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IRESUltimo aggiornamento: 05/09/2026

Interessi passivi: il 30% del ROL colpisce solo l'eccedenza

Il comma 1 deduce fino a concorrenza degli interessi attivi, il comma 2 limita il resto al 30% del ROL fiscale: e i due riporti hanno scadenze diverse

Ultimo aggiornamento

05/09/2026

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In sintesi

L'art. 96 del TUIR costruisce la deducibilità degli interessi passivi in due passaggi, e l'ordine conta. Il comma 1 rende deducibili gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di competenza del periodo, più quelli riportati da periodi precedenti ai sensi del comma 6. Solo l'eccedenza che resta dopo questo confronto incontra il limite del comma 2: il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica del periodo, più il 30 per cento del ROL riportato dai periodi precedenti ai sensi del comma 7, con utilizzo prioritario del ROL del periodo e poi di quello riportato a partire dal più remoto. Il ROL si determina secondo il comma 4 sulle voci A) e B) dell'art. 2425 del codice civile, escluse le voci del numero 10), lettere a) e b), e i canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, e le voci si assumono nella misura risultante dalle disposizioni sulla determinazione del reddito d'impresa: è un ROL fiscale, non contabile. Gli interessi che restano indeducibili si deducono nei periodi successivi (comma 5), mentre il ROL non utilizzato può incrementare il risultato operativo lordo dei successivi cinque periodi d'imposta (comma 7): due riporti con due orizzonti diversi.

Il limite del 30% si applica all'eccedenza, non al totale degli interessi passivi

La lettura affrettata dell'art. 96 fa applicare il 30 per cento del ROL a tutti gli interessi passivi. Il testo dice un'altra cosa: il comma 2 misura il limite sull'«eccedenza degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati rispetto all'ammontare complessivo degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di cui alle lettere a) e b) del comma 1». Gli interessi attivi non sono un'aggiunta alla capienza del 30 per cento: la precedono e la riducono.

Una S.r.l. rileva nell'esercizio 260.000,00 € di interessi passivi e 35.000,00 € di interessi attivi, con un ROL fiscale di 600.000,00 €.

VoceImporto
Interessi passivi e oneri finanziari assimilati di competenza dell'esercizio260.000,00 €
Deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi di competenza (comma 1)35.000,00 €
Deducibili nel limite del 30 per cento del ROL fiscale di 600.000,00 € (comma 2)180.000,00 €
Eccedenza indeducibile nell'esercizio, rinviata ai periodi successivi (comma 5)45.000,00 €
Interessi passivi deducibili nell'esercizio215.000,00 €
Interessi passivi deducibili con 600.000,00 € di ROL fiscaleFonte: Elaborazione SamBooks su art. 96, commi 1, 2 e 5, del TUIRScarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

I 35.000,00 € di interessi attivi rendono deducibile un pari importo di interessi passivi per effetto del comma 1. L'eccedenza è di 225.000,00 €, e su di essa opera il limite del comma 2: il 30 per cento di 600.000,00 € è 180.000,00 €. La deduzione dell'esercizio è quindi di 215.000,00 € e restano indeducibili 45.000,00 €. Applicare il 30 per cento al totale degli interessi passivi avrebbe portato a dedurne 180.000,00 €: 35.000,00 € in meno, esattamente l'importo degli interessi attivi che il comma 1 mette al riparo dal limite.

Due condizioni preliminari che il comma 3 pone e che vanno verificate prima del calcolo. Rilevano gli interessi qualificati come tali dai principi contabili adottati dall'impresa e derivanti da un'operazione o da un rapporto contrattuale avente causa finanziaria, o contenente una componente di finanziamento significativa; e gli interessi attivi assumono rilevanza solo nella misura in cui sono imponibili, quindi un provento finanziario esente non allarga la capienza del comma 1. Per chi opera con la pubblica amministrazione, lo stesso comma 3 considera interessi attivi rilevanti anche gli interessi legali di mora calcolati ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Il comma 15 va letto prima di tutto il resto: le regole di indeducibilità assoluta dell'art. 90, comma 2, e dell'art. 110, comma 7, del TUIR e dell'art. 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sugli interessi dei prestiti dei soci di cooperative si applicano in via prioritaria. Un interesse che quelle norme rendono indeducibile non entra nel confronto con il ROL: ne è già fuori.

