), b), c) o d): rileva il luogo dell'operazione intermediata, la distanza percorsa in Italia, l'inizio del trasporto intracomunitario o il luogo di esecuzione
- no → Nessuna deroga dell'art. 7-sexies: si applica la regola generale dell'art. 7-ter, comma 1, lettera b), o un'altra disposizione derogatoria
- Esito: L'art. 7-sexies non si applica: valgono l'art. 7-ter o le deroghe oggettive degli artt. 7-quater e 7-quinquies
- Esito: Lettera e-bis): messa a disposizione in Italia, prestatore stabilito in Italia e utilizzo nel territorio della Comunità
- Esito: Lettera e): domicilio o residenza del committente in Italia e utilizzo nella Comunità; se il committente è extra-UE, rileva l'utilizzo in Italia
- Esito: Lettere a), b), c) o d): rileva il luogo dell'operazione intermediata, la distanza percorsa in Italia, l'inizio del trasporto intracomunitario o il luogo di esecuzione
- Esito: Nessuna deroga dell'art. 7-sexies: si applica la regola generale dell'art. 7-ter, comma 1, lettera b), o un'altra disposizione derogatoria
La lettera e) merita attenzione perché è il rovescio dell'art. 7-quater, lettera e). Quest'ultima copre i noleggi a breve termine, cioè, secondo la definizione dell'art. 7, comma 1, lettera g), il possesso o l'uso ininterrotto del mezzo per un periodo non superiore a trenta giorni, che diventano novanta per i natanti. Oltre quella soglia, e solo verso un committente non soggetto passivo, subentra l'art. 7-sexies, lettera e): la prestazione è territorialmente rilevante in Italia quando il committente è qui domiciliato o residente senza domicilio all'estero e il mezzo è utilizzato nel territorio della Comunità; se invece il committente è domiciliato e residente fuori dalla Comunità, la prestazione rileva in Italia quando è qui che il mezzo viene utilizzato. La lettera e) esclude espressamente le imbarcazioni da diporto, che hanno una regola propria.
Imbarcazioni da diporto: quando la sosta in porto conta come utilizzo
Per le imbarcazioni da diporto la lettera e-bis) chiede tre condizioni insieme: l'imbarcazione deve essere effettivamente messa a disposizione nel territorio dello Stato, la prestazione deve essere resa da un soggetto passivo ivi stabilito e l'imbarcazione deve essere utilizzata nel territorio della Comunità. Se l'imbarcazione è messa a disposizione in uno Stato extra-UE e il prestatore è stabilito in quello stesso Stato, la prestazione rileva in Italia quando è qui che l'imbarcazione viene utilizzata; se invece è messa a disposizione in uno Stato diverso da quello di stabilimento del prestatore, si torna alla lettera e).
Il punto controverso è che cosa conti come «utilizzo» in un contratto lungo, dove per gran parte della durata la barca è ormeggiata. Nella risposta a interpello n. 430 del 2023 l'Agenzia delle entrate ha respinto la tesi di un utilizzatore in leasing finanziario che voleva escludere dal computo le settimane di sosta: quando l'unità «sia armata o stazioni, per scelta del locatario, nel luogo di ricovero abituale in Italia ovvero in un altro Paese dell'Unione, sia esso in banchina o rimessaggio a terra, si configura utilizzo nel territorio unionale». Non si configura utilizzo soltanto quando l'unità è in cantiere per manutenzione o per motivi tecnici che ne impediscono la concreta fruizione. La ragione, spiega l'Agenzia, è che altrimenti il pagamento dell'imposta dipenderebbe dalla volontà del conduttore di usare o no l'imbarcazione di cui ha comunque la disponibilità, o resterebbe ancorato al ciclo delle stagioni, mentre il canone è sempre dovuto per il medesimo importo.
