Volume d'affari IVA art. 20 DPR 633/72: definizione
L'art. 20 DPR 633/72 definisce il volume d'affari IVA su base annua: operazioni incluse, esclusione dei beni ammortizzabili, rilevanza per soglie e regimi
30/05/2026
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In sintesi
L'art. 20 del D.P.R. 633/1972 definisce il volume d'affari del contribuente come l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione nel corso di un anno solare a norma degli articoli 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26. Non concorrono a formare il volume d'affari le cessioni di beni ammortizzabili (comprese le immobilizzazioni immateriali e materiali di cui alle voci B.I.3 e B.I.4 dell'attivo dello stato patrimoniale) e i passaggi interni fra attività separate (art. 36, quinto comma). Il volume d'affari è il parametro su cui poggiano numerose soglie e regimi IVA.
Quando si applica
Il volume d'affari è un valore di riferimento ricorrente nella gestione IVA: serve a verificare l'accesso a regimi opzionali, l'applicazione di soglie e adempimenti, la periodicità delle liquidazioni. Si determina per anno solare e comprende tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA registrate o soggette a registrazione.
Casistiche tipiche in cui rileva il volume d'affari:
- verifica delle soglie per la periodicità delle liquidazioni periodiche (mensile/trimestrale);
- presupposto per l'accesso ad alcuni regimi e per il calcolo di limiti dimensionali;
- determinazione dello status di esportatore abituale e del plafond IVA;
- riferimento per obblighi dichiarativi e statistici.
Il volume d'affari va tenuto distinto dal fatturato civilistico e dal reddito: è un aggregato esclusivamente IVA, costruito sulle operazioni attive registrate, comprese quelle non imponibili ed esenti.
Come si applica nella pratica
L'ammontare delle singole operazioni registrate o soggette a registrazione — ancorché non imponibili o esenti — è determinato secondo le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15 del decreto. I corrispettivi delle operazioni imponibili registrati ai sensi dell'art. 24 sono computati al netto della diminuzione prevista dal quarto comma dell'art. 27 (scorporo dell'imposta dai corrispettivi).
| Voce | Concorre al volume d'affari? |
|---|---|
| Cessioni di beni e prestazioni di servizi imponibili | Sì |
| Operazioni non imponibili (es. esportazioni, cessioni intra-UE) | Sì |
| Operazioni esenti (art. 10) | Sì |
| Cessioni di beni ammortizzabili (incl. B.I.3 e B.I.4 dello stato patrimoniale) | No |
| Passaggi interni tra attività separate (art. 36, quinto comma) | No |
La logica è: il volume d'affari misura l'attività caratteristica del soggetto passivo, registrata nei registri delle fatture emesse e dei corrispettivi, ed è depurato dalle operazioni "anomale" (cessioni di beni strumentali ammortizzabili) che falserebbero la dimensione dell'attività ordinaria. Le variazioni in aumento o in diminuzione ex art. 26 rettificano l'aggregato in coerenza con le note di variazione emesse o ricevute.
Esempi pratici
Esempio 1 — Esclusione della cessione di un macchinario
Un'impresa registra nell'anno cessioni di beni e servizi per 480.000,00 € e, separatamente, vende un macchinario ammortizzabile per 35.000,00 €. Il volume d'affari è pari a 480.000,00 €: la cessione del bene ammortizzabile non concorre (art. 20).
Esempio 2 — Inclusione di operazioni esenti e non imponibili
Uno studio professionale fattura prestazioni imponibili per 120.000,00 €, prestazioni esenti per 18.000,00 € e operazioni non imponibili per 22.000,00 €. Il volume d'affari è 160.000,00 €, perché anche esenti e non imponibili concorrono all'aggregato (art. 20).
Esempio 3 — Rettifica per nota di variazione
Un'azienda con operazioni registrate per 300.000,00 € emette nell'anno una nota di credito di 12.000,00 € ex art. 26. Il volume d'affari, tenuto conto della variazione in diminuzione, è pari a 288.000,00 €.
Errori comuni e come evitarli
- Includere la cessione di beni ammortizzabili: tali cessioni sono espressamente escluse dal volume d'affari (art. 20), inclusi i beni di cui alle voci B.I.3 e B.I.4 dello stato patrimoniale.
- Escludere le operazioni esenti o non imponibili: queste concorrono al volume d'affari; la loro omissione sottostima l'aggregato e può alterare le soglie.
- Confondere volume d'affari e fatturato/ricavi: il volume d'affari è un aggregato IVA su base anno solare, distinto dal dato economico-civilistico.
- Non recepire le variazioni ex art. 26: le note di variazione in aumento o diminuzione rettificano il volume d'affari e vanno computate.
- Sommare i passaggi interni tra attività separate: i passaggi di cui all'art. 36, quinto comma, non concorrono al volume d'affari.
Riferimenti normativi
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 20 — Volume d'affari (definizione, operazioni incluse ed escluse).
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 23 e 24 — Registrazione delle fatture emesse e dei corrispettivi.
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 26 — Variazioni dell'imponibile e dell'imposta.
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 27 — Liquidazioni e versamenti periodici (scorporo dell'imposta).
Risorse correlate
- Registrazione delle fatture emesse (art. 23 DPR 633/72)
- Variazioni dell'imponibile e dell'imposta (art. 26 DPR 633/72)
- Liquidazioni e versamenti periodici (art. 27 DPR 633/72)
- Rimborso dell'eccedenza IVA annuale (art. 30 DPR 633/72)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.
Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 30/05/2026.