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IVAUltimo aggiornamento: 04/09/2026

Territorialità IVA cessioni di beni: dove si tassa l'operazione

Immobili situati in Italia, beni mobili qui esistenti e merce montata dal fornitore: il criterio è il luogo del bene, non la sede delle parti

Ultimo aggiornamento

04/09/2026

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In sintesi

Una cessione di beni sconta l'IVA italiana quando è il bene a trovarsi in Italia, non quando ci si trovano il venditore o il compratore. L'art. 7-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 fissa tre criteri distinti: gli immobili rilevano se situati nel territorio dello Stato; i beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione rilevano se vi sono fisicamente esistenti al momento della cessione, e vi rientrano anche i beni spediti da un altro Stato membro e qui installati, montati o assiemati dal fornitore o per suo conto (comma 1); le cessioni a bordo di navi, aerei e treni durante un trasporto di passeggeri all'interno della Comunità seguono il luogo di partenza del trasporto (comma 2); gas, energia elettrica, calore e freddo distribuiti in rete seguono la qualifica del cessionario o il luogo di consumo (comma 3). Per le prestazioni di servizi il criterio è un altro, e sta nell'art. 7-ter e negli articoli che lo derogano.

Il criterio è il luogo del bene, non la sede di chi compra e chi vende

La territorialità è uno dei tre presupposti dell'imposta, accanto a quello oggettivo e a quello soggettivo: se manca, l'operazione resta fuori dal campo di applicazione dell'IVA italiana anche quando cedente e cessionario sono entrambi soggetti passivi stabiliti in Italia. Per le cessioni di beni il presupposto si verifica guardando dove sta la merce, e conviene verificarlo nell'ordine in cui l'art. 7-bis dispone le proprie regole: prima le due fattispecie speciali dei commi 2 e 3, che il comma 1 esclude espressamente dal proprio ambito, poi la regola generale.

  • Domanda: La cessione ha per oggetto gas, energia elettrica, calore o freddo distribuiti in rete?
    • sì → Comma 3: territoriale in Italia se il cessionario è un rivenditore stabilito in Italia, oppure se i beni sono usati o consumati nel territorio dello Stato
    • no → I beni sono ceduti a bordo di una nave, di un aereo o di un treno durante un trasporto di passeggeri all'interno della Comunità?
  • Domanda: I beni sono ceduti a bordo di una nave, di un aereo o di un treno durante un trasporto di passeggeri all'interno della Comunità?
    • sì → Comma 2: territoriale in Italia se il luogo di partenza del trasporto di passeggeri è situato nel territorio dello Stato
    • no → L'oggetto della cessione è un bene immobile?
  • Domanda: L'oggetto della cessione è un bene immobile?
    • sì → Comma 1: territoriale in Italia se l'immobile è situato nel territorio dello Stato, quali che siano le sedi di cedente e cessionario
    • no, è un bene mobile → Il bene mobile è spedito da altro Stato membro e installato, montato o assiemato in Italia dal fornitore o per suo conto?
  • Domanda: Il bene mobile è spedito da altro Stato membro e installato, montato o assiemato in Italia dal fornitore o per suo conto?
    • sì → Comma 1: cessione territoriale in Italia; per il cessionario non è un acquisto intracomunitario (art. 38, comma 5, lettera b, DL 331/1993)
    • no → Il bene mobile è nazionale, comunitario o in temporanea importazione ed è fisicamente esistente nel territorio dello Stato?
  • Domanda: Il bene mobile è nazionale, comunitario o in temporanea importazione ed è fisicamente esistente nel territorio dello Stato?
    • sì → Comma 1: cessione territorialmente rilevante in Italia, soggetta a IVA italiana
    • no → Operazione fuori dal campo di applicazione dell'IVA italiana per difetto del presupposto territoriale
  • Esito: Comma 3: territoriale in Italia se il cessionario è un rivenditore stabilito in Italia, oppure se i beni sono usati o consumati nel territorio dello Stato
  • Esito: Comma 2: territoriale in Italia se il luogo di partenza del trasporto di passeggeri è situato nel territorio dello Stato
  • Esito: Comma 1: territoriale in Italia se l'immobile è situato nel territorio dello Stato, quali che siano le sedi di cedente e cessionario
  • Esito: Comma 1: cessione territoriale in Italia; per il cessionario non è un acquisto intracomunitario (art. 38, comma 5, lettera b, DL 331/1993)
  • Esito: Comma 1: cessione territorialmente rilevante in Italia, soggetta a IVA italiana
  • Esito: Operazione fuori dal campo di applicazione dell'IVA italiana per difetto del presupposto territoriale
Dove si considera effettuata una cessione di beni ai fini IVAFonte: Elaborazione SamBooks su art. 7-bis DPR 633/1972 e art. 38, comma 5, lettera b), DL 331/1993