Alcuni soggetti restano fuori dall'intero meccanismo. I commi da 1 a 7 non si applicano agli intermediari finanziari, alle imprese di assicurazione e alle società capogruppo di gruppi assicurativi (comma 12); per le imprese di assicurazione, le capogruppo assicurative, le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le società di intermediazione mobiliare il comma 13 fissa la deducibilità nel limite del 96 per cento. Per gli intermediari finanziari diversi da quelli indicati nel primo periodo del comma 13, l'art. 1, comma 133, della legge 30 dicembre 2025 n. 199 fissa la deducibilità in misura crescente: 96 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, 97 per cento per quello successivo al 31 dicembre 2026, 98 per cento per quello successivo al 31 dicembre 2027 e 99 per cento per quello successivo al 31 dicembre 2028.

C'è poi un'esclusione che riguarda i soggetti e non le operazioni, e che decide se l'art. 96 vada applicato o no. L'articolo vive nella sezione I del capo II del titolo II del TUIR, quella che determina il reddito dei soggetti IRES. Per il reddito d'impresa determinato ai fini IRPEF l'art. 56, comma 1, rinvia a quelle disposizioni, ma «salvo quanto stabilito nel presente capo»: e in quel capo l'art. 61 detta una regola diversa, secondo cui gli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto fra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa — o che non vi concorrono in quanto esclusi — e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Un pro rata costruito sui proventi, quindi, non un limite ancorato al ROL.

Il ROL è quello fiscale: il conto economico è il punto di partenza, non l'arrivo

Il comma 4 costruisce il ROL partendo dalla differenza fra il valore e i costi della produzione — lettere A) e B) dell'art. 2425 del codice civile — con due esclusioni esplicite: le voci del numero 10), lettere a) e b), cioè gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, e i canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali. Poi arriva la parte che cambia tutto: le voci si assumono «nella misura risultante dall'applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa».

La conseguenza pratica è che ogni variazione fiscale su una voce di A) o B) si riflette sul ROL. Un accantonamento non deducibile non riduce il ROL nel periodo in cui è iscritto in bilancio, e la sopravvenienza che deriva dal successivo utilizzo o dalla riduzione per esuberanza del fondo va trattata in modo coerente con quella scelta. L'Agenzia delle entrate ha affrontato proprio questo passaggio nella risposta a interpello n. 876 del 29 dicembre 2021, dedicata alla disciplina transitoria dell'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142, che governa il passaggio da un ROL basato su valori contabili — quello dell'art. 96 nella formulazione vigente fino al 31 dicembre 2018 — a un ROL basato su valori fiscali. Il criterio che l'Agenzia applica è la simmetria: un componente che ha già concorso a formare il risultato civilistico, e quindi il ROL contabile, in periodi anteriori non torna a incidere sul ROL fiscale, mentre la riduzione per esuberanza di un fondo accantonato prima si qualifica come rettifica di segno opposto di quell'accantonamento.

Chi ha fondi rischi e svalutazioni di magazzino a bilancio non può quindi ricavare il ROL dal solo conto economico: serve la riconciliazione voce per voce con le riprese fiscali del periodo.

Due riporti, due scadenze: gli interessi restano, il ROL scade in cinque esercizi

Le eccedenze che l'art. 96 genera sono tre, e non hanno la stessa vita.

