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IVAUltimo aggiornamento: 29/05/2026

Arti e professioni IVA art. 5 DPR 633/72: soggettività

Requisito soggettivo IVA per i lavoratori autonomi: esercizio per professione abituale, esclusioni per collaborazioni e prestazioni assimilate al dipendente

Ultimo aggiornamento

29/05/2026

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Quando un lavoratore autonomo integra il requisito soggettivo IVA e quando, invece, l'attività resta fuori dal campo dell'imposta.

In sintesi

L'art. 5 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 (decreto IVA) definisce l'esercizio di arti e professioni come l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche, società semplici o associazioni senza personalità giuridica. È il requisito soggettivo che, insieme al requisito oggettivo (prestazione di servizi) e a quello territoriale, rende un'operazione rilevante ai fini IVA. La norma esclude espressamente alcune fattispecie assimilate al lavoro dipendente, che restano fuori dal campo dell'imposta.

Quando si applica

L'art. 5 individua i soggetti passivi IVA per il lato del lavoro autonomo. Le condizioni rilevanti sono:

  • Abitualità: l'attività deve essere esercitata per professione abituale, ancorché non esclusiva (art. 5, comma 1, DPR 633/1972). L'attività occasionale, priva del carattere di abitualità, non integra il requisito soggettivo IVA.
  • Natura di lavoro autonomo: deve trattarsi di qualsiasi attività di lavoro autonomo, a prescindere dall'iscrizione a un albo o ordine professionale.
  • Soggetti ammessi: persone fisiche, società semplici, associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività (art. 5, comma 1, DPR 633/1972).
  • Non esclusività: la professione abituale rileva anche se non è l'unica attività svolta dal soggetto.

Resta sullo sfondo che il requisito soggettivo non basta da solo: l'operazione è imponibile solo se sussistono congiuntamente anche il requisito oggettivo, di norma una prestazione di servizi ai sensi dell'art. 3 DPR 633/1972, e quello territoriale.

Come si applica nella pratica

Il primo passaggio operativo è qualificare il rapporto: se ricorre l'esercizio per professione abituale di lavoro autonomo, il soggetto apre la partita IVA, addebita l'imposta in rivalsa e adempie agli obblighi di fatturazione e registrazione. Se invece il rapporto rientra tra le fattispecie escluse dall'art. 5, l'attività è fuori campo IVA per difetto del requisito soggettivo.

Le esclusioni espressamente previste dall'art. 5, comma 1, sono le seguenti.

Fattispecie esclusaRiferimento richiamato dalla normaEffetto IVA
Prestazioni inerenti a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (richiamo storico all'art. 49 del DPR 597/1973, oggi confluito tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente disciplinati dal TUIR)Richiamo storico non coordinatoFuori campo IVA
Prestazioni di lavoro degli associati in contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, rese da chi non esercita per professione abituale altra attività di lavoro autonomoTUIR (D.P.R. 917/1986)Fuori campo IVA
Attività di levata dei protesti dei segretari comunaliL. 12 giugno 1973 n. 349Fuori campo IVA
Vigilanza e custodia rese da guardie giurateR.D.L. 26 settembre 1935 n. 1952Fuori campo IVA

La logica comune alle esclusioni è l'assimilazione al lavoro dipendente o l'assenza del requisito di autonomia professionale: in tali casi manca la soggettività passiva IVA. Per le associazioni professionali (studi associati) la soggettività si verifica in capo all'associazione senza personalità giuridica, che è autonomamente individuata dalla norma come soggetto passivo.

Operativamente, qualificato il rapporto come esercizio di arti e professioni, il professionista procede con l'apertura della partita IVA e individua il momento di effettuazione delle prestazioni, di regola coincidente con il pagamento del corrispettivo.

Esempi pratici

Esempio 1 — Consulente con partita IVA e attività abituale

Un consulente di marketing svolge stabilmente prestazioni a favore di più clienti, fatturando complessivamente 48.000,00 € l'anno. L'attività è esercitata per professione abituale, ancorché non esclusiva: ricorre il requisito soggettivo dell'art. 5. Il consulente emette fattura con IVA al 22%, ossia 10.560,00 € di imposta su 48.000,00 € di imponibile, e adempie agli obblighi di registrazione e liquidazione.

Esempio 2 — Collaborazione coordinata e continuativa

Una persona fisica, senza altra attività di lavoro autonomo abituale, percepisce un compenso annuo di 18.000,00 € nell'ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. La prestazione non si considera effettuata nell'esercizio di arti e professioni (art. 5, comma 1, DPR 633/1972, che esclude le prestazioni inerenti a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, oggi redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente disciplinati dal TUIR): è fuori campo IVA, non si apre partita IVA per tale rapporto e non si addebita imposta.

Esempio 3 — Studio associato tra professionisti

Tre commercialisti costituiscono un'associazione professionale senza personalità giuridica per l'esercizio in forma associata dell'attività. La soggettività passiva IVA si individua in capo all'associazione, che apre un'unica partita IVA, fattura ai clienti con IVA al 22% e gestisce un unico regime contabile; su un volume di prestazioni di 210.000,00 € l'imposta a debito è pari a 46.200,00 €.

Errori comuni e come evitarli

  • Confondere occasionalità e abitualità: trattare come fuori campo IVA un'attività di lavoro autonomo in realtà esercitata in modo stabile e ripetuto. Il requisito è l'abitualità, non l'esclusività: se l'attività è continuativa scatta la soggettività IVA anche se affiancata ad altro.
  • Assoggettare a IVA una co.co.co.: emettere fattura con imposta su prestazioni inerenti a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, che l'art. 5 esclude espressamente dall'esercizio di arti e professioni. Vanno gestite fuori campo IVA.
  • Ignorare la soggettività dello studio associato: fatturare a nome dei singoli professionisti quando l'attività è svolta in forma associata. La norma individua l'associazione senza personalità giuridica come autonomo soggetto passivo: la partita IVA e gli obblighi fanno capo all'associazione.
  • Trattare l'associato in partecipazione di puro lavoro come professionista: applicare l'IVA alle prestazioni dell'associato che apporta solo lavoro e non esercita per professione abituale altra attività di lavoro autonomo, mentre l'art. 5 le esclude dal campo dell'imposta.
  • Verificare il solo requisito soggettivo: ritenere imponibile un'operazione perché c'è la soggettività, dimenticando che servono congiuntamente anche il requisito oggettivo (art. 3 DPR 633/1972) e quello territoriale.

Riferimenti normativi

  • Art. 5, comma 1, DPR 26 ottobre 1972 n. 633 (decreto IVA) — Esercizio di arti e professioni
  • Art. 4, DPR 26 ottobre 1972 n. 633 (decreto IVA) — Esercizio di imprese (requisito soggettivo lato impresa)
  • Art. 3, DPR 26 ottobre 1972 n. 633 (decreto IVA) — Prestazioni di servizi (requisito oggettivo)
  • TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917) — redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, fattispecie richiamate per le esclusioni dal campo arti e professioni (la collaborazione coordinata e continuativa era originariamente richiamata, in via storica, dall'art. 49 del DPR 597/1973)

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Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-29.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 29/05/2026.