Un dettaglio che cambia l'esito e che si legge fuori dall'art. 7-bis: «territorio dello Stato» non coincide con il territorio della Repubblica. L'art. 7, comma 1, lettera a) del medesimo decreto ne esclude i comuni di Livigno e Campione d'Italia e le acque italiane del Lago di Lugano. La cessione di beni esistenti a Livigno non è quindi territorialmente rilevante in Italia ai fini IVA, per quanto Livigno sia in provincia di Sondrio.

Per i beni immobili la regola non ammette letture alternative: rileva l'ubicazione dell'immobile, e nient'altro. La cessione di un capannone situato a Modena fra una società tedesca e una società francese è territorialmente rilevante in Italia; la cessione di un immobile di Monaco di Baviera fra due società italiane non lo è.

Merce spedita da un altro Stato UE e montata in Italia: la cessione si sposta qui

L'ultima proposizione del comma 1 attrae in Italia anche beni che in Italia non c'erano quando la vendita è stata conclusa: i beni mobili spediti da altro Stato membro e installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto. È il caso dell'impianto industriale che un fornitore spagnolo spedisce e poi installa presso lo stabilimento del cliente a Verona.

La conseguenza operativa più importante di questa regola sta però in un altro decreto, e viene regolarmente confusa. L'art. 38, comma 5, lettera b) del D.L. 30 agosto 1993 n. 331 dispone che non costituisce acquisto intracomunitario «l'introduzione nel territorio dello Stato, in esecuzione di una cessione, di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati dal fornitore o per suo conto». Le due norme sono le due facce dello stesso fatto: l'operazione non è un acquisto intracomunitario, è una cessione interna effettuata in Italia da un fornitore non stabilito. Trattarla come acquisto intracomunitario — integrando la fattura del fornitore e annotandola secondo l'art. 47 del D.L. 331/1993 — significa applicare il regime sbagliato a un'operazione che di intracomunitario ha soltanto il tragitto della merce.

Gas, energia elettrica, calore e freddo: la territorialità segue il rivenditore o il consumo

Il comma 3 riguarda beni che si muovono in rete e per i quali l'idea stessa di «esistenza fisica nel territorio» non funzionerebbe: gas immesso in un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o in una rete a esso connessa, energia elettrica, calore e freddo distribuiti mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento. Per questi la territorialità si stabilisce guardando chi acquista, e in subordine dove il bene viene consumato:

  • lettera a) — la cessione è effettuata in Italia quando il cessionario è un soggetto passivo-rivenditore stabilito nel territorio dello Stato. La norma definisce essa stessa il rivenditore: il soggetto passivo la cui attività principale, in relazione all'acquisto di questi beni, è costituita dalla loro rivendita e il cui consumo personale degli stessi è trascurabile.
  • lettera b) — quando il cessionario non è un rivenditore, la cessione è effettuata in Italia se i beni sono usati o consumati nel territorio dello Stato. Per la parte eventualmente non utilizzata dal cessionario, la cessione si considera comunque effettuata in Italia se è posta in essere nei confronti di soggetti stabiliti nel territorio dello Stato, compresi quelli che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione; restano fuori le cessioni verso stabili organizzazioni all'estero.

