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IVAUltimo aggiornamento: 29/05/2026

Fattura semplificata IVA art. 21-bis DPR 633/72: soglia e dati

Art. 21-bis DPR 633/72: fattura semplificata fino a 100 euro con dati ridotti rispetto alla fattura ordinaria, casi di esclusione e innalzamento a 400 euro

Ultimo aggiornamento

29/05/2026

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Le condizioni di importo, i dati minimi obbligatori e i casi in cui questa modalità non è ammessa.

In sintesi

L'art. 21-bis del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 (decreto IVA) disciplina la fattura semplificata: la fattura di ammontare complessivo non superiore a cento euro può essere emessa con un set ridotto di indicazioni rispetto alla fattura ordinaria dell'art. 21. Restano fermi gli obblighi generali dell'art. 21; la semplificazione riguarda solo gli elementi che il documento deve contenere. La stessa modalità è ammessa per la fattura rettificativa di cui all'art. 26. Un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può innalzare il limite fino a quattrocento euro o eliminarlo per specifici settori o soggetti.

Quando si applica

  • Soglia di importo: la fattura semplificata è ammessa quando l'ammontare complessivo del documento non è superiore a cento euro (art. 21-bis, comma 1, DPR 633/72). La soglia si misura sul totale del documento, comprensivo di imposta.
  • Fatture rettificative: la modalità semplificata può essere usata anche per la fattura rettificativa di cui all'art. 26 del DPR 633/72 (art. 21-bis, comma 1), ferme restando le indicazioni specifiche richieste per le note di variazione.
  • Innalzamento del limite: con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze può portare la soglia fino a quattrocento euro, oppure consentire la fattura semplificata anche senza limiti di importo per settori di attività o tipologie di soggetti per cui le pratiche commerciali o amministrative, o le condizioni tecniche di emissione, rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 13, comma 4, e 21, comma 2 (art. 21-bis, comma 3, DPR 633/72).
  • Operazioni escluse: la fattura semplificata non può essere emessa per le cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41 del DL 30 agosto 1993 n. 331 e per le operazioni di cui all'art. 21, comma 6-bis, lettera a), del DPR 633/72 (art. 21-bis, comma 2).

Come si applica nella pratica

La fattura semplificata, in luogo di quanto previsto dall'art. 21, deve recare almeno le indicazioni elencate dal comma 1. La differenza rispetto alla fattura ordinaria sta nel set di dati: la semplificata consente di identificare il cessionario o committente nazionale con il solo codice fiscale o partita IVA, e l'imposta può essere espressa anche solo come dato che ne permette il calcolo.

DatoFattura semplificata (art. 21-bis, c. 1)Fattura ordinaria (art. 21)
Data di emissioneSì (lett. a)
Numero progressivo univocoSì (lett. b)
Dati identificativi del cedente/prestatoreSì (lett. c)
Partita IVA del cedente/prestatoreSì (lett. d)
Dati del cessionario/committenteSì, oppure solo codice fiscale/partita IVA per soggetti stabiliti in Italia, o solo numero identificativo IVA per soggetti UE (lett. e)Dati completi richiesti
Descrizione dei beni ceduti e dei servizi resiSì (lett. f)Sì, con natura, qualità e quantità
Ammontare e impostaCorrispettivo complessivo e imposta incorporata, ovvero dati che permettono di calcolarla (lett. g)Base imponibile, aliquota e imposta distinte
Riferimento alla fattura rettificataSì, per le fatture ex art. 26 (lett. h)

Il passaggio chiave è la lettera g): nella fattura ordinaria base imponibile, aliquota e imposta vanno indicate distintamente, mentre nella semplificata è sufficiente l'ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata, ovvero i dati che permettono di calcolarla. La lettera e) consente, per il cliente nazionale, di indicare il solo codice fiscale o la sola partita IVA, e per il cliente soggetto passivo UE il solo numero di identificazione IVA dello Stato di stabilimento.

