Art. 51 TUIR: cosa entra nel reddito del dipendente e cosa no
Onnicomprensività, esclusioni tipizzate del comma 2 e franchigia dei beni e servizi, con i criteri per valorizzare un compenso in natura
06/09/2026
06/09/2026
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In sintesi
Il reddito di lavoro dipendente comprende tutte le somme e i valori in genere percepiti a qualunque titolo in relazione al rapporto di lavoro, comprese le erogazioni liberali e i compensi in natura: è il principio di onnicomprensività dell'articolo 51, comma 1, del DPR 22 dicembre 1986 n. 917. Una voce è imponibile per il solo fatto di trovare causa nel rapporto, e ne esce soltanto se una regola espressa la esclude. Le regole di uscita sono due e non vanno confuse. Il comma 2 elenca esclusioni tipizzate — contributi, mense, trasporto collettivo, opere e servizi di welfare — ciascuna con il proprio limite. Il comma 3 fissa invece una franchigia sul valore dei beni ceduti e dei servizi prestati: 258,23 € l'anno, elevati a 1.000 € per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, e a 2.000 € per i dipendenti con figli a carico, dall'articolo 1, comma 390, della legge 30 dicembre 2024 n. 207. La differenza pesa in busta paga: superata la franchigia diventa imponibile l'intero valore, non la sola eccedenza.
Le due strade con cui una voce esce dal reddito
Confondere l'esclusione tipizzata con la franchigia è l'errore che costa di più, perché le due regole reagiscono in modo opposto al superamento del limite. Un buono pasto elettronico da 12,00 € resta esente per 10,00 € e porta a tassazione i 2,00 € eccedenti; un pacco di buoni acquisto da 1.050,00 € consegnato nel 2026 a un dipendente senza figli a carico diventa imponibile per intero, perché il comma 3 opera come franchigia e non come deduzione.
| Voce | Esclusione tipizzata (comma 2) | Franchigia dei beni e servizi (comma 3) |
|---|---|---|
| Che cosa copre | Voci nominate una per una: contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, contributi di assistenza sanitaria, mense e prestazioni sostitutive, trasporto collettivo, abbonamenti al trasporto pubblico, opere e servizi di welfare | Qualunque bene ceduto o servizio prestato al dipendente e ai suoi familiari; dal 2025 al 2027 anche le somme rimborsate per utenze domestiche, canone di locazione e interessi sul mutuo dell'abitazione principale |
| Il limite | Un limite proprio per ogni voce: 4,00 € al giorno per i buoni pasto cartacei, 10,00 € per quelli elettronici, 5,29 € per l'indennità sostitutiva di cantiere, 3.615,20 € l'anno per l'assistenza sanitaria | 258,23 € l'anno di regola; 1.000 € nei periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, elevati a 2.000 € per i dipendenti con figli a carico |
| Che cosa succede se il limite è superato | Concorre al reddito la sola parte eccedente il limite | Concorre al reddito l'intero valore, non la sola eccedenza: è una franchigia, non una deduzione |
| A chi va riconosciuto il beneficio | Alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per le lettere f), f-bis), f-ter) e f-quater); mai al singolo scelto per nome | Anche a un solo dipendente: il comma 3 non chiede il requisito della generalità |
| Forma ammessa dell'erogazione | Opere, servizi e prestazioni; somme in denaro solo dove la singola lettera le ammette espressamente | Beni e servizi in natura, anche tramite documenti di legittimazione (comma 3-bis); mai denaro, salvo le utenze e le spese per l'abitazione del comma 390 |
Le esclusioni del comma 2 hanno inoltre un presupposto soggettivo che la franchigia non ha: le lettere f), f-bis), f-ter) e f-quater) chiedono che opere, servizi e prestazioni siano offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti, mai al singolo lavoratore scelto per nome. Il comma 3 non pone questa condizione: una cessione di beni a un solo dipendente resta dentro la franchigia. Le soglie di dettaglio dei buoni pasto e delle mense sono trattate nella scheda sui buoni pasto e la mensa aziendale; il paniere del welfare e la sua deducibilità per l'impresa nella scheda sul welfare aziendale.
Valorizzare un benefit in natura: valore normale, prezzo al consumatore, criteri forfettari
Stabilito che una voce concorre al reddito, resta da dirne il valore. Il comma 3 detta tre criteri in scala. La regola generale è il valore normale dell'articolo 9 del TUIR. Per i beni e i servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività del datore di lavoro vale invece il prezzo mediamente praticato nello stesso stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione al lavoratore o, in mancanza, il costo sostenuto dal datore di lavoro. Per quattro fattispecie il comma 4 sostituisce ogni stima con un criterio forfettario: autoveicoli, motocicli e ciclomotori in uso promiscuo, prestiti, fabbricati concessi in locazione, uso o comodato, trasporto ferroviario gratuito.
Il criterio dei fabbricati è quello che più spesso viene calcolato male, perché combina tre grandezze: due si sommano e una si sottrae. Su un alloggio concesso in uso a un dipendente che non è obbligato a dimorarvi, con rendita catastale di 1.800,00 €, spese inerenti e utenze a carico del datore di lavoro per 1.200,00 € e una trattenuta mensile di 50,00 € (600,00 € nell'anno), il compenso in natura da assoggettare a tassazione è di 2.400,00 €.
