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IVAUltimo aggiornamento: 30/05/2026

Territorialità IVA servizi B2C speciali art. 7-sexies DPR 633/72

Le deroghe dell'art. 7-sexies DPR 633/72 per i servizi B2C: locazione mezzi di trasporto, trasporti, lavorazioni e intermediazioni, con criterio di tassazione

Ultimo aggiornamento

30/05/2026

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In sintesi

L'art. 7-sexies del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 disciplina, in deroga al criterio generale dell'art. 7-ter comma 1 lettera b), la territorialità di talune prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi (B2C): queste si considerano effettuate nel territorio dello Stato — e quindi imponibili IVA in Italia — quando ricorrono i criteri specifici di collegamento indicati per ciascuna categoria. Il principio è che, per le prestazioni B2C generiche, rileva il luogo del prestatore (art. 7-ter), ma per intermediazioni, trasporti, lavorazioni su beni mobili e locazioni di mezzi di trasporto valgono criteri ad hoc legati al luogo dell'operazione, alla distanza percorsa, al luogo di esecuzione o al domicilio del committente.

Quando si applica

La norma riguarda esclusivamente le prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi (privati consumatori, enti non soggetti IVA): è la disciplina speculare a quella dei rapporti B2B, dove vale il diverso criterio del committente (art. 7-ter, comma 1, lettera a). Le categorie tassativamente elencate dall'art. 7-sexies, comma 1, sono:

  • intermediazioni in nome e per conto del cliente (lett. a);
  • trasporti di beni diversi dall'intracomunitario (lett. b) e trasporti intracomunitari di beni (lett. c);
  • lavorazioni, perizie e attività accessorie ai trasporti (carico, scarico, movimentazione) relative a beni mobili materiali (lett. d);
  • locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni da diporto (lett. e) e relative alle imbarcazioni da diporto (lett. e-bis).

Le precedenti lettere f) e g) (servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici) sono state soppresse dal D.Lgs. 1 giugno 2020 n. 45: tale materia è oggi confluita nell'art. 7-octies.

Come si applica nella pratica

Per ciascuna categoria il criterio di collegamento territoriale è diverso. La tabella sintetizza le regole del comma 1.

Prestazione B2CCriterio di territorialità in Italia (lett.)
Intermediazionil'operazione intermediata si considera effettuata in Italia (a)
Trasporto di beni (non intra-UE)in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato (b)
Trasporto intracomunitario di benil'esecuzione ha inizio nel territorio dello Stato (c)
Lavorazioni, perizie, accessorie ai trasportieseguite nel territorio dello Stato (d)
Locazione non breve mezzi di trasporto (non imbarcazioni)committente domiciliato/residente in Italia + utilizzo nella Comunità (e)
Locazione non breve imbarcazioni da diportoimbarcazione messa a disposizione in Italia + prestatore ivi stabilito + uso nella Comunità (e-bis)

Due regole meritano attenzione per il loro doppio binario. Per la locazione non a breve termine di mezzi di trasporto (lett. e), la prestazione è territorialmente rilevante in Italia se il committente è ivi domiciliato o residente senza domicilio all'estero, a condizione che il mezzo sia utilizzato nel territorio della Comunità. Se invece la stessa prestazione è resa a un committente domiciliato e residente fuori dalla Comunità, è imponibile in Italia solo se il mezzo è ivi utilizzato (criterio dell'utilizzo effettivo).

Per le imbarcazioni da diporto (lett. e-bis) rileva il luogo di effettiva messa a disposizione, lo Stato di stabilimento del prestatore e l'utilizzo nella Comunità; quando l'imbarcazione è messa a disposizione in uno Stato diverso da quello del prestatore, si torna alla regola della lettera e).

La distinzione tra "breve termine" e "non a breve termine" è essenziale: il noleggio a breve termine (non superiore a 30 giorni, o 90 per i natanti) è disciplinato dall'art. 7-quater, mentre l'art. 7-sexies opera per le locazioni di durata superiore. Si veda Territorialità IVA servizi particolari art. 7-quater.

Esempi pratici

Esempio 1 — Noleggio a lungo termine di autovettura a privato italiano

Una società di noleggio italiana concede a un privato residente a Milano il noleggio di un'autovettura per 12 mesi (canone 6.000,00 € annui), con utilizzo prevalente in Italia e in Francia. Trattandosi di locazione non a breve termine a committente domiciliato in Italia, con uso nella Comunità, la prestazione è territorialmente rilevante in Italia (art. 7-sexies, comma 1, lett. e): IVA al 22% per 1.320,00 €.

Esempio 2 — Lavorazione su beni mobili per privato estero

Un'officina di Bologna ripara un macchinario di proprietà di un privato svizzero, eseguendo materialmente l'intervento in Italia per un corrispettivo di 2.500,00 €. La prestazione di lavorazione su bene mobile materiale si considera effettuata in Italia perché ivi eseguita (art. 7-sexies, comma 1, lett. d): operazione imponibile, IVA 550,00 €.

Esempio 3 — Trasporto di beni a privato con tratta parziale in Italia

Un vettore trasporta su strada beni per conto di un privato, percorrendo 800 km totali di cui 300 km in Italia, a fronte di un corrispettivo di 1.600,00 €. Per il trasporto di beni non intracomunitario reso a privato, la rilevanza in Italia è proporzionale alla distanza percorsa nel territorio dello Stato (art. 7-sexies, comma 1, lett. b): imponibile la quota di 600,00 € (300/800), con IVA 132,00 €.

Errori comuni e come evitarli

  • Errore tipico: applicare alle prestazioni B2C il criterio del committente valido per il B2B. Per i privati la regola generale è il luogo del prestatore (art. 7-ter) e le deroghe dell'art. 7-sexies; non si applica il reverse charge del committente.
  • Errore tipico: confondere il noleggio a breve e a lungo termine. Il breve termine (≤30 giorni, ≤90 per natanti) è regolato dall'art. 7-quater; solo il noleggio non a breve termine ricade nell'art. 7-sexies, con criteri diversi.
  • Errore tipico: trascurare la condizione di "utilizzo nella Comunità" nella locazione di mezzi di trasporto. Per la lettera e) non basta il domicilio del committente: occorre verificare anche dove il mezzo è effettivamente utilizzato.
  • Errore tipico: ritenere ancora vigenti le lettere f) e g) per i servizi elettronici. Sono state soppresse dal 2020: i servizi TTE B2C sono ora nell'art. 7-octies, con la soglia unica UE di 10.000 euro.
  • Errore tipico: tassare l'intero corrispettivo del trasporto di beni a privato a prescindere dalla tratta. La rilevanza è proporzionale alla distanza percorsa in Italia (lett. b), non sull'intero importo.

Riferimenti normativi

  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 7-sexies — Territorialità, disposizioni speciali relative a talune prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi (comma 1, lettere a-e-bis).
  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 7-ter, comma 1 — criterio generale di territorialità delle prestazioni di servizi (lett. a B2B, lett. b B2C).
  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 7-quater — territorialità delle prestazioni particolari (noleggio a breve termine di mezzi di trasporto).
  • D.Lgs. 1 giugno 2020 n. 45 — soppressione delle lettere f) e g) dell'art. 7-sexies (servizi TTE), confluiti nell'art. 7-octies.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 30/05/2026.