Cessione di beni ai fini IVA: cosa rientra e cosa resta fuori
Le sei operazioni che la norma assimila a cessione, quelle che tiene fuori dal campo dell'imposta e la soglia di 50 euro che decide il trattamento degli omaggi
06/09/2026
06/09/2026
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In sintesi
Sono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano il trasferimento della proprietà, oppure la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere (art. 2, c. 1, DPR 26 ottobre 1972, n. 633). Intorno a questa definizione la norma costruisce due elenchi chiusi: sei fattispecie assimilate a cessione anche quando il corrispettivo manca del tutto, come l'omaggio e il prelievo del titolare, e un gruppo di operazioni che restano fuori dal campo dell'imposta, dal denaro al trasferimento d'azienda. Il testo qui descritto è in vigore fino al 31 dicembre 2026; dal 1° gennaio 2027 l'articolo è abrogato dal D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10, che rifonde la materia nel testo unico IVA.
Assimilate ed escluse: i due elenchi che la norma chiude
Il secondo comma elenca sei operazioni che valgono come cessione anche quando l'effetto traslativo è differito o il corrispettivo non c'è: la vendita con riserva di proprietà, la locazione con clausola di trasferimento vincolante per entrambe le parti, i passaggi fra committente e commissionario, la cessione gratuita di beni, la destinazione a uso personale o familiare e l'assegnazione ai soci. Il terzo comma compie l'operazione opposta e sottrae al tributo operazioni che in senso civilistico sono cessioni ma non hanno la sostanza di un consumo: il denaro e i crediti in denaro, l'azienda o il ramo d'azienda, i terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria, i campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati, i passaggi di beni per fusione, scissione o trasformazione, i valori bollati e postali.
| Voce | Assimilate a cessione (secondo comma) | Escluse dal campo IVA (terzo comma) |
|---|---|---|
| Effetto traslativo differito | Vendita con riserva di proprietà; locazione con clausola di trasferimento vincolante per entrambe le parti | Nessuna: il differimento dell'effetto non fa uscire l'operazione dal campo dell'imposta |
| Operazioni senza corrispettivo | Cessione gratuita di beni; destinazione a uso personale o familiare; assegnazione ai soci | Campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati (lett. d) |
| Complessi organizzati | Nessuna: l'azienda ceduta in blocco non è mai cessione di beni | Azienda, ramo d'azienda e complesso unitario organizzato per l'attività artistica o professionale (lett. b) |
| Operazioni straordinarie e intermediazione | Passaggi fra committente e commissionario in esecuzione di contratti di commissione | Passaggi per fusione, scissione o trasformazione, se il soggetto risultante ha diritto alla detrazione totale (lett. f) |
| Beni particolari | Beni di ogni genere, compresi i diritti reali di godimento costituiti o trasferiti | Denaro e crediti in denaro (lett. a); terreni non edificabili (lett. c); valori bollati e postali e marche assicurative (lett. i) |
| Condizione che ribalta l'esito | All'acquisto l'imposta era stata detratta | All'acquisto l'imposta non era stata detratta, oppure il bene è estraneo all'attività propria e costa non più di 50,00 € |
Due condizioni ribaltano l'esito e vanno verificate prima di fatturare. Per la cessione gratuita e per l'autoconsumo conta la detrazione operata all'acquisto: se l'imposta non è stata detratta a norma dell'art. 19, l'operazione gratuita non genera IVA. Per i passaggi da fusione, scissione o trasformazione l'esclusione opera soltanto se il soggetto incorporante o risultante ha diritto a esercitare la detrazione totale dell'imposta nei modi ordinari.
Lo studio professionale ceduto in blocco: cosa è cambiato con il D.Lgs. 192/2024
Fino al 2024 l'esclusione della lettera b) del terzo comma parlava soltanto di aziende e rami d'azienda, cioè di un'organizzazione d'impresa. Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, all'art. 5, comma 2, ha aggiunto a quella lettera le parole «ovvero un complesso unitario di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, organizzato per l'esercizio dell'attività artistica o professionale»; alla lettera f) ha esteso l'esclusione dei passaggi da fusione, scissione e trasformazione anche agli enti costituiti per l'esercizio della stessa attività.
L'effetto pratico è che la cessione in blocco di uno studio professionale (arredi, attrezzature, archivio clienti, contratti in corso) segue oggi il trattamento della cessione d'azienda e resta fuori dal campo IVA. La vendita atomistica dei singoli beni dello studio è invece una cessione ordinaria e sconta l'imposta. La linea di confine passa dall'esistenza di un complesso organizzato: nella risposta a interpello n. 149 dell'11 luglio 2024 l'Agenzia delle entrate ha escluso la qualificazione come azienda per un trasferimento di asset materiali e immateriali privo di quell'organizzazione, con la conseguente rilevanza dell'operazione ai fini IVA.
Omaggio e prelievo del titolare: la detrazione a monte decide l'imposta
Il numero 4 del secondo comma tratta come cessione l'omaggio di beni, con due esclusioni: i beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa, quando il costo unitario non supera 50,00 €, e i beni per i quali all'acquisto non è stata operata la detrazione. Il numero 5 dispone lo stesso per la destinazione a uso personale o familiare dell'imprenditore o del professionista, con la medesima esclusione per i beni non detratti. Su queste operazioni la base imponibile non è il valore di mercato: per le cessioni dei numeri 4, 5 e 6 del secondo comma è il prezzo di acquisto o, in mancanza, il prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinato nel momento in cui l'operazione si effettua (art. 13, c. 2, lett. c, DPR 633/1972).
