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IVAUltimo aggiornamento: 28/05/2026

Commercio al minuto IVA art. 22 DPR 633/72: fattura facoltativa

Quando la fattura non è obbligatoria nel commercio al minuto e nei servizi al pubblico: certificazione dei corrispettivi e fattura solo su richiesta

Ultimo aggiornamento

28/05/2026

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In sintesi

L'art. 22 del DPR 633/1972 individua le operazioni per cui l'emissione della fattura non è obbligatoria, salvo che il cliente la richieda non oltre il momento di effettuazione dell'operazione. È la disciplina del commercio al minuto e delle attività assimilate: per queste operazioni l'imposta è comunque dovuta e i corrispettivi sono certificati e registrati con le modalità proprie (oggi memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi), senza necessità di fattura nominativa.

Quando si applica

La norma riguarda gli operatori che effettuano cessioni e prestazioni verso il pubblico, in particolare:

  • commercianti al minuto in locali aperti al pubblico, ambulanti, vendite a domicilio, per corrispondenza o tramite distributori automatici;
  • pubblici esercizi (alberghi, ristoranti, bar) e mense aziendali;
  • prestazioni di trasporto di persone;
  • servizi resi in locali aperti al pubblico o presso il cliente;
  • banche, società finanziarie e fiduciarie;
  • agenzie di viaggi e turismo e servizi elettronici verso privati.

Come si applica nella pratica

  • Fattura su richiesta (comma 1): per le operazioni elencate la fattura non è obbligatoria; va emessa solo se richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.
  • Certificazione dei corrispettivi: in luogo della fattura, i corrispettivi delle vendite al minuto sono certificati e, in via ordinaria, memorizzati e trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate, con rilascio del documento commerciale al cliente.
  • Registrazione: i corrispettivi sono annotati nell'apposito registro dei corrispettivi (art. 24), distinti per aliquota.
  • Operazioni esenti e attività assimilate: rientrano nell'esonero da fattura anche specifiche operazioni esenti dell'art. 10 e le attività espressamente assimilate.

L'esonero riguarda l'obbligo di fatturazione, non l'assoggettamento a IVA: l'imposta resta dovuta e confluisce nelle liquidazioni periodiche.

Esempi pratici

Esempio 1 — Vendita al banco senza richiesta di fattura

Un negozio al dettaglio vende beni per 122 € (100 € + IVA 22%) a un cliente che non chiede la fattura. L'operazione è certificata con documento commerciale e il corrispettivo è registrato; l'IVA di 22 € confluisce nella liquidazione del periodo.

Esempio 2 — Cliente che richiede la fattura

Lo stesso negozio riceve da un cliente, al momento dell'acquisto, la richiesta di fattura per 244 € (200 € + IVA). Il commerciante deve emettere la fattura nominativa, in luogo del solo documento commerciale.

Esempio 3 — Ristorante con somministrazione

Un ristorante somministra pasti per 55 € (50 € + IVA 10%). La fattura non è obbligatoria: il corrispettivo è memorizzato e trasmesso telematicamente, con documento commerciale al cliente, salvo richiesta di fattura.

Errori comuni e come evitarli

  • Ritenere esente da IVA il commercio al minuto: l'esonero riguarda solo l'obbligo di fattura, non l'imposta, che resta dovuta.
  • Non emettere fattura su richiesta del cliente fatta entro il momento di effettuazione dell'operazione.
  • Omettere la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi prevista in via ordinaria.
  • Non distinguere i corrispettivi per aliquota nel registro.
  • Confondere documento commerciale e fattura: il primo non sostituisce la fattura quando questa è richiesta o obbligatoria.

Riferimenti normativi

  • DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 22 — Commercio al minuto e attività assimilate (operazioni senza obbligo di fattura).
  • DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 24 — Registrazione dei corrispettivi.
  • DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21 — Fatturazione delle operazioni, da emettere su richiesta del cliente.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-28.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 28/05/2026.