Rimanenze art. 92 TUIR: valore minimo fiscale e svalutazione
Il pavimento fiscale dell'art. 92 TUIR non coincide con il minore fra costo e valore di realizzazione dell'OIC 13: due misure diverse e una ripresa da fare
05/09/2026
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In sintesi
Le variazioni delle rimanenze finali dei beni-merce rispetto alle esistenze iniziali concorrono a formare il reddito dell'esercizio, e le rimanenze finali — quando non sono valutate a costi specifici né ricadono nell'art. 93 del TUIR — sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore (art. 92, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 — TUIR).
L'art. 92 fissa quindi un pavimento, non un valore obbligatorio: l'impresa può iscrivere in bilancio le rimanenze a un valore più alto, mai a uno più basso senza conseguenze in dichiarazione. Il pavimento si costruisce con il LIFO a scatti annuali (commi 2 e 3), salvo che il bilancio adotti la media ponderata, il FIFO o una variante del LIFO, nel qual caso vale il valore che risulta dal metodo adottato (comma 4). Un solo caso lo abbassa: quando il valore unitario medio supera il valore normale medio dei beni nell'ultimo mese dell'esercizio (comma 5).
È qui che nasce il doppio binario che pesa di più nella chiusura: la regola civilistica non guarda il valore normale dell'ultimo mese ma il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, cioè il prezzo di vendita stimato al netto dei costi di completamento e dei costi diretti di vendita (art. 2426, numero 9, del codice civile; OIC 13, §§ 40 e 51). Le due misure possono non coincidere, e la parte di svalutazione che scende sotto il minimo fiscale va ripresa a tassazione.
Il valore minimo fiscale: categorie omogenee e LIFO a scatti
Il pavimento non si calcola sul magazzino indistinto, ma per gruppi: i beni si raggruppano in categorie omogenee per natura e per valore, e a ciascun gruppo si attribuisce un valore non inferiore a quello determinato dai commi successivi (art. 92, comma 1). Mescolare beni eterogenei falsa il calcolo prima ancora di iniziarlo.
Nel primo esercizio in cui si formano, le rimanenze si valutano attribuendo a ogni unità il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nell'esercizio per la loro quantità (art. 92, comma 2). Negli esercizi successivi, se la quantità è aumentata, le maggiori quantità — valutate con lo stesso criterio — costituiscono voci distinte per esercizi di formazione; se la quantità è diminuita, la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei precedenti esercizi a partire dal più recente (art. 92, comma 3). Sono gli "scatti" del LIFO: strati sovrapposti che restano al costo dell'anno in cui si sono formati.
| Strato per esercizio di formazione | Quantità | Valore unitario | Valore dello strato |
|---|---|---|---|
| Esercizio 2024, primo esercizio di formazione (art. 92, comma 2) | 1.000 | 100,00 € | 100.000,00 € |
| Esercizio 2025, incremento di quantità come voce distinta (art. 92, comma 3) | 300 | 110,00 € | 33.000,00 € |
| Rimanenze finali al 31 dicembre 2025, valore unitario medio 102,31 € | 1.300 | 102,31 € | 133.000,00 € |
| Valore minimo fiscale a costo al 31 dicembre 2025 | 133.000,00 € |
Le imprese che in bilancio valutano le rimanenze con il metodo della media ponderata, con il "primo entrato, primo uscito" o con varianti del LIFO del comma 3 assumono fiscalmente il valore che risulta dall'applicazione del metodo adottato (art. 92, comma 4). Il codice civile e l'OIC ammettono le stesse alternative per i soli beni fungibili, cioè per i beni che presentano le stesse caratteristiche e sono fra loro scambiabili (art. 2426, numero 10, del codice civile; OIC 13, §§ 44 e 45), mentre il metodo generale resta il costo specifico (OIC 13, § 43). Il metodo fiscale non è quindi una scelta libera in dichiarazione: segue quello effettivamente adottato in contabilità.
Restano fuori dall'art. 92 le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale, che seguono l'art. 93 del TUIR, e i titoli, valutati a norma dell'art. 94 del TUIR. Gli esercenti attività di commercio al minuto che valutano le merci con il metodo del prezzo al dettaglio tengono conto del valore così determinato anche in deroga al comma 1, a condizione che nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato siano illustrati i criteri e le modalità di applicazione del metodo, con riferimento all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa (art. 92, comma 8).
Quando il mercato scende: il test fiscale e la svalutazione civilistica non coincidono
Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni determinato a norma dei commi 2, 3 e 4 è superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo si determina moltiplicando l'intera quantità dei beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore normale; per le valute estere si assume il valore secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio. Il minor valore così attribuito vale anche per gli esercizi successivi, sempre che le rimanenze non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un valore superiore (art. 92, comma 5).
La regola di bilancio è un'altra. Le rimanenze si valutano al minore fra il costo di acquisto o di produzione e il valore di realizzazione desumibile dal mercato (art. 2426, numero 9, del codice civile; OIC 13, § 40), e la svalutazione scatta ogni volta che quel valore è minore del valore contabile (OIC 13, § 54). Il valore di realizzazione non è un prezzo di listino: è la stima del prezzo di vendita nel corso della normale gestione, al netto dei presunti costi di completamento e dei costi diretti di vendita — provvigioni, trasporto, imballaggio — tenendo conto anche del tasso di obsolescenza e dei tempi di rigiro del magazzino (OIC 13, § 51). Per le quantità coperte da ordini di vendita confermati con prezzo prefissato si usa quel prezzo, e le giacenze restano al costo nonostante il declino dei prezzi di mercato (OIC 13, § 52).
