Autofattura: quando si emette e come si registra (art. 17 IVA)
Quando la fattura la emette chi acquista: acquisti da soggetti esteri, regolarizzazioni e omaggi, con i tipi documento TD17, TD19 e TD20.
30/07/2026
7 min lettura
In sintesi
L'autofattura è la fattura che emette chi compra, non chi vende: il documento con cui il cessionario o il committente assolve in proprio l'IVA di un'operazione per la quale la legge designa lui come debitore d'imposta. Il perimetro nasce dall'art. 17, secondo comma, del DPR 633/1972, che pone gli obblighi IVA in capo al cessionario o committente italiano per le operazioni effettuate in Italia da soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione, e dall'art. 21, comma 6-ter, che impone l'annotazione «autofatturazione» sulle fatture emesse dal cessionario o dal committente in virtù di un obbligo proprio. La distinzione che genera più errori è questa: con un fornitore UE non si emette un'autofattura, si integra la fattura ricevuta; l'autofattura in senso proprio riguarda i fornitori extra-UE e le regolarizzazioni.
Quando si applica
- Acquisto di servizi da un prestatore non residente e privo di stabile organizzazione in Italia — l'imposta è assolta dal committente italiano ai sensi dell'art. 17, secondo comma, DPR 633/1972. Se il prestatore è UE si integra la fattura, se è extra-UE si emette autofattura; in entrambi i casi il tipo documento elettronico è TD17.
- Acquisto di beni già presenti in Italia da un cedente non residente (non importazione, non acquisto intracomunitario) — stesso art. 17, secondo comma; tipo documento TD19, integrazione se il cedente è UE, autofattura se extra-UE.
- Acquisto intracomunitario di beni — qui non c'è autofattura: la fattura del fornitore UE va numerata e integrata con controvalore in euro e imposta, ai sensi dell'art. 46, comma 1, DL 331/1993 (tipo documento TD18).
- Fattura intracomunitaria mai arrivata — se il cessionario non riceve la fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione, deve emettere lui la fattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo, in unico esemplare (art. 46, comma 5, DL 331/1993). Questa è un'autofattura vera, tipo documento TD20.
- Reverse charge interno omesso o irregolare — nelle ipotesi dell'art. 6, comma 9-bis, DLgs 471/1997 il cessionario o committente emette fattura ai sensi dell'art. 21 DPR 633/1972 e assolve l'imposta in inversione contabile (TD20 seguito da TD16).
- Cessioni gratuite di beni rientranti nell'attività propria dell'impresa — sono cessioni imponibili ai sensi dell'art. 2, secondo comma, n. 4, DPR 633/1972: se non si esercita la rivalsa sul destinatario, l'operazione si documenta con autofattura.
- Non si applica al reverse charge interno regolare (art. 17, quinto e sesto comma, DPR 633/1972): lì la fattura la emette il cedente senza addebito d'imposta con l'annotazione «inversione contabile», e il cessionario la integra con aliquota e imposta.
Come si applica nella pratica
1. Stabilire se serve integrazione o autofattura
La domanda operativa non è "devo fare autofattura?" ma "chi è il fornitore e cosa ho ricevuto?". Se esiste un documento del fornitore da integrare (fornitore UE, o cedente nazionale in reverse charge), si integra. Se il documento non esiste o proviene da un soggetto extra-UE, si emette autofattura indicando come cedente/prestatore il fornitore reale e come cessionario/committente se stessi.
2. Compilare il documento elettronico
L'integrazione e l'autofattura passano dal Sistema di Interscambio e sono recapitate al solo emittente. Il blocco CedentePrestatore porta i dati del fornitore estero con il suo Paese di residenza, il blocco CessionarioCommittente i dati di chi integra o autofattura. La data da indicare cambia: data di ricezione (o comunque data nel mese di ricezione) nei casi di integrazione di fattura UE, data di effettuazione dell'operazione nei casi di autofattura da fornitore extra-UE. È consigliabile una numerazione progressiva dedicata e, sui documenti di rettifica, la valorizzazione del campo DatiFattureCollegate.
3. Registrare due volte
Il documento integrativo o l'autofattura sono annotati sia nel registro delle fatture emesse sia in quello delle fatture ricevute: la prima annotazione fa nascere l'IVA a debito, la seconda consente la detrazione secondo le regole dell'art. 25 DPR 633/1972. L'unica eccezione è l'autofattura ex art. 6, comma 9-bis, DLgs 471/1997, che va annotata nel registro acquisti, mentre è il successivo TD16 a chiudere il ciclo su entrambi i registri. Per gli acquisti intracomunitari i termini di annotazione sono quelli dell'art. 47, comma 1, DL 331/1993: entro il giorno 15 del mese successivo alla ricezione, con riferimento al mese precedente.
Esempi pratici
Esempio 1 — Consulenza da fornitore extra-UE (autofattura vera)
Una SRL italiana riceve nel marzo 2026 una consulenza informatica da un fornitore statunitense per 4.000,00 €, senza IVA. L'operazione è imponibile in Italia e l'imposta è assolta dal committente (art. 17, secondo comma, DPR 633/1972).
- Autofattura TD17 con data pari alla data di effettuazione dell'operazione.
