Distribuzione degli utili: i limiti alla delibera dell'assemblea
Chi adotta la delibera nella S.p.A., perché senza bilancio approvato non regge, quando il capitale intaccato la blocca e che fine fanno i dividendi già riscossi
06/09/2026
06/09/2026
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In sintesi
Nella società per azioni la distribuzione degli utili è decisa dall'assemblea che approva il bilancio, e nel sistema dualistico dall'assemblea convocata a norma dell'art. 2364-bis, comma 2, quando il bilancio è approvato dal consiglio di sorveglianza (art. 2433, comma 1). La delibera incontra due sbarramenti: si pagano dividendi solo su utili realmente conseguiti e risultanti da un bilancio regolarmente approvato (comma 2), e nessuna ripartizione è possibile finché una perdita ha intaccato il capitale sociale e questo non è stato reintegrato o ridotto (comma 3). Se i dividendi vengono comunque erogati, i soci che li hanno riscossi in buona fede sulla base di un bilancio regolarmente approvato non devono restituirli (comma 4).
Chi adotta la delibera, e in quale seduta
La competenza non è degli amministratori. La distribuzione degli utili si decide nella stessa seduta in cui il bilancio viene approvato, ed è per questo che l'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria annuale porta i due punti insieme: approvazione del bilancio e destinazione del risultato d'esercizio. Nella stessa delibera la quota destinata a riserva legale viene prima del dividendo: il principio contabile OIC 28, al paragrafo 12, la descrive come la parte dell'utile dell'esercizio che l'assemblea accantona nella voce A IV, almeno il 5% fino a un quinto del capitale sociale e con obbligo di reintegro se scende. Il meccanismo per esteso è nella scheda sulla riserva legale.
Il comma 1 prevede una sola variante, e riguarda il sistema dualistico. Quando il bilancio è approvato dal consiglio di sorveglianza invece che dall'assemblea, la delibera sui dividendi resta comunque dei soci: la adotta l'assemblea convocata a norma dell'art. 2364-bis, comma 2. Che in quel sistema la distribuzione degli utili sia materia dell'assemblea ordinaria lo dice lo stesso art. 2364-bis, al comma 1, numero 4. La regola vale anche nella società a responsabilità limitata, dove l'art. 2478-bis affida la decisione ai soci con la stessa logica: il percorso dell'utile fino al dividendo è nella scheda sull'utile distribuibile nella S.r.l..
| Voce | S.p.A. tradizionale o monistica | S.p.A. dualistica | S.r.l. |
|---|---|---|---|
| Chi approva il bilancio | L'assemblea ordinaria | Il consiglio di sorveglianza | I soci |
| Chi delibera la distribuzione | La stessa assemblea che approva il bilancio (art. 2433, c. 1) | L'assemblea convocata a norma dell'art. 2364-bis, c. 2 | I soci, sulla decisione di approvazione del bilancio (art. 2478-bis) |
| Presupposto della delibera | Utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio approvato | Utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio approvato | Utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio approvato |
| Acconto sui dividendi | Solo se il bilancio è soggetto a revisione legale secondo il regime degli enti di interesse pubblico (art. 2433-bis, c. 1) | Solo alle stesse condizioni dell'art. 2433-bis, c. 1 | Fuori dal perimetro dell'art. 2433-bis |
Resta fuori da questo percorso l'acconto sui dividendi, che l'art. 2433-bis, comma 1, riserva alle società il cui bilancio è assoggettato per legge a revisione legale dei conti secondo il regime previsto dalle leggi speciali per gli enti di interesse pubblico: condizioni, documenti e limite di importo sono nella scheda sugli acconti sui dividendi.
Senza un bilancio regolarmente approvato la delibera non regge
Il comma 2 lega il dividendo a due condizioni cumulative: utili realmente conseguiti e utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato. La prima esclude i risultati sperati o stimati fuori bilancio; la seconda esclude i risultati che pure esistono ma non hanno ancora attraversato il procedimento di approvazione. Un utile emerso da una situazione contabile infrannuale non è distribuibile per questa via, e non lo diventa perché tutti i soci sono d'accordo.
La conseguenza pratica è procedurale prima che contabile: un vizio che travolge l'approvazione del bilancio travolge anche la delibera di distribuzione che vi si appoggia, perché ne fa venire meno il presupposto. Da qui l'attenzione, in sede di verbale, a dare atto dell'approvazione del bilancio prima della destinazione del risultato, e non a fondere i due passaggi in un'unica formula.
