Quali imposte si deducono dal reddito d'impresa e quando
IRES e tributi con rivalsa restano fuori, gli altri si deducono nell'anno del pagamento: la mappa, l'IRAP, l'IVA indetraibile e gli accantonamenti
08/09/2026
08/09/2026
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In sintesi
Le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche solo facoltativa, non sono ammesse in deduzione; tutte le altre si deducono nell'esercizio in cui avviene il pagamento (art. 99, comma 1, DPR 22 dicembre 1986 n. 917). Sono due frasi soltanto, ma bastano a smistare ogni tributo che passa dal conto economico di un'impresa: l'IRES si riprende sempre, l'IMU sul capannone si deduce quando l'F24 è pagato, l'IVA addebitata al cliente non è un costo perché la legge ne impone la rivalsa.
Attorno a questa regola ne girano altre tre che il testo dell'articolo non contiene ma che passano da lì. L'IRAP entra in deduzione dall'IRES per due strade distinte, entrambe agganciate espressamente all'art. 99, comma 1: il 10 per cento forfettario riferito agli interessi passivi e l'importo analitico riferito alle spese per il personale. L'IVA indetraibile diventa un costo solo quando l'indetraibilità dipende da cause oggettive, non da una scelta del contribuente. Gli accantonamenti per imposte non ancora definitive si deducono, ma solo entro l'importo che risulta da una dichiarazione, da un atto dell'ufficio o da una decisione del giudice tributario (comma 2).
Il comma 3 chiude con i contributi alle associazioni sindacali e di categoria: deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti, se e nella misura in cui sono dovuti in base a formale deliberazione dell'associazione.
Due domande decidono se un tributo si deduce
Davanti a un tributo pagato dall'impresa, l'art. 99 chiede di rispondere a due domande in sequenza. La prima: è un'imposta sui redditi? Se sì, l'importo imputato a conto economico si riprende in aumento, senza eccezioni. La seconda, se la prima ha risposta negativa: la legge prevede la rivalsa, anche solo facoltativa? Se sì, il tributo non è un costo dell'impresa ma una partita che transita verso un terzo, e resta indeducibile.
Il caso di scuola della rivalsa è l'IVA: chi effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile «deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente» (art. 18 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633). Sull'IVA addebitata non c'è nulla da dedurre, perché non c'è nulla che resti a carico.
Superate entrambe le domande, il tributo è deducibile — ma per cassa. Il secondo periodo del comma 1 non dice «nell'esercizio di competenza»: dice «nell'esercizio in cui avviene il pagamento». È una deroga esplicita all'art. 109, comma 1, e vale anche quando l'imposta è di competenza di un anno e viene versata l'anno dopo. Chi rileva a bilancio un debito tributario a fine esercizio non deduce nulla finché l'F24 non è pagato.
| Voce | Deducibile dal reddito d'impresa | Indeducibile dal reddito d'impresa |
|---|---|---|
| Perché | Non è un'imposta sui redditi e la legge non ne prevede la rivalsa (art. 99, comma 1, secondo periodo) | È un'imposta sui redditi, oppure la legge ne prevede la rivalsa anche solo facoltativa (art. 99, comma 1, primo periodo) |
| Esempi ricorrenti | IMU sugli immobili strumentali, TARI e altri tributi locali, imposta di registro, imposta di bollo, tassa di concessione governativa | IRES e IRPEF, IVA addebitata al cliente a titolo di rivalsa (art. 18 DPR 633/1972) |
| In quale esercizio | In quello del pagamento, non in quello di competenza: il debito iscritto a fine anno non basta | In nessuno: l'importo imputato a conto economico si riprende fra le variazioni in aumento |
| Effetto sulla base IRAP | Da verificare tributo per tributo: l'IMU sugli immobili strumentali è espressamente indeducibile ai fini IRAP (art. 1, comma 772, legge 160/2019) | Nessuno: la voce non concorre né alla base IRES né a quella IRAP |
Un anno di tributi: quanto entra in deduzione e quanto si riprende
Il conto si fa sui pagamenti dell'esercizio, non sui costi rilevati.
| Onere fiscale pagato nell'esercizio | Importo dedotto |
|---|---|
| IMU sul capannone strumentale (indeducibile ai fini IRAP) | 4.200,00 € |
| TARI sul capannone | 1.150,00 € |
| Imposta di registro sul contratto di locazione | 900,00 € |
| Imposta di bollo su atti e documenti | 480,00 € |
| IRAP riferita alle spese per il personale (art. 2, c. 1, DL 201/2011) | 3.270,00 € |
| Oneri fiscali dedotti nel 2025 | 10.000,00 € |
Una S.r.l. con un capannone di proprietà versa nel 2025 l'IMU sull'immobile strumentale per 4.200,00 €, la TARI per 1.150,00 €, l'imposta di registro su un contratto di locazione per 900,00 € e imposte di bollo per 480,00 €; deduce inoltre 3.270,00 € di IRAP riferita alle spese per il personale. In totale entrano in deduzione 10.000,00 €, con un risparmio IRES di 2.400,00 € al 24 per cento (art. 77, comma 1).
