Ammortamento beni immateriali art. 103 TUIR: brevetti e marchi
Quote deducibili dei beni immateriali: 50% per brevetti e know-how, un diciottesimo per marchi e avviamento, durata contrattuale per le concessioni
28/05/2026
3 min lettura
In sintesi
L'art. 103 del TUIR disciplina la deducibilità delle quote di ammortamento dei beni immateriali. Le quote relative a diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, brevetti, processi, formule e know-how sono deducibili fino al 50% del costo per esercizio; quelle dei marchi d'impresa e del valore di avviamento fino a un diciottesimo del costo; i diritti di concessione e gli altri diritti seguono la durata prevista dal contratto o dalla legge.
Quando si applica
La norma riguarda le imprese che iscrivono in bilancio immobilizzazioni immateriali. È rilevante per determinare la quota fiscalmente deducibile quando l'impresa ha:
- brevetti, diritti d'autore, software o know-how;
- marchi d'impresa registrati;
- avviamento iscritto a seguito di operazioni straordinarie o acquisti d'azienda;
- diritti di concessione o altri diritti a durata determinata.
Come si applica nella pratica
- Brevetti, opere dell'ingegno, know-how (comma 1): quote deducibili in misura non superiore al 50% del costo per ciascun esercizio.
- Marchi d'impresa (comma 1): quote deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del costo.
- Diritti di concessione e altri diritti (comma 2): quote deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge.
- Avviamento (comma 3): quote deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del valore.
- Soggetti IAS (comma 3-bis): per chi redige il bilancio secondo i principi contabili internazionali, marchi e avviamento sono deducibili agli stessi limiti annuali, a prescindere dall'imputazione a conto economico.
La quota fiscale è indipendente dal piano di ammortamento civilistico: se la quota imputata a bilancio eccede il limite fiscale, l'eccedenza è ripresa a tassazione e recuperata negli esercizi successivi.
Esempi pratici
Esempio 1 — Brevetto
Un'impresa acquista un brevetto per 100.000 €. La quota di ammortamento fiscalmente deducibile è al massimo il 50% del costo per esercizio, cioè 50.000 €: il bene può quindi essere dedotto in non meno di due esercizi.
Esempio 2 — Marchio d'impresa
La stessa impresa registra un marchio per 90.000 €. La quota deducibile è al massimo un diciottesimo, pari a 5.000 € annui: l'ammortamento fiscale si distribuisce in almeno diciotto esercizi.
Esempio 3 — Avviamento da acquisto d'azienda
A seguito dell'acquisto di un'azienda viene iscritto un avviamento di 180.000 €. La deduzione è ammessa fino a un diciottesimo annuo, cioè 10.000 € per esercizio.
Errori comuni e come evitarli
- Dedurre i marchi o l'avviamento in tempi troppo brevi: il limite è di un diciottesimo annuo, non la durata civilistica più breve.
- Applicare il 50% anche ai marchi: la misura del 50% riguarda brevetti, opere dell'ingegno e know-how, non i marchi.
- Ignorare il disallineamento civile-fiscale: la quota eccedente il limite fiscale va ripresa a tassazione e recuperata in seguito.
- Trattare i diritti di concessione con quote forfettarie: seguono la durata prevista dal contratto o dalla legge.
- Dimenticare le regole specifiche per i soggetti IAS su marchi e avviamento.
Riferimenti normativi
- DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 103 — Ammortamento dei beni immateriali (brevetti, marchi, avviamento, diritti di concessione).
- DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 102 — Ammortamento dei beni materiali, richiamato per le regole comuni.
Risorse correlate
- Ammortamento beni materiali strumentali art. 102 TUIR
- Principio di competenza fiscale TUIR art. 109: guida operativa
- Spese di rappresentanza art. 108 TUIR: limiti di deducibilità
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-28.
Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 28/05/2026.