Fattura intracomunitaria: integrazione, TD18 e autofattura
Sull'acquisto la fattura del fornitore UE si integra e viaggia con il TD18; sulla cessione si emette entro il giorno 15 del mese successivo all'operazione
06/09/2026
06/09/2026
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In sintesi
Chi compra in un altro Stato membro riceve una fattura priva di imposta e deve completarla; chi vende ne emette una priva di imposta e deve rispettare una data. Sono i due obblighi che convivono nell'art. 46 del DL 30 agosto 1993 n. 331: sull'acquisto intracomunitario il cessionario integra il documento con il controvalore in euro, la base imponibile e l'imposta calcolata con l'aliquota dei beni (comma 1); sulla cessione intracomunitaria emette la fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, indicando la non imponibilità al posto dell'imposta e il numero identificativo del cessionario estero (comma 2). Se la fattura del fornitore non arriva entro il secondo mese successivo all'operazione, il cessionario la sostituisce con un'autofattura in unico esemplare entro il giorno 15 del terzo mese (comma 5).
Due obblighi opposti nello stesso articolo: integrare quello che si riceve, emettere quello che si vende
La distinzione non è formale. Sull'acquisto il documento esiste già e va completato: l'imposta la liquida chi compra, perché l'operazione è imponibile in Italia mentre nel Paese del cedente non lo è. Sulla cessione il documento va creato: l'imposta non c'è affatto, perché la non imponibilità dell'art. 41 del DL 331/1993 sposta la tassazione nello Stato di destinazione.
Da qui discendono contenuti diversi. Sull'acquisto contano il cambio e l'aliquota; sulla cessione contano il numero identificativo attribuito al cessionario dal suo Stato membro e, quando il bene viene consegnato in uno Stato diverso da quello del cliente, un riferimento specifico a quella consegna. Il comma 3 aggiunge due precisazioni in poche righe: se i beni sono trasferiti a se stessi in altro Stato membro va indicato anche il numero identificativo ottenuto lì, mentre per le vendite a distanza intracomunitarie l'indicazione del numero del cliente non si applica, perché il cliente è un privato.
Sui mezzi di trasporto nuovi il comma 4 chiede in fattura i dati identificativi del mezzo, e quando la cessione non avviene nell'esercizio di impresa, arte o professione tiene luogo della fattura l'atto di cessione o altro documento equipollente.
Dal ricevimento al TD18: il calendario dell'integrazione
- Giorno della ricezione: Arriva la fattura del fornitore UE, priva di imposta — vista dal cedente l'operazione non è imponibile nel suo Stato; l'imposta è dovuta in Italia dal cessionario
- Alla ricezione: Il cessionario numera e integra: controvalore in euro, base imponibile, aliquota e imposta — art. 46, c. 1, DL 331/1993; se l'acquisto è non imponibile o esente, al posto dell'imposta si indica il titolo
- Entro il giorno 15 del mese successivo alla ricezione: Annotazione nel registro delle fatture emesse, con riferimento al mese precedente — art. 47, c. 1, DL 331/1993; l'annotazione nel registro degli acquisti serve invece a esercitare la detrazione
- Trascorso il secondo mese successivo all'operazione: Se la fattura non è mai arrivata, l'obbligo si sposta sul cessionario — art. 46, c. 5, DL 331/1993: il termine decorre dall'effettuazione dell'operazione, non dall'ordine
- Entro il giorno 15 del terzo mese successivo all'operazione: Emissione dell'autofattura in unico esemplare — allo SDI il documento viaggia come TD20, seguito dal TD18 che porta l'imposta
Due scadenze corrono vicine, e una sola è davvero una scadenza. L'art. 46, comma 1, non ne fissa alcuna: l'integrazione si fa alla ricezione, perché senza di essa non c'è nulla da annotare. Il termine sta nell'art. 47, comma 1, che fissa al giorno 15 del mese successivo alla ricezione l'annotazione nel registro delle fatture emesse, con riferimento al mese precedente.
Sopra l'obbligo IVA si è aggiunto, dal 1° luglio 2022, quello comunicativo dell'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127. La guida dell'Agenzia delle entrate alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro, versione 1.10 di aprile 2025, precisa che la trasmissione del TD18 consente anche di adempiere all'obbligo di integrazione dell'art. 46, comma 1: un documento solo per due obblighi. L'integrazione fatta a penna sul documento cartaceo resta legittima ai fini IVA, ma non copre la comunicazione.