La distinzione fra le due lettere non è teorica. Nella risposta a interpello n. 193 del 2020, resa a una società extra-UE che acquistava il gas di riempimento di un gasdotto in costruzione, l'Agenzia delle entrate ha applicato la lettera b) proprio perché l'istante aveva dichiarato di non essere un soggetto passivo-rivenditore, e ha richiamato la circolare 23 dicembre 2004 n. 54 (paragrafo 2.2.2) secondo cui le cessioni «effettuate nei confronti di soggetti diversi dai rivenditori» sono quelle verso chi acquista i prodotti per il consumo finale. Chi acquista, e per quale scopo, decide quale delle due lettere si applica e quindi se l'IVA è italiana.

Il caso: uno stock di merce in un magazzino italiano venduto fra due società estere

Due società extra-UE, entrambe prive di stabile organizzazione in Italia ma qui identificate ai fini IVA, si trasferiscono nell'ambito di una riorganizzazione di gruppo uno stock di prodotti che si trova in un magazzino italiano. La merce non si muove: cambia soltanto il proprietario, e nessuna delle due parti è italiana.

Nella risposta a interpello n. 194 del 2024 l'Agenzia delle entrate ha concluso che la cessione dei beni situati in Italia «che costituiscono un mero stock di magazzino» è un'autonoma cessione di beni, territorialmente rilevante in Italia ai sensi dell'art. 7-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 ed ivi soggetta a tassazione — non un trasferimento di ramo d'azienda fuori campo IVA, come sosteneva l'istante.

Su uno stock del valore di 250.000 € l'esito è quindi una cessione imponibile in Italia, con 55.000 € di IVA al 22% e una fattura di 305.000 €. Se lo stesso stock si fosse trovato in un magazzino tedesco, l'IVA italiana dovuta sarebbe stata pari a 0 € e l'operazione avrebbe dovuto essere valutata secondo le regole dello Stato in cui i beni si trovano.

VoceImporto
Stock di merce giacente nel magazzino italiano (imponibile)250.000,00 €
IVA italiana 22% — cessione territoriale ex art. 7-bis, comma 155.000,00 €
Totale della fattura emessa dal cedente estero305.000,00 €
Raffronto: stessa merce giacente in un magazzino tedesco, IVA italiana dovuta0,00 €
Totale fattura con IVA italiana305.000,00 €
Stock di merce in un magazzino italiano: la fattura con e senza IVA italianaFonte: Elaborazione SamBooks su art. 7-bis DPR 633/1972 e risposta a interpello AdE n. 194 del 2024Scarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

La sede delle parti non ha inciso in nessun punto del ragionamento: ha inciso soltanto il fatto che la merce fosse in Italia.

Riferimenti normativi

  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 7-bis, comma 1 — territorialità delle cessioni di beni immobili, di beni mobili esistenti nel territorio dello Stato e di beni installati, montati o assiemati in Italia dal fornitore.
  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 7-bis, comma 2 — cessioni a bordo di nave, aereo o treno nel corso di un trasporto di passeggeri all'interno della Comunità.
  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 7-bis, comma 3 — cessioni di gas, energia elettrica, calore e freddo.
  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 7, comma 1 — definizione di «territorio dello Stato» ai fini dell'imposta.
  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 7-ter — territorialità delle prestazioni di servizi.
  • D.L. 30 agosto 1993 n. 331, art. 38, comma 5 — l'introduzione di beni destinati a essere installati, montati o assiemati in Italia dal fornitore non costituisce acquisto intracomunitario.
  • Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 194 del 2024 — cessione di uno stock di beni in un magazzino italiano fra società estere extra-UE: rilevanza territoriale in Italia ai sensi dell'art. 7-bis.
  • Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 193 del 2020 — territorialità della cessione di gas ai sensi dell'art. 7-bis, comma 3, lettere a) e b).

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 4 settembre 2026.

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