Intrastat 2026: la soglia degli acquisti sale a 2 milioni
Dagli invii del 25 febbraio 2026 l'INTRA 2bis si presenta con acquisti pari o superiori a 2.000.000 € nel trimestre; cessioni e servizi resi restano a 50.000 €
06/09/2026
06/09/2026
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In sintesi
Gli obblighi che accompagnano gli scambi con gli altri Stati membri stanno nell'art. 50 del DL 30 agosto 1993 n. 331: comunicare alla controparte il proprio numero di partita IVA integrato per le operazioni intracomunitarie (comma 3), poter chiedere all'ufficio la conferma del numero attribuito al cliente da un altro Stato membro (comma 2), tenere il registro dei beni movimentati a titolo non traslativo (comma 5) e presentare in via telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti (comma 6), entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (comma 6-bis). Le soglie che decidono chi è obbligato non stanno nella legge ma nei provvedimenti attuativi, e una di esse è cambiata nel 2026: per gli acquisti di beni l'elenco si presenta solo se l'ammontare trimestrale è uguale o superiore a 2.000.000 €.
La soglia degli acquisti di beni sale a 2.000.000 € dagli invii del 25 febbraio 2026
| Voce | Cessioni di beni (INTRA 1bis) | Servizi resi (INTRA 1quater) | Acquisti di beni (INTRA 2bis) | Servizi ricevuti (INTRA 2quater) |
|---|---|---|---|---|
| Quando l'elenco è mensile | Se in almeno uno dei quattro trimestri precedenti si superano 50.000 € | Se in almeno uno dei quattro trimestri precedenti si superano 50.000 € | Se in almeno uno dei quattro trimestri precedenti l'ammontare è pari o superiore a 2.000.000 € | Se in almeno uno dei quattro trimestri precedenti l'ammontare è pari o superiore a 100.000 € |
| Che cosa accade sotto la soglia | Elenco trimestrale | Elenco trimestrale | Nessun elenco: dal 2018 sotto soglia non esiste cadenza trimestrale | Nessun elenco: dal 2018 sotto soglia non esiste cadenza trimestrale |
| Fonte che fissa la soglia | art. 2 DM 22 febbraio 2010 | art. 2 DM 22 febbraio 2010 | art. 1 determinazione ADM prot. 84415/RU del 3 febbraio 2026 | punto 2.1 provvedimento AdE prot. 194409 del 25 settembre 2017 |
| Valenza dell'elenco | Fiscale e statistica | Fiscale e statistica | Solo statistica | Solo statistica |
| Che cosa è cambiato nel 2026 | Nulla | Nulla | La soglia sale da 350.000 € a 2.000.000 €, dagli invii da effettuare entro il 25 febbraio 2026 | Nulla |
La determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli prot. n. 84415/RU del 3 febbraio 2026, adottata di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, ha portato da 350.000 € a 2.000.000 € l'ammontare trimestrale al raggiungimento del quale scatta l'obbligo di presentare il modello INTRA 2bis. Il testo dice «uguale o superiore a 2.000.000 di euro» in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, quindi chi tocca esattamente quella cifra è dentro. La motivazione è dichiarata nel provvedimento: dal 2022 l'ISTAT dispone della fonte MDE, i micro-dati sulle cessioni verso l'Italia ricevuti dagli istituti statistici degli altri Paesi, e riceve mensilmente dall'Agenzia delle entrate i dati delle fatture, così che la raccolta con l'INTRA 2bis diventa in parte sostituibile. Le nuove disposizioni si applicano agli invii da effettuare entro il 25 febbraio 2026.
Il salto è di quasi sei volte, e per molte PMI significa uscire dall'adempimento. Restano invariate tutte le altre soglie: 50.000 € a trimestre per le cessioni di beni e per i servizi resi, secondo l'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 febbraio 2010, e 100.000 € a trimestre per i servizi ricevuti, secondo il punto 2.1 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 194409 del 25 settembre 2017.
Le due colonne di destra hanno una caratteristica che quelle di sinistra non hanno: sotto la soglia non esiste una cadenza trimestrale di ripiego. La scelta risale al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 194409 del 25 settembre 2017, che si applica agli elenchi con periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018. Sopra 200.000 € per i beni e 100.000 € per i servizi ricevuti l'elenco si presenta con riferimento a periodi mensili e ai soli fini statistici; sotto quelle soglie i dati riepilogativi vengono acquisiti dall'Agenzia delle entrate attraverso gli adempimenti comunicativi dell'art. 21 del DL 78/2010 o dell'art. 1 del D.Lgs. 127/2015, e resi disponibili all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, all'ISTAT e alla Banca d'Italia.
