Deposito IVA: entrare senza imposta, uscire pagandola
Finché i beni restano in deposito l'imposta è sospesa; all'estrazione la paga chi estrae, con l'inversione contabile, con il plafond o con l'F24 del gestore
06/09/2026
06/09/2026
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In sintesi
Il deposito IVA è un magazzino nel quale i beni nazionali e unionali possono restare senza che l'imposta sia dovuta, purché non siano destinati alla vendita al minuto nei locali del deposito stesso. Lo istituisce l'art. 50-bis del DL 30 agosto 1993 n. 331. Finché i beni restano dentro, le operazioni che li riguardano si effettuano senza pagamento dell'imposta: l'acquisto intracomunitario con introduzione, l'immissione in libera pratica di beni non unionali, le cessioni dei beni custoditi, i servizi resi su di essi e i trasferimenti fra depositi (comma 4). L'imposta torna a essere dovuta all'estrazione, e la deve chi estrae, che dev'essere un soggetto passivo (comma 6). La base imponibile non è quella dell'ingresso: se durante la giacenza sono intervenute cessioni, è il corrispettivo dell'ultima, aumentato dei servizi resi sui beni.
Che cosa entra senza imposta, e chi può custodirlo
Il comma 4 elenca le operazioni che si effettuano senza pagamento dell'imposta. Sono gli acquisti intracomunitari eseguiti mediante introduzione nel deposito (lettera a); le immissioni in libera pratica di beni non unionali destinati a esservi introdotti, previa idonea garanzia commisurata all'imposta (lettera b); le cessioni eseguite mediante introduzione (lettera c) e quelle dei beni già custoditi (lettera e); le cessioni intracomunitarie e le esportazioni di beni estratti dal deposito (lettere f e g); le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a beni custoditi (lettera h); e il trasferimento in altro deposito IVA (lettera i).
La lettera h) porta con sé un limite temporale che si supera in fretta: i servizi restano senza pagamento dell'imposta anche se materialmente eseguiti non nel deposito ma nei locali limitrofi, purché in questo caso siano di durata non superiore a sessanta giorni.
Non tutti possono gestire un deposito IVA. Il comma 1 abilita di diritto le imprese esercenti magazzini generali munite di autorizzazione doganale, quelle esercenti depositi franchi e quelle operanti nei punti franchi, e considera depositi IVA i depositi fiscali per i prodotti soggetti ad accisa e i depositi doganali. Il comma 2 consente al direttore regionale delle entrate di autorizzare altri soggetti che riscuotano la fiducia dell'Amministrazione finanziaria, e prima di operare il gestore presenta agli uffici delle dogane e delle entrate la comunicazione del comma 2-bis, anche per la valutazione di congruità della garanzia rispetto alla movimentazione complessiva delle merci.
Una condizione del comma 2 non è mai stata convertita in euro. Se il deposito è destinato a custodire beni per conto terzi l'autorizzazione può essere rilasciata solo a società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, a società cooperative o a enti «il cui capitale ovvero fondo di dotazione non sia inferiore ad un miliardo di lire». Al cambio irrevocabile di 1.936,27 lire per euro, il requisito vale 516.456,90 €: la conversione è un calcolo, non un importo scritto nella norma. La limitazione non si applica ai depositi che custodiscono beni spediti da un soggetto identificato in altro Stato membro e destinati a essere ceduti al depositario, e in quel caso l'acquisto intracomunitario si considera effettuato dal depositario al momento dell'estrazione.
Il comma 3 impone infine un registro della movimentazione dei beni, tenuto ai sensi dell'art. 53, terzo comma, del DPR 633/1972 e conservato a norma dell'art. 39 dello stesso decreto, insieme a un esemplare dei documenti di introduzione ed estrazione e di quelli relativi agli scambi intervenuti durante la giacenza.
Estrarre: chi paga l'imposta, con quale documento, e quando serve la garanzia
- Domanda: Chi estrae è un esportatore abituale e sceglie di usare il plafond?
- sì → Estrazione senza pagamento dell'imposta: dichiarazione d'intento trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia ricevuta; codice natura N3.5
- no → I beni erano stati introdotti con immissione in libera pratica (comma 4, lettera b)?
- Domanda: I beni erano stati introdotti con immissione in libera pratica (comma 4, lettera b)?