Fuori dal conto restano due voci che pure passano dal conto economico. L'IRES di competenza dell'esercizio, ipotizziamo 38.000,00 €, è indeducibile per il primo periodo del comma 1 e va ripresa integralmente in aumento. L'IVA addebitata ai clienti non compare affatto fra i costi, perché è dovuta a titolo di rivalsa.
Una precisazione che vale per la sola IMU: la deduzione è piena dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo, ma la stessa imposta resta espressamente indeducibile ai fini IRAP (art. 1, comma 772, della legge 27 dicembre 2019 n. 160). La deduzione è piena dal periodo d'imposta 2022, cioè dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, mentre il 60 per cento valeva per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 (comma 773); il dettaglio, comprese le regole per l'IMI di Bolzano, l'IMIS di Trento e l'ILIA del Friuli-Venezia Giulia, sta in IMU immobili strumentali: deducibilità dal reddito d'impresa.
L'IRAP si deduce dall'IRES, per due strade e con due basi diverse
L'IRAP non è un'imposta sui redditi in senso proprio, e non è soggetta a rivalsa: due norme esterne al TUIR ne ammettono la deduzione «ai sensi dell'articolo 99, comma 1», usando cioè lo stesso criterio di cassa. Sono due strade autonome, con basi di calcolo che non si sovrappongono.
| Deduzione | Base | Da quando | Fonte |
|---|---|---|---|
| Forfettaria, pari al 10 per cento dell'IRAP | IRAP riferita forfettariamente alla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi | dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 | art. 6, c. 1, DL 29 novembre 2008 n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2 |
| Analitica, pari all'IRAP effettivamente riferita al costo del lavoro | IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni dell'art. 11 del D.Lgs. 446/1997 | dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 | art. 2, c. 1, DL 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 |
Le due deduzioni non si cumulano sulla stessa base: il comma 1-bis dello stesso art. 2 del DL 201/2011 ha soppresso dal testo del 2008 il riferimento alle spese per il personale, lasciando al 10 per cento forfettario i soli interessi passivi. Un'impresa senza indebitamento oneroso deduce quindi la sola quota analitica del costo del lavoro; un'impresa con interessi passivi e senza dipendenti deduce il solo 10 per cento.
L'IVA indetraibile è un costo solo quando l'indetraibilità è oggettiva
L'IVA che l'impresa non può portare in detrazione non segue la sorte dell'IVA a rivalsa, perché resta effettivamente a suo carico. La linea di confine non è però la sola indetraibilità: è la sua causa.
L'Agenzia delle entrate l'ha ribadita nella risposta a interpello n. 541 del 31 ottobre 2022, richiamando la risoluzione n. 869/E del 19 gennaio 1980: l'IVA rileva come onere deducibile quando l'indetraibilità discende da una disposizione di legge, dalla dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti (art. 36-bis del DPR 633/1972) o dal pro-rata parziale. Quando invece l'IVA resta indetraibile per una scelta o per un comportamento del contribuente, non c'è nulla da dedurre: nel caso esaminato la società aveva versato in sede di conciliazione giudiziale l'IVA divenuta indetraibile a seguito dei propri riaddebiti non assoggettati a imposta, e l'Agenzia ha negato la deduzione sia ai fini IRES sia ai fini IRAP.
Attenzione a un secondo passaggio della stessa risposta, spesso trascurato: gli interessi versati insieme all'imposta seguono una strada diversa. Non derivano da un'operazione di finanziamento, quindi non passano dall'art. 96 e restano integralmente deducibili nell'esercizio in cui l'accordo ne prevede il pagamento. La disciplina generale dell'IVA che diventa costo è trattata in IVA indetraibile come costo deducibile (art. 19-bis1 DPR 633/1972).