| Voce | Valore minimo fiscale (art. 92 TUIR) | Valutazione di bilancio (art. 2426 c.c. e OIC 13) |
|---|---|---|
| Regola base | Valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore (comma 1) | Minore fra il costo di acquisto o di produzione e il valore di realizzazione desumibile dal mercato (numero 9; OIC 13, § 40) |
| Metodi di calcolo del costo | LIFO a scatti annuali come regola; media ponderata, FIFO o varianti del LIFO se adottati in bilancio (commi 2, 3 e 4) | Costo specifico come metodo generale; per i soli beni fungibili media ponderata, FIFO o LIFO (numero 10; OIC 13, §§ 43-45) |
| Grandezza con cui si confronta il costo | Valore normale medio dei beni nell'ultimo mese dell'esercizio (comma 5) | Prezzo di vendita stimato nella normale gestione, al netto dei costi di completamento e dei costi diretti di vendita (OIC 13, § 51) |
| Quando si scende sotto il costo | Solo se il valore unitario medio supera il valore normale medio dell'ultimo mese: il minimo si ricalcola sull'intera quantità (comma 5) | Ogni volta che il valore di realizzazione desumibile dal mercato è minore del valore contabile (OIC 13, § 54) |
| Effetto sugli esercizi successivi | Il minor valore vale anche per gli esercizi successivi, se le rimanenze non sono iscritte in bilancio a un valore superiore (comma 5) | Il costo originario si ripristina quando vengono meno le ragioni della svalutazione, dandone conto in nota integrativa (OIC 13, § 59) |
Il caso: prezzi in calo su un magazzino da 1.300 unità
Le 1.300 unità dell'esempio precedente hanno un costo LIFO complessivo di 133.000,00 €, pari a un valore unitario medio di 102,31 €. Nell'ultimo mese dell'esercizio il valore normale medio dei beni è 96,00 €: essendo inferiore al valore unitario medio, si applica il comma 5 e il valore minimo fiscale si ricalcola sull'intera quantità, 1.300 × 96,00 € = 124.800,00 €.
Il bilancio, però, guarda altro. Il prezzo di vendita stimato nella normale gestione è 92,00 € per unità e i costi diretti di vendita ammontano a 4,00 € per unità: il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato è quindi 88,00 €, e le rimanenze vanno iscritte a 1.300 × 88,00 € = 114.400,00 € (OIC 13, §§ 40 e 51). La svalutazione civilistica scende sotto il pavimento fiscale, e la differenza non è deducibile.
| Voce | Valore unitario | Valore di 1.300 unità |
|---|---|---|
| Rimanenze finali iscritte in bilancio al valore di realizzazione (OIC 13, §§ 40 e 51) | 88,00 € | 114.400,00 € |
| Variazione in aumento: svalutazione non riconosciuta fiscalmente | 8,00 € | 10.400,00 € |
| Rimanenze assunte ai fini fiscali dopo il test del valore normale (art. 92, comma 5) | 96,00 € | 124.800,00 € |
| Valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze finali | 124.800,00 € |
La quota di svalutazione non riconosciuta — 10.400,00 € — è una variazione in aumento in dichiarazione, non una rettifica di bilancio: il valore civilistico resta 114.400,00 €, quello fiscalmente riconosciuto 124.800,00 €, e il disallineamento va tracciato perché condiziona il risultato degli esercizi successivi. Le rimanenze finali di un esercizio, nell'ammontare indicato dal contribuente, costituiscono infatti le esistenze iniziali dell'esercizio successivo (art. 92, comma 7). Sul collegamento generale fra imputazione a bilancio e rilevanza fiscale dei componenti si veda il principio di competenza dell'art. 109 TUIR.
Prodotti e servizi in corso: che cosa ha cambiato il D.Lgs. 192/2024
I prodotti in corso di lavorazione e le opere, le forniture e i servizi per i quali non trova applicazione l'art. 93, in corso di esecuzione al termine dell'esercizio, sono valutati in base alle spese sostenute nell'esercizio stesso. Le imprese che contabilizzano in bilancio tali opere, forniture e servizi con il metodo della percentuale di completamento, in conformità ai corretti principi contabili, applicano il medesimo metodo anche ai fini della determinazione del reddito (art. 92, comma 6).
Questa formulazione è quella introdotta dall'art. 9, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 13 dicembre 2024 n. 192, che ha sostituito integralmente il precedente comma 6. Il cambiamento non è di dettaglio: la regola di default non è più la valutazione in proporzione ai corrispettivi pattuiti, ma il costo effettivamente sostenuto nell'esercizio, e la percentuale di completamento rileva fiscalmente solo se è il metodo realmente adottato in bilancio secondo corretti principi contabili. Chi continua a valutare fiscalmente a percentuale di completamento senza applicarla in contabilità applica una regola che non esiste più.
Riferimenti normativi
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 92, commi 1-8 — Variazioni delle rimanenze: valore minimo per categorie omogenee, LIFO a scatti, metodi di bilancio, test del valore normale, prodotti in corso, esistenze iniziali, prezzo al dettaglio.
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 85, comma 1, lettere a) e b) — Ricavi: individuazione dei beni-merce cui si applica l'art. 92.
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 93 — Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale.
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 94 — Valutazione dei titoli.
- D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, art. 9, comma 1, lettera b) — Sostituzione dell'art. 92, comma 6, del TUIR.
- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (codice civile), art. 2426, numeri 9 e 10 — Criteri di valutazione: minore fra costo e valore di realizzazione desumibile dal mercato; metodi di calcolo del costo dei beni fungibili.
- OIC 13 — Rimanenze, §§ 40, 43, 44, 45, 51, 52, 54 e 59: valutazione al minore fra costo e valore di realizzazione, metodi di determinazione del costo, definizione del valore di realizzazione, ordini confermati, svalutazione e informativa in nota integrativa.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 5 settembre 2026.
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