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IRESUltimo aggiornamento: 28/05/2026

Ammortamento beni immateriali art. 103 TUIR: brevetti e marchi

Quote deducibili dei beni immateriali: 50% per brevetti e know-how, un diciottesimo per marchi e avviamento, durata contrattuale per le concessioni

Ultimo aggiornamento

28/05/2026

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3 min lettura

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In sintesi

L'art. 103 del TUIR disciplina la deducibilità delle quote di ammortamento dei beni immateriali. Le quote relative a diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, brevetti, processi, formule e know-how sono deducibili fino al 50% del costo per esercizio; quelle dei marchi d'impresa e del valore di avviamento fino a un diciottesimo del costo; i diritti di concessione e gli altri diritti seguono la durata prevista dal contratto o dalla legge.

Quando si applica

La norma riguarda le imprese che iscrivono in bilancio immobilizzazioni immateriali. È rilevante per determinare la quota fiscalmente deducibile quando l'impresa ha:

  • brevetti, diritti d'autore, software o know-how;
  • marchi d'impresa registrati;
  • avviamento iscritto a seguito di operazioni straordinarie o acquisti d'azienda;
  • diritti di concessione o altri diritti a durata determinata.

Come si applica nella pratica

  • Brevetti, opere dell'ingegno, know-how (comma 1): quote deducibili in misura non superiore al 50% del costo per ciascun esercizio.
  • Marchi d'impresa (comma 1): quote deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del costo.
  • Diritti di concessione e altri diritti (comma 2): quote deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge.
  • Avviamento (comma 3): quote deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del valore.
  • Soggetti IAS (comma 3-bis): per chi redige il bilancio secondo i principi contabili internazionali, marchi e avviamento sono deducibili agli stessi limiti annuali, a prescindere dall'imputazione a conto economico.

La quota fiscale è indipendente dal piano di ammortamento civilistico: se la quota imputata a bilancio eccede il limite fiscale, l'eccedenza è ripresa a tassazione e recuperata negli esercizi successivi.

Esempi pratici

Esempio 1 — Brevetto

Un'impresa acquista un brevetto per 100.000 €. La quota di ammortamento fiscalmente deducibile è al massimo il 50% del costo per esercizio, cioè 50.000 €: il bene può quindi essere dedotto in non meno di due esercizi.

Esempio 2 — Marchio d'impresa

La stessa impresa registra un marchio per 90.000 €. La quota deducibile è al massimo un diciottesimo, pari a 5.000 € annui: l'ammortamento fiscale si distribuisce in almeno diciotto esercizi.

Esempio 3 — Avviamento da acquisto d'azienda

A seguito dell'acquisto di un'azienda viene iscritto un avviamento di 180.000 €. La deduzione è ammessa fino a un diciottesimo annuo, cioè 10.000 € per esercizio.

Errori comuni e come evitarli

  • Dedurre i marchi o l'avviamento in tempi troppo brevi: il limite è di un diciottesimo annuo, non la durata civilistica più breve.
  • Applicare il 50% anche ai marchi: la misura del 50% riguarda brevetti, opere dell'ingegno e know-how, non i marchi.
  • Ignorare il disallineamento civile-fiscale: la quota eccedente il limite fiscale va ripresa a tassazione e recuperata in seguito.
  • Trattare i diritti di concessione con quote forfettarie: seguono la durata prevista dal contratto o dalla legge.
  • Dimenticare le regole specifiche per i soggetti IAS su marchi e avviamento.

Riferimenti normativi

  • DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 103 — Ammortamento dei beni immateriali (brevetti, marchi, avviamento, diritti di concessione).
  • DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 102 — Ammortamento dei beni materiali, richiamato per le regole comuni.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-28.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 28/05/2026.