Art. 47 DL 331/1993: registrare acquisti e cessioni intra-UE
Doppia annotazione nei registri vendite e acquisti, termine del giorno 15 e regole diverse per chi vende: come si registra ogni operazione intra-UE
05/09/2026
8 min lettura
In sintesi
La fattura di un acquisto intracomunitario, dopo essere stata integrata a norma dell'art. 46, comma 1, del D.L. 30 agosto 1993 n. 331, va annotata due volte: nel registro delle fatture emesse di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 633 del 1972 — entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione e con riferimento al mese precedente — e, ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione, anche nel registro degli acquisti di cui all'art. 25 (art. 47, comma 1). Le fatture di cessione intracomunitaria seguono invece un binario diverso: si annotano nel solo registro delle fatture emesse, entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione (comma 4). I commercianti al minuto possono usare il registro dei corrispettivi in luogo di quello delle fatture emesse (comma 2), gli enti non soggetti passivi tengono un registro apposito (comma 3), e le operazioni su mezzi di trasporto nuovi in cui non è parte un soggetto passivo italiano restano fuori da entrambe le regole (comma 5).
La doppia annotazione: perché la stessa fattura entra in due registri
Il fornitore comunitario emette una fattura senza imposta, perché l'operazione è imponibile in Italia e l'imposta è assolta dal cessionario. L'art. 46, comma 1, chiede allora al cessionario di numerare e integrare il documento ricevuto indicando il controvalore in euro del corrispettivo, gli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile espressi in valuta estera e l'ammontare dell'imposta calcolata secondo l'aliquota dei beni; se l'acquisto è senza pagamento dell'imposta, non imponibile o esente, al posto dell'imposta si indica il titolo con l'eventuale norma unionale o nazionale.
Da qui nasce la doppia annotazione. Il registro delle fatture emesse accoglie l'imposta a debito, quella che il cessionario si autoliquida al posto del fornitore; il registro degli acquisti accoglie la stessa imposta a credito, e l'art. 47, comma 1, lo dice per la ragione precisa che quell'annotazione serve «ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione». Non sono due adempimenti che si sovrappongono: sono i due lati della stessa operazione, e omettere il secondo significa versare un'imposta che si sarebbe potuta detrarre.
La stessa logica governa il documento che oggi viaggia sul Sistema di interscambio. Nella Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro l'Agenzia delle entrate descrive il tipo documento TD18 — «integrazione per acquisto di beni intracomunitari» — richiamando proprio l'art. 46, comma 1, e precisa che «il documento integrativo trasmesso dal committente è annotato sia nel registro delle fatture emesse sia in quello delle fatture ricevute». La stessa guida chiede che nel campo <Data> della sezione <DatiGenerali> sia riportata la data di ricezione della fattura del cedente estero, o comunque una data ricadente nel mese di ricezione: è lo stesso ancoraggio temporale su cui l'art. 47 costruisce il proprio termine. La trasmissione risponde all'obbligo comunicativo dell'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127 per le operazioni verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
I termini non sono gli stessi per acquisti e cessioni
Qui si concentra l'errore più frequente, perché i due termini somigliano ma partono da fatti diversi. L'annotazione di un acquisto è ancorata alla ricezione della fattura: entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui il documento è arrivato, con riferimento al mese precedente. L'annotazione di una cessione è ancorata all'effettuazione dell'operazione: entro il termine di emissione della fattura — che l'art. 46, comma 2, fissa al giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione — e con riferimento al mese di effettuazione. Una fattura di acquisto ricevuta in ritardo sposta l'annotazione; una cessione fatturata in ritardo no, perché il riferimento resta il mese in cui l'operazione è stata compiuta.