- sì → Imposta dovuta da chi estrae con l'inversione contabile dell'art. 17, secondo comma, DPR 633/1972, previa garanzia salvo i casi di esclusione del DM 23 febbraio 2017; documento TD22
- no → L'introduzione era avvenuta con un acquisto intracomunitario?
- Domanda: L'introduzione era avvenuta con un acquisto intracomunitario?
- sì → Integrazione della fattura del cedente UE, con annotazione della variazione in aumento nel registro delle fatture emesse entro quindici giorni dall'estrazione; documento TD22
- no, i beni erano già in Italia → Autofattura dell'art. 17, secondo comma, DPR 633/1972; l'imposta è versata con F24 dal gestore del deposito in nome e per conto di chi estrae; documento TD23
- Esito: Estrazione senza pagamento dell'imposta: dichiarazione d'intento trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia ricevuta; codice natura N3.5
- Esito: Imposta dovuta da chi estrae con l'inversione contabile dell'art. 17, secondo comma, DPR 633/1972, previa garanzia salvo i casi di esclusione del DM 23 febbraio 2017; documento TD22
- Esito: Integrazione della fattura del cedente UE, con annotazione della variazione in aumento nel registro delle fatture emesse entro quindici giorni dall'estrazione; documento TD22
- Esito: Autofattura dell'art. 17, secondo comma, DPR 633/1972; l'imposta è versata con F24 dal gestore del deposito in nome e per conto di chi estrae; documento TD23
Nel percorso il documento discende da come i beni erano entrati, più che dal modo in cui escono. Per i beni introdotti dopo un acquisto intracomunitario il soggetto che estrae assolve l'imposta integrando la fattura, annotando la variazione in aumento nel registro dell'art. 23 del DPR 633/1972 entro quindici giorni dall'estrazione e con riferimento alla relativa data, e annotando poi la stessa variazione nel registro dell'art. 25 entro il mese successivo a quello dell'estrazione.
Per i beni entrati con immissione in libera pratica l'imposta è dovuta da chi estrae a norma dell'art. 17, secondo comma, del DPR 633/1972, previa idonea garanzia i cui contenuti, modalità e casi sono stabiliti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 febbraio 2017; chi era già esonerato dalla garanzia in entrata, perché operatore certificato o esonerato ai sensi dell'art. 90 del testo unico doganale, resta esonerato anche in uscita. Negli altri casi l'imposta è dovuta da chi estrae ma è versata in nome e per conto suo dal gestore del deposito, con F24 e senza compensazione, entro il giorno 16 del mese successivo alla data di estrazione: il gestore è solidalmente responsabile dell'imposta, e la sua responsabilità torna nel comma 8 quando non siano osservate le prescrizioni sul registro.
Resta la via senza pagamento: chi si avvale della facoltà dell'art. 8, primo comma, lettera c), e del secondo comma del DPR 633/1972 estrae senza versare l'imposta, e la dichiarazione d'intento va trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia ricevuta. Il meccanismo del plafond è quello descritto nella scheda sul plafond dell'esportatore abituale. Se la dichiarazione viene presentata in mancanza dei presupposti di legge, dell'imposta e della sanzione risponde esclusivamente chi ha estratto, e non più il gestore.
Il conto dell'estrazione: la base imponibile non è quella dell'ingresso
| Voce | Importo |
|---|---|
| Corrispettivo dell'introduzione, non assoggettato a imposta: non è la base imponibile | 40.000,00 € |
| Corrispettivo dell'ultima cessione intervenuta durante la giacenza | 52.000,00 € |
| Manipolazioni usuali eseguite sui beni nel deposito (comma 4, lettera h) | 3.500,00 € |
| IVA al 22% dovuta all'estrazione su 55.500 € di imponibile | 12.210,00 € |
| Imponibile dell'estrazione più imposta | 67.710,00 € |
La base imponibile dell'estrazione non è il valore con cui i beni sono entrati. È il corrispettivo o valore dell'operazione non assoggettata a imposta per effetto dell'introduzione oppure, se durante la giacenza i beni hanno formato oggetto di una o più cessioni, il corrispettivo dell'ultima di esse; e in ogni caso è aumentata, se non già compresa, dell'importo delle prestazioni di servizi rese sui beni fino al momento dell'estrazione.