La determinazione ADM prot. n. 493869/RU del 23 dicembre 2021 è intervenuta poi sull'importo, portando la soglia dei beni da 200.000 € a 350.000 € per i periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022, con la stessa formula («uguale o superiore a 350.000 euro»), e nel proprio testo registra che «non è più prevista la presentazione del Modello INTRA 2bis con cadenza trimestrale». Chi resta sotto soglia, quindi, non presenta un elenco meno spesso: non lo presenta affatto.
Quando la periodicità cambia in corso d'anno
- Trimestre in corso: Le cessioni intracomunitarie superano 50.000 € nel mese di febbraio — fino a quel momento l'impresa presentava l'elenco con cadenza trimestrale
- Dal mese successivo al superamento: L'elenco diventa mensile, a partire da marzo — art. 2, comma 4, DM 22 febbraio 2010
- Insieme al primo elenco mensile: Si presentano, appositamente contrassegnati, gli elenchi dei periodi mensili già trascorsi — gennaio e febbraio non si perdono: si recuperano con elenchi mensili distinti
- Entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento: Trasmissione telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli — art. 50, comma 6-bis, DL 331/1993
- Anno solare successivo: La periodicità si ricalcola sui quattro trimestri che compongono l'anno solare — art. 2, commi 1 e 5, DM 22 febbraio 2010; chi è trimestrale può comunque scegliere la cadenza mensile per l'intero anno
Il meccanismo dell'art. 2 del DM 22 febbraio 2010 guarda indietro: la cadenza è trimestrale per chi, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, non ha superato 50.000 € a trimestre; è mensile per tutti gli altri. Chi ha iniziato l'attività da meno di quattro trimestri presenta l'elenco trimestralmente, purché nei trimestri già trascorsi sia rimasto sotto la soglia.
Il passaggio in corso d'anno segue invece una regola sua. Superata la soglia dentro un trimestre, l'elenco diventa mensile a partire dal mese successivo, e insieme al primo elenco mensile vanno presentati, appositamente contrassegnati, anche gli elenchi dei mesi già trascorsi. Non si recupera con un unico elenco trimestrale: si ricostruisce mese per mese. Fanno eccezione, e sono mensili sempre, gli scambi di navi e aeromobili, di energia elettrica, di gas e di merci cedute come soccorsi d'urgenza in regioni sinistrate.
Il comma 7 dell'art. 50 aggiunge una regola di competenza che non segue la fattura: le operazioni per le quali, prima della consegna o spedizione, sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo si comprendono nell'elenco del periodo in cui la consegna o spedizione è stata eseguita, per l'ammontare complessivo.
Sbagliare l'elenco: una violazione formale, con una sanzione che si dimezza
L'omessa presentazione degli elenchi del comma 6, come la loro compilazione incompleta, inesatta o irregolare, è punita dall'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 con una sanzione da 500 € a 1.000 € per ciascun elenco. Su tre elenchi mensili omessi la forbice va quindi da 1.500 € a 3.000 €. La sanzione è ridotta alla metà, cioè da 750 € a 1.500 € sugli stessi tre elenchi, se la presentazione avviene entro trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del controllo; e non si applica affatto se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti, anche a seguito di richiesta.
La circolare dell'Agenzia delle entrate n. 11/E del 15 maggio 2019 colloca espressamente questa violazione fra quelle di natura formale, insieme all'omessa iscrizione al VIES, ricordando in quest'ultimo caso che la Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza sulla causa C-21/16 depositata il 9 febbraio 2017, ha escluso che la mancata iscrizione dell'acquirente precluda di per sé il regime di non imponibilità.
Formale non vuol dire però indifferente. Per le cessioni, l'art. 41, comma 2-ter fa della compilazione dell'elenco del comma 6, o della giustificazione della sua mancata o incompleta compilazione, una condizione della non imponibilità: qui l'elenco non è un adempimento statistico ma un presupposto sostanziale, come osserva anche la Fondazione nazionale dei commercialisti nel documento di ricerca sulla fiscalità nell'internazionalizzazione delle imprese del 2025.
Prima dell'elenco viene il numero: comunicarlo e farlo confermare
Il comma 3 impone a chi effettua acquisti intracomunitari soggetti a imposta di comunicare all'altra parte contraente il proprio numero di partita IVA integrato per le operazioni intracomunitarie, con la sola eccezione dell'acquisto di mezzi di trasporto nuovi da parte di persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione. È un obbligo del compratore, non del venditore.