1Esercizio nGli interessi passivi che eccedono lacapienza restano indeducibiliIl comma 5 li rinvia ai periodi d'impostasuccessivi, per un ammontare pari alladifferenza positiva fra interessi attivi dicompetenza più 30 per cento del ROL einteressi passivi di competenza. La normanon indica un termine finale.2Esercizio nIl 30 per cento del ROL non utilizzatodiventa capienza riportabileComma 7: la quota eccedente può essereportata a incremento del risultatooperativo lordo dei successivi cinqueperiodi d'imposta.3Esercizi da n+1 a n+5Finestra in cui il ROL riportato puòancora essere spesoComma 2: si utilizza prima il 30 per centodel ROL del periodo, poi quello riportato,a partire dal periodo d'imposta menorecente.4Dall'esercizio n+6Il ROL riportato non è piùutilizzabile, mentre gli interessiindeducibili restano in attesa dicapienzaÈ l'asimmetria che rende necessariomonitorare la capienza di ROL per anzianitàe non solo per importo.
  1. Esercizio n: Gli interessi passivi che eccedono la capienza restano indeducibili — Il comma 5 li rinvia ai periodi d'imposta successivi, per un ammontare pari alla differenza positiva fra interessi attivi di competenza più 30 per cento del ROL e interessi passivi di competenza. La norma non indica un termine finale.
  2. Esercizio n: Il 30 per cento del ROL non utilizzato diventa capienza riportabile — Comma 7: la quota eccedente può essere portata a incremento del risultato operativo lordo dei successivi cinque periodi d'imposta.
  3. Esercizi da n+1 a n+5: Finestra in cui il ROL riportato può ancora essere speso — Comma 2: si utilizza prima il 30 per cento del ROL del periodo, poi quello riportato, a partire dal periodo d'imposta meno recente.
  4. Dall'esercizio n+6: Il ROL riportato non è più utilizzabile, mentre gli interessi indeducibili restano in attesa di capienza — È l'asimmetria che rende necessario monitorare la capienza di ROL per anzianità e non solo per importo.
Interessi indeducibili e ROL eccedente: due riporti, due scadenzeFonte: Elaborazione SamBooks su art. 96, commi 2, 5, 6 e 7, del TUIRScarica i dati in CSV

Gli interessi passivi indeducibili del comma 5 sono dedotti dal reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari all'eventuale differenza positiva fra la somma degli interessi attivi di competenza e del 30 per cento del ROL, da un lato, e gli interessi passivi di competenza del periodo, dall'altro: la norma non indica un termine finale. L'eccedenza di interessi attivi del comma 6 sorge quando gli interessi attivi di competenza superano la somma fra gli interessi passivi di competenza e quelli riportati ai sensi del comma 5, e il comma 6 la ammette al riporto «nei periodi d'imposta successivi», anche qui senza indicare un termine. L'eccedenza di ROL del comma 7, invece, ha una scadenza scritta: la quota eccedente può essere portata a incremento del risultato operativo lordo dei successivi cinque periodi d'imposta.

Da qui l'unica regola gestionale che l'art. 96 impone davvero: la capienza di ROL va monitorata per anzianità, non solo per importo, perché il comma 2 chiede di usare prima il ROL del periodo e poi quello riportato «a partire da quello relativo al periodo d'imposta meno recente». Chi consuma il ROL nell'ordine sbagliato non paga subito, ma lascia scadere le annualità più vecchie.

Riferimenti normativi

  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 96, comma 1 — deducibilità fino a concorrenza degli interessi attivi di competenza e di quelli riportati ai sensi del comma 6.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 96, comma 2 — l'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del ROL del periodo e del ROL riportato, con utilizzo prioritario del primo e poi del più remoto.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 96, comma 3 — qualificazione contabile degli interessi, rilevanza dei soli interessi attivi imponibili, interessi legali di mora verso la pubblica amministrazione.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 96, comma 4 — definizione del risultato operativo lordo della gestione caratteristica e assunzione delle voci nella misura fiscale.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 96, commi 5, 6 e 7 — riporto degli interessi indeducibili, dell'eccedenza di interessi attivi e dell'eccedenza di ROL nei cinque periodi successivi.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 96, commi 12 e 13 — esclusione di intermediari finanziari e imprese di assicurazione dai commi da 1 a 7 e limite del 96 per cento per assicurazioni, capogruppo assicurative, SGR e SIM.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 96, comma 15 — applicazione prioritaria delle indeducibilità assolute dell'art. 90, comma 2, dell'art. 110, comma 7, e dell'art. 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004 n. 311.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 56, comma 1 — il reddito d'impresa ai fini IRPEF si determina secondo le disposizioni della sezione I del capo II del titolo II, salvo quanto stabilito nel capo che ospita l'art. 61.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 61, comma 1 — deducibilità pro rata degli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa, in rapporto ai ricavi e proventi che concorrono a formare il reddito.
  • Art. 2425 del codice civile — schema del conto economico da cui il comma 4 ricava le voci A) e B).
  • Legge 30 dicembre 2025 n. 199, art. 1, comma 133 — deducibilità degli interessi passivi degli intermediari finanziari nella misura crescente dal 96 al 99 per cento fra il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e quello successivo al 31 dicembre 2028.
  • Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 876 del 29 dicembre 2021 — disciplina transitoria dell'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 29 novembre 2018 n. 142 nel passaggio dal ROL contabile al ROL fiscale.

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 5 settembre 2026.

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