Commercio al minuto IVA art. 22 DPR 633/1972: fattura facoltativa
Quando la fattura non è obbligatoria nel commercio al minuto e nei servizi al pubblico: certificazione dei corrispettivi e fattura solo su richiesta
28/05/2026
3 min lettura
In sintesi
L'art. 22 del DPR 633/1972 individua le operazioni per cui l'emissione della fattura non è obbligatoria, salvo che il cliente la richieda non oltre il momento di effettuazione dell'operazione. È la disciplina del commercio al minuto e delle attività assimilate: per queste operazioni l'imposta è comunque dovuta e i corrispettivi sono certificati e registrati con le modalità proprie (oggi memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi), senza necessità di fattura nominativa.
Quando si applica
La norma riguarda gli operatori che effettuano cessioni e prestazioni verso il pubblico, in particolare:
- commercianti al minuto in locali aperti al pubblico, ambulanti, vendite a domicilio, per corrispondenza o tramite distributori automatici;
- pubblici esercizi (alberghi, ristoranti, bar) e mense aziendali;
- prestazioni di trasporto di persone;
- servizi resi in locali aperti al pubblico o presso il cliente;
- banche, società finanziarie e fiduciarie;
- agenzie di viaggi e turismo e servizi elettronici verso privati.
Come si applica nella pratica
- Fattura su richiesta (comma 1): per le operazioni elencate la fattura non è obbligatoria; va emessa solo se richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.
- Certificazione dei corrispettivi: in luogo della fattura, i corrispettivi delle vendite al minuto sono certificati e, in via ordinaria, memorizzati e trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate, con rilascio del documento commerciale al cliente.
- Registrazione: i corrispettivi sono annotati nell'apposito registro dei corrispettivi (art. 24), distinti per aliquota.
- Operazioni esenti e attività assimilate: rientrano nell'esonero da fattura anche specifiche operazioni esenti dell'art. 10 e le attività espressamente assimilate.
L'esonero riguarda l'obbligo di fatturazione, non l'assoggettamento a IVA: l'imposta resta dovuta e confluisce nelle liquidazioni periodiche.
Esempi pratici
Esempio 1 — Vendita al banco senza richiesta di fattura
Un negozio al dettaglio vende beni per 122 € (100 € + IVA 22%) a un cliente che non chiede la fattura. L'operazione è certificata con documento commerciale e il corrispettivo è registrato; l'IVA di 22 € confluisce nella liquidazione del periodo.
Esempio 2 — Cliente che richiede la fattura
Lo stesso negozio riceve da un cliente, al momento dell'acquisto, la richiesta di fattura per 244 € (200 € + IVA). Il commerciante deve emettere la fattura nominativa, in luogo del solo documento commerciale.
Esempio 3 — Ristorante con somministrazione
Un ristorante somministra pasti per 55 € (50 € + IVA 10%). La fattura non è obbligatoria: il corrispettivo è memorizzato e trasmesso telematicamente, con documento commerciale al cliente, salvo richiesta di fattura.
Errori comuni e come evitarli
- Ritenere esente da IVA il commercio al minuto: l'esonero riguarda solo l'obbligo di fattura, non l'imposta, che resta dovuta.
- Non emettere fattura su richiesta del cliente fatta entro il momento di effettuazione dell'operazione.
- Omettere la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi prevista in via ordinaria.
- Non distinguere i corrispettivi per aliquota nel registro.
- Confondere documento commerciale e fattura: il primo non sostituisce la fattura quando questa è richiesta o obbligatoria.
Riferimenti normativi
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 22 — Commercio al minuto e attività assimilate (operazioni senza obbligo di fattura).
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 24 — Registrazione dei corrispettivi.
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21 — Fatturazione delle operazioni, da emettere su richiesta del cliente.
Risorse correlate
- Fattura elettronica TD01 art. 21 DPR 633/1972: contenuto e termini: contenuto e termini (art. 21 DPR 633/1972).
- Registrazione fatture emesse IVA art. 23 DPR 633/1972: termini
- Momento di effettuazione delle operazioni IVA art. 6 DPR 633/1972
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 28 maggio 2026.
Risorse correlate
Registrazione delle fatture emesse (art. 23 DPR 633/1972)
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