Salta al contenuto
IVAUltimo aggiornamento: 05/09/2026

Arti e professioni IVA: quando l'attività diventa abituale

Il requisito soggettivo dell'art. 5 del decreto IVA: regolarità e ripetitività secondo l'Agenzia, le quattro prestazioni escluse e lo studio associato

Ultimo aggiornamento

05/09/2026

Tempo di lettura

5 min lettura

Scarica PDF

In sintesi

Ai fini IVA un lavoratore autonomo è soggetto passivo quando esercita «per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo» (art. 5, comma 1, DPR 26 ottobre 1972 n. 633). Il perno è l'abitualità, non l'iscrizione a un albo né l'entità del compenso: l'Agenzia delle entrate, nella risposta a interpello n. 63 del 2024, la definisce come il porre in essere «con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo», e precisa che si tratta di una valutazione di fatto sul caso concreto. La stessa norma elenca quattro prestazioni che restano fuori dall'esercizio di arti e professioni, e individua come autonomo soggetto passivo l'associazione professionale senza personalità giuridica — il che rende diversa la posizione di chi condivide lo studio senza costituirla.

Che cosa rende «abituale» un'attività

Il testo dell'art. 5 non definisce l'abitualità: dice solo che l'esercizio dev'essere «per professione abituale, ancorché non esclusiva». La definizione operativa arriva dalla prassi. Nella risposta a interpello n. 63 del 2024 — riguardante un docente di ruolo che intendeva continuare a impartire lezioni private — l'Agenzia scrive che «l'abitualità presuppone che il soggetto ponga in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo, con esclusione delle sole ipotesi in cui gli stessi siano posti in essere in via meramente occasionale; la sussistenza di tale requisito presuppone una valutazione di fatto, da effettuare in relazione al caso concreto, non esperibile in sede di interpello».

Due conseguenze che vale la pena isolare. La prima: il regime sostitutivo del reddito non sposta l'IVA. Nel caso esaminato, il regime speciale al 15 per cento sulle lezioni private «non dispone in ordine ai presupposti e agli obblighi previsti dalla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, per la quale restano applicabili le regole ordinarie»: realizzandosi l'abitualità, il docente doveva mantenere la partita IVA. La seconda: «ancorché non esclusiva» significa che un secondo lavoro non toglie l'abitualità — un dipendente che svolge stabilmente prestazioni autonome autorizzate resta soggetto passivo IVA per quelle prestazioni.

VoceEsercizio per professione abitualePrestazione meramente occasionale
Requisito soggettivo IVA (art. 5 DPR 633/1972)Integrato: l'attività di lavoro autonomo è esercitata per professione abituale, ancorché non esclusivaNon integrato: gli atti economici sono posti in essere in via meramente occasionale
Criterio indicato dall'Agenzia (risposta n. 63/2024)Regolarità, sistematicità e ripetitività di una pluralità di atti economici coordinati verso uno scopoAtti isolati o non coordinati; la valutazione è di fatto e non è esperibile in sede di interpello
Partita IVANecessaria per l'esercizio dell'attivitàNon necessaria per quella prestazione
Obblighi di fatturazione e registrazione IVADovuti secondo le regole ordinarie, anche quando il reddito è tassato con un regime sostitutivoNon dovuti: l'operazione è fuori dal campo di applicazione dell'imposta per difetto del presupposto soggettivo
Effetto di un regime sostitutivo sul redditoNessuno sull'IVA: il regime sostitutivo non dispone sui presupposti e sugli obblighi dell'impostaNessuno: l'IVA non si applica già per difetto del presupposto soggettivo
Attività abituale o meramente occasionale: cosa cambia ai fini IVAFonte: Elaborazione SamBooks su art. 5 DPR 633/1972 e risposta AdE n. 63 del 2024Scarica i dati in CSV

Il requisito soggettivo, comunque, non basta da solo: perché l'operazione sia rilevante servono anche il presupposto oggettivo — di norma una prestazione di servizi — e quello territoriale. Verificata la soggettività, il professionista procede con l'apertura della partita IVA.

Le quattro prestazioni che la norma tiene fuori

L'art. 5, comma 1, esclude espressamente dall'esercizio di arti e professioni quattro fattispecie. Il filo comune è l'assimilazione al lavoro dipendente o l'assenza di autonomia professionale: dove manca la soggettività passiva, l'operazione è fuori campo IVA.

