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AdempimentiUltimo aggiornamento: 28/05/2026

Partita IVA art. 35 DPR 633/72: apertura, variazione, cessazione

Dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività ex art. 35 DPR 633/72: termini di 30 giorni, ComUnica, opzione VIES e chiusura d'ufficio

Ultimo aggiornamento

28/05/2026

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In sintesi

L'art. 35 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 disciplina gli adempimenti dichiarativi legati al ciclo di vita della partita IVA: chi intraprende l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato deve presentare la dichiarazione di inizio attività entro 30 giorni a un ufficio dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello approvato (a pena di nullità). L'ufficio attribuisce un numero di partita IVA che resta invariato fino alla cessazione e va indicato nelle dichiarazioni, sulla home page dell'eventuale sito web e in ogni documento richiesto. Ogni variazione dei dati o la cessazione dell'attività va comunicata sempre entro 30 giorni (comma 3). La presentazione avviene in via telematica (anche tramite intermediari) o, per i soggetti iscritti al Registro delle imprese, tramite la Comunicazione Unica (ComUnica, comma 8). L'Agenzia effettua riscontri antifrode sul rilascio (comma 15-bis) e chiude d'ufficio le partite IVA inattive da tre anni (comma 15-quinquies).

Quando si applica

  • Inizio attività (comma 1): persone fisiche e soggetti diversi che avviano un'impresa, arte o professione, o istituiscono una stabile organizzazione in Italia. Termine: 30 giorni dall'avvio.
  • Variazione (comma 3): modifica di uno qualsiasi degli elementi dichiarati (codice ATECO, sede, denominazione, regime, legale rappresentante, luogo di conservazione delle scritture). Termine: 30 giorni.
  • Cessazione (commi 3 e 4): chiusura dell'attività; il termine di 30 giorni decorre dalla data di ultimazione delle operazioni di liquidazione dell'azienda.
  • Operazioni straordinarie: in caso di fusione, scissione o conferimento d'azienda con estinzione del soggetto, la dichiarazione è presentata unicamente dal soggetto risultante (comma 3).
  • Opzione VIES (comma 2, lett. e-bis e comma 7-bis): chi intende effettuare operazioni intracomunitarie manifesta la volontà nella dichiarazione, con immediata inclusione nell'archivio VIES.

Come si applica nella pratica

Contenuto della dichiarazione di inizio (comma 2)

Devono risultare: dati anagrafici (persone fisiche) o natura giuridica, denominazione, sede legale e codice fiscale del rappresentante (altri soggetti); tipo e oggetto dell'attività e luoghi di esercizio; luogo di tenuta e conservazione di libri e registri; per l'e-commerce, l'indirizzo del sito web e i dati dell'internet service provider; l'eventuale opzione per le operazioni intracomunitarie (lett. e-bis).

Canali di presentazione (commi 6, 8, 10)

  • Telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati (art. 3, commi 2-bis e 3, DPR 322/1998).
  • ComUnica al Registro delle imprese per i soggetti tenuti all'iscrizione: un'unica comunicazione assolve gli obblighi verso Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL e Camera di Commercio, con attribuzione contestuale della partita IVA (comma 8).
  • Presentazione diretta allo sportello o a mezzo raccomandata, nei casi residui.

Effetti temporali e attribuzione

La partita IVA è attribuita immediatamente e resta invariata anche in caso di trasferimento del domicilio fiscale. Il trasferimento del domicilio fiscale ha effetto dal sessantesimo giorno successivo (comma 3).

Presidi antifrode (commi 15-bis e 15-quinquies)

Al rilascio, l'Agenzia esegue riscontri automatizzati e può effettuare accessi per verificare l'effettivo esercizio dell'attività; in caso di esito negativo emana provvedimento di cessazione della partita IVA. Il soggetto già cessato d'ufficio che richieda una nuova partita IVA deve prestare polizza fideiussoria di almeno 50.000,00 € per tre anni. Le partite IVA inattive da tre annualità sono chiuse d'ufficio, previa comunicazione preventiva al contribuente.

