Carburante: deducibilità, IVA e pagamento tracciabile (art. 164)
La deducibilità e la detrazione IVA delle spese di carburante per autotrazione subordinate al pagamento tracciabile e alla fattura elettronica
06/08/2026
3 min lettura
In sintesi
Dal 2018-2019 la deducibilità dei costi di carburante per autotrazione e la detraibilità della relativa IVA sono subordinate all'uso di mezzi di pagamento tracciabili: la vecchia scheda carburante cartacea è stata abolita e sostituita dalla fattura elettronica o dall'acquisto documentato con carte di credito, debito o prepagate. La misura della deduzione segue le regole dell'art. 164 del TUIR in base al tipo di veicolo (20%, 70% o 100%), mentre l'IVA è detraibile al 40% o al 100% secondo l'art. 19-bis1 del DPR 633/1972. In ogni caso, senza pagamento tracciabile, deduzione e detrazione si perdono. L'obbligo nasce dalla L. 205/2017 (art. 1, commi 920-927), che ha riformato la documentazione delle cessioni di carburante.
Quando si applica
La disciplina interessa imprese, professionisti e lavoratori autonomi che sostengono spese di carburante per i veicoli aziendali o professionali: autovetture, autocarri, motocicli, ciclomotori. Due profili vanno tenuti distinti:
- la documentazione: per dedurre il costo e detrarre l'IVA il rifornimento presso gli impianti stradali deve risultare da fattura elettronica (per i soggetti IVA) e il pagamento deve avvenire con strumenti tracciabili;
- la misura della deduzione: dipende dalla destinazione del veicolo (strumentale, uso promiscuo dell'imprenditore, uso promiscuo concesso al dipendente), secondo l'art. 164.
Restano escluse le spese di carburante dei veicoli a uso esclusivamente personale, prive di inerenza. Per gli autocarri e i veicoli strumentali la deduzione è integrale, ma resta fermo l'obbligo di tracciabilità del pagamento.
Come si applica nella pratica
La deducibilità del carburante segue la percentuale prevista per il veicolo cui si riferisce e richiede sempre il pagamento tracciabile.
| Destinazione del veicolo | Deducibilità del costo | Detrazione IVA |
|---|---|---|
| Strumentale o adibito a uso pubblico | 100% | 100% |
| Uso promiscuo concesso al dipendente | 70% | 40% |
| Uso promiscuo dell'imprenditore/professionista | 20% | 40% |
L'art. 164, comma 1-bis, del TUIR, introdotto dalla L. 205/2017, subordina la deduzione delle spese di carburante all'effettuazione esclusivamente mediante carte di credito, di debito o prepagate; in parallelo l'art. 19-bis1, comma 1, lettera d), del DPR 633/1972 richiede la stessa prova per la detrazione dell'IVA. L'acquisto presso gli impianti stradali da parte dei soggetti IVA è documentato da fattura elettronica (art. 22, terzo comma, del DPR 633/1972), mentre la scheda carburante cartacea non è più ammessa. Le percentuali di deducibilità del costo del carburante coincidono con quelle del veicolo: integrale per i mezzi strumentali, 70% per quelli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, 20% per le auto a uso promiscuo dell'imprenditore.
Esempi pratici
Esempio 1 — Auto dell'imprenditore a uso promiscuo
Un imprenditore individuale rifornisce l'auto a uso promiscuo pagando 80,00 € + IVA con carta carburante aziendale, con fattura elettronica. Il costo è deducibile al 20% (16,00 €) e l'IVA è detraibile al 40%, entrambi a condizione del pagamento tracciabile.
Esempio 2 — Furgone strumentale
Una ditta di trasporti rifornisce un autocarro strumentale per 200,00 € + IVA, pagando con carta di credito aziendale e fattura elettronica. Il costo è deducibile al 100% e l'IVA è interamente detraibile.
Esempio 3 — Pagamento in contanti
Un professionista paga 60,00 € di carburante in contanti, senza documentazione tracciabile. Pur trattandosi di spesa potenzialmente inerente, la deduzione del costo e la detrazione dell'IVA sono interamente precluse per difetto del requisito di tracciabilità.
Errori comuni e come evitarli
- Usare ancora la scheda carburante cartacea: dal 2019 non è più valida per i soggetti IVA; serve la fattura elettronica e il pagamento tracciabile.
- Pagare il carburante in contanti: il contante fa perdere sia la deduzione del costo sia la detrazione dell'IVA, anche se la spesa è inerente.
- Applicare al carburante una percentuale diversa da quella del veicolo: la deduzione del carburante segue la stessa misura (20%, 70% o 100%) prevista per l'auto cui si riferisce.
- Detrarre l'IVA al 100% su un'auto a uso promiscuo: per i veicoli a deducibilità limitata l'IVA del carburante è detraibile al 40%, non integralmente.
- Trascurare l'inerenza: la tracciabilità non basta da sola; il carburante deve riferirsi a veicoli effettivamente utilizzati nell'attività.
Riferimenti normativi
- Art. 164, comma 1-bis, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) — deducibilità del carburante subordinata al pagamento tracciabile.
- Art. 19-bis1, comma 1, lettera d), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 — detrazione IVA del carburante e prova del pagamento tracciabile.
- Art. 22, terzo comma, del DPR 633/1972 — documentazione tramite fattura elettronica.
- Art. 1, commi 920-927, della L. 27 dicembre 2017, n. 205 — abolizione della scheda carburante e obbligo di tracciabilità.
Risorse correlate
- Deducibilità dell'auto aziendale (art. 164 TUIR)
- Indetraibilità oggettiva IVA (art. 19-bis1 DPR 633/1972)
- Fringe benefit auto in uso promiscuo ai dipendenti 2025 (art. 51 TUIR)
- Detrazione IVA sugli acquisti (art. 19 DPR 633/1972)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 6 agosto 2026.
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