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AdempimentiUltimo aggiornamento: 06/09/2026Verificato su Normattiva il 06/09/2026

Partita IVA: apertura, variazione e cessazione in 30 giorni

I trenta giorni che valgono per l'apertura, per ogni variazione e per la chiusura, i modelli AA7/10 e AA9/12, e la partita IVA che l'Agenzia chiude da sola

Ultimo aggiornamento

06/09/2026

Verificato su Normattiva

06/09/2026

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In sintesi

Chi intraprende un'impresa, un'arte o una professione nel territorio dello Stato presenta la dichiarazione di inizio attività entro trenta giorni, su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle entrate, a pena di nullità (art. 35, comma 1, DPR 26 ottobre 1972 n. 633). Lo stesso termine vale per ogni variazione dei dati dichiarati e per la cessazione, ma la decorrenza cambia: per la chiusura i trenta giorni partono dall'ultimazione delle operazioni di liquidazione dell'azienda, non dal giorno in cui si smette di lavorare. Il numero attribuito resta invariato fino alla cessazione e va indicato nelle dichiarazioni, sulla home page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento richiesto. Una partita IVA lasciata inattiva per tre annualità viene chiusa d'ufficio.

Trenta giorni, ma da quando: tre decorrenze diverse per lo stesso termine

Il numero è sempre trenta, ma il giorno da cui si conta è diverso in ciascuno dei tre adempimenti, e questo è il punto in cui si sbaglia più spesso.

1Entro 30 giorni dall'avvioDichiarazione di inizio attività eattribuzione del numero di partita IVAart. 35, c. 1: il modello è redatto a penadi nullità su quello approvato conprovvedimento del direttore dell'Agenziadelle entrate2Entro 30 giorni da ogni modificaDichiarazione di variazione di unodegli elementi dichiaratiart. 35, c. 3: se la variazione comporta iltrasferimento del domicilio fiscale,l'effetto decorre dal sessantesimo giornosuccessivo3Entro 30 giorni dall'ultimazione dellaliquidazioneDichiarazione di cessazionedell'attivitàart. 35, c. 4: il termine non parte dallachiusura al pubblico ma dalla fine delleoperazioni relative alla liquidazionedell'azienda4Dopo 4 trimestri senza elenchiriepilogativiEsclusione dall'archivio VIES, previacomunicazione al soggetto passivoart. 35, c. 7-bis: si presume che ilsoggetto non intenda più effettuareoperazioni intracomunitarie5Dopo 3 annualità senza attivitàChiusura d'ufficio della partita IVA,previa comunicazione preventivaart. 35, c. 15-quinquies: restano fermi ipoteri di controllo e accertamentodell'amministrazione finanziaria
  1. Entro 30 giorni dall'avvio: Dichiarazione di inizio attività e attribuzione del numero di partita IVA — art. 35, c. 1: il modello è redatto a pena di nullità su quello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
  2. Entro 30 giorni da ogni modifica: Dichiarazione di variazione di uno degli elementi dichiarati — art. 35, c. 3: se la variazione comporta il trasferimento del domicilio fiscale, l'effetto decorre dal sessantesimo giorno successivo
  3. Entro 30 giorni dall'ultimazione della liquidazione: Dichiarazione di cessazione dell'attività — art. 35, c. 4: il termine non parte dalla chiusura al pubblico ma dalla fine delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda
  4. Dopo 4 trimestri senza elenchi riepilogativi: Esclusione dall'archivio VIES, previa comunicazione al soggetto passivo — art. 35, c. 7-bis: si presume che il soggetto non intenda più effettuare operazioni intracomunitarie
  5. Dopo 3 annualità senza attività: Chiusura d'ufficio della partita IVA, previa comunicazione preventiva — art. 35, c. 15-quinquies: restano fermi i poteri di controllo e accertamento dell'amministrazione finanziaria
Il ciclo di vita della partita IVA, dai trenta giorni alla chiusura d'ufficioFonte: Elaborazione SamBooks su art. 35 DPR 26 ottobre 1972 n. 633Scarica i dati in CSV

Per l'inizio, il termine decorre dall'avvio dell'attività. Per la variazione, dal giorno in cui l'elemento dichiarato è cambiato: qualunque elemento fra quelli elencati al comma 2, quindi anche il luogo in cui sono tenuti e conservati libri, registri e documenti. Per la cessazione, il comma 4 sposta l'inizio del conteggio «dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda», operazioni per le quali restano fermi gli obblighi di versamento, fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione: l'ultima di queste è la dichiarazione IVA annuale, che chiude la posizione.

Un chiarimento dell'Agenzia delle entrate mostra la distanza fra i due momenti. Nella risposta a interpello n. 311 del 2025, una dottoressa commercialista che cede la propria clientela con pagamento rateale su tre annualità chiede quando possa chiudere la posizione: «solo dopo avere percepito tutte le rate», risponde l'Agenzia, «l'Istante potrà ottenere la chiusura della Partita Iva comunicando la cessazione dell'attività professionale presentando, entro i termini prescritti dall'articolo 35, comma 3 del Decreto Iva, il modello AA9/12». Finché esistono operazioni da fatturare o corrispettivi da incassare, l'attività ai fini IVA non è finita.