- Mese di effettuazione dell'operazione: L'acquisto intracomunitario si considera effettuato — È la data da cui decorrono i termini dell'art. 46, comma 5, se la fattura del fornitore non arriva
- Alla ricezione della fattura del fornitore UE: Il cessionario numera e integra la fattura con il controvalore in euro e l'imposta — Art. 46, comma 1, DL 331/1993: se l'acquisto è senza pagamento dell'imposta, non imponibile o esente, al posto dell'imposta si indica il titolo
- Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione: Annotazione distinta nel registro delle fatture emesse, con riferimento al mese precedente — Art. 47, comma 1: secondo l'ordine della numerazione e con l'indicazione anche del corrispettivo espresso in valuta estera
- Entro lo stesso termine: Annotazione distinta anche nel registro degli acquisti — Art. 47, comma 1, ultimo periodo: serve ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta
- Se la fattura non arriva entro il secondo mese successivo all'operazione: Il cessionario emette la fattura in unico esemplare entro il giorno 15 del terzo mese successivo — Art. 46, comma 5; l'annotazione avviene entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente (art. 47, comma 1)
Resta il caso della fattura che non arriva. L'art. 46, comma 5, obbliga il cessionario che non abbia ricevuto la fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione a emetterla in unico esemplare entro il giorno 15 del terzo mese successivo; e se ha ricevuto una fattura che indica un corrispettivo inferiore a quello reale, deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria. Quelle fatture, dice l'art. 47, comma 1, si annotano entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente. Sugli obblighi di fatturazione a monte si rinvia all'art. 46; sulla definizione delle operazioni all'art. 38 e all'art. 41.
Chi non tiene il registro delle fatture emesse, e le operazioni escluse
L'art. 47 non presuppone che ogni operatore abbia la stessa contabilità, e i commi 2, 3 e 5 lo riconoscono.
I contribuenti dell'art. 22 del D.P.R. n. 633 del 1972 — commercianti al minuto e attività assimilate — possono annotare le fatture di acquisto intracomunitario nel registro dei corrispettivi di cui all'art. 24 anziché in quello delle fatture emesse, restando fermi i termini e le modalità del comma 1. I soggetti dell'art. 4, quarto comma, dello stesso decreto che non sono soggetti passivi d'imposta annotano quelle fatture, previa numerazione progressiva ed entro gli stessi termini, in un apposito registro tenuto e conservato a norma dell'art. 39.
Il comma 5 chiude con un'esclusione netta: i commi 1 e 4 non si applicano alle operazioni relative ai mezzi di trasporto nuovi di cui all'art. 38, comma 4, delle quali non è parte contraente un soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. È il caso del privato che acquista un'auto nuova in un altro Stato membro: l'imposta è dovuta in Italia, ma non attraverso il meccanismo dei registri disciplinato da questo articolo.
C'è poi il caso di chi quei registri non li tiene affatto, e due disposizioni del D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127 lo consentono. L'art. 1, comma 3-ter, dispone che «i soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 del presente articolo sono esonerati dall'obbligo di annotazione in apposito registro, di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633». L'art. 4, comma 2, prevede invece che per i soggetti passivi che convalidano — o integrano nel dettaglio — le bozze dei registri messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate «viene meno l'obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25», fermo restando il registro dell'art. 18, comma 2, del DPR 600/1973; l'obbligo permane invece per chi opta per la tenuta dei registri secondo l'art. 18, comma 5, dello stesso decreto.
L'esonero riguarda il supporto, non l'operazione. L'art. 47 continua a governare che cosa deve risultare e con quale riferimento temporale: l'integrazione della fattura ex art. 46, comma 1, resta dovuta, l'imposta a debito e quella a credito devono comunque confluire nella liquidazione del mese di riferimento, e il giorno 15 del mese successivo alla ricezione resta l'ancoraggio del periodo cui l'acquisto appartiene. Cambia dove l'annotazione è materialmente conservata, non se l'operazione va registrata.
