Oneri di utilità sociale art. 100 TUIR: liberalità e welfare
Deducibilità IRES delle spese di welfare aziendale (5 per mille) e delle erogazioni liberali a ONLUS, enti culturali, scuole e ricerca scientifica
13/06/2026
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In sintesi
L'art. 100 del TUIR individua gli oneri di utilità sociale deducibili dal reddito d'impresa: da un lato le spese per opere e servizi a favore della generalità dei dipendenti (welfare aziendale), dall'altro una serie di erogazioni liberali a favore di enti senza scopo di lucro, istituzioni culturali, scientifiche e scolastiche. Si tratta di una deroga al principio di inerenza, ammessa solo nei casi e nei limiti tassativi previsti dalla norma; le erogazioni liberali diverse non sono deducibili.
Quando si applica
La norma riguarda i titolari di reddito d'impresa (società ed enti commerciali, imprenditori individuali) che sostengono spese a finalità sociale o erogazioni liberali. È rilevante quando l'impresa:
- finanzia opere o servizi di welfare per i dipendenti (mensa, istruzione, assistenza, attività ricreative);
- effettua donazioni a enti del terzo settore, ONLUS, istituzioni culturali o scientifiche, istituti scolastici;
- sostiene spese di manutenzione o restauro di beni culturali vincolati.
Per le erogazioni a favore degli enti del Terzo settore si applicano anche le specifiche disposizioni del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017), che ha riformato il regime di alcune liberalità.
Come si applica nella pratica
I limiti di deducibilità previsti dall'art. 100, in forma sintetica:
| Onere o erogazione | Limite di deducibilità | Riferimento |
|---|---|---|
| Welfare ai dipendenti (opere e servizi per la generalità o categorie) | 5 per mille delle spese per lavoro dipendente | comma 1 |
| Erogazioni a enti di ricerca e persone giuridiche con finalità sociali | 2% del reddito d'impresa dichiarato | comma 2 |
| Erogazioni a favore delle ONLUS | fino a 30.000 € o 2% del reddito d'impresa | comma 2 |
| Erogazioni a istituti scolastici (pagamento tracciabile) | 2% del reddito e comunque fino a 70.000 € annui | comma 2 |
| Spese su beni culturali vincolati | misura effettivamente rimasta a carico | — |
| Altre erogazioni liberali non previste | indeducibili | comma 4 |
I principali limiti di deducibilità previsti dall'art. 100 sono:
- Welfare per i dipendenti (comma 1): spese per opere o servizi utilizzabili dalla generalità o da categorie di dipendenti, per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, deducibili nel limite del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.
- Erogazioni a enti di ricerca e a persone giuridiche con finalità sociali (comma 2): deducibili entro il 2% del reddito d'impresa dichiarato. Il comma 2 raccoglie però una pluralità di ipotesi con limiti differenziati (percentuali diverse o plafond specifici).
- Erogazioni a favore delle ONLUS: deducibili fino a 30.000 € o al 2% del reddito d'impresa dichiarato.
- Erogazioni a istituti scolastici (statali e paritari) per innovazione tecnologica, edilizia e offerta formativa: nel limite del 2% del reddito d'impresa e comunque fino a 70.000 € annui, con pagamento tracciabile.
- Spese su beni culturali vincolati: deducibili nella misura effettivamente rimasta a carico, con la certificazione richiesta.
Restano indeducibili le erogazioni liberali diverse da quelle espressamente previste (comma 4).
Esempi pratici
Esempio 1 — Welfare aziendale entro il 5 per mille
Una S.r.l. sostiene 6.000 € per attività ricreative aperte a tutti i dipendenti. Le spese per lavoro dipendente in dichiarazione sono 800.000 €: il limite del 5 per mille è 4.000 €. La società deduce 4.000 €; l'eccedenza di 2.000 € è indeducibile.
Esempio 2 — Donazione a una ONLUS
Un'impresa con reddito d'impresa dichiarato di 500.000 € dona 12.000 € a una ONLUS. Il limite è il maggiore tra 30.000 € e il 2% del reddito (10.000 €), quindi 30.000 €: la donazione di 12.000 € è interamente deducibile.
Esempio 3 — Erogazione a un istituto scolastico
Una società con reddito d'impresa di 1.000.000 € eroga 90.000 € a un istituto scolastico paritario per laboratori tecnologici, con bonifico. Il limite è il 2% del reddito (20.000 €) ma comunque non oltre 70.000 € annui: la deduzione è limitata a 20.000 €.
Errori comuni e come evitarli
- Dedurre il welfare riservato a singoli dipendenti: la deducibilità del comma 1 richiede opere o servizi per la generalità o categorie di dipendenti, non per il singolo.
- Superare i limiti percentuali o assoluti: le erogazioni eccedenti il 2%, i 30.000 € o i 70.000 € (a seconda del caso) sono indeducibili.
- Pagare in contanti le erogazioni che richiedono tracciabilità: per alcune liberalità (ad esempio agli istituti scolastici) la deduzione è condizionata al pagamento tracciato.
- Confondere il regime art. 100 con quello del Codice del Terzo settore: per gli enti del terzo settore può applicarsi una disciplina specifica più favorevole.
- Dedurre erogazioni liberali non previste dalla norma: sono indeducibili per espressa previsione del comma 4.
Riferimenti normativi
- DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 100 — Oneri di utilità sociale (welfare ai dipendenti ed erogazioni liberali deducibili).
- DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 95 — Spese per prestazioni di lavoro, base di calcolo del limite del 5 per mille.
- D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 — Codice del Terzo settore, per le erogazioni agli enti del terzo settore.
Risorse correlate
- Costo personale dipendente deducibilità TUIR art. 95: deducibilità (art. 95 TUIR).
- Principio di competenza fiscale TUIR art. 109: guida operativa
- Ammortamento beni materiali strumentali art. 102 TUIR
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-28.
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