Nell'esempio i beni entrano a 40.000 €, vengono rivenduti nel deposito a 52.000 € e ricevono manipolazioni usuali per 3.500 €. L'imponibile è 55.500 €, non 40.000 €, e l'imposta al 22% è 12.210 €. Chi si fermasse al valore di ingresso liquiderebbe 8.800 €, con una differenza di 3.410 € di imposta su 15.500 € di imponibile mai dichiarato. Sull'assolvimento all'estrazione il riferimento di prassi resta la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 5/E del 16 gennaio 2018. Sul documento da cui partire, invece, la risposta a interpello n. 114 del 20 gennaio 2023 chiarisce che quando la cessione avviene dentro il deposito e il cedente è un soggetto non residente identificato in Italia non serve l'intervento del rappresentante fiscale: è sufficiente la fattura emessa direttamente dal soggetto estero, che il soggetto passivo nazionale, debitore dell'imposta, integra e annota secondo la legge.
Sul versante documentale, la guida dell'Agenzia delle entrate alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro, versione 1.10 di aprile 2025, assegna il TD22 all'estrazione di beni introdotti a seguito di acquisto intracomunitario o di immissione in libera pratica, e il TD23 all'estrazione di beni introdotti ai sensi del comma 4, lettera c). L'introduzione a seguito di acquisto intracomunitario resta invece un TD18 con codice natura N3.6.
Le domande di chi ci arriva
Se metto merce in un deposito IVA pago l'imposta subito o solo quando la tolgo?
Solo all'estrazione. Il comma 4 elenca le operazioni che si effettuano senza pagamento dell'imposta, e fra queste stanno l'acquisto intracomunitario con introduzione, la cessione eseguita mediante introduzione e le cessioni dei beni già custoditi. L'imposta diventa dovuta quando i beni escono per essere utilizzati o commercializzati nello Stato, e la deve chi estrae.
L'imposta la calcolo sul valore d'ingresso o su quello dell'ultima vendita?
Sul corrispettivo dell'ultima cessione intervenuta durante la giacenza, se ce n'è stata almeno una; altrimenti sul corrispettivo dell'operazione non assoggettata a imposta per effetto dell'introduzione. In entrambi i casi la base va aumentata, se non già compresa, del valore dei servizi resi sui beni fino al momento dell'estrazione.
Chi estrae deve essere per forza un soggetto passivo?
Sì, quando l'estrazione avviene ai fini dell'utilizzazione o della commercializzazione nello Stato: il comma 6 lo dice espressamente, e da qui discende che l'imposta si assolve con l'inversione contabile o con l'autofattura. Un privato non può estrarre beni da un deposito IVA per queste finalità.
Il gestore del deposito risponde se l'imposta non viene versata?
Nei casi in cui il versamento è eseguito da lui in nome e per conto di chi estrae, sì: il comma 6 lo rende solidalmente responsabile dell'imposta e della sanzione dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 471/1997. Fa eccezione l'estrazione senza pagamento fatta con dichiarazione d'intento priva dei presupposti, dove rispondono imposta e sanzione soltanto chi ha estratto.
Le lavorazioni fatte accanto al deposito, e non dentro, restano senza imposta?
Sì, ma con un limite di tempo. La lettera h) del comma 4 ammette le prestazioni di servizi relative ai beni custoditi anche se materialmente eseguite nei locali limitrofi al deposito, purché in quel caso siano di durata non superiore a sessanta giorni. Oltre quel termine il presupposto dell'esclusione viene meno.
Riferimenti normativi
- DL 30 agosto 1993 n. 331, art. 50-bis, commi 1, 2 e 2-bis — istituzione dei depositi IVA, soggetti abilitati e comunicazione preventiva
- DL 30 agosto 1993 n. 331, art. 50-bis, comma 3 — registro della movimentazione e conservazione dei documenti
- DL 30 agosto 1993 n. 331, art. 50-bis, comma 4 — operazioni effettuate senza pagamento dell'imposta
- DL 30 agosto 1993 n. 331, art. 50-bis, commi 6 e 8 — estrazione, base imponibile, garanzia e responsabilità del gestore
- DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 17, secondo comma — inversione contabile all'estrazione
- Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 febbraio 2017 — garanzia per l'estrazione dei beni immessi in libera pratica, citato in prosa
- Agenzia delle entrate, risoluzione n. 5/E del 16 gennaio 2018 — deposito IVA ex art. 50-bis del DL 331/1993
- Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 114 del 2023 — depositi IVA e soggetto non residente con rappresentante fiscale
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 6 settembre 2026.
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