Un'impresa che produce componenti meccaniche regala a un cliente un articolo del proprio catalogo che le è costato 180,00 €, sul quale aveva detratto l'imposta. Il bene rientra nell'attività propria, quindi la soglia di 50,00 € non lo copre e l'operazione è imponibile: 39,60 € di IVA al 22% sul prezzo di costo. Nello stesso mese l'imprenditore individuale di un negozio di arredamento preleva per la propria abitazione un mobile acquistato a 1.200,00 €, anch'esso detratto, e l'autoconsumo è imponibile su quel prezzo di acquisto per 264,00 €. Un terzo omaggio, di un bene estraneo all'attività costato 40,00 €, resta sotto la soglia e non aggiunge imposta: il mese chiude a 303,60 €.
| Operazione | Importo |
|---|---|
| Omaggio di un bene dell'attività propria, costo unitario (base imponibile) | 180,00 € |
| IVA 22% sull'omaggio (art. 2, c. 2, n. 4) | 39,60 € |
| Prelievo del titolare, prezzo di acquisto del bene (base imponibile, art. 13, c. 2, lett. c) | 1.200,00 € |
| IVA 22% sull'autoconsumo (art. 2, c. 2, n. 5) | 264,00 € |
| Omaggio di un bene estraneo all'attività, costo unitario 40,00 €: sotto soglia, nessuna imposta | 0,00 € |
| IVA dovuta sulle operazioni gratuite del mese | 303,60 € |
Se il mobile fosse stato acquistato senza detrazione, il prelievo sarebbe rimasto fuori campo e l'imposta del mese si fermerebbe a 39,60 €. La stessa verifica va fatta anche sugli omaggi acquistati da terzi per essere regalati: quando il costo unitario supera 50,00 € e l'imposta è stata detratta, la cessione gratuita è imponibile.
Dal 1° gennaio 2027 l'articolo è abrogato: il testo unico IVA
Il D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2026 n. 24, approva il testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto e abroga l'art. 2 DPR 633/1972 con effetto dal 1° gennaio 2027: alla data del 6 settembre 2026 Normattiva riporta, per la vigenza al 1° gennaio 2027, la dicitura «ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10».
Il decreto riordina la disciplina esistente in un unico articolato e non è presentato come una riforma sostanziale; fino al 31 dicembre 2026 si applica il testo descritto in questa scheda. Cambia però il riferimento da citare: procedure interne, causali contabili, modelli di fattura e note a piè di documento che richiamano l'art. 2 DPR 633/1972 per numero vanno riallineati, e la corrispondenza fra vecchio e nuovo articolo va verificata sul testo unico prima di sostituirla in automatico.
Le domande di chi ci arriva
Se porto a casa un bene dell'azienda per uso personale, devo considerarlo una cessione?
Sì, se all'acquisto l'imposta era stata detratta: la destinazione a uso personale o familiare è assimilata a cessione dal numero 5 del secondo comma. La base imponibile è il prezzo di acquisto o, in mancanza, il prezzo di costo (art. 13, c. 2, lett. c), non il valore di mercato. Se la detrazione non era stata operata, il prelievo resta fuori campo.
Se regalo dei campioni gratuiti ai clienti, devo considerarli come cessione di beni ai fini IVA?
No, purché siano di modico valore e appositamente contrassegnati: la lettera d) del terzo comma li tiene fuori dal campo dell'imposta. Senza il contrassegno l'esclusione non opera e l'omaggio ricade nella regola generale delle cessioni gratuite, dove la soglia di 50,00 € di costo unitario vale soltanto per i beni estranei all'attività propria.
Quando vendo un ramo d'azienda, devo emettere fattura con IVA o è un'operazione esclusa?
È esclusa dal campo IVA per la lettera b) del terzo comma, e sconta semmai l'imposta di registro. Dal D.Lgs. 192/2024 l'esclusione copre anche il complesso unitario organizzato per l'esercizio di un'attività artistica o professionale, clientela inclusa. Resta imponibile la vendita dei singoli beni presi uno per uno.
Le vendite con riserva di proprietà rientrano nelle cessioni di beni?
Sì, il numero 1 del secondo comma le assimila a cessione: l'operazione rileva subito ai fini IVA, anche se la proprietà passa solo con il pagamento dell'ultima rata. Il differimento dell'effetto traslativo non sposta il momento di effettuazione, perché l'art. 6 DPR 633/1972 esclude proprio questa fattispecie dalla regola sugli effetti differiti.
Riferimenti normativi
- Art. 2, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 — cessioni di beni: nozione del primo comma, operazioni assimilate del secondo comma, esclusioni del terzo comma. Testo in vigore dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2026.
- Art. 19, c. 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 — detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti, condizione per l'imponibilità di omaggi e autoconsumo.
- Art. 13, c. 2, lett. c), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 — base imponibile delle cessioni dei numeri 4), 5) e 6) del secondo comma dell'art. 2: prezzo di acquisto o, in mancanza, prezzo di costo.
- Art. 5, c. 2, D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 — estensione dell'esclusione delle lettere b) e f) del terzo comma ai complessi organizzati per l'attività artistica o professionale.
- Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 149 dell'11 luglio 2024 — cessione di asset materiali e immateriali in assenza di un'azienda: rilevanza ai fini IVA e imposta di registro.
- D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 — testo unico IVA. Non è fra le fonti collegate a questa scheda, quindi è richiamato per estremi.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 6 settembre 2026.
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