Due condizioni pratiche lo confermano. L'esonero dell'art. 4, comma 2, non è automatico: opera solo a valle della convalida o dell'integrazione delle bozze, quindi chi le ignora resta soggetto all'obbligo pieno di tenuta. E le bozze sono costruite, per espressa previsione dell'art. 4, comma 1, sui dati «acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere»: per un acquisto intracomunitario il dato raggiunge l'Agenzia attraverso il TD18 trasmesso al Sistema di interscambio ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis. Chi non trasmette, o trasmette con una data che non ricade nel mese di ricezione, non trova l'operazione nella bozza — e l'esonero dalla tenuta del registro non sostituisce la comunicazione mancante, che ha un obbligo e una sanzione propri.
Il caso: un acquisto da 20.000 € annotato nei due registri
Una S.r.l. italiana riceve il 20 marzo la fattura di un fornitore francese per merce trasportata in Italia, imponibile 20.000 €, senza imposta. Integra il documento indicando l'aliquota dei beni, il 22%, e l'imposta di 4.400 €; poi lo annota entro il 15 aprile, con riferimento a marzo, in entrambi i registri.
| Voce | Registro delle fatture emesse (art. 23) | Registro degli acquisti (art. 25) |
|---|---|---|
| Imponibile dell'acquisto intracomunitario | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
| IVA 22% liquidata con l'integrazione della fattura | 4.400,00 € | 4.400,00 € |
| Totale annotato in ciascun registro | 24.400,00 € | 24.400,00 € |
Nella liquidazione di marzo i 4.400 € figurano come imposta a debito e, se l'imposta è integralmente detraibile, per pari importo come imposta a credito: l'effetto netto sulla liquidazione è 0 € e l'acquisto non genera un esborso. Il conto cambia quando la detrazione non spetta per intero — per esempio su beni a detrazione limitata o in presenza di pro-rata: in quel caso la sola annotazione nel registro delle fatture emesse resta piena, mentre quella nel registro degli acquisti produce un credito ridotto, e la differenza diventa un costo effettivo dell'operazione. È la ragione per cui l'annotazione nel registro degli acquisti non è una formalità speculare: è la sede in cui si misura quanto di quell'imposta si recupera davvero.
Riferimenti normativi
- D.L. 30 agosto 1993 n. 331, art. 47, comma 1 — annotazione delle fatture di acquisto intracomunitario entro il giorno 15 del mese successivo alla ricezione, e annotazione nel registro degli acquisti ai fini della detrazione.
- D.L. 30 agosto 1993 n. 331, art. 47, comma 2 — facoltà per i contribuenti dell'art. 22 del D.P.R. n. 633 del 1972 di usare il registro dei corrispettivi.
- D.L. 30 agosto 1993 n. 331, art. 47, comma 3 — registro apposito per i soggetti dell'art. 4, quarto comma, non soggetti passivi d'imposta.
- D.L. 30 agosto 1993 n. 331, art. 47, comma 4 — annotazione delle cessioni intracomunitarie entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione.
- D.L. 30 agosto 1993 n. 331, art. 47, comma 5 — esclusione delle operazioni su mezzi di trasporto nuovi senza un soggetto passivo italiano.
- D.L. 30 agosto 1993 n. 331, art. 46, commi 1, 2 e 5 — integrazione della fattura di acquisto, emissione della fattura di cessione e fattura in unico esemplare in caso di mancata ricezione.
- D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, artt. 23, 24 e 25 — registri delle fatture emesse, dei corrispettivi e degli acquisti.
- D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127, art. 1, comma 3-bis — trasmissione telematica dei dati delle operazioni verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
- D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127, art. 1, comma 3-ter — esonero dall'obbligo di annotazione nei registri degli artt. 23 e 25 del DPR 633/1972 per i soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture ai sensi del comma 3.
- D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127, art. 4, commi 1 e 2 — bozze dei registri IVA predisposte dall'Agenzia sui dati delle fatture elettroniche e delle comunicazioni transfrontaliere, e venir meno dell'obbligo di tenuta per chi le convalida o le integra.
- Agenzia delle entrate, Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro — tipo documento TD18, integrazione per acquisto di beni intracomunitari e relativa annotazione nei due registri.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 5 settembre 2026.
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