Fattura semplificata IVA art. 21-bis DPR 633/1972: soglia e dati
Art. 21-bis DPR 633/1972: fattura semplificata fino a 400 euro (soglia elevata dal DM 10 maggio 2019, senza limite per forfettari dal 2025), dati ridotti
01/09/2026
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Le condizioni di importo, i dati minimi obbligatori e i casi in cui questa modalità non è ammessa.
In sintesi
L'art. 21-bis del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 (decreto IVA) disciplina la fattura semplificata: un documento con un set ridotto di indicazioni rispetto alla fattura ordinaria dell'art. 21, ammesso entro una soglia di importo. La legge fissa la soglia base a cento euro e delega al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di elevarla fino a quattrocento euro; quella delega è stata esercitata: il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2019 ha innalzato il limite a quattrocento euro con effetto dal 24 maggio 2019 (giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). La soglia operativa vigente è quindi 400 euro, non 100. Dal 1° gennaio 2025 i contribuenti in regime forfettario, e i soggetti non stabiliti che applicano il regime di franchigia transfrontaliera, possono emettere fattura semplificata senza alcun limite di importo. Restano fermi gli obblighi generali dell'art. 21; la semplificazione riguarda solo gli elementi che il documento deve contenere. La stessa modalità è ammessa per la fattura rettificativa di cui all'art. 26.
Quando si applica
- Soglia di importo attualmente vigente: 400 euro. La legge (art. 21-bis, comma 1, DPR 633/1972) fissa la soglia base a cento euro, ma il comma 3 delega al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di elevarla fino a quattrocento euro con decreto di natura non regolamentare. Quel decreto è stato emanato — DM 10 maggio 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 120 del 24 maggio 2019 — e in vigore dalla stessa data. Dal 24 maggio 2019 la fattura semplificata è quindi ammessa fino a un ammontare complessivo di quattrocento euro, non più cento. La soglia si misura sul totale del documento, comprensivo di imposta.
- Fatture rettificative: la modalità semplificata può essere usata anche per la fattura rettificativa di cui all'art. 26 del DPR 633/1972 (art. 21-bis, comma 1), ferme restando le indicazioni specifiche richieste per le note di variazione.
- Base giuridica dell'innalzamento: l'art. 21-bis, comma 3, DPR 633/1972 consente al MEF, con decreto di natura non regolamentare, di portare la soglia fino a quattrocento euro, oppure di consentire la fattura semplificata anche senza limiti di importo per settori di attività o tipologie di soggetti per cui le pratiche commerciali o amministrative, o le condizioni tecniche di emissione, rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 13, comma 4, e 21, comma 2. Il DM 10 maggio 2019 ha esercitato la prima delle due facoltà, fissando la soglia generale a quattrocento euro.
- Operazioni escluse: la fattura semplificata non può essere emessa per le cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41 del DL 30 agosto 1993 n. 331 e per le operazioni di cui all'art. 21, comma 6-bis, lettera a), del DPR 633/1972 (art. 21-bis, comma 2).
- Eccezione per i contribuenti in regime forfettario e per i soggetti in franchigia transfrontaliera, dal 1° gennaio 2025: l'art. 1, comma 59, della L. 27 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) non prevedeva questa eccezione fin dall'origine: è stato integrato — in recepimento dell'art. 220-bis della direttiva IVA 2006/112/CE — disponendo che l'emissione della fattura, ove prevista, possa avvenire in modalità semplificata ai sensi dell'art. 21-bis del DPR 633/1972 anche se di ammontare complessivo superiore al limite del comma 1 dello stesso art. 21-bis. Per effetto di questa modifica, a partire dal 1° gennaio 2025, sia i contribuenti in regime forfettario sia i soggetti non stabiliti in Italia che applicano il regime di franchigia transfrontaliera possono emettere fattura semplificata senza limite di importo. Per le operazioni anteriori al 1° gennaio 2025 questa eccezione non si applica: vale la soglia ordinaria di 400 euro, come per qualsiasi altro contribuente. Il resto della disciplina dell'art. 21-bis (dati minimi, esclusioni del comma 2) resta invariato.