TD17, TD18, TD19: tre integrazioni che non si scambiano
| Voce | TD17 — servizi dall'estero | TD18 — beni intracomunitari | TD19 — beni ex art. 17, c. 2 |
|---|---|---|---|
| Operazione certificata | Acquisto di servizi da un prestatore non stabilito in Italia, UE o extra-UE | Acquisto di beni spediti in Italia a partire da un altro Stato membro | Acquisto di beni già presenti in Italia da un cedente non stabilito |
| Norma che impone l'adempimento | art. 17, c. 2, DPR 633/1972 | art. 46, c. 1, DL 331/1993 | art. 17, c. 2, DPR 633/1972 |
| Documento di partenza | Fattura del prestatore UE da integrare, o autofattura se il prestatore è extra-UE | Fattura del cedente UE, sempre da integrare | Fattura del cedente UE da integrare, o autofattura se il cedente è extra-UE |
| Il caso che manda in errore | Il servizio ricevuto da un prestatore extra-UE si certifica con un'autofattura, non con un'integrazione | L'acquisto intracomunitario con introduzione in deposito IVA resta TD18, con codice natura N3.6 | I beni comprati da un non residente ma già in Italia non sono un acquisto intracomunitario: il TD18 qui è sbagliato |
A separare i tre codici è il movimento dei beni, prima ancora della nazionalità del fornitore. Il TD18 presuppone che la merce sia partita da un altro Stato membro e sia arrivata in Italia; se il cedente è estero ma la merce era già qui, l'acquisto non è intracomunitario e il codice corretto è il TD19. Il TD17 riguarda i servizi, dove il criterio dei beni non esiste. La casistica completa dei codici, comprese le rettifiche e i documenti da TD20 a TD28, sta nella scheda sui tipi di documento della fattura elettronica.
Quando la fattura del fornitore UE non arriva: l'autofattura del comma 5, e quanto costa saltarla
| Voce | Importo |
|---|---|
| Imponibile indicato dal fornitore tedesco, senza imposta | 12.000,00 € |
| IVA italiana al 22% calcolata dal cessionario in sede di integrazione | 2.640,00 € |
| Valore del documento integrato | 14.640,00 € |
Su una fornitura tedesca da 12.000 € il cessionario italiano integra 2.640 € di IVA al 22% e porta il documento a 14.640 €. Il debito che nasce dall'annotazione nel registro delle fatture emesse e il credito che nasce dall'annotazione nel registro degli acquisti si compensano, quindi la liquidazione non cambia: l'integrazione non costa nulla in cassa, e proprio per questo viene rimandata.
Rimandarla ha un prezzo. L'art. 6, comma 9-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 punisce con una sanzione da 500 € a 10.000 € il cessionario che omette gli adempimenti connessi all'inversione contabile, richiamando espressamente l'art. 46, comma 1, e l'art. 47, comma 1, del DL 331/1993. Se l'operazione non risulta neppure dalla contabilità, la sanzione sale al 5% dell'imponibile con un minimo di 1.000 €: sui 12.000 € dell'esempio il 5% varrebbe 600 €, ma il minimo prevale e la sanzione resta 1.000 €. Sotto i 20.000 € di imponibile, quindi, la misura proporzionale non si vede mai.
Quando la fattura arriva con un importo inferiore a quello reale il rimedio è la fattura integrativa, e il suo termine è diverso da tutti gli altri: il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria.
Le domande di chi ci arriva
Ho fatto un acquisto in UE a gennaio ma la fattura non è ancora arrivata: cosa devo fare?
L'obbligo scatta quando è trascorso il secondo mese successivo a quello di effettuazione, quindi per un'operazione di gennaio dal 1° aprile. Entro il 15 aprile il cessionario emette in unico esemplare l'autofattura del comma 5, che allo SDI viaggia come TD20 seguito dal TD18 con l'imposta. Il termine decorre dall'operazione, non dal sollecito al fornitore.
Devo indicare l'aliquota IVA quando integro la fattura di un fornitore UE?
Sì. Il comma 1 chiede il controvalore in euro del corrispettivo, gli altri elementi che concorrono alla base imponibile espressi in valuta estera e l'ammontare dell'imposta calcolata secondo l'aliquota dei beni. Se invece l'acquisto è non imponibile, esente o senza pagamento dell'imposta, al posto dell'importo si indica il titolo, con la norma unionale o nazionale che lo prevede.
Se ricevo una fattura con un importo più basso di quello reale, entro quando emetto l'integrativa?
Entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria. È l'unico termine dell'art. 46 che decorre da un adempimento contabile del cessionario e non dalla data dell'operazione o dalla ricezione del documento: chi registra tardi la fattura sbagliata sposta in avanti anche questo termine.
L'integrazione a penna sulla fattura cartacea vale ancora?
Ai fini IVA sì: l'art. 46, comma 1, chiede che la fattura sia numerata e integrata, non che lo sia per via telematica. Resta però scoperto l'obbligo comunicativo dell'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 127/2015 per le operazioni dal 1° luglio 2022, che il TD18 assolve insieme all'integrazione.
Devo mettere il numero identificativo del cliente estero anche sulle vendite a privati?
No. Il comma 2 lo pretende per le cessioni intracomunitarie verso soggetti passivi, insieme al riferimento specifico quando la consegna avviene in uno Stato membro diverso da quello del cessionario. Per le vendite a distanza intracomunitarie dell'art. 41, comma 1, lettera b), il comma 3 esclude espressamente quell'indicazione, perché l'acquirente è un consumatore privato.
Riferimenti normativi
- DL 30 agosto 1993 n. 331, art. 46, commi 1, 2, 3 e 5 — fatturazione delle operazioni intracomunitarie
- DL 30 agosto 1993 n. 331, art. 47, comma 1 — termine di annotazione della fattura integrata
- D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 6, comma 9-bis — sanzione per gli adempimenti omessi dell'inversione contabile
- D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127, art. 1, comma 3-bis — comunicazione delle operazioni transfrontaliere, citato in prosa
- Agenzia delle entrate, guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro, versione 1.10 di aprile 2025, sezioni TD18 e TD20
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 6 settembre 2026.
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