Base imponibile IVA permute 2026: dal valore normale ai costi
Il comma 138 della legge di bilancio 2026 sostituisce il valore normale con l'ammontare dei costi riferibili all'operazione: cosa cambia e da quando
01/09/2026
7 min lettura
Il criterio di quantificazione dell'imponibile nelle operazioni permutative e nelle dazioni in pagamento, riscritto dalla legge di bilancio 2026.
In sintesi
Nelle permute e nelle dazioni in pagamento la base imponibile IVA non si misura più sul valore normale dei beni e dei servizi scambiati, ma sull'ammontare complessivo dei costi riferibili a quella cessione o a quella prestazione. La sostituzione è operata dall'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, che riscrive l'articolo 13, comma 2, lettera d), del DPR 633/1972: dove il testo previgente diceva «dal valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse», il testo vigente dice «dal valore dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, determinato dall'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni». Il comma 139 fissa la decorrenza in modo non banale: la nuova regola si applica alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026, quindi convivono per anni due criteri diversi a seconda della data del contratto, non della data dell'operazione. La modifica riguarda soltanto le fattispecie richiamate dall'articolo 11 del DPR 633/1972 e lascia intatto il diverso regime del valore normale previsto dal comma 3 dello stesso articolo 13 per le operazioni fra società controllanti e controllate.
Quando si applica
L'articolo 11 del DPR 633/1972 governa due situazioni, ed è a queste — e solo a queste — che rinvia la lettera d) modificata:
- le operazioni permutative, cioè le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi;
- le dazioni in pagamento, cioè le cessioni o le prestazioni effettuate per estinguere precedenti obbligazioni.
In entrambi i casi vale la regola strutturale dell'articolo 11: le due operazioni sono soggette all'imposta separatamente l'una dall'altra. Ciascuna parte emette la propria fattura sulla propria operazione, e per ciascuna occorre una base imponibile autonoma. È esattamente questa quantificazione che il comma 138 cambia.
Il presupposto di applicazione temporale è il contratto. Un accordo di permuta stipulato nel 2024 e ancora in corso di esecuzione nel 2026 continua a seguire il valore normale; lo stesso accordo, se rinnovato dopo il 31 dicembre 2025, passa al criterio dei costi per le operazioni successive al rinnovo. Ne discende un adempimento preliminare concreto: censire i contratti di permuta e di dazione in essere e datarli, prima ancora di rivedere le procedure di fatturazione.
Restano invece fuori dal perimetro della modifica le altre lettere del comma 2 e, soprattutto, il comma 3 dell'articolo 13, che prevede il valore normale per le operazioni fra società legate da un rapporto di controllo diretto o indiretto quando una delle parti ha il diritto alla detrazione limitato ai sensi dell'articolo 19, comma 5. Chi cerca la disciplina dell'imponibile infragruppo deve guardare lì, non alla lettera d).
Come si applica nella pratica
Che cosa cambia nel testo
| Profilo | Testo previgente | Testo vigente |
|---|---|---|
| Criterio di quantificazione | Valore normale dei beni e dei servizi oggetto dell'operazione | Ammontare complessivo di tutti i costi riferibili alla cessione o alla prestazione |
| Grandezza di riferimento | Prezzo di mercato fra soggetti indipendenti | Costi effettivamente sostenuti dal soggetto passivo |
| Norma di completamento | Articolo 14 del DPR 633/1972 sulla determinazione del valore normale | Nessun rinvio: la quantificazione è interna alla lettera d) |
| Elemento di margine | Incluso, perché il valore normale incorpora il margine del cedente | Escluso, salvo che il costo lo includa già |
Il criterio adottato non è nuovo nel sistema dell'articolo 13: la lettera c) del medesimo comma 2 già quantifica alcune prestazioni «dalle spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi». La lettera d) si allinea a quella logica di costo.
La decorrenza, caso per caso
| Contratto | Operazione effettuata | Base imponibile |
|---|---|---|
| Stipulato entro il 31 dicembre 2025 e non rinnovato | 2026 o successive | Valore normale |
| Stipulato dal 1° gennaio 2026 | Qualsiasi | Ammontare dei costi riferibili |
| Stipulato prima, rinnovato dal 1° gennaio 2026 | Successiva al rinnovo | Ammontare dei costi riferibili |
Un raccordo che resta al valore normale
L'articolo 11 esclude dalla regola della tassazione separata la cessione al prestatore del servizio di residuati o sottoprodotti della lavorazione di materie fornite dal committente, quando il valore dei residuati ceduti non supera il 5 per cento del corrispettivo in denaro. Quel valore, dice testualmente l'articolo 11, si determina «a norma dell'art. 14», cioè secondo il valore normale, e il comma 138 non tocca quel rinvio. La soglia del 5 per cento continua quindi a misurarsi sul valore normale anche quando la base imponibile dell'operazione, superata la soglia, si determina sui costi.
Sul piano operativo la conseguenza principale è documentale: il numero da esporre in fattura non discende più da una stima di mercato ma da una somma di costi, che dev'essere ricostruibile e riferibile alla singola operazione. Chi emette queste fatture ha interesse a fissare in anticipo il perimetro dei costi considerati e a conservarne la traccia contabile.