Per le rettifiche, la lettera h) richiede, per le fatture emesse ai sensi dell'art. 26, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate. La semplificazione non incide quindi sul contenuto sostanziale delle note di variazione IVA dell'art. 26.

La fattura semplificata non sostituisce la fattura elettronica ordinaria TD01 dell'art. 21: è una modalità alternativa di compilazione, ammessa solo entro la soglia e fuori dai casi esclusi. Per le operazioni oltre soglia o escluse dal comma 2 occorre emettere la fattura ordinaria con tutti i dati dell'art. 21.

Esempi pratici

Esempio 1 — Servizio sotto soglia a cliente nazionale

Uno studio professionale emette fattura per una piccola consulenza di importo complessivo pari a 48,80 €, comprensivo di IVA. Essendo l'ammontare complessivo ben al di sotto della soglia di cento euro, la fattura può essere emessa in modalità semplificata: data, numero progressivo, dati e partita IVA del prestatore, partita IVA del cliente nazionale, descrizione del servizio e ammontare complessivo con imposta incorporata. Non è necessario esporre separatamente base imponibile e imposta, essendo sufficienti i dati che permettono di calcolarla.

Esempio 2 — Operazione oltre soglia

Un'impresa cede beni per un totale di 2.196,00 € comprensivo di IVA a un cliente nazionale. L'ammontare complessivo supera nettamente sia la soglia codificata di cento euro sia l'eventuale limite massimo di quattrocento euro innalzabile per decreto: in ogni caso la fattura semplificata non è ammessa. L'impresa emette quindi fattura ordinaria ai sensi dell'art. 21, con base imponibile, aliquota e imposta indicate distintamente.

Esempio 3 — Cessione intracomunitaria esclusa

Un'impresa effettua una cessione intracomunitaria di beni verso un cliente tedesco per 80,00 €. Pur essendo l'importo entro i cento euro, l'operazione rientra tra le cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41 del DL 331/1993: il comma 2 dell'art. 21-bis esclude espressamente la fattura semplificata per queste operazioni. La fattura va emessa in forma ordinaria.

Errori comuni e come evitarli

  • Misurare la soglia sulla sola base imponibile: il limite di cento euro si riferisce all'ammontare complessivo del documento (art. 21-bis, comma 1); calcolarlo al netto dell'imposta porta a usare la semplificata anche oltre il limite consentito. Verificare sempre il totale comprensivo di IVA.
  • Usare la semplificata per cessioni intracomunitarie: il comma 2 esclude le cessioni intracomunitarie ex art. 41 DL 331/1993 e le operazioni di cui all'art. 21, comma 6-bis, lettera a). Anche sotto i cento euro queste operazioni richiedono la fattura ordinaria.
  • Presumere un limite di 400 euro senza decreto: l'innalzamento fino a quattrocento euro opera solo se introdotto da uno specifico decreto MEF (comma 3); in assenza, il limite di riferimento resta cento euro.
  • Confondere semplificazione e forma elettronica: la fattura semplificata è una modalità di compilazione con dati ridotti, non una deroga all'obbligo di emissione elettronica via SdI quando dovuto. Restano fermi gli obblighi generali dell'art. 21.
  • Omettere il riferimento alla fattura rettificata: per le rettifiche ex art. 26 emesse in forma semplificata, la lettera h) impone il riferimento alla fattura rettificata e l'indicazione degli elementi modificati. Saltare questo dato rende la nota incompleta.

Riferimenti normativi

  • Art. 21-bis, commi 1, 2 e 3, DPR 26 ottobre 1972 n. 633 (decreto IVA) — Fattura semplificata
  • Art. 21 DPR 26 ottobre 1972 n. 633 — contenuto della fattura ordinaria
  • Art. 26 DPR 26 ottobre 1972 n. 633 — variazioni dell'imponibile o dell'imposta
  • Art. 13, comma 4, DPR 26 ottobre 1972 n. 633 — base imponibile
  • Art. 41 DL 30 agosto 1993 n. 331 (convertito dalla L. 29 ottobre 1993 n. 427) — cessioni intracomunitarie

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-29.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 29/05/2026.