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IVAUltimo aggiornamento: 02/06/2026

Permute, dazioni in pagamento ed esclusioni IVA

Trattamento IVA di permute e dazioni in pagamento (art. 11) ed esclusioni dalla base imponibile (art. 15 DPR 633/1972): interessi, sconti, anticipazioni

Ultimo aggiornamento

02/06/2026

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In sintesi

Gli artt. 11 e 15 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 completano la disciplina della base imponibile IVA per i casi particolari. L'art. 11 stabilisce che nelle permute e nelle dazioni in pagamento ciascuna operazione è soggetta a IVA separatamente: una cessione o prestazione resa in cambio di un'altra, o per estinguere un debito preesistente, sconta l'imposta in modo autonomo rispetto all'operazione di scambio. L'art. 15 elenca invece le somme che non concorrono a formare la base imponibile: interessi moratori e penalità, sconti e abbuoni, rimborsi di anticipazioni in nome e per conto, imballaggi a rendere e la rivalsa dell'IVA stessa.

Quando si applica

  • Permute di beni o servizi (cessione o prestazione resa in corrispettivo di un'altra) e dazioni in pagamento per estinguere obbligazioni preesistenti (art. 11).
  • Determinazione della base imponibile quando il corrispettivo include voci accessorie come interessi, penalità, sconti, rimborsi spese o imballaggi (art. 15).
  • Operazioni con addebito di interessi moratori o di somme anticipate in nome e per conto della controparte.

Le due norme si leggono insieme all'art. 13 (base imponibile) e all'art. 14 (valore normale) per quantificare correttamente l'imponibile di ciascuna operazione.

Come si applica nella pratica

Nelle permute (art. 11) ogni operazione è autonoma: chi cede un bene ricevendone un altro emette fattura sul proprio bene e riceve fattura sull'altro, ciascuna con la propria base imponibile e aliquota. Fa eccezione la cessione al prestatore del servizio di residuati o sottoprodotti della lavorazione di materie fornite dal committente, quando il loro valore (determinato ex art. 14) non supera il 5% del corrispettivo in denaro.

Voce (art. 15)Trattamento
Interessi moratori e penalità per ritardi o irregolaritàEsclusi dalla base imponibile
Sconti, premi e abbuoni in conformità alle condizioni contrattualiEsclusi (salvo beni soggetti ad aliquota più elevata)
Rimborsi di anticipazioni in nome e per conto, regolarmente documentateEsclusi
Imballaggi e recipienti con rimborso pattuito alla resaEsclusi
Rivalsa dell'IVAEsclusa

Le anticipazioni in nome e per conto vanno documentate in modo regolare e intestate alla controparte; diversamente concorrono alla base imponibile come componenti del corrispettivo.

Esempi pratici

Esempio 1 — Permuta di beni

Un'impresa cede un macchinario del valore di 10.000,00 € ricevendo in cambio un veicolo dello stesso valore. Le due cessioni sono tassate separatamente: ciascuna parte emette fattura di 10.000,00 € + IVA sul proprio bene, con l'aliquota propria di ciascuno.

Esempio 2 — Interessi moratori e rivalsa

Una fattura espone 1.000,00 € di corrispettivo, 220,00 € di IVA e 30,00 € di interessi moratori per ritardato pagamento. Gli interessi moratori e la rivalsa dell'IVA non concorrono alla base imponibile: l'imposta resta calcolata sui 1.000,00 €.

Esempio 3 — Anticipazioni in nome e per conto

Uno studio professionale anticipa per il cliente 50,00 € di bollo, documentati e intestati al cliente. Il rimborso di tale anticipazione è escluso dalla base imponibile e non va assoggettato a IVA in fattura.

Errori comuni e come evitarli

  • Non fatturare entrambe le operazioni della permuta: nelle permute ogni cessione o prestazione è autonoma e va fatturata separatamente con la propria imposta.
  • Assoggettare a IVA gli interessi moratori: gli interessi moratori e le penalità per ritardi sono esclusi dalla base imponibile (art. 15).
  • Includere le anticipazioni in nome e per conto: i rimborsi di spese anticipate, se regolarmente documentati e intestati alla controparte, non concorrono alla base imponibile.
  • Trascurare la soglia del 5% per i residuati: l'eccezione dell'art. 11 vale solo se il valore dei residuati o sottoprodotti non supera il 5% del corrispettivo in denaro.
  • Confondere sconto in fattura e abbuono successivo: l'esclusione riguarda gli sconti conformi alle condizioni contrattuali originarie.

Riferimenti normativi

  • Art. 11 DPR 26 ottobre 1972, n. 633 — operazioni permutative e dazioni in pagamento.
  • Art. 15 DPR 633/1972 — esclusioni dal computo della base imponibile.
  • Art. 13 DPR 633/1972 — base imponibile.
  • Art. 14 DPR 633/1972 — valore normale e base imponibile delle operazioni senza corrispettivo.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-06-02.

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