Come si applica nella pratica
La fattura semplificata, in luogo di quanto previsto dall'art. 21, deve recare almeno le indicazioni elencate dal comma 1. La differenza rispetto alla fattura ordinaria sta nel set di dati: la semplificata consente di identificare il cessionario o committente nazionale con il solo codice fiscale o partita IVA, e l'imposta può essere espressa anche solo come dato che ne permette il calcolo.
| Dato | Fattura semplificata (art. 21-bis, c. 1) | Fattura ordinaria (art. 21) |
|---|---|---|
| Data di emissione | Sì (lett. a) | Sì |
| Numero progressivo univoco | Sì (lett. b) | Sì |
| Dati identificativi del cedente/prestatore | Sì (lett. c) | Sì |
| Partita IVA del cedente/prestatore | Sì (lett. d) | Sì |
| Dati del cessionario/committente | Sì, oppure solo codice fiscale/partita IVA per soggetti stabiliti in Italia, o solo numero identificativo IVA per soggetti UE (lett. e) | Dati completi richiesti |
| Descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi | Sì (lett. f) | Sì, con natura, qualità e quantità |
| Ammontare e imposta | Corrispettivo complessivo e imposta incorporata, ovvero dati che permettono di calcolarla (lett. g) | Base imponibile, aliquota e imposta distinte |
| Riferimento alla fattura rettificata | Sì, per le fatture ex art. 26 (lett. h) | — |
Il passaggio chiave è la lettera g): nella fattura ordinaria base imponibile, aliquota e imposta vanno indicate distintamente, mentre nella semplificata è sufficiente l'ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata, ovvero i dati che permettono di calcolarla. La lettera e) consente, per il cliente nazionale, di indicare il solo codice fiscale o la sola partita IVA, e per il cliente soggetto passivo UE il solo numero di identificazione IVA dello Stato di stabilimento.
Per le rettifiche, la lettera h) richiede, per le fatture emesse ai sensi dell'art. 26, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate. La semplificazione non incide quindi sul contenuto sostanziale delle note di variazione IVA dell'art. 26.
La fattura semplificata non sostituisce la fattura elettronica ordinaria TD01 dell'art. 21: è una modalità alternativa di compilazione, ammessa solo entro la soglia (400 euro, salvo l'eccezione forfettari/franchigia transfrontaliera dal 2025) e fuori dai casi esclusi. Per le operazioni oltre soglia o escluse dal comma 2 occorre emettere la fattura ordinaria con tutti i dati dell'art. 21.
Esempi pratici
Esempio 1 — Servizio sotto soglia a cliente nazionale
Uno studio professionale in regime ordinario emette fattura per una piccola consulenza di importo complessivo pari a 320,00 €, comprensivo di IVA. Essendo l'ammontare complessivo entro la soglia vigente di quattrocento euro, la fattura può essere emessa in modalità semplificata: data, numero progressivo, dati e partita IVA del prestatore, partita IVA del cliente nazionale, descrizione del servizio e ammontare complessivo con imposta incorporata. Non è necessario esporre separatamente base imponibile e imposta, essendo sufficienti i dati che permettono di calcolarla.
Esempio 2 — Operazione oltre soglia in regime ordinario e caso forfettario dal 2025
Un'impresa in regime ordinario cede beni per un totale di 2.196,00 € comprensivo di IVA a un cliente nazionale. L'ammontare complessivo supera nettamente la soglia vigente di quattrocento euro (DM 10 maggio 2019): la fattura semplificata non è ammessa e l'impresa emette fattura ordinaria ai sensi dell'art. 21, con base imponibile, aliquota e imposta indicate distintamente. Se invece la stessa cessione, per un corrispettivo di pari valore economico, fosse effettuata nel 2026 da un contribuente in regime forfettario — che non addebita l'IVA in fattura, essendo il regime esonerato da questo obbligo — la fattura potrebbe comunque essere emessa in modalità semplificata: dal 1° gennaio 2025, per i forfettari, l'art. 1, comma 59, L. 190/2014 (come integrato in recepimento dell'art. 220-bis della direttiva IVA) esclude il limite di 400 euro. Per la stessa operazione effettuata da un forfettario prima del 1° gennaio 2025, invece, l'eccezione non era ancora in vigore e restava applicabile la sola soglia ordinaria.
