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BilancioUltimo aggiornamento: 29/05/2026

Bilancio d'esercizio CEE art. 2423 c.c.: struttura e principi

Schema CEE artt. 2424-2425 c.c.: clausola generale, principi 2423-bis e soglie del bilancio abbreviato 2435-bis (attivo 5.500.000 euro)

Ultimo aggiornamento

29/05/2026

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In sintesi

Il bilancio d'esercizio disciplinato dagli artt. 2423 e seguenti del codice civile è il documento contabile annuale, redatto dagli amministratori delle società di capitali, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa. Deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società. Lo schema delle voci segue le tabelle obbligatorie degli artt. 2424 e 2425, dette "schema CEE" perché recepiscono le direttive contabili europee. La normativa gradua tre forme — ordinaria, abbreviata e micro — sulle dimensioni dell'impresa.

Quando si applica

L'obbligo di redazione del bilancio civilistico riguarda le società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a.) e i soggetti equiparati. Gli amministratori lo redigono al termine di ciascun esercizio sociale e lo sottopongono all'approvazione dell'assemblea dei soci.

In funzione delle dimensioni dell'impresa, il codice civile consente tre forme. La forma ordinaria — schema completo degli artt. 2424 e 2425, rendiconto finanziario e nota integrativa estesa — è obbligatoria oltre le soglie del bilancio abbreviato. La forma abbreviata (art. 2435-bis) spetta alle società che non emettono titoli negoziati in mercati regolamentati e non superano due dei tre limiti dimensionali: stato patrimoniale per macro-voci, esonero dal rendiconto finanziario, nota integrativa ridotta. La forma micro-imprese (art. 2435-ter), entro limiti più contenuti, esonera anche da relazione sulla gestione e nota integrativa, se le informazioni minime risultano in calce allo stato patrimoniale.

Il passaggio dall'abbreviato all'ordinario è obbligatorio quando per il secondo esercizio consecutivo si superano due dei limiti dell'art. 2435-bis.

Come si applica nella pratica

Il bilancio si fonda sulla clausola generale dell'art. 2423: chiarezza e rappresentazione veritiera e corretta. Quando le informazioni di legge non bastano, vanno fornite informazioni complementari; quando l'osservanza di un obbligo ha effetti irrilevanti, l'obbligo può non essere rispettato (principio di rilevanza), fermi gli obblighi di regolare tenuta delle scritture contabili.

I principi di redazione dell'art. 2423-bis disciplinano la valutazione delle voci: prudenza e prospettiva della continuazione dell'attività (continuità aziendale); prevalenza della sostanza dell'operazione sulla forma; iscrizione dei soli utili realizzati alla chiusura; competenza economica di proventi e oneri, a prescindere da incasso o pagamento, e di rischi e perdite anche se conosciuti dopo la chiusura; valutazione separata degli elementi eterogenei; costanza dei criteri da un esercizio all'altro.

La struttura è rigida: l'art. 2423-ter impone di iscrivere le voci degli artt. 2424 e 2425 separatamente e nell'ordine indicato, con divieto di compensazione. Lo stato patrimoniale (art. 2424) contrappone l'attivo (A Crediti verso soci, B Immobilizzazioni, C Attivo circolante, D Ratei e risconti) al passivo (A Patrimonio netto, B Fondi rischi e oneri, C TFR, D Debiti, E Ratei e risconti). Il conto economico (art. 2425) è scalare: A Valore della produzione, B Costi della produzione, C Proventi e oneri finanziari, D Rettifiche di valore di attività finanziarie.

I criteri di valutazione dell'art. 2426 prevedono immobilizzazioni al costo di acquisto o produzione con ammortamento sistematico e rimanenze al minore tra costo e valore di realizzazione desumibile dal mercato (n. 9), con costo dei beni fungibili a media ponderata, FIFO o LIFO (n. 10). La nota integrativa (art. 2427) esplicita i criteri applicati, i movimenti delle immobilizzazioni e le altre informazioni di dettaglio. Il raccordo con la fiscalità passa per il principio di derivazione dell'art. 83 del TUIR.

