Omaggi ai dipendenti e beni autoprodotti: fringe benefit 2025
Deduzione degli omaggi ai dipendenti nel reddito d'impresa, valutazione dei beni autoprodotti e soglie del fringe benefit 2025 a 1.000 e 2.000 euro
06/08/2026
4 min lettura
In sintesi
Gli omaggi e le erogazioni in natura ai dipendenti hanno una doppia faccia: per l'impresa sono spese per prestazioni di lavoro deducibili ai sensi dell'art. 95 del TUIR (non spese di rappresentanza, perché il dipendente non è un terzo); per il lavoratore costituiscono fringe benefit che non concorre al reddito solo entro la soglia annua dell'art. 51, comma 3, del TUIR. Tale soglia, ordinariamente pari a 258,23 euro, è stata elevata per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027 a 1.000 euro, e a 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico (art. 1, comma 390, della L. 207/2024). I beni prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti si valutano al prezzo mediamente praticato. Superata la soglia, l'intero valore diventa imponibile.
Quando si applica
La disciplina riguarda le imprese che attribuiscono ai propri dipendenti beni o servizi a titolo gratuito: il classico regalo natalizio, i buoni acquisto, i prodotti dell'azienda ceduti al personale, i premi in natura. Vanno tenuti distinti:
- il lato impresa, cioè la deducibilità del costo sostenuto;
- il lato dipendente, cioè se e in che misura il valore ricevuto si tassa in busta paga come fringe benefit.
Per i beni che l'azienda produce o commercializza (autoprodotti) si pone inoltre il problema della valorizzazione, perché il riferimento non è il prezzo di listino al pubblico ma quello mediamente praticato nello stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione al lavoratore. Sono esclusi da questa scheda gli omaggi a clienti e fornitori, che seguono la disciplina delle spese di rappresentanza.
Come si applica nella pratica
Sul fronte dell'impresa, l'omaggio al dipendente è deducibile come spesa per prestazioni di lavoro ai sensi dell'art. 95: non sconta né il limite del 75% né il plafond di rappresentanza. Sul fronte del lavoratore, occorre verificare la soglia annua complessiva di tutti i fringe benefit.
| Periodo d'imposta | Soglia fringe benefit non imponibile |
|---|---|
| Regime ordinario (art. 51, c. 3) | 258,23 € |
| 2025-2027, dipendenti senza figli a carico | 1.000 € |
| 2025-2027, dipendenti con figli a carico | 2.000 € |
La soglia è un valore-limite e non una franchigia: se il totale dei beni e servizi ricevuti nell'anno la supera, l'intero importo (non solo l'eccedenza) concorre a formare il reddito di lavoro dipendente. Il limite maggiorato a 2.000 euro spetta se il lavoratore dichiara al datore di averne diritto indicando il codice fiscale dei figli (art. 1, comma 391, L. 207/2024). I beni prodotti dall'azienda si valutano al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione, o in mancanza al costo sostenuto dal datore di lavoro. Ai fini IVA, l'imposta sull'acquisto di beni non oggetto dell'attività da destinare in omaggio ai dipendenti è indetraibile per carenza di inerenza (art. 19 del DPR 633/1972).
Esempi pratici
Esempio 1 — Buono acquisto natalizio da 200 €
Un'impresa consegna a ciascun dipendente un buono acquisto da 200,00 €. Per l'impresa è costo del lavoro deducibile (art. 95). Per il dipendente, nel 2025, il valore rientra ampiamente nella soglia di 1.000 € e non concorre al reddito, purché non vi siano altri fringe benefit che facciano superare il limite.
Esempio 2 — Superamento della soglia
Un dipendente senza figli riceve nel 2025 un'auto in uso promiscuo con fringe benefit annuo di 900,00 € e un buono spesa di 200,00 €: totale 1.100,00 €. Avendo superato la soglia di 1.000 €, l'intero importo di 1.100,00 € (non solo i 100 € eccedenti) è imponibile in busta paga.
Esempio 3 — Prodotti dell'azienda ceduti al personale
Un calzaturificio cede ai dipendenti scarpe di propria produzione. Il valore da assoggettare a fringe benefit non è il prezzo di vendita al pubblico ma il prezzo mediamente praticato nelle cessioni allo stesso stadio (ad esempio al dettagliante): 40,00 € a paio. Cinque paia valgono 200,00 € di fringe benefit, entro la soglia 2025.
Errori comuni e come evitarli
- Trattare l'omaggio al dipendente come spesa di rappresentanza: il dipendente non è un terzo, quindi il costo è deducibile come spesa di lavoro (art. 95) senza i limiti della rappresentanza.
- Considerare la soglia come una franchigia: superato il limite annuo, si tassa l'intero valore dei fringe benefit, non solo la parte eccedente.
- Sommare male i benefit dell'anno: la soglia è complessiva e va monitorata su tutti i beni e servizi erogati nel periodo d'imposta, auto e buoni inclusi.
- Valutare i beni autoprodotti al prezzo di listino: la base è il prezzo mediamente praticato nello stadio di commercializzazione della cessione al dipendente, non il prezzo finale al pubblico.
- Detrarre l'IVA degli omaggi ai dipendenti: l'IVA sull'acquisto di beni non oggetto dell'attività destinati al personale è indetraibile per difetto di inerenza.
Riferimenti normativi
- Art. 95 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) — deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro.
- Art. 51, comma 3, del TUIR — fringe benefit, soglia di 258,23 euro e valutazione dei beni autoprodotti.
- Art. 1, commi 390 e 391, della L. 30 dicembre 2024, n. 207 — soglie 2025-2027 di 1.000 e 2.000 euro.
- Art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 — detrazione IVA e requisito di inerenza.
Risorse correlate
- Costo del personale dipendente (art. 95 TUIR)
- Determinazione del reddito di lavoro dipendente (art. 51 TUIR)
- Oneri di utilità sociale e welfare (art. 100 TUIR)
- Omaggi a clienti e fornitori: deducibilità e IVA (art. 108 TUIR)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 6 agosto 2026.
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