Una decorrenza si comporta in senso opposto e coglie di sorpresa: la variazione che comporta il trasferimento del domicilio fiscale si comunica entro trenta giorni, ma «ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui si è verificata». Nei due mesi che seguono la competenza territoriale resta all'ufficio precedente.

AA7/10 o AA9/12: il modello lo decide la natura giuridica, non l'attività

I due modelli approvati dall'Agenzia delle entrate coprono l'intero ciclo di vita della posizione IVA, e non si scelgono in base al tipo di attività svolta ma in base a chi la esercita.

VoceModello AA7/10Modello AA9/12
Chi lo usaSoggetti diversi dalle persone fisiche: società, enti, associazioniPersone fisiche: imprenditori individuali, artisti e professionisti
Dati identificativi richiestiNatura giuridica, denominazione o ragione sociale, sede legale o amministrativa, domicilio fiscale e codice fiscale di almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza (art. 35, c. 2, lett. b)Cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, domicilio fiscale ed eventuale ditta (art. 35, c. 2, lett. a)
Canali di presentazioneTelematico diretto o tramite intermediario, oppure Comunicazione Unica al registro delle imprese per i soggetti tenuti all'iscrizione (art. 35, cc. 8 e 10)Stessi canali; per l'imprenditore individuale iscritto al registro delle imprese la via ordinaria è la Comunicazione Unica
Opzione per le operazioni intracomunitarieSi manifesta nella dichiarazione (art. 35, c. 2, lett. e-bis), con inclusione immediata nell'archivio VIESIdentica: la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie si dichiara nello stesso modo
Modelli AA7/10 e AA9/12: chi li usa e che cosa vi si dichiaraFonte: Elaborazione SamBooks su art. 35 DPR 26 ottobre 1972 n. 633 e modulistica pubblicata dall'Agenzia delle entrateScarica i dati in CSV

Il canale di presentazione è indipendente dal modello. La via telematica vale sempre, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, e la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa all'Agenzia delle entrate (art. 35, comma 10). Per i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese o alla denuncia al REA esiste la via della Comunicazione Unica: la dichiarazione si presenta all'ufficio del registro delle imprese, che trasmette i dati e, in caso di inizio attività, comunica al contribuente il numero di partita IVA attribuito in via telematica dall'Agenzia (art. 35, comma 8).

Nella dichiarazione trova posto anche l'opzione per le operazioni intracomunitarie, e l'inclusione nell'archivio VIES è immediata. La permanenza, invece, non è definitiva: si presume che il soggetto non intenda più effettuare operazioni intracomunitarie quando non ha presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, e l'Agenzia procede all'esclusione previa comunicazione (art. 35, comma 7-bis).

Un obbligo spesso trascurato riguarda chi affida a terzi la tenuta e la conservazione delle scritture. Se l'incarico cessa e il contribuente non presenta la dichiarazione di variazione, il depositario lo avvisa con posta elettronica certificata o raccomandata e comunica la cessazione dell'incarico all'Agenzia entro sessanta giorni; da quel momento il luogo di conservazione si presume coincidente con il domicilio fiscale del contribuente (art. 35, comma 3-bis).

Quando l'Agenzia chiude la partita IVA al posto tuo, e quanto costa sbagliare la variazione

Sull'attribuzione del numero l'amministrazione esercita due presidi distinti. Il primo è a monte: l'attribuzione determina l'esecuzione di riscontri automatizzati per individuare elementi di rischio, con l'eventuale accesso nel luogo di esercizio dell'attività; in caso di esito negativo l'ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA e la esclude dall'archivio dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie (art. 35, comma 15-bis).

Il secondo presidio è a valle, e non presuppone alcuna irregolarità: l'Agenzia procede d'ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività d'impresa, artistica o professionale, previa comunicazione preventiva al contribuente (comma 15-quinquies). Restano fermi i poteri di controllo e accertamento.

Riottenere una partita IVA cessata d'ufficio costa una garanzia, e la regola sta in un comma a sé, il 15-bis.2, che copre sia la cessazione disposta all'esito dei riscontri del comma 15-bis sia quella che segue le analisi del rischio del comma 15-bis.1. Il soggetto può chiedere una nuova partita IVA, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di un ente costituito dopo il provvedimento, «solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro»; se prima del provvedimento erano state commesse violazioni fiscali non ancora pagate, l'importo sale fino a coprirle.

Anche restando dentro il perimetro ordinario, un errore nella dichiarazione ha un prezzo. Una S.r.l. sposta il magazzino in un altro comune e presenta la dichiarazione di variazione indicando in modo incompleto i luoghi di esercizio dell'attività: l'ufficio la invita a regolarizzare.