Accantonamenti per imposte contestate: il tetto del comma 2
Un accertamento impugnato lascia in bilancio un fondo imposte. Il comma 2 lo ammette in deduzione, ma non per l'importo che l'impresa stima: solo «nei limiti dell'ammontare corrispondente alle dichiarazioni presentate, agli accertamenti o provvedimenti degli uffici e alle decisioni delle commissioni tributarie».
Il tetto è quindi documentale. Se l'avviso di accertamento chiede 40.000,00 € e la società accantona 40.000,00 €, la deduzione è piena; se accantona 55.000,00 € perché teme sanzioni ulteriori, i 15.000,00 € eccedenti restano indeducibili finché un atto o una decisione non li fa emergere. E poiché il fondo riguarda un'imposta, la deducibilità dell'accantonamento presuppone che quell'imposta sia a sua volta deducibile: un fondo per IRES contestata non si deduce, perché l'IRES non si deduce.
Il comma 2 nomina ancora le «commissioni tributarie». Oggi il D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 545 chiama quegli organi corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado: il rinvio dell'art. 99 va letto su queste.
Le domande di chi ci arriva
Le tasse che pago sono deducibili o no?
Dipende da due caratteristiche. Sono indeducibili le imposte sui redditi e quelle per cui è prevista la rivalsa, anche facoltativa; tutte le altre si deducono, ma nell'esercizio in cui le paghi e non in quello di competenza (art. 99, comma 1). La mappa per tributo è nella sezione «Due domande decidono se un tributo si deduce».
Posso dedurre l'IRES dal reddito d'impresa?
No, mai. L'IRES è un'imposta sui redditi e rientra nel primo periodo del comma 1: l'importo imputato a conto economico va ripreso interamente fra le variazioni in aumento della dichiarazione. Lo stesso vale per l'IRPEF dell'imprenditore individuale.
L'IRAP la posso dedurre dall'IRES?
Sì, per due strade: il 10 per cento forfettario riferito agli interessi passivi (art. 6, comma 1, DL 185/2008) e l'importo analitico riferito alle spese per il personale dipendente e assimilato (art. 2, comma 1, DL 201/2011). Entrambe operano «ai sensi dell'articolo 99, comma 1», quindi per cassa, e non si cumulano sulla stessa base.
Posso dedurre gli accantonamenti per imposte che non sono ancora state accertate definitivamente?
Sì, ma solo entro l'importo che risulta dalle dichiarazioni presentate, dagli accertamenti o provvedimenti degli uffici e dalle decisioni del giudice tributario (comma 2). L'eccedenza prudenziale rispetto a quei documenti non è deducibile, e resta tale finché non emerge un atto che la sostenga.
I contributi che verso all'associazione di categoria sono deducibili?
Sì, nell'esercizio in cui li corrispondi, «se e nella misura in cui sono dovuti, in base a formale deliberazione dell'associazione» (comma 3). Servono quindi due elementi: il pagamento e la delibera che fissa la misura del contributo dovuto.
Riferimenti normativi
- Art. 99, c. 1, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — indeducibilità delle imposte sui redditi e di quelle con rivalsa; deduzione per cassa delle altre
- Art. 99, c. 2, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — accantonamenti per imposte non definitivamente accertate
- Art. 99, c. 3, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — contributi ad associazioni sindacali e di categoria
- Art. 109 DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — competenza dei componenti di reddito, derogata dal criterio di cassa del comma 1
- Art. 77, c. 1, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — aliquota IRES del 24 per cento
- Art. 18 DPR 26 ottobre 1972 n. 633 — obbligo di rivalsa dell'IVA
- Art. 6, c. 1, DL 29 novembre 2008 n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2 — deduzione forfettaria del 10 per cento dell'IRAP riferita agli interessi passivi
- Art. 2, c. 1 e c. 1-bis, DL 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 — deduzione analitica dell'IRAP sul costo del lavoro
- Art. 1, c. 772 e c. 773, legge 27 dicembre 2019 n. 160 — deducibilità piena dell'IMU sugli immobili strumentali dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021
- Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 541 del 31 ottobre 2022 — IVA indetraibile: deducibile solo se l'indetraibilità ha carattere oggettivo
L'art. 99 resta applicabile fino al 31 dicembre 2026. Il suo erede è l'art. 108 del testo unico approvato con D.Lgs. 19 giugno 2026 n. 117, che ne riprende il testo alla lettera e, nella rubrica, indica come proprie fonti anche il DL 185/2008 e il DL 201/2011: le due deduzioni IRAP smettono così di vivere in norme sparse e rientrano nell'articolo che le governa.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata all'8 settembre 2026. Aggiornata al 8 settembre 2026.
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