FormaTotale attivo SPRicavi vendite e prestazioniDipendenti (media)
Ordinariaoltre le soglie abbreviatooltre le soglie abbreviatooltre le soglie abbreviato
Abbreviata (art. 2435-bis)5.500.000 €11.000.000 €50 unità
Micro-imprese (art. 2435-ter)220.000 €440.000 €5 unità

Per accedere all'abbreviato o alla micro non vanno superati due dei tre limiti nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi.

Esempi pratici

Esempio 1 — Srl che resta in forma abbreviata

Una S.r.l. chiude con totale attivo di 3.200.000 €, ricavi per 8.500.000 € e 28 dipendenti in media: nessuno dei tre limiti dell'art. 2435-bis (5.500.000 € / 11.000.000 € / 50 unità) è superato. La società può redigere il bilancio in forma abbreviata, con stato patrimoniale per macro-voci ed esonero dal rendiconto finanziario.

Esempio 2 — Ammortamento di un'immobilizzazione materiale

Una S.r.l. acquista un macchinario per 60.000 €, con vita utile stimata in 5 anni. Per l'art. 2426, n. 2, il costo va ripartito sistematicamente in funzione della residua possibilità di utilizzazione: la quota di ammortamento annua è di 12.000 €, iscritta tra i costi della produzione (voce B10 dell'art. 2425) e portata a riduzione del valore dell'immobilizzazione nello stato patrimoniale.

Esempio 3 — Valutazione delle rimanenze al minore tra costo e mercato

Una società iscrive rimanenze di magazzino al costo di acquisto di 150.000 €, ma alla chiusura il valore di realizzazione desumibile dal mercato è 132.000 €. Per l'art. 2426, n. 9, le rimanenze vanno iscritte al minore dei due valori (132.000 €), con svalutazione di 18.000 €. Il riflesso fiscale segue le regole dell'art. 92 del TUIR.

Errori comuni e come evitarli

  • Errore: compensare crediti e debiti o costi e ricavi per "snellire" il prospetto. Correzione: l'art. 2423-ter impone iscrizione separata e nell'ordine; le compensazioni sono vietate.
  • Errore: contabilizzare ricavi o costi in base alla data di incasso o pagamento. Correzione: l'art. 2423-bis, n. 3 impone la competenza economica, a prescindere dalle movimentazioni finanziarie.
  • Errore: iscrivere utili non ancora realizzati alla chiusura. Correzione: l'art. 2423-bis, n. 2 ammette i soli utili realizzati; le perdite probabili vanno invece rilevate per prudenza.
  • Errore: mantenere le rimanenze al costo quando il mercato è inferiore. Correzione: l'art. 2426, n. 9 impone il minore tra costo e valore di realizzazione desumibile dal mercato.
  • Errore: cambiare i criteri di valutazione senza giustificazione. Correzione: l'art. 2423-bis, n. 6 sancisce la costanza dei criteri; le deroghe vanno motivate in nota integrativa.

Riferimenti normativi

  • Codice civile, art. 2423 — Redazione del bilancio (clausola generale e contenuto)
  • Codice civile, art. 2423-bis — Principi di redazione del bilancio
  • Codice civile, art. 2423-ter — Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico
  • Codice civile, art. 2424 — Contenuto dello stato patrimoniale
  • Codice civile, art. 2425 — Contenuto del conto economico
  • Codice civile, art. 2426 — Criteri di valutazione
  • Codice civile, art. 2427 — Contenuto della nota integrativa
  • Codice civile, art. 2435-bis — Bilancio in forma abbreviata
  • Codice civile, art. 2435-ter — Bilancio delle micro-imprese

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-29.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 29/05/2026.