Fringe benefit auto in uso promiscuo ai dipendenti 2025
Come si tassa l'auto aziendale concessa ai dipendenti dal 2025, con le nuove percentuali su base ambientale e il calcolo del fringe benefit ACI
06/08/2026
4 min lettura
In sintesi
L'art. 51, comma 4, lettera a), del TUIR, riscritto dalla L. 207/2024 (art. 1, comma 48), fissa per le auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 un fringe benefit pari al 50% del costo chilometrico ACI per una percorrenza convenzionale di 15.000 km, ridotto al 20% per gli ibridi plug-in e al 10% per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica. Il valore così determinato concorre al reddito di lavoro dipendente, al netto di quanto eventualmente trattenuto. Il nuovo criterio, basato sull'alimentazione del veicolo, sostituisce per i contratti dal 2025 il precedente sistema legato alle emissioni di CO2. Per l'impresa, l'auto concessa in uso promiscuo resta deducibile al 70%.
Quando si applica
La disciplina riguarda il datore di lavoro che assegna un'autovettura (o motociclo/ciclomotore) a un dipendente per un uso sia aziendale sia personale, per la maggior parte del periodo d'imposta. Il regime applicabile dipende dalla data del contratto e dall'immatricolazione:
- per i veicoli di nuova immatricolazione concessi con contratti dal 1° gennaio 2025 si applicano le nuove percentuali su base ambientale (50% / 20% / 10%);
- per i veicoli immatricolati e assegnati fino al 31 dicembre 2024 resta il previgente criterio basato sulle emissioni di anidride carbonica.
Per i veicoli ordinati entro la fine del 2024 ma immatricolati e assegnati nel corso del 2025 è prevista una specifica disciplina transitoria, che impone di verificare caso per caso quale criterio di calcolo si applichi. Il fringe benefit si calcola in modo forfetario, a prescindere dall'effettiva percorrenza privata. È un valore convenzionale che semplifica la quantificazione del beneficio in natura e si applica solo all'uso promiscuo; l'uso esclusivamente aziendale non genera fringe benefit, mentre l'uso esclusivamente personale segue il criterio del valore normale.
Come si applica nella pratica
Il valore imponibile è una percentuale del costo chilometrico ACI moltiplicato per 15.000 km, differenziata in base all'alimentazione del veicolo immatricolato e assegnato dal 2025.
| Tipo di veicolo (contratti dal 2025) | Percentuale del costo ACI su 15.000 km |
|---|---|
| Elettrico puro (BEV) | 10% |
| Ibrido plug-in (PHEV) | 20% |
| Altri veicoli (benzina, diesel, ibridi non plug-in) | 50% |
Dal valore convenzionale si sottraggono le somme eventualmente trattenute al dipendente o da questi corrisposte per l'uso del veicolo. Il costo chilometrico è desunto dalle tabelle nazionali che l'ACI elabora entro il 30 novembre di ogni anno, pubblicate dal Ministero dell'economia entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo. Sul fronte dell'impresa, i costi dell'auto concessa in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo sono deducibili al 70% (art. 164 del TUIR) e l'IVA è generalmente detraibile al 40%, salvo addebito di un corrispettivo specifico al dipendente.
Esempi pratici
Esempio 1 — Auto a benzina assegnata nel 2025
A un dipendente è assegnata nel 2025 un'auto a benzina di nuova immatricolazione. Il costo chilometrico ACI è 0,50 €/km. Il fringe benefit annuo è il 50% di 15.000 km × 0,50 € = 3.750,00 €, da assoggettare a tassazione in busta paga (salvo trattenute).
Esempio 2 — Auto elettrica
Allo stesso dipendente viene invece assegnata un'auto elettrica con costo ACI 0,45 €/km. Il fringe benefit è il 10% di 15.000 km × 0,45 € = 675,00 € annui: l'incentivo ambientale riduce sensibilmente il valore imponibile rispetto al veicolo a benzina.
Esempio 3 — Trattenuta al dipendente
Per un'auto ibrida plug-in con costo ACI 0,55 €/km il valore convenzionale è il 20% di 15.000 km × 0,55 € = 1.650,00 €. Se l'azienda trattiene al dipendente 600,00 € l'anno con addebito in fattura, il fringe benefit imponibile scende a 1.050,00 €.
Errori comuni e come evitarli
- Applicare le percentuali ambientali ai contratti ante 2025: le aliquote 50/20/10 valgono per i veicoli di nuova immatricolazione concessi con contratti dal 1° gennaio 2025; per gli altri resta il criterio sulle emissioni.
- Calcolare il benefit sulla percorrenza reale: il fringe benefit è forfetario su 15.000 km convenzionali, non sui chilometri privati effettivi.
- Dimenticare le trattenute al dipendente: le somme addebitate al lavoratore riducono il valore imponibile e vanno sottratte.
- Usare le tabelle ACI di un anno non corretto: si applica la tabella vigente nel periodo d'imposta, pubblicata entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
- Confondere uso promiscuo e uso esclusivo: solo l'uso promiscuo segue il criterio forfetario; l'uso solo personale si valuta al valore normale.
Riferimenti normativi
- Art. 51, comma 4, lettera a), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) — determinazione del fringe benefit per l'auto in uso promiscuo.
- Art. 1, comma 48, della L. 30 dicembre 2024, n. 207 — nuove percentuali su base ambientale dal 2025.
- Art. 164 del TUIR — deducibilità al 70% dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.
- Art. 19-bis1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 — detrazione IVA dei veicoli a uso promiscuo.
Risorse correlate
- Deducibilità dell'auto aziendale (art. 164 TUIR)
- Determinazione del reddito di lavoro dipendente (art. 51 TUIR)
- Carburante: deducibilità, IVA e tracciabilità (art. 164 TUIR)
- Omaggi ai dipendenti e fringe benefit (art. 95 TUIR)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 6 agosto 2026.
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