Esempio 3 — Cessione intracomunitaria esclusa
Un'impresa effettua una cessione intracomunitaria di beni verso un cliente tedesco per 80,00 €. Pur essendo l'importo ben entro la soglia vigente di quattrocento euro, l'operazione rientra tra le cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41 del DL 331/1993: il comma 2 dell'art. 21-bis esclude espressamente la fattura semplificata per queste operazioni. La fattura va emessa in forma ordinaria.
Errori comuni e come evitarli
- Applicare ancora la soglia di 100 euro: la soglia di legge di base è cento euro (art. 21-bis, comma 1), ma dal 24 maggio 2019 è in vigore il DM 10 maggio 2019 che l'ha elevata a quattrocento euro. Fatturare in modalità ordinaria un documento tra 100 e 400 euro perché si ritiene ancora vigente il vecchio limite è un errore, non un eccesso di prudenza.
- Applicare l'eccezione forfettari a operazioni anteriori al 1° gennaio 2025: l'esclusione del limite di importo per i forfettari non è testo originario della legge di stabilità 2015, ma è stata introdotta con effetto dal 1° gennaio 2025 (in recepimento dell'art. 220-bis della direttiva IVA). Per un forfettario che ha fatturato prima di quella data, il limite di 400 euro si applicava come per qualunque altro contribuente: presumere l'eccezione retroattiva è un errore.
- Misurare la soglia sulla sola base imponibile: il limite si riferisce all'ammontare complessivo del documento (art. 21-bis, comma 1); calcolarlo al netto dell'imposta porta a usare la semplificata anche oltre il limite consentito. Verificare sempre il totale comprensivo di IVA.
- Usare la semplificata per cessioni intracomunitarie: il comma 2 esclude le cessioni intracomunitarie ex art. 41 DL 331/1993 e le operazioni di cui all'art. 21, comma 6-bis, lettera a). Anche sotto i quattrocento euro queste operazioni richiedono la fattura ordinaria.
- Confondere semplificazione e forma elettronica: la fattura semplificata è una modalità di compilazione con dati ridotti, non una deroga all'obbligo di emissione elettronica via SdI quando dovuto. Restano fermi gli obblighi generali dell'art. 21.
- Omettere il riferimento alla fattura rettificata: per le rettifiche ex art. 26 emesse in forma semplificata, la lettera h) impone il riferimento alla fattura rettificata e l'indicazione degli elementi modificati. Saltare questo dato rende la nota incompleta.
Riferimenti normativi
- Art. 21-bis, commi 1, 2 e 3, DPR 26 ottobre 1972 n. 633 (decreto IVA) — Fattura semplificata
- Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2019 (GU Serie Generale n. 120 del 24 maggio 2019) — Innalzamento a 400 euro dell'ammontare complessivo entro cui può essere emessa la fattura semplificata
- Art. 21 DPR 26 ottobre 1972 n. 633 — contenuto della fattura ordinaria
- Art. 26 DPR 26 ottobre 1972 n. 633 — variazioni dell'imponibile o dell'imposta
- Art. 13, comma 4, DPR 26 ottobre 1972 n. 633 — base imponibile
- Art. 41 DL 30 agosto 1993 n. 331 (convertito dalla L. 29 ottobre 1993 n. 427) — cessioni intracomunitarie
- Art. 1, comma 59, L. 27 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015, regime forfettario), come integrato in recepimento dell'art. 220-bis della direttiva 2006/112/CE — fattura semplificata senza limite di importo per forfettari e soggetti in franchigia transfrontaliera, dal 1° gennaio 2025
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate sul nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA (D.Lgs. 13 novembre 2024, n. 180, di recepimento della direttiva UE 2020/285) — conferma la decorrenza 1° gennaio 2025 dell'integrazione dell'art. 1, comma 59, L. 190/2014
Risorse correlate
- Fattura elettronica TD01 art. 21 DPR 633/1972
- Note di variazione IVA art. 26 DPR 633/1972
- Base imponibile IVA art. 13 DPR 633/1972
- Cessioni intracomunitarie art. 41 DL 331/1993
- Regime forfettario art. 1 L. 190/2014: soglia 85.000 €
- Franchigia IVA UE per soggetti esteri: soglie art. 70-terdecies
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 1° settembre 2026.
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