VoceImporto
Sanzione minima per la dichiarazione di variazione presentata con indicazioni incomplete (art. 5, c. 6)500,00 €
Riduzione a un quinto del minimo per la regolarizzazione entro trenta giorni dall'invito dell'ufficio-400,00 €
Importo residuo da versare dopo la riduzione100,00 €
Sanzione dovuta100,00 €
Dichiarazione di variazione inesatta: la sanzione prima e dopo la riduzioneFonte: Elaborazione SamBooks su art. 5, c. 6, D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471Scarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

La riduzione a un quinto del minimo ha un perimetro preciso e va letto nel testo: opera «se l'obbligato provvede alla regolarizzazione della dichiarazione presentata nel termine di trenta giorni dall'invito dell'ufficio». Presuppone quindi una dichiarazione che esiste e che va corretta, non premia chi non ne ha presentata nessuna. Per l'omissione vera e propria la strada è il ravvedimento operoso, che entro novanta giorni dall'omissione riduce la sanzione a un nono del minimo, quindi 55,56 € (art. 13, comma 1, lettera a-bis), del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472).

Attendere l'invito, del resto, non conviene: nella risposta a interpello n. 450 del 2023 l'Agenzia delle entrate ha ricordato che «la presentazione tardiva, seppur spontanea, della dichiarazione di inizio o variazione di attività è dunque sempre sanzionabile, con l'effetto che, al fine di evitare tale esito, il ravvedimento risulta imprescindibile». Le altre fattispecie dell'articolo 5, con le loro basi di calcolo, stanno nelle sanzioni della dichiarazione IVA.

Le domande di chi ci arriva

Entro quanto tempo devo comunicare che ho iniziato una nuova attività?

Entro trenta giorni dall'avvio, presentando la dichiarazione di inizio attività a un ufficio dell'Agenzia delle entrate su modello conforme a quello approvato, a pena di nullità (art. 35, comma 1, DPR 26 ottobre 1972 n. 633). Il numero di partita IVA viene attribuito dall'ufficio e resta invariato fino alla cessazione, anche se cambia il domicilio fiscale.

Se sposto la sede legale della mia azienda, da quando diventa ufficiale per il fisco?

La variazione si comunica entro trenta giorni, ma se comporta il trasferimento del domicilio fiscale «ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui si è verificata» (art. 35, comma 3). Nei due mesi intermedi la competenza territoriale resta all'ufficio di provenienza: è una decorrenza autonoma rispetto al termine di comunicazione.

Quando devo presentare la dichiarazione di cessazione attività ai fini IVA?

Entro trenta giorni, contati però dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda (art. 35, comma 4). Finché ci sono fatture da emettere o corrispettivi da incassare l'attività non è conclusa: l'Agenzia delle entrate lo ha confermato nella risposta a interpello n. 311 del 2025, per un professionista pagato a rate.

Cosa succede se non faccio attività per tre anni con la partita IVA?

L'Agenzia delle entrate procede d'ufficio alla chiusura, previa comunicazione preventiva al contribuente (art. 35, comma 15-quinquies). La chiusura d'ufficio non sana nulla: restano fermi i poteri di controllo e accertamento sugli anni ancora aperti, e restano dovute le sanzioni per gli adempimenti omessi nel frattempo.

Riferimenti normativi

  • DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 35, c. 1: dichiarazione di inizio entro trenta giorni, modello a pena di nullità e attribuzione del numero di partita IVA
  • DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 35, c. 2: contenuto della dichiarazione, dati del commercio elettronico e opzione per le operazioni intracomunitarie alla lettera e-bis)
  • DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 35, c. 3: variazione e cessazione entro trenta giorni, effetto del trasferimento del domicilio fiscale dal sessantesimo giorno, operazioni straordinarie
  • DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 35, c. 3-bis: cessazione dell'incarico al depositario delle scritture e presunzione di conservazione al domicilio fiscale
  • DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 35, c. 4: decorrenza del termine di cessazione dall'ultimazione della liquidazione dell'azienda
  • DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 35, c. 7-bis: inclusione ed esclusione dall'archivio VIES dopo quattro trimestri senza elenchi riepilogativi
  • DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 35, c. 8: presentazione tramite l'ufficio del registro delle imprese con la Comunicazione Unica
  • DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 35, c. 10: presentazione telematica e data in cui la dichiarazione si considera presentata
  • DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 35, c. 15-bis: riscontri automatizzati, accessi e provvedimento di cessazione della partita IVA
  • DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 35, c. 15-bis.2: fideiussione di almeno 50.000,00 € per tre anni per riottenere la partita IVA cessata ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1
  • DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 35, c. 15-quinquies: chiusura d'ufficio delle partite IVA inattive da tre annualità
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 5, c. 6: da 500,00 € a 2.000,00 € per la dichiarazione di inizio o variazione omessa o inesatta, ridotti a un quinto del minimo
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, art. 13, c. 1: frazioni del ravvedimento operoso, fra cui un nono del minimo entro novanta giorni dall'omissione
  • Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 311 del 2025: la cessazione si comunica dopo l'incasso di tutte le rate, con il modello AA9/12
  • Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 450 del 2023: la presentazione tardiva spontanea della dichiarazione di inizio o variazione è sempre sanzionabile

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 6 settembre 2026.

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