Spese di rappresentanza art. 108 TUIR: limiti di deducibilità
Deducibilità delle spese di rappresentanza, pubblicità, studi e ricerche: limiti commisurati ai ricavi, omaggi fino a 50 € e tracciabilità
28/05/2026
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In sintesi
L'art. 108 del TUIR disciplina la deducibilità delle spese relative a più esercizi, tra cui le spese di rappresentanza. Le spese pluriennali sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. Le spese di rappresentanza sono deducibili nell'esercizio di sostenimento se inerenti secondo i criteri ministeriali e nei limiti percentuali commisurati ai ricavi della gestione caratteristica; i beni di valore unitario non superiore a 50 € sono comunque deducibili.
Quando si applica
La norma riguarda i titolari di reddito d'impresa che sostengono spese a utilità pluriennale o di rappresentanza. È rilevante per:
- spese di rappresentanza (omaggi, eventi, ospitalità) e relativi limiti;
- spese di pubblicità e propaganda;
- spese di studi e ricerche;
- spese di impianto delle imprese di nuova costituzione.
Come si applica nella pratica
- Spese pluriennali (comma 1): deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.
- Spese di rappresentanza (comma 2): deducibili nell'esercizio di
sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con
decreto ministeriale, nei limiti commisurati ai ricavi e proventi della
gestione caratteristica:
- 1,5% dei ricavi fino a 10 milioni di euro;
- 0,6% della parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni;
- 0,4% della parte eccedente 50 milioni. Sono comunque deducibili le spese per beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 €. La deduzione richiede pagamenti tracciabili.
- Studi e ricerche (comma 3): le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito a studi e ricerche sono calcolate sul costo al netto di quanto già dedotto.
- Imprese di nuova costituzione (comma 4): le spese, comprese quelle di impianto, sono deducibili a partire dall'esercizio dei primi ricavi.
- Interpello (comma 4-bis): il contribuente può interpellare l'amministrazione sulla qualificazione delle spese tra pubblicità e rappresentanza.
Esempi pratici
Esempio 1 — Limite delle spese di rappresentanza
Un'impresa con ricavi della gestione caratteristica di 4.000.000 € sostiene spese di rappresentanza per 80.000 €. Il limite è l'1,5% dei ricavi, cioè 60.000 €: la deduzione è ammessa fino a 60.000 € e l'eccedenza di 20.000 € è indeducibile.
Esempio 2 — Omaggi di modico valore
La stessa impresa distribuisce gratuitamente gadget del valore unitario di 30 €. Trattandosi di beni di valore unitario non superiore a 50 €, le spese sono comunque integralmente deducibili, senza concorrere al plafond delle spese di rappresentanza.
Esempio 3 — Impresa neocostituita
Una società costituita nell'anno sostiene spese di impianto per 12.000 € ma consegue i primi ricavi solo l'anno successivo. La deduzione decorre dall'esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi.
Errori comuni e come evitarli
- Dedurre le spese di rappresentanza oltre il plafond commisurato ai ricavi della gestione caratteristica.
- Trattare come rappresentanza spese di pubblicità (o viceversa): la qualificazione incide sui limiti; in caso di dubbio è possibile l'interpello.
- Dedurre omaggi di valore unitario superiore a 50 € come se fossero sempre integralmente deducibili.
- Pagare in contanti le spese di rappresentanza: la deduzione richiede pagamenti tracciabili.
- Dedurre le spese di impianto prima dei primi ricavi per le imprese di nuova costituzione.
Riferimenti normativi
- DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 108 — Spese relative a più esercizi (rappresentanza, pubblicità, studi e ricerche, impianto).
- DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 88 — Sopravvenienze attive, richiamato per i contributi a studi e ricerche.
Risorse correlate
- Principio di competenza fiscale TUIR art. 109: guida operativa
- Ammortamento beni immateriali art. 103 TUIR: brevetti e marchi
- Sopravvenienze attive art. 88 TUIR: contributi e versamenti soci
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-28.
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