Permute, dazioni in pagamento ed esclusioni IVA
Trattamento IVA di permute e dazioni in pagamento (art. 11) ed esclusioni dalla base imponibile (art. 15 DPR 633/1972): interessi, sconti, anticipazioni
02/06/2026
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In sintesi
Gli artt. 11 e 15 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 completano la disciplina della base imponibile IVA per i casi particolari. L'art. 11 stabilisce che nelle permute e nelle dazioni in pagamento ciascuna operazione è soggetta a IVA separatamente: una cessione o prestazione resa in cambio di un'altra, o per estinguere un debito preesistente, sconta l'imposta in modo autonomo rispetto all'operazione di scambio. L'art. 15 elenca invece le somme che non concorrono a formare la base imponibile: interessi moratori e penalità, sconti e abbuoni, rimborsi di anticipazioni in nome e per conto, imballaggi a rendere e la rivalsa dell'IVA stessa.
Quando si applica
- Permute di beni o servizi (cessione o prestazione resa in corrispettivo di un'altra) e dazioni in pagamento per estinguere obbligazioni preesistenti (art. 11).
- Determinazione della base imponibile quando il corrispettivo include voci accessorie come interessi, penalità, sconti, rimborsi spese o imballaggi (art. 15).
- Operazioni con addebito di interessi moratori o di somme anticipate in nome e per conto della controparte.
Le due norme si leggono insieme all'art. 13 (base imponibile) e all'art. 14 (valore normale) per quantificare correttamente l'imponibile di ciascuna operazione.
Come si applica nella pratica
Nelle permute (art. 11) ogni operazione è autonoma: chi cede un bene ricevendone un altro emette fattura sul proprio bene e riceve fattura sull'altro, ciascuna con la propria base imponibile e aliquota. Fa eccezione la cessione al prestatore del servizio di residuati o sottoprodotti della lavorazione di materie fornite dal committente, quando il loro valore (determinato ex art. 14) non supera il 5% del corrispettivo in denaro.
| Voce (art. 15) | Trattamento |
|---|---|
| Interessi moratori e penalità per ritardi o irregolarità | Esclusi dalla base imponibile |
| Sconti, premi e abbuoni in conformità alle condizioni contrattuali | Esclusi (salvo beni soggetti ad aliquota più elevata) |
| Rimborsi di anticipazioni in nome e per conto, regolarmente documentate | Esclusi |
| Imballaggi e recipienti con rimborso pattuito alla resa | Esclusi |
| Rivalsa dell'IVA | Esclusa |
Le anticipazioni in nome e per conto vanno documentate in modo regolare e intestate alla controparte; diversamente concorrono alla base imponibile come componenti del corrispettivo.
Esempi pratici
Esempio 1 — Permuta di beni
Un'impresa cede un macchinario del valore di 10.000,00 € ricevendo in cambio un veicolo dello stesso valore. Le due cessioni sono tassate separatamente: ciascuna parte emette fattura di 10.000,00 € + IVA sul proprio bene, con l'aliquota propria di ciascuno.
Esempio 2 — Interessi moratori e rivalsa
Una fattura espone 1.000,00 € di corrispettivo, 220,00 € di IVA e 30,00 € di interessi moratori per ritardato pagamento. Gli interessi moratori e la rivalsa dell'IVA non concorrono alla base imponibile: l'imposta resta calcolata sui 1.000,00 €.
Esempio 3 — Anticipazioni in nome e per conto
Uno studio professionale anticipa per il cliente 50,00 € di bollo, documentati e intestati al cliente. Il rimborso di tale anticipazione è escluso dalla base imponibile e non va assoggettato a IVA in fattura.
Errori comuni e come evitarli
- Non fatturare entrambe le operazioni della permuta: nelle permute ogni cessione o prestazione è autonoma e va fatturata separatamente con la propria imposta.
- Assoggettare a IVA gli interessi moratori: gli interessi moratori e le penalità per ritardi sono esclusi dalla base imponibile (art. 15).
- Includere le anticipazioni in nome e per conto: i rimborsi di spese anticipate, se regolarmente documentati e intestati alla controparte, non concorrono alla base imponibile.
- Trascurare la soglia del 5% per i residuati: l'eccezione dell'art. 11 vale solo se il valore dei residuati o sottoprodotti non supera il 5% del corrispettivo in denaro.
- Confondere sconto in fattura e abbuono successivo: l'esclusione riguarda gli sconti conformi alle condizioni contrattuali originarie.
Riferimenti normativi
- Art. 11 DPR 26 ottobre 1972, n. 633 — operazioni permutative e dazioni in pagamento.
- Art. 15 DPR 633/1972 — esclusioni dal computo della base imponibile.
- Art. 13 DPR 633/1972 — base imponibile.
- Art. 14 DPR 633/1972 — valore normale e base imponibile delle operazioni senza corrispettivo.
Risorse correlate
- Base imponibile IVA (art. 13 DPR 633/1972)
- Cessioni di beni (art. 2 DPR 633/1972)
- Momento di effettuazione dell'operazione (art. 6 DPR 633/1972)
- Rivalsa dell'IVA (art. 18 DPR 633/1972)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-06-02.
Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 02/06/2026.