Esempi pratici

Esempio 1 — Apertura partita IVA di una nuova S.r.l. con ComUnica

Una nuova S.r.l. costituita con atto notarile avvia l'attività di commercio al dettaglio.

  • Entro 30 giorni presenta la Comunicazione Unica al Registro delle imprese.
  • ComUnica trasmette i dati all'Agenzia delle Entrate, che attribuisce in via telematica la partita IVA, comunicata contestualmente.
  • Un solo adempimento assolve l'iscrizione al Registro imprese, l'apertura IVA, l'INPS e l'INAIL.

Esempio 2 — Variazione del codice ATECO e della sede

Un professionista trasferisce lo studio in un nuovo comune e amplia l'oggetto dell'attività.

  • Presenta la dichiarazione di variazione entro 30 giorni dal cambiamento (comma 3).
  • Il numero di partita IVA resta invariato.
  • Il trasferimento del domicilio fiscale produce effetto dal sessantesimo giorno successivo.

Esempio 3 — Cessazione dell'attività e rischio di chiusura d'ufficio

Una ditta individuale cessa l'attività dopo aver concluso la liquidazione del magazzino.

  • Il termine di 30 giorni per la dichiarazione di cessazione decorre dalla data di ultimazione delle operazioni di liquidazione (comma 4).
  • Nell'ultima dichiarazione IVA annuale si tiene conto dell'imposta sulle operazioni residue.
  • Se il contribuente avesse omesso la chiusura e la partita IVA risultasse inattiva da tre anni, l'Agenzia l'avrebbe chiusa d'ufficio ex comma 15-quinquies.

Errori comuni e come evitarli

  • Omettere la dichiarazione di variazione entro 30 giorni: ogni modifica di ATECO, sede o regime va comunicata tempestivamente; il ritardo è sanzionato ai sensi del D.Lgs. 471/1997.
  • Non attivare l'opzione VIES prima delle operazioni intracomunitarie: senza inclusione nell'archivio VIES (lett. e-bis) le cessioni e gli acquisti intra-UE non possono essere effettuati in regime di non imponibilità.
  • Lasciare aperta una partita IVA inutilizzata: l'inattività triennale comporta la chiusura d'ufficio; conviene cessare formalmente l'attività per evitare contestazioni.
  • Ritenere immediato l'effetto del cambio di domicilio fiscale: il trasferimento produce effetto dal sessantesimo giorno successivo (comma 3), con impatto sulla competenza territoriale dell'ufficio.
  • Presentare più dichiarazioni in caso di operazioni straordinarie: in fusione, scissione o conferimento con estinzione del soggetto, la dichiarazione è presentata solo dal soggetto risultante (comma 3).
  • Trascurare la comunicazione sul luogo di conservazione delle scritture: la cessazione dell'incarico al depositario va gestita secondo il comma 3-bis, pena la presunzione di conservazione presso il domicilio fiscale.

Riferimenti normativi

  • Art. 35, DPR 26 ottobre 1972, n. 633 — dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività, attribuzione e gestione della partita IVA
  • Art. 35, comma 2, lett. e-bis), e comma 7-bis, DPR 633/1972 — opzione per le operazioni intracomunitarie e inclusione nell'archivio VIES
  • Art. 35, comma 8, DPR 633/1972 — presentazione tramite l'ufficio del Registro delle imprese (Comunicazione Unica)
  • Art. 35, comma 15-bis, DPR 633/1972 — riscontri antifrode al rilascio e provvedimenti di cessazione della partita IVA
  • Art. 35, comma 15-quinquies, DPR 633/1972 — chiusura d'ufficio delle partite IVA inattive da tre annualità
  • D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 3 — modalità di presentazione telematica e intermediari abilitati
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 5 e art. 11 — sanzioni in materia di dichiarazioni IVA e di comunicazioni

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-28.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 28/05/2026.