Esempi pratici
Esempio 1 — Permuta di servizi con contratto del 2026
Due società stipulano nel marzo 2026 un accordo di permuta: la prima realizza per la seconda una campagna di comunicazione, la seconda fornisce alla prima servizi logistici. La campagna avrebbe un prezzo di listino di 30.000 €, ma i costi riferibili alla sua realizzazione ammontano a 22.000 €. Poiché il contratto è stipulato dopo il 1° gennaio 2026, la prima società emette fattura con base imponibile di 22.000 € e IVA al 22 per cento pari a 4.840 €. La seconda quantifica specularmente la propria operazione sui costi che le sono riferibili, ed emette la propria fattura autonoma.
Esempio 2 — Contratto anteriore ancora in esecuzione
Un accordo di permuta stipulato nel novembre 2024 prevede consegne scaglionate fino al 2027. Le operazioni effettuate nel 2026 e nel 2027 restano assoggettate al criterio del valore normale, perché il comma 139 àncora la nuova regola alla data di stipulazione o di rinnovo del contratto e quel contratto non è stato rinnovato. Se le parti sottoscrivessero nel 2026 un rinnovo, le operazioni successive passerebbero al criterio dei costi: la scelta di rinnovare ha quindi un effetto fiscale che va valutato prima della firma.
Esempio 3 — Dazione in pagamento con costi superiori al mercato
Un'impresa estingue un debito di fornitura consegnando al creditore un lotto di prodotti finiti rimasti a magazzino. I costi riferibili a quel lotto ammontano a 18.000 €, mentre il valore normale, sceso per obsolescenza, è di 12.000 €. Con un contratto stipulato nel 2026 la base imponibile è di 18.000 €: il nuovo criterio non abbassa automaticamente l'imponibile, e nelle operazioni in perdita produce l'effetto opposto rispetto al valore normale.
Errori comuni e come evitarli
- Cercare nella lettera d) la disciplina delle operazioni infragruppo. La lettera d) del comma 2 rinvia all'articolo 11, cioè a permute e dazioni in pagamento. Il regime del valore normale fra società controllanti, controllate e sorelle sta nel comma 3, lettere a), b) e c), dell'articolo 13, presuppone la detrazione limitata ai sensi dell'articolo 19, comma 5, e non è stato modificato.
- Legare la decorrenza alla data dell'operazione. Il comma 139 parla di contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026. Applicare il criterio dei costi a un'operazione del 2026 eseguita su un contratto del 2024 è un errore di quantificazione, non una semplificazione prudenziale.
- Fatturare una sola operazione. Nella permuta e nella dazione in pagamento l'articolo 11 impone la tassazione separata: restano due operazioni, due basi imponibili e due documenti, anche quando finanziariamente non passa denaro.
- Estendere il criterio dei costi alla soglia dei residuati. Il test del 5 per cento sul corrispettivo in denaro si misura ancora secondo l'articolo 14: confondere le due grandezze può far ritenere esclusa dalla tassazione separata un'operazione che invece vi rientra.
- Assumere che il nuovo criterio riduca sempre l'imposta. Il rapporto fra costi e valore normale dipende dal margine e dallo stato del bene: su beni obsoleti o su commesse in perdita i costi possono superare il valore di mercato.
Riferimenti normativi
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (bilancio di previsione per l'anno finanziario 2026), articolo 1, comma 138 — sostituzione del criterio nella lettera d); comma 139 — applicazione alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026.
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 13, comma 2, lettera d) — base imponibile delle operazioni di cui all'articolo 11, determinata dall'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili; comma 1 — regola generale del corrispettivo; comma 2, lettera c) — criterio delle spese sostenute per l'esecuzione dei servizi; comma 3, lettere a), b) e c) — valore normale nelle operazioni fra società controllanti e controllate con detrazione limitata.
- DPR 633/1972, articolo 11 — operazioni permutative e dazioni in pagamento: tassazione separata ed eccezione dei residuati di lavorazione entro il 5 per cento del corrispettivo in denaro.
- DPR 633/1972, articolo 14 — determinazione del valore normale: importo che il cessionario dovrebbe pagare in condizioni di libera concorrenza a un fornitore indipendente e criteri sussidiari del prezzo di acquisto o di costo.
- DPR 633/1972, articolo 19, comma 5 — limitazione del diritto alla detrazione che costituisce presupposto del regime del comma 3 dell'articolo 13.
Risorse correlate
- Base imponibile IVA art. 13 DPR 633/1972: corrispettivi e oneri — la regola generale del corrispettivo e gli altri criteri particolari dell'articolo 13
- Permute, dazioni in pagamento ed esclusioni IVA — la meccanica della tassazione separata e le somme escluse dall'imponibile
- Valore normale e determinazione dei redditi art. 9 TUIR
- Detrazione IVA acquisti art. 19 DPR 633/1972: inerenza e pro-rata — la detrazione limitata che condiziona il regime del comma 3
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 1° settembre 2026.
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