Quella prassi si muoveva anche sull'art. 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, e conviene dire con precisione dove si trova quel comma oggi. La norma è ancora in vigore al 5 settembre 2026: dispone che, «per prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza», il luogo delle prestazioni di cui all'art. 7-quater, comma 1, lettera e), e all'art. 7-sexies, comma 1, lettera e-bis), di imbarcazioni da diporto si considera fuori dall'Unione europea quando «attraverso adeguati mezzi di prova sia dimostrata l'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione del servizio al di fuori dell'Unione europea». Non è una regola generale sull'utilizzo extra-UE: vale per le sole imbarcazioni da diporto, e si applica alle operazioni effettuate dal 1° novembre 2020 (comma 726).
L'abrogazione c'è, ma è futura e non lascia un vuoto. L'art. 170, comma 1, lettera aaaa), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto — allegato al D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 — abroga i commi 725 e 726 «a decorrere dalla data indicata dall'articolo 171», e l'art. 171 fissa quella data: «Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027». Da quel giorno la stessa disciplina si legge all'art. 21 del testo unico, che la riproduce riferendola agli artt. 18, comma 1, lettera e), e 20, comma 1, lettera f), della nuova numerazione e vi accorpa la dichiarazione telematica dell'utilizzatore già prevista dall'art. 1, commi 710, 711 e 712, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Fino al 31 dicembre 2026, quindi, si cita il comma 725; dal 1° gennaio 2027 l'art. 21 del testo unico.
Il caso: lo stesso trasporto Torino-Lione fatturato a un privato e a un'impresa
Un vettore stabilito in Italia trasporta beni da Torino a Lione. È un trasporto intracomunitario di beni — luogo di partenza e luogo di arrivo sono in due Stati membri diversi — e l'esecuzione ha inizio nel territorio dello Stato. Il corrispettivo è di 1.800 € in entrambi i casi; cambia soltanto il committente.
Se il cliente è un privato residente in Francia, si applica l'art. 7-sexies, comma 1, lettera c): la prestazione è territorialmente rilevante in Italia perché l'esecuzione ha inizio qui, e il vettore espone 396 € di IVA al 22% per un totale di 2.196 €. Se il cliente è invece un'impresa francese, soggetto passivo stabilito in Francia, nessuna deroga dell'art. 7-sexies può operare — l'articolo vale solo verso i non soggetti passivi — e il trasporto di beni non rientra fra le deroghe oggettive dell'art. 7-quater, che per i trasporti riguarda i soli passeggeri. Torna quindi la regola generale dell'art. 7-ter, comma 1, lettera a), che àncora la territorialità allo Stato di stabilimento del committente: l'operazione è fuori dal campo di applicazione dell'IVA italiana e in fattura l'imposta è pari a 0 €.
| Voce | Committente privato francese | Committente impresa francese |
|---|---|---|
| Corrispettivo del trasporto intracomunitario (imponibile) | 1.800,00 € | 1.800,00 € |
| IVA italiana esposta in fattura dal vettore | 396,00 € | 0,00 € |
| Totale della fattura | 2.196,00 € | 1.800,00 € |
Lo stesso camion, la stessa tratta, la stessa fattura di partenza: a cambiare l'imposta è unicamente la qualifica di chi la riceve.
Riferimenti normativi
- D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 7-sexies, comma 1 — deroghe alla territorialità dei servizi resi a committenti non soggetti passivi; lettere f) e g) soppresse dal D.Lgs. 1° giugno 2020 n. 45.
- D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 7-ter, comma 1 — regola generale, e commi successivi per la nozione di soggetto passivo ai fini della territorialità.
- D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 7-quater, comma 1 — deroghe che valgono verso qualunque committente, fra cui il noleggio a breve termine.
- D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 7, comma 1 — definizioni di trasporto intracomunitario di beni e di noleggio «a breve termine».
- Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 430 del 2023 — nozione di «utilizzo» dell'imbarcazione da diporto ai fini dell'art. 7-sexies, comma 1, lettera e-bis), e conteggio dei periodi di sosta.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 5 settembre 2026.
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