- Imponibile 4.000,00 €, IVA 22% calcolata dal committente = 880,00 €.
- Annotazione nel registro delle fatture emesse (IVA a debito 880,00 €) e nel registro degli acquisti (IVA a credito 880,00 €).
- Effetto in liquidazione: neutro, se l'IVA è integralmente detraibile.
Esempio 2 — Acquisto di merce da fornitore tedesco (integrazione, non autofattura)
La stessa SRL acquista merce da un fornitore tedesco per 10.000,00 €, fattura senza imposta ricevuta il 10 aprile 2026.
- Non è autofattura: si integra la fattura ai sensi dell'art. 46, comma 1, DL 331/1993, con tipo documento TD18 e data 10 aprile 2026.
- IVA 22% calcolata dal cessionario = 2.200,00 €.
- Doppia annotazione entro il 15 maggio 2026 con riferimento ad aprile (art. 47, comma 1, DL 331/1993).
Esempio 3 — Fattura intracomunitaria mai ricevuta
Acquisto intracomunitario effettuato il 5 gennaio 2026 per 3.000,00 €; al 31 marzo 2026 la fattura del fornitore non è mai arrivata.
- Il termine di tolleranza (secondo mese successivo) è scaduto: il cessionario emette autofattura TD20 in unico esemplare entro il 15 aprile 2026 (art. 46, comma 5, DL 331/1993).
- Imponibile 3.000,00 €, IVA 22% = 660,00 €.
- Annotazione su entrambi i registri; l'imposta è assolta in liquidazione.
Errori comuni e come evitarli
- Chiamare autofattura l'integrazione di una fattura UE — l'art. 46, comma 1, DL 331/1993 parla di fattura da integrare, non da emettere. La conseguenza pratica dell'errore è la data sbagliata sul documento (effettuazione invece di ricezione) e quindi il mese di liquidazione sbagliato.
- Emettere autofattura nel reverse charge interno regolare — l'art. 17, quinto comma, DPR 633/1972 vuole la fattura del cedente con l'annotazione «inversione contabile» e la sua integrazione da parte del cessionario. Autofatturare a monte crea un documento doppio e un imponibile duplicato.
- Omettere l'annotazione «autofatturazione» — è richiesta dall'art. 21, comma 6-ter, DPR 633/1972 su ogni fattura emessa dal cessionario o committente per obbligo proprio. Va prevista nel tracciato, non aggiunta a mano sul PDF di cortesia.
- Annotare il documento solo nel registro acquisti — così l'IVA a debito non emerge e la liquidazione risulta incapiente. La regola è la doppia annotazione, salvo il caso specifico dell'art. 6, comma 9-bis, DLgs 471/1997.
- Aspettare oltre i termini per la fattura non ricevuta — superato il secondo mese successivo all'operazione l'obbligo di emissione è del cessionario, e l'inerzia espone alla sanzione dell'art. 6, comma 8, DLgs 471/1997, evitabile solo comunicando l'omissione all'Agenzia delle Entrate entro novanta giorni dal termine di emissione.
- Usare la numerazione delle fatture di vendita — mescolare autofatture e fatture attive nella stessa serie rende illeggibile il registro delle fatture emesse. Serve una numerazione progressiva dedicata.
Riferimenti normativi
- art. 17, secondo comma, DPR 26 ottobre 1972 n. 633 — obblighi IVA in capo al cessionario o committente per operazioni di soggetti non residenti
- art. 17, quinto e sesto comma, DPR 26 ottobre 1972 n. 633 — reverse charge interno
- art. 21, comma 1 e comma 6-ter, DPR 26 ottobre 1972 n. 633 — emissione della fattura e annotazione «autofatturazione»
- art. 2, secondo comma, n. 4, DPR 26 ottobre 1972 n. 633 — cessioni gratuite di beni
- art. 25, primo comma, DPR 26 ottobre 1972 n. 633 — registrazione degli acquisti e detrazione
- art. 46, comma 1 e comma 5, DL 30 agosto 1993 n. 331 — integrazione della fattura intracomunitaria e autofattura per fattura non ricevuta
- art. 47, comma 1, DL 30 agosto 1993 n. 331 — termini di annotazione delle operazioni intracomunitarie
- art. 6, comma 8 e comma 9-bis, DLgs 18 dicembre 1997 n. 471 — omessa o irregolare fatturazione e regolarizzazione del reverse charge
- art. 1, comma 3-bis, DLgs 5 agosto 2015 n. 127 — comunicazione delle operazioni transfrontaliere via Sistema di Interscambio
- Agenzia delle Entrate, Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro, tipi documento TD16, TD17, TD18, TD19 e TD20
Risorse correlate
- Reverse charge IVA art. 17 DPR 633/72: debitore d'imposta
- TD16-TD28: guida alla compilazione della fattura elettronica
- Fatturazione operazioni intracomunitarie art. 46 DL 331/93
- Registrazione operazioni intracomunitarie art. 47 DL 331/93
- Acquisti intracomunitari beni art. 38 DL 331/1993
- Reverse charge edilizia: inversione contabile art. 17
- Registrazione acquisti IVA art. 25 DPR 633/72: detrazione
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-07-30.
Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 30/07/2026.