Il capitale intaccato blocca la ripartizione finché non è reintegrato o ridotto
Il comma 3 è il limite che si incontra più spesso nelle società piccole, e la sua verifica non guarda l'utile dell'esercizio: guarda il capitale. Il confronto è fra il capitale sociale nominale e ciò che il patrimonio netto riesce ancora a coprire dopo le perdite. Se il patrimonio netto è sceso sotto il capitale nominale, il capitale è intaccato, e nessuna ripartizione è consentita finché non viene reintegrato oppure ridotto in misura corrispondente.
| Voce | Importo |
|---|---|
| Capitale sociale nominale | 200.000,00 € |
| Perdite portate a nuovo che lo hanno intaccato | -60.000,00 € |
| Riserve disponibili utilizzabili a copertura | 25.000,00 € |
| Capitale ancora coperto dal patrimonio netto | 165.000,00 € |
Nell'esempio la società ha capitale sociale di 200.000,00 €, perdite portate a nuovo per 60.000,00 € e riserve disponibili per 25.000,00 €: la parte di capitale ancora coperta è 165.000,00 €, quindi il capitale risulta intaccato per 35.000,00 €. Finché quella differenza resta aperta l'assemblea non può deliberare dividendi, nemmeno se l'esercizio ha chiuso in utile.
Le due vie d'uscita che la norma indica portano a esiti diversi per i soci. Il reintegro copre la perdita con l'utile dell'esercizio o con nuovi apporti, e lascia il capitale nominale dov'era; la riduzione allinea il capitale nominale a quanto residua, quindi tocca lo statuto e, quando le perdite hanno diminuito il capitale di oltre un terzo, si innesta sul procedimento degli artt. 2446 e 2447. In entrambi i casi il presupposto della distribuzione si ricostituisce solo dopo, mai nella stessa delibera che si limita a prendere atto della perdita.
Se i dividendi sono già stati incassati, la società può richiederli indietro?
Il comma 4 risponde di no, e circoscrive la protezione con tre requisiti simultanei: buona fede del socio al momento della riscossione, bilancio regolarmente approvato, utili netti corrispondenti risultanti da quel bilancio. L'irripetibilità cade quando uno solo dei tre viene meno, per esempio se il bilancio esponeva utili inferiori a quanto è stato pagato.
La protezione si ferma al socio. L'irripetibilità del dividendo lascia aperta la responsabilità di amministratori e sindaci per una delibera assunta fuori dai limiti dell'articolo, e sul piano contabile la posta resta acquisita al patrimonio del percettore, quindi la società non iscrive alcun credito di restituzione.
Le domande di chi ci arriva
Chi è che deve decidere ufficialmente se distribuire gli utili ai soci?
L'assemblea che approva il bilancio (art. 2433, comma 1). Se il bilancio è approvato dal consiglio di sorveglianza, decide l'assemblea convocata a norma dell'art. 2364-bis, comma 2. Gli amministratori propongono la destinazione del risultato, ma non la deliberano.
Posso distribuire gli utili ai soci se la società ha ancora delle perdite sul capitale?
No, finché il capitale non è reintegrato o ridotto in misura corrispondente (art. 2433, comma 3). Il confronto si fa fra capitale nominale e patrimonio netto residuo, non fra utile e perdita dell'esercizio: il calcolo su un caso concreto è nella sezione sul capitale intaccato.
Se abbiamo distribuito dei dividendi per errore, i soci devono restituirli?
Non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede, in base a un bilancio regolarmente approvato da cui risultano utili netti corrispondenti (art. 2433, comma 4). Se una di queste condizioni manca, per esempio perché il bilancio non esponeva utili di quell'entità, la restituzione può essere chiesta.
Riferimenti normativi
- Art. 2433, c. 1, codice civile — la delibera è adottata dall'assemblea che approva il bilancio o, nel sistema dualistico, dall'assemblea ex art. 2364-bis, c. 2.
- Art. 2433, c. 2, codice civile — dividendi solo per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.
- Art. 2433, c. 3, codice civile — divieto di ripartizione finché il capitale intaccato da perdite non è reintegrato o ridotto.
- Art. 2433, c. 4, codice civile — irripetibilità dei dividendi riscossi in buona fede.
- Art. 2433-bis, c. 1, codice civile — acconti sui dividendi riservati alle società soggette a revisione legale secondo il regime degli enti di interesse pubblico.
- Art. 2364-bis, c. 1, n. 4, codice civile — la distribuzione degli utili fra le competenze dell'assemblea ordinaria nelle società con consiglio di sorveglianza.
- OIC 28 «Patrimonio netto», § 12 — accantonamento a riserva legale che precede la quota distribuibile.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 6 settembre 2026.
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