Oneri fiscali e contributivi art. 99 TUIR: deducibilità imposte
Quali imposte sono deducibili dal reddito d'impresa: indeducibilità di IRES e tributi con rivalsa, deduzione per cassa, accantonamenti e contributi
28/05/2026
2 min lettura
In sintesi
L'art. 99 del TUIR stabilisce quali imposte e contributi sono deducibili dal reddito d'impresa. La regola principale è che le imposte sui redditi (IRES e IRPEF) e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono deducibili; le altre imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento, secondo il principio di cassa. Sono inoltre disciplinati gli accantonamenti per imposte non ancora definitive e la deduzione dei contributi alle associazioni sindacali e di categoria.
Quando si applica
La norma riguarda i titolari di reddito d'impresa che sostengono oneri tributari e contributivi. È rilevante per stabilire il corretto trattamento di:
- imposte e tributi diversi dalle imposte sui redditi (ad esempio imposta di registro, imposta di bollo, tributi locali);
- accantonamenti a fondi imposte per contenziosi o accertamenti in corso;
- contributi versati ad associazioni sindacali e di categoria.
Come si applica nella pratica
- Imposte indeducibili (comma 1): le imposte sui redditi e quelle per cui è prevista la rivalsa, anche solo facoltativa, non sono deducibili.
- Altre imposte deducibili per cassa (comma 1): le imposte diverse da quelle indeducibili si deducono nell'esercizio in cui sono pagate, non in quello di competenza.
- Accantonamenti per imposte (comma 2): sono deducibili nei limiti dell'ammontare corrispondente alle dichiarazioni presentate, agli accertamenti o provvedimenti degli uffici e alle decisioni delle commissioni tributarie.
- Contributi associativi (comma 3): i contributi ad associazioni sindacali e di categoria sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti, se e nella misura in cui sono dovuti in base a formale deliberazione dell'associazione.
Esempi pratici
Esempio 1 — Imposta di registro deducibile per cassa
Una S.r.l. paga nel 2025 un'imposta di registro di 1.200 € relativa a un contratto. Non essendo un'imposta sui redditi né soggetta a rivalsa, è deducibile nell'esercizio 2025, anno del pagamento.
Esempio 2 — IRES indeducibile
La stessa società rileva in bilancio l'IRES di competenza dell'esercizio per 40.000 €. L'imposta sui redditi non è deducibile: l'importo va ripreso a tassazione tra le variazioni in aumento nella dichiarazione.
Esempio 3 — Accantonamento per imposte in contenzioso
L'impresa accantona 15.000 € a fronte di un avviso di accertamento impugnato. L'accantonamento è deducibile nei limiti dell'ammontare risultante dall'accertamento o dalla decisione della commissione tributaria, non oltre tali importi.
Errori comuni e come evitarli
- Dedurre l'IRES o l'IRPEF: le imposte sui redditi sono sempre indeducibili e vanno riprese a tassazione.
- Dedurre per competenza le imposte deducibili: la deduzione segue il principio di cassa, cioè l'esercizio di pagamento.
- Dedurre imposte soggette a rivalsa anche facoltativa: sono escluse dalla deduzione.
- Accantonare a fondo imposte importi superiori a quelli risultanti da dichiarazioni, accertamenti o decisioni: l'eccedenza non è deducibile.
- Dedurre contributi associativi non deliberati o non dovuti: occorre la formale deliberazione dell'associazione.
Riferimenti normativi
- DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 99 — Oneri fiscali e contributivi (deducibilità di imposte, accantonamenti e contributi).
- DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 109 — Norme generali sui componenti del reddito d'impresa (competenza e cassa).
Risorse correlate
- Principio di competenza fiscale TUIR art. 109: guida operativa
- Costo personale dipendente deducibilità TUIR art. 95: deducibilità (art. 95 TUIR).
- Oneri di utilità sociale art. 100 TUIR: liberalità e welfare
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-28.
Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 28/05/2026.