Sul fronte opposto, il comma 2 consente all'esercente impresa, arte o professione di chiedere all'ufficio la conferma della validità del numero attribuito alla controparte da un altro Stato membro, e insieme dei dati relativi a ditta, denominazione o ragione sociale, o in mancanza a nome e cognome. Il modo pratico di farlo è la verifica nella banca dati VIES, di cui parla la scheda sulla verifica della partita IVA.
Il comma 1, che fino al 2021 subordinava direttamente la non imponibilità all'iscrizione delle parti, è stato abrogato dal D.Lgs. 5 novembre 2021 n. 192, che ha recepito la direttiva (UE) 2018/1910: la condizione non è sparita, si è spostata nell'art. 41, comma 2-ter. Il comma 8 è invece abrogato dalla L. 18 febbraio 1997 n. 28.
Restano infine due registri. Il comma 5 chiede di annotare in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del DPR 633/1972, i movimenti di beni spediti in altro Stato membro o da questo provenienti in base a uno dei titoli non traslativi dell'art. 38, comma 5, lettera a): sono le lavorazioni, le perizie e le manipolazioni usuali. Il comma 5-bis estende l'annotazione alle cessioni e agli acquisti in regime di call-off stock degli artt. 41-bis e 38-ter.
Le domande di chi ci arriva
Ho solo acquisti intracomunitari di beni: devo ancora presentare l'INTRA 2bis?
Solo se in almeno uno dei quattro trimestri precedenti gli acquisti sono stati uguali o superiori a 2.000.000 €. La soglia è stata portata a questo livello dalla determinazione ADM prot. n. 84415/RU del 3 febbraio 2026, applicabile dagli invii da effettuare entro il 25 febbraio 2026; i 350.000 € precedenti venivano dalla determinazione ADM prot. n. 493869/RU del 23 dicembre 2021, e prima ancora erano 200.000 €. Sotto soglia non si presenta nulla.
Entro quando si presentano gli elenchi?
Entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento, in via telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Lo dice il comma 6-bis dell'art. 50. Il termine è lo stesso per i mensili e per i trimestrali: cambia il periodo di riferimento, non la data.
Ho superato la soglia a febbraio: che cosa presento a marzo?
L'elenco diventa mensile dal mese successivo al superamento, quindi da marzo. Insieme al primo elenco mensile vanno però presentati, appositamente contrassegnati, anche gli elenchi dei periodi mensili già trascorsi dello stesso trimestre. Il conto dei mesi non si azzera: gennaio e febbraio si recuperano con elenchi distinti.
Se dimentico un elenco, quanto rischio?
Da 500 € a 1.000 € per ciascun elenco, secondo l'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 471/1997, ridotti alla metà se la presentazione avviene entro trenta giorni dalla richiesta dell'ufficio. La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti, anche dopo una richiesta: correggere spontaneamente conviene sempre.
Il cliente estero non è iscritto al VIES: perdo la non imponibilità?
Non automaticamente. L'art. 41, comma 2-ter, chiede che il cessionario abbia comunicato il numero identificativo attribuito da un altro Stato membro e che il cedente abbia compilato l'elenco riepilogativo o ne abbia giustificato la mancata compilazione. La circolare n. 11/E del 15 maggio 2019 richiama la sentenza C-21/16 della Corte di giustizia, secondo cui la mancata iscrizione non è di per sé condizione essenziale del regime.
Riferimenti normativi
- DL 30 agosto 1993 n. 331, art. 50, commi 2, 3, 5, 5-bis, 6, 6-bis e 7 — obblighi connessi agli scambi intracomunitari
- DL 30 agosto 1993 n. 331, art. 41, comma 2-ter — l'elenco riepilogativo come condizione della non imponibilità
- D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 11, comma 4 — sanzione per gli elenchi omessi, incompleti o inesatti
- Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 febbraio 2010, art. 2 — periodicità e soglia di 50.000 euro, citato in prosa
- Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 194409 del 25 settembre 2017, punti 1.1 e 2.1 — elenchi di acquisto solo mensili e ai soli fini statistici sopra 200.000 e 100.000 euro, dai periodi di gennaio 2018, citato in prosa
- Determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli prot. n. 493869/RU del 23 dicembre 2021 — soglia dell'INTRA 2bis da 200.000 a 350.000 euro dai periodi 2022, citata in prosa
- Determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli prot. n. 84415/RU del 3 febbraio 2026 — soglia di 2.000.000 di euro per l'INTRA 2bis, citata in prosa
- Agenzia delle entrate, circolare n. 11/E del 15 maggio 2019 — elenchi Intrastat e iscrizione al VIES fra le violazioni formali
- Fondazione nazionale dei commercialisti, documento di ricerca sulla fiscalità nell'internazionalizzazione delle imprese, 2025
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 6 settembre 2026.
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