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IRPEFUltimo aggiornamento: 29/05/2026

Reddito di lavoro dipendente art. 51 TUIR: fringe benefit

Reddito di lavoro dipendente ex art. 51 TUIR: onnicomprensività, componenti esenti, soglia 258,23 €, auto aziendale 2025 e trasferte

Ultimo aggiornamento

29/05/2026

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In sintesi

L'art. 51 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) detta il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente: vi rientrano tutte le somme e i valori percepiti, a qualunque titolo, in relazione al rapporto di lavoro, comprese le erogazioni liberali e i compensi in natura (fringe benefit). Vale il principio di cassa allargato: si considerano percepite nel periodo d'imposta anche le somme corrisposte entro il 12 gennaio dell'anno successivo (comma 1). La norma individua poi le componenti che non concorrono a formare il reddito (contributi, previdenza complementare, mensa, trasporto, welfare aziendale — comma 2), fissa la soglia di esenzione dei beni e servizi in 258,23 € annui (comma 3), disciplina i criteri di valorizzazione dei principali fringe benefit (auto, prestiti, fabbricati — comma 4) e il regime delle indennità di trasferta (comma 5).

Quando si applica

L'art. 51 si applica alla determinazione del reddito di lavoro dipendente e, per rinvio, ai redditi assimilati. Rileva in particolare per:

  • la busta paga e tutti gli emolumenti in denaro (retribuzione, premi, straordinari, mensilità aggiuntive);
  • i compensi in natura (fringe benefit): auto aziendale, alloggi, prestiti agevolati, beni e servizi;
  • il welfare aziendale offerto alla generalità o a categorie di dipendenti (istruzione, assistenza, previdenza, sanità integrativa);
  • le indennità di trasferta, trasferimento e per il lavoro prestato all'estero.

Come si applica nella pratica

Componenti esenti (comma 2)

Non concorrono al reddito, tra l'altro: i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori; i contributi di assistenza sanitaria a casse aventi fine assistenziale fino a 3.615,20 €; le somministrazioni di vitto e le prestazioni sostitutive di mensa (buoni pasto) entro il limite giornaliero di legge, più elevato per i buoni in formato elettronico (4,00 € per i buoni cartacei); i servizi di trasporto collettivo e gli abbonamenti al trasporto pubblico; le opere e i servizi di welfare (istruzione, assistenza ai familiari, previdenza).

Soglia dei beni e servizi (comma 3)

Il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati non concorre al reddito se complessivamente non superiore a 258,23 € nel periodo d'imposta; se la soglia è superata, l'intero importo concorre al reddito (la soglia opera come franchigia, non come deduzione). I beni prodotti dal datore di lavoro si valutano al prezzo mediamente praticato al consumatore finale.

Auto aziendale in uso promiscuo (comma 4, lett. a)

Per gli autoveicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025, il fringe benefit è pari al 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km secondo le tabelle ACI, al netto di quanto trattenuto al dipendente. La percentuale è ridotta al 10% per i veicoli elettrici a batteria e al 20% per gli ibridi plug-in.

Trasferte (comma 5)

Per le trasferte fuori dal comune il sistema forfettario esenta l'indennità fino a 46,48 € al giorno in Italia e 77,47 € all'estero (al netto di viaggio e trasporto); con rimborso di vitto o alloggio il limite si riduce di un terzo, di due terzi se si rimborsano entrambi. In alternativa, il rimborso analitico delle spese documentate (vitto, alloggio, viaggio) non concorre al reddito, con le ulteriori spese non documentabili esenti fino a 15,49 € al giorno in Italia e 25,82 € all'estero.

Lavoro all'estero (comma 8-bis)

Il reddito dei dipendenti che lavorano all'estero in via continuativa ed esclusiva, soggiornandovi oltre 183 giorni nell'arco di dodici mesi, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate annualmente con decreto ministeriale.

Esempi pratici

Esempio 1 — Fringe benefit entro la soglia di 258,23 €

Un'azienda regala a un impiegato buoni acquisto per 200,00 € e un omaggio del valore di 40,00 € (totale 240,00 €).

  • Il valore complessivo (240,00 €) è inferiore a 258,23 €non concorre al reddito (comma 3).
  • Se l'azienda aggiungesse un ulteriore omaggio da 30,00 € (totale 270,00 €), si supererebbe la soglia e l'intero importo di 270,00 € diventerebbe imponibile.

Esempio 2 — Auto aziendale elettrica in uso promiscuo (2025)

Un dipendente riceve in uso promiscuo, con contratto del 2025, un'auto elettrica a batteria; il costo chilometrico ACI per 15.000 km è 6.000,00 €.

  • Fringe benefit: 10% di 6.000,00 € = 600,00 € annui (comma 4, lett. a).
  • Lo stesso veicolo, se a motore endotermico, avrebbe generato un fringe benefit del 50% (3.000,00 €).

Esempio 3 — Trasferta in Italia con indennità forfettaria

A un dipendente in trasferta a Roma per due giorni è corrisposta un'indennità di 50,00 € al giorno, senza rimborso di vitto e alloggio.

  • Quota esente: 46,48 € al giorno (comma 5).
  • Quota imponibile: 50,00 − 46,48 = 3,52 € al giorno, pari a 7,04 € per i due giorni.

Errori comuni e come evitarli

  • Trattare la soglia di 258,23 € come una deduzione: è una franchigia; al suo superamento concorre al reddito l'intero valore dei beni e servizi, non solo l'eccedenza (comma 3).
  • Applicare le vecchie percentuali all'auto aziendale: per i contratti dal 1° gennaio 2025 vale il nuovo schema 50% / 10% (elettrici) / 20% (ibridi plug-in); verificare la data di stipula del contratto.
  • Dimenticare il principio di cassa allargato: le retribuzioni corrisposte entro il 12 gennaio si imputano all'anno precedente (comma 1), con impatto sulla certificazione unica.
  • Confondere rimborso forfettario e analitico delle trasferte: i due sistemi non sono cumulabili; va scelto e applicato coerentemente quello previsto (comma 5).
  • Tassare i contributi di previdenza complementare e assistenza sanitaria entro i limiti: rientrano tra le componenti esenti del comma 2 nei tetti previsti (es. 3.615,20 € per l'assistenza sanitaria).
  • Ignorare le retribuzioni convenzionali per il lavoro estero: per i dipendenti all'estero oltre 183 giorni il reddito si determina forfettariamente (comma 8-bis), non sulla retribuzione effettiva.

Riferimenti normativi

  • Art. 51, DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) — determinazione del reddito di lavoro dipendente: onnicomprensività, componenti esenti, fringe benefit, trasferte, lavoro estero
  • Art. 51, comma 1, TUIR — principio di onnicomprensività e di cassa allargato (somme entro il 12 gennaio)
  • Art. 51, comma 2, TUIR — componenti che non concorrono al reddito (contributi, mensa, trasporto, welfare)
  • Art. 51, comma 3, TUIR — valore normale dei beni e servizi e soglia di esenzione di 258,23 €
  • Art. 51, comma 4, lett. a), TUIR — determinazione del fringe benefit auto in uso promiscuo (contratti dal 1° gennaio 2025)
  • Art. 51, comma 5, TUIR — regime delle indennità di trasferta e dei rimborsi spese
  • Art. 51, comma 8-bis, TUIR — retribuzioni convenzionali per il lavoro prestato all'estero oltre 183 giorni

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-29.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 29/05/2026.