Prestazione esclusaNorma richiamata dall'art. 5Condizione
Prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativaart. 49 del DPR 29 settembre 1973 n. 597, richiamo non aggiornato dopo la riforma del testo uniconessuna ulteriore
Prestazioni di lavoro degli associati nei contratti di associazione in partecipazioneart. 49, comma 2, lettera c), del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), nella numerazione richiamata dalla normasolo se rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo
Levata dei protesti esercitata dai segretari comunaliL. 12 giugno 1973 n. 349nessuna ulteriore
Vigilanza e custodia rese da guardie giurateR.D.L. 26 settembre 1935 n. 1952nessuna ulteriore

Il rinvio all'art. 49 del DPR 597/1973 per le collaborazioni coordinate e continuative è un rinvio a una norma non più vigente, mai coordinato nel testo dell'art. 5: la fattispecie è oggi disciplinata dal TUIR fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. L'esclusione resta operante, ma il riferimento va letto per quello che è — un residuo storico, non un rinvio a testo vigente.

Attenzione alla condizione della seconda riga: l'esclusione dell'associato in partecipazione con apporto di solo lavoro vale solo se quel soggetto non esercita per professione abituale altre attività di lavoro autonomo. Un professionista già titolare di partita IVA che diventi associato non rientra nell'esclusione.

Studio associato o studio in comune: due soggettività diverse

L'art. 5 individua come soggetti passivi, accanto alle persone fisiche, «le società semplici o le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività stesse». La conseguenza è netta: l'associazione professionale ha una propria partita IVA e fattura in proprio, mentre i singoli associati non fatturano ai clienti dello studio.

Chi invece condivide soltanto i locali e i costi, senza costituire l'associazione, resta un soggetto passivo autonomo — e questo cambia il trattamento delle spese comuni. Nella risposta a interpello n. 189 del 2025 l'Agenzia ricorda che, per la ripartizione delle spese comuni tra professionisti non costituiti in associazione professionale, la circolare 18 giugno 2001 n. 58/E, paragrafo 2.3, «ha chiarito che il riaddebito di dette spese da parte del professionista deve essere realizzato attraverso l'emissione di fattura assoggettata ad IVA». Non è un semplice rimborso fuori campo: è un'operazione imponibile.

VoceImporto
Spese comuni dello studio sostenute nell'anno dal professionista intestatario12.000,00 €
Quota di competenza del collega che condivide lo studio (50%)6.000,00 €
IVA ordinaria 22% sul riaddebito, dovuta perché l'operazione è imponibile1.320,00 €
Totale della fattura da emettere al collega7.320,00 €
Riaddebito delle spese comuni fra professionisti non associatiFonte: Elaborazione SamBooks sulla risposta AdE n. 189 del 2025 e sulla circolare AdE 58/E del 2001, § 2.3Scarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

Su spese comuni annue di 12.000,00 € e una quota di competenza del collega del 50 per cento, il riaddebito è di 6.000,00 €, l'IVA ordinaria al 22 per cento è di 1.320,00 € e la fattura da emettere al collega è di 7.320,00 €. Nella stessa risposta l'Agenzia precisa che gli interessi legali maturati per il ritardato pagamento, avendo natura risarcitoria, non concorrono a formare la base imponibile ai sensi dell'art. 15 del decreto IVA: vanno indicati in fattura fuori dall'imponibile, non sommati ai 6.000,00 €.

Il momento in cui l'operazione si considera effettuata, e quindi in cui la fattura va emessa, segue le regole ordinarie sul momento di effettuazione.

Riferimenti normativi

  • Art. 5, comma 1, DPR 26 ottobre 1972 n. 633 — esercizio di arti e professioni: definizione, soggetti e prestazioni escluse.
  • Art. 4, DPR 26 ottobre 1972 n. 633 — esercizio di imprese: il requisito soggettivo dal lato dell'impresa, costruito sulla stessa formula dell'abitualità.
  • Art. 3, comma 1, DPR 26 ottobre 1972 n. 633 — prestazioni di servizi (requisito oggettivo).
  • Art. 15, comma 1, DPR 26 ottobre 1972 n. 633 — somme escluse dal computo della base imponibile, fra cui gli interessi moratori.
  • Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 63 del 2024 — nozione di abitualità ai fini IVA e trattamento delle lezioni private impartite da docenti titolari di cattedra.
  • Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 189 del 2025 — trattamento IVA del riaddebito delle spese comuni fra professionisti non costituiti in associazione professionale, con richiamo alla circolare 18 giugno 2001 n. 58/E, paragrafo 2.3.

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 5 settembre 2026.

Risorse correlate

Altre schede su IVA

Vedi tutte le 87 schede su IVA