L'ultimo periodo della lettera c) introduce però una riduzione che cambia l'ordine di grandezza: per i fabbricati concessi in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio si assume il 30 per cento della differenza, quindi 720,00 € invece di 2.400,00 € sugli stessi numeri. Verificare se l'obbligo di dimora è previsto dal contratto è il primo controllo da fare, non l'ultimo.
| Voce | Importo |
|---|---|
| Rendita catastale del fabbricato concesso in uso | 1.800,00 € |
| Spese inerenti al fabbricato e utenze non a carico dell'utilizzatore | 1.200,00 € |
| Somme trattenute al dipendente per l'utilizzo dell'alloggio | -600,00 € |
| Compenso in natura se il dipendente è obbligato a dimorare nell'alloggio: 30% della differenza | 720,00 € |
| Compenso in natura annuo senza obbligo di dimora | 2.400,00 € |
Per gli autoveicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 il comma 4, lettera a), assume il 50% del costo chilometrico ACI per una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, ridotto al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per gli ibridi plug-in, al netto delle somme trattenute al dipendente. La deducibilità dello stesso veicolo in capo all'impresa segue una regola distinta, trattata nella scheda sull'auto aziendale.
Buoni e voucher: il documento di legittimazione non crea un'esenzione nuova
Il comma 3-bis ammette che beni, prestazioni, opere e servizi siano erogati mediante documenti di legittimazione, cartacei o elettronici, con un valore nominale. È una regola sulla forma dell'erogazione, non sul suo perimetro: il voucher non allarga ciò che è escluso dal reddito, ne cambia soltanto il veicolo. Con la risposta a interpello n. 5 del 15 gennaio 2025 l'Agenzia delle entrate ha riconosciuto la funzione di documento di legittimazione a una carta di debito assegnata ai dipendenti, spendibile presso un elenco chiuso di esercenti ed entro il massimale di legge dei fringe benefit, escludendo l'obbligo di ritenuta d'acconto sull'importo utilizzato.
Nella stessa risposta l'Agenzia ricorda due limiti che restano fermi. Il titolo va intestato all'effettivo fruitore della prestazione, anche quando a usufruirne è un familiare del dipendente. E il voucher non può mai rappresentare somme di denaro: la franchigia del comma 3 riguarda le sole erogazioni in natura, mentre qualunque somma percepita in relazione al rapporto di lavoro resta reddito, salvo le esclusioni espressamente previste — fra cui, per i soli periodi d'imposta dal 2025 al 2027, le somme rimborsate per utenze domestiche, canone di locazione e interessi sul mutuo dell'abitazione principale.
Le domande di chi ci arriva
Qual è oggi la soglia di esenzione dei beni e servizi dati al dipendente?
Nei periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027 il limite è di 1.000 €, elevato a 2.000 € per i dipendenti con figli a carico ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del TUIR. È una deroga temporanea disposta dall'articolo 1, comma 390, della legge 30 dicembre 2024 n. 207: la soglia ordinaria dell'articolo 51, comma 3, resta 258,23 € e torna a valere dal 2028.
Se supero la soglia pago le tasse solo sulla parte eccedente?
No, e la differenza è sostanziale. Il comma 3 dispone che, superato il limite, il valore dei beni e servizi concorre interamente a formare il reddito: su 1.050,00 € di buoni acquisto consegnati a un dipendente senza figli a carico diventano imponibili tutti i 1.050,00 €, non i 50,00 € di eccedenza. La regola dell'eccedenza vale invece per le esclusioni tipizzate del comma 2, come i buoni pasto.
I contributi che verso a una cassa sanitaria per i dipendenti sono reddito per loro?
Non concorrono al reddito fino a 3.615,20 € complessivi nel periodo d'imposta, a due condizioni che il D.Lgs. 192/2024 ha reso più stringenti: il versamento deve avvenire in conformità ai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81 o a un regolamento aziendale, e l'ente o la cassa deve avere esclusivamente fine assistenziale, essere iscritto all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi e operare secondo il principio di mutualità e solidarietà fra gli iscritti.
Come si valuta un bene prodotto dall'azienda e ceduto al dipendente?
Non al valore normale ma al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione al lavoratore; in mancanza di un prezzo così determinabile, al costo sostenuto dal datore di lavoro. È la deroga del secondo periodo del comma 3, e riguarda solo i beni e i servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.
Devo dichiarare al datore di lavoro che ho figli a carico per avere i 2.000 euro?
Sì. L'articolo 1, comma 391, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 subordina il limite più alto alla dichiarazione del lavoratore di avervi diritto, con l'indicazione del codice fiscale dei figli. Senza quella dichiarazione il datore di lavoro applica il limite ordinario di 1.000 €, e l'eventuale eccedenza va tassata per intero.
Riferimenti normativi
- Art. 51, comma 1, del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR): onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente.
- Art. 51, comma 2, TUIR: le componenti che non concorrono a formare il reddito.
- Art. 51, comma 3, TUIR: valore normale, prezzo al consumatore e franchigia di 258,23 €.
- Art. 51, comma 3-bis, TUIR: erogazione mediante documenti di legittimazione.
- Art. 51, comma 4, TUIR: criteri forfettari per autoveicoli, prestiti, fabbricati e trasporto ferroviario.
- Art. 1, comma 390, della legge 30 dicembre 2024 n. 207: limite di 1.000 € e 2.000 € per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027.
- Risposta a interpello dell'Agenzia delle entrate n. 5 del 15 gennaio 2025: fringe benefit erogati mediante documento di legittimazione.
- Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 15/E del 22 dicembre 2025: tracciabilità delle spese per trasferte e